Il disciplinare di gara prevede l’attribuzione di 90 punti per l’offerta tecnica, e di solo 10 punti per l’offerta economica, sicché difetterebbe un’adeguata ponderazione dei criteri, del tutto sbilanciati. (…)
Il ricorso è palesemente infondato, sotto entrambi i profili dedotti. (…)
Ai sensi dell’art. 95 comma 10-bis del D. Lgs. n. 50/2016, “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.
Dunque, la normativa in tema di offerta economicamente più vantaggiosa è volta ad assicurare la sicura preponderanza degli elementi tecnici dell’offerta, tanto è vero che fissa soltanto il limite massimo del 30% per l’offerta economica, ma non per quella tecnica.
Nel caso di specie, la ponderazione operata dall’amministrazione, ancorché fortemente sbilanciata a favore della componente tecnico-qualitativa, costituisce il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale, che, essendo in linea con il chiaro favor legislativo per gli elementi qualitativi dell’offerta, appare immune da censure di manifesta illogicità o irragionevolezza.
RISORSE CORRELATE
- Offerta tecnica - Carenze - Esclusione o punteggio pari a zero - Differenza - Presupposti (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Clausola di attribuzione del punteggio tecnico che attribuisce prevalenza al metodo quantitativo o tabellare: è immediatamente impugnabile ?
- Punteggio - Criteri automatici ON/OFF - Limiti - Appiattimento delle offerte - Illegittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Formula del punteggio economico - Indipendente / parabolica (od esponenziale) - Marginalizzazione della componente economica a favore della qualità dell’offerta - Legittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016 , Linee Guida n. 2)
- Procedura negoziata senza bando - Superamento tetto massimo del trenta per cento per il punteggio economico - Legittimità (art. 63 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economica - Attribuzione del punteggio - Formula ancorata al prezzo anzichè al ribasso - Legittimità - Linee Guida ANAC n. 2 - Vincolatività (art. 95 d.lgs. n 50/2016)
- Offerta economicamente più vantaggiosa - Peculiarità - Assegnazione del punteggio (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Punteggio per la valutazione dell’offerta economica - Formula - Discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Punteggio numerico e discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economica - Punteggio - Effetto appiattimento - Illegittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Imposizione di un limite al ribasso sul prezzo, illegittimità, ragioni - 2) Punteggio numerico, motivazione, sufficienza, condizioni (art. 83 , art. 87 d.lgs. n. 163/2006)