Consiglio di Stato, sez. V, 08.01.2024 n. 265
6.1.1. Come già in parte anticipato, il disciplinare di gara prevedeva all’art. 19 un sistema di valutazione conformato nei termini seguenti: “con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà valutato da ciascun commissario, il quale attribuisce il punteggio, espresso con due cifre decimali [i.e., da 0 a 1]” secondo lo schema di valutazione definito dallo stesso disciplinare; “Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti”, e “Il valore così ottenuto […] sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai subcriteri”.
Emerge chiaramente come il metodo di valutazione non consistesse nel cd. “confronto a coppie”, bensì s’incentrasse su una valutazione basata su coefficienti direttamente espressivi del grado di apprezzamento dell’offerta in relazione ai singoli sub-criteri; né tano meno la lex specialis richiedeva specificamente la verbalizzazione dell’attribuzione dei coefficienti dai singoli commissari.
Ne consegue che trova qui applicazione il principio, affermato da consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (maturata anche in casi analoghi, in cui cioè il punteggio finale nasceva dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari), per cui “in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (Cons. Stato, sez. V, 8.9.2015, n. 4209 e sez. IV, 16.2.2012, n. 810)” (Cons. Stato, III, 13 ottobre 2017, n. 4772; V, 14 febbraio 2018, n. 952; III, 9 dicembre 2020, n. 7787; cfr. anche Id., 1 febbraio 2023, n. 1120; Ad. plen., 14 dicembre 2022, n. 16, spec. sub par. 32 e massima sub c), in cui si afferma come “le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione”).
RISORSE CORRELATE
- Commissione giudicatrice - Valutazione collegiale finale - Verbalizzazione giudizi dei singoli Commissari - Non occorre
- Confronto a coppie - Punteggi tutti o in larga parte identici e non differenziati da parte dei Commissari - Illegittimità
- Punteggio identico da parte di tutti i Commissari di gara
- Commissione giudicatrice - Sostituzione di un Commissario per motivi di salute - Legittimità - La Stazione Appaltante non è tenuta ad operare alcun sindacato sull' esistenza di un impedimento grave , tenuto conto della normativa in materia di riservatezza su dati sensibili (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Composizione parziale - Sedute svolte da un sottogruppo di Commissari - Illegittimità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Confronto a coppie - Identità punteggi dei Commissari - Legittimità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Uniformità o identità dei punteggi assegnati dai Commissari (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Punteggi dei singoli Commissari - Formalità interna - Verbalizzazione - Punteggio complessivo (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)