Sub criteri di valutazione – Mancanza – Non comporta onere di motivazione discorsiva in capo alla Commissione giudicatrice – Punteggio numerico – Sufficienza (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Cagliari, 14.11.2019 n. 839

La ricorrente censura la lex specialis di gara, ed in particolare il Capitolato Tecnico, nella parte in cui sono formulati i parametri di valutazione dell’offerta tecnica, per la genericità dei predetti criteri, che non avrebbero consentito di comprendere ex ante quali sarebbero state le caratteristiche che la Commissione avrebbe valutato. Genericità che non sarebbe stata colmata dalla Commissione in sede di assegnazione dei singoli punteggi, poiché – come risulta dai verbali di gara – è mancato il supporto di una motivazione discorsiva che spiegasse o giustificasse l’assegnazione degli stessi (…).
I motivi sono infondati, alla luce delle recenti affermazioni del Consiglio di Stato (si veda Sezione Quinta, 15 luglio 2019, n. 4965), secondo le quali, pur in mancanza della individuazione di sub criteri per l’attribuzione del punteggio, “la limitazione della discrezionalità è assicurata dal fatto che la valutazione affidata ad ogni commissario è ancorata all’attribuzione di un coefficiente variabile da 0 a 1 e che è la media di tale coefficiente a costituire il parametro per l’attribuzione del punteggio” (…). Pertanto, la modalità espressiva del voto dei singoli commissari rende superflua anche una (ulteriore) motivazione discorsiva
Inoltre, l’amministrazione appaltante non è nemmeno tenuta a prefissare dei criteri (e sub-criteri) oggettivi e a contenuto vincolato, dato che può riservarsi un margine di discrezionalità nell’assegnazione dei punteggi al fine della individuazione della miglior offerta possibile, apprezzamento che non può che essere riservato alla commissione di gara. [Rif. art. 95 d.lgs. n. 50/2016]

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