TAR Cagliari, 14.11.2019 n. 839
La ricorrente censura la lex specialis di gara, ed in particolare il Capitolato Tecnico, nella parte in cui sono formulati i parametri di valutazione dell’offerta tecnica, per la genericità dei predetti criteri, che non avrebbero consentito di comprendere ex ante quali sarebbero state le caratteristiche che la Commissione avrebbe valutato. Genericità che non sarebbe stata colmata dalla Commissione in sede di assegnazione dei singoli punteggi, poiché – come risulta dai verbali di gara – è mancato il supporto di una motivazione discorsiva che spiegasse o giustificasse l’assegnazione degli stessi (…).
I motivi sono infondati, alla luce delle recenti affermazioni del Consiglio di Stato (si veda Sezione Quinta, 15 luglio 2019, n. 4965), secondo le quali, pur in mancanza della individuazione di sub criteri per l’attribuzione del punteggio, “la limitazione della discrezionalità è assicurata dal fatto che la valutazione affidata ad ogni commissario è ancorata all’attribuzione di un coefficiente variabile da 0 a 1 e che è la media di tale coefficiente a costituire il parametro per l’attribuzione del punteggio” (…). Pertanto, la modalità espressiva del voto dei singoli commissari rende superflua anche una (ulteriore) motivazione discorsiva.
Inoltre, l’amministrazione appaltante non è nemmeno tenuta a prefissare dei criteri (e sub-criteri) oggettivi e a contenuto vincolato, dato che può riservarsi un margine di discrezionalità nell’assegnazione dei punteggi al fine della individuazione della miglior offerta possibile, apprezzamento che non può che essere riservato alla commissione di gara. [Rif. art. 95 d.lgs. n. 50/2016]
RISORSE CORRELATE
- Commissione giudicatrice - Discrepanza tra coefficiente numerico e motivazione discorsiva - Rilevanza (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Criteri , subcriteri e griglie di valutazione : quando il punteggio numerico integra una sufficiente motivazione ?
- Punteggio numerico - Motivazione sufficiente - Presupposti (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Confronto a coppie - Punteggio - Motivazione discorsiva - Non occorre se i criteri di valutazione sono sufficientemente dettagliati - Insindacabilità; 2) Commissari - Coincidenza del punteggio assegnato - Irrilevanza - Valutazione collegiale (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Criteri e sub criteri di valutazione - Specifica indicazione - Motivazione - Punteggio - Sufficienza (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Confronto a coppie e motivazione del punteggio: principi consolidati
- Punteggio numerico e discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Sufficienza del punteggio numerico per la valutazione delle offerte tecniche
- Offerta - Valutazione - Attribuzione punteggio unico anzichè punteggi singoli per ogni componente della Commissione di gara - Illegittimità - Conseguenze
- Punteggio numerico, sufficienza - Divieto di introduzione di sub-pesi e sub-punteggi da parte della Commissione - Valutazione dell'esperienza dei Commissari (art. 83 , art. 84 d.lgs. n. 163/2006)
- Valutazione dell'offerta - Motivazione - Punteggio numerico - Sufficienza - Presupposti
- Valutazione dell'offerta - Previsione di sub pesi e sub punteggi - E' meramente eventuale - Mancanza - Non comporta illegittimità (Art. 83)
- Valutazione dell'offerta - Punteggio numerico - Sufficienza - Condizioni - Mancata predisposizione di una griglia di criteri - Motivazione - Occorre (Art. 83)
- La Commissione giudicatrice ha l'obbligo di fornire una motivazione minuziosa relativamente al punteggio attribuito?
- Il solo punteggio numerico è sufficiente a motivare gli elementi di un offerta economicamente più vantaggiosa?
- Offerta tecnica, valutazione, esclusivamente mediante punteggio numerico, assenza di ulteriore motivazione, possibilità, presupposti