
Consiglio di Stato, sez. V, 20.09.2016 n. 3911
Nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (in tal senso –ex multis -: Cons Stato, IV, 20 aprile 2016, n. 1556; id., III, 7 marzo 2016, n. 921; id., V, 18 gennaio 2016, n. 120).(…)
L’articolo 83 comma 4 del previgente ‘Codice dei contratti’, nel disporre che il bando di gara per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, limita la discrezionalità della Commissione aggiudicatrice nella specificazione degli stessi, escludendo ogni facoltà per la stessa d’integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest’ultimo di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri (in tal senso –ex multis -: Cons. Stato, V, 13 maggio 2014, n. 2430).
Alla Commissione restava quindi in radice preclusa la possibilità di introdurre gli ulteriori e più dettagliati criteri invocati dall’appellante, potendo al più la stessa predisporre meri ‘criteri motivazionali’ inidonei ad integrare i parametri valutativi fissati dalla lex specialis della gara.
Sulla base di quanto esposto, neppure può essere condiviso l’argomento fondato sull’inadeguatezza del voto numerico ad esprimere in modo compiuto il giudizio della Commissione e l’iter logico-motivazionale sotteso alla sua espressione.
Al riguardo il Collegio ritiene qui di richiamare il condiviso orientamento secondo cui l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi. Ne consegue che, tanto più è dettagliata l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica (sul punto –ex multis -: Cons. Stato, V, 3 dicembre 2010, n. 8410).
(…)
In relazione alle peculiarità del caso in esame, la portata applicativa del comma 2 dell’articolo 84 del previgente ‘Codice dei contratti’, secondo cui “la commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”.
Ancora più in particolare si tratta di chiarire se la previsione secondo cui i Commissari devono essere ‘esperti’ del settore stia ad individuare in modo necessario un dato di tipo cronologico (nel senso che l’esperienza necessaria potrà dirsi sussistente solo se maturata nell’ambito di un arco temporale minimo), ovvero un dato di carattere qualitativo e sostanziale nel senso che un’esperienza particolarmente qualificata, pur se concentrata in un ambito temporale limitato, possa comunque soddisfare il richiamato requisito).
Ad avviso del Collegio la questione deve essere risolta nel senso della seconda delle richiamate opzioni. La ratio della disposizione dinanzi richiamata è certamente quella di garantire che i membri assicurino una competenza tecnica specifica e ragguagliata alla tipologia delle prestazioni che si intendono affidare. Ciò, al fine di assicurare che il giudizio espresso dai membri della Commissione risulti il più possibile pertinente in relazione al contenuto specifico delle offerte presentate.
RISORSE CORRELATE
- Sub criteri di valutazione - Mancanza - Non comporta onere di motivazione discorsiva in capo alla Commissione giudicatrice - Punteggio numerico - Sufficienza (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Sub criteri di valutazione delle offerte: quando sono necessari?
- Offerta economicamente più vantaggiosa - Peculiarità - Assegnazione del punteggio (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Punteggio numerico e discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Sub criteri e sub punteggi - Mera eventualità - Discrezionalità della Stazione Appaltante; 2) Competenza tecnica dei singoli Commissari di gara - Interpretazione (art. 77 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Sufficienza del punteggio numerico per la valutazione delle offerte tecniche
- Sub pesi o sub punteggi introdotti in sede di esame delle offerte tecniche - Illegittimità - Annullamento gara (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Individuazione postuma di sottoparametri di valutazione delle offerte (art. 4 , art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Servizi sotto soglia - Nuovo Codice dei contratti - Procedura negoziata - Fissazione di sub-criteri di valutazione da parte della Commissione di gara - Illegittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Imposizione di un limite al ribasso sul prezzo, illegittimità, ragioni - 2) Punteggio numerico, motivazione, sufficienza, condizioni (art. 83 , art. 87 d.lgs. n. 163/2006)
- Valutazione dell'offerta - Motivazione - Punteggio numerico - Sufficienza - Presupposti
- Valutazione dell'offerta - Punteggio numerico - Sufficienza - Condizioni - Mancata predisposizione di una griglia di criteri - Motivazione - Occorre (Art. 83)
- Commissione giudicatrice - Membri - Esperienza nell'area di attività in cui ricade l'oggetto dell'appalto - Non necessaria in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche
- Possibilità di introdurre sub-criteri di valutazione da parte della Commissione di gara: condizioni
- Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa