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ANAC : attivazione Fascicolo Virtuale Operatore Economico. Come funziona. Manuale Utente Stazione Appaltante ed Operatore Economico. Cosa cambia

Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022

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Relazione di accompagnamento 

Vademecum ANAC

FAQ Fascicolo Virtuale Operatore Economico


FVOE diventa operativo

A partire da martedì 25 ottobre 2022, presso la Banca Dati Anac sarà operativo il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe) che consentirà alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici. Da metà novembre, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento dell’Autorità, l’uso del FVOE sarà obbligatorio per partecipare alle gare di appalto.Tre le principali novità, rispetto al sistema Avcpass precedente che va in soffitta: la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori; il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento; verrà istituito l’Elenco degli operatori economici già verificati. Attraverso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.Tra i dati che comprovano il possesso dei requisiti messi disposizione attraverso il Fascicolo ci sono:

  • la Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
  • certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
  • l’Anagrafe delle sanzioni amministrative, fornita dal Ministero della Giustizia;
  • il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
  • la Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera; 
  • Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.
“L’eliminazione di adempimenti formali a carico di stazioni appaltanti e operatori economici è determinante per ridurre tempi e costi e imprimere una accelerazione alle procedure di gara”, dichiara il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. “Il Fascicolo digitale consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, velocizzando l’attività di verifica dei requisiti generali (white list). Inoltre, gli operatori economici vedranno ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti. Agli operatori economici non viene più imposto l’onere di produrre per ogni gara cui intendono partecipare la medesima documentazione, peraltro già nella disponibilità dell’Amministrazione”. “L’obiettivo è quello di rendere quasi automatizzata la verifica dei requisiti, permettendo alle Stazioni appaltanti e alle imprese di concentrarsi sulla strategia di acquisto invece che sulle procedure e sugli aspetti formali”.

Come funziona il Fascicolo virtuale dell’Operatore Economico

Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (Fvoe) contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati Anac sull’assenza di motivi di esclusione in base al Codice dei Contratti.

Mediante il Fascicolo sono effettuati:

·     la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario;

·     il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;

·     il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari;

·     il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti.

Che cosa consente il FVOE
Il Fascicolo consente:a)    alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;b)   agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;c)    il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato;d)   il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di cui sopra.
 

Come utilizzare il fascicolo:
a) la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;b) l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.Fermo restando l’obbligo per l’Operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato;c) in caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell’operatore economico;d) in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b). L’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice.

Le incombenze per le Stazioni Appaltanti

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara che:

a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l’utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale;

b)   tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute.

1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale che, in prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, attraverso il FVOE sono i seguenti:

–  Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;

–  Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;

–  Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 d.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;

–  Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);

–  Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate;

–   Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

2.  Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del FVOE.

1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la Banca Dati Anac e resi disponibili attraverso il Sistema includono:

a)    documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti;

b)   documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità;

c)    documenti forniti dagli Operatori economici.

2. La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in prima applicazione, includono:

– fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate;

–        dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).

3. La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in prima applicazione, include:

–   le Attestazioni SOA;

–   i Certificati Esecuzione Lavori (CEL).

–  le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti.


Mediante la Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 è stato adottato del provvedimento di attuazione dell’articolo 81, del decreto legislativo del 18.04.2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici), d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale.

In particolare l’articolo 81, comma 4, del codice dei contratti pubblici stabilisce che presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il Fascicolo Virtuale dell’ Operatore Economico nel quale sono presenti i dati utili alla verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83.

La Delibera contiene:
Articolo 1 – Definizioni
Articolo 2 – Oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 3 – Termini e regole tecniche di accesso al servizio
Articolo 4 – Modalità operative
Articolo 5 – Documentazione a comprova dei requisiti generali
Articolo 6 – Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario
Articolo 7 – Modalità tecniche per la fornitura dei dati da parti degli Enti Certificanti
Articolo 8 – Protezione dei dati personali e misure di sicurezza
Articolo 9 – Disposizioni transitorie e finali

Il servizio AvcPass a partire da sabato 22, fino a lunedì 24 ottobre compreso, sarà sospeso per le attività di sostituzione del servizio con il nuovo Fascicolo virtuale.

In fase di prima applicazione, il FVOE è utilizzato per l’acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti previsti agli articoli 5 e 6.
In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, con riferimento all’acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni appaltanti provvedono secondo le modalità previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE.

fonte: sito ANAC

Iscrizione AVCPASS e indicazione PASSOE : non richieste a pena di esclusione da alcuna norma di legge

Consiglio di Stato, sez. V, 20.01.2022 n. 365

La giurisprudenza di questa Sezione è ormai costante nel rilevare che l’iscrizione nel sistema AVCPass e l’indicazione del PassOE non sono richieste a pena di esclusione da alcuna norma di legge (l’art. 216 comma 13 del d.lgs. 50/2016 si limita a stabilire che le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l’Anac), e che non è consentito alla stazione appaltante imporne il possesso all’operatore economico partecipante alla gara a pena di esclusione, e ciò sia tenuto conto della natura di tale atto, sia del principio generale di tassatività delle cause di esclusione. Il PassOE non costituisce infatti un “pre-requisito” dell’operatore economico, secondo il modello erroneamente considerato dal primo giudice sulla base di una giurisprudenza che non può trovare conferma, bensì rappresenta solo uno strumento di controllo del possesso dei requisiti auto-dichiarati dai concorrenti, che, in mancanza dell’esplicita previsione normativa della sua essenzialità, non si configura, sotto il profilo operativo e funzionale, come elemento essenziale incidente sulla par condicio dei concorrenti (Cons. Stato, V, 30 dicembre 2020, n. 8505; 21 agosto 2020, n. 5164; 4 maggio 2017, n. 2036; 26 settembre 2017, n. 4506; in diversa prospettiva, 16 marzo 2020, n. 1863). […]
Pertanto, bene ha fatto la stazione appaltante a consentire ad -Omissis- la produzione del PassOE in sede di soccorso istruttorio [art. 83 d.lgs. n. 50/2016]: la sua mancata produzione nell’ambito della domanda di partecipazione, rappresentando una mera carenza documentale e non una irregolarità essenziale, non poteva costituire causa di esclusione dalla gara della società, potendo essere sanata successivamente, né vi era necessità, a tal fine, di acquisire la prova che la sottesa iscrizione fosse avvenuta nel termine previsto per la presentazione delle offerte.

 

PASSOE mancante: soccorso istruttorio possibile purché la registrazione ad AVCpass sia perfezionata (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 27.11.2020 n. 12696

Passando all’esame del primo motivo di ricorso, va premesso come il Passoe è il documento che attesta la registrazione all’AVCpass (Authority Virtual Company Passport) che è l’attuale sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche. Infatti le stazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire, con modalità informatiche, la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dichiarati dai concorrenti nelle domande di partecipazione a gare pubbliche esclusivamente attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Anac.
In particolare il Passoe rappresenta lo strumento necessario per procedere, tramite interfaccia web, alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.
La registrazione ai servizi informatici dell’Anac è un atto unico, mentre la generazione del Passoe deve essere ripetuta per ogni gara.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale che si è formato ( TAR Lombardia 970/2019, TAR Sicilia 150/2016, TAR Lazio 11031/2017 ) il Passoe può essere prodotto anche successivamente alla presentazione dell’offerta, anche in esito alla procedura del soccorso istruttorio, ma ciò è possibile purché il prerequisito fondamentale, cioè la registrazione presso i servizi informatici dell’Anac – AVCpass, sia stato perfezionato.
La produzione successiva di un documento ovvia alla carenza di un elemento formale della domanda, ma la registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara è un adempimento tardivo ad un obbligo di legge.

AVCPass – Verifica dei requisiti – Documentazione – Invio a mezzo PEC – Non equivalente – Esclusione (art. 81 , art. 216 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. IV, 20.07.2020 n. 4644

È infondato anche il terzo motivo di ricorso, che sostiene in sintesi l’equipollenza fra il caricamento sul sistema e l’invio per pec. Sul punto, va anzitutto condiviso quanto affermato dal Giudice di I grado, circa la necessità di valersi del sistema AVC Pass ai sensi degli artt. 81 comma 1 e 216 comma 13 del d. lgs. 50/2016, allo scopo di consentire una verifica celere e standardizzata dei requisiti. Occorre poi ribadire quanto affermato da questo Giudice (per tutte nella sentenza sez. V 23 novembre 2016 n.4908): l’esclusione per omesso caricamento dei dati sul sistema AVC Pass è legittima nel caso in cui essa sia dipesa da fatti imputabili all’interessato, il quale in particolare di fronte ad un disservizio del sistema stesso non abbia proceduto a segnalarlo immediatamente. Nel caso di specie, l’accaduto è effettivamente imputabile all’impresa, la quale ha scelto di procedere all’adempimento nell’ultimo giorno utile, si è trovata di fronte ad un disservizio non insormontabile, perché come si è detto per lo meno nel pomeriggio l’anomalia più non sussisteva ed in ogni caso non consta avere segnalato nulla al gestore di sistema.

PASSOE – Abilitazione al sistema AVCpass entro il termine di presentazione delle offerte – Irrilevanza – Non comporta esclusione – Soccorso istruttorio (art. 80 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Torino, 05.07.2020 n. 444

6. Con l’atto di motivi aggiunti la ricorrente grava l’aggiudicazione, altresì, per la mancata esclusione di -Omissis- a conseguente alla carenza di tempestiva abilitazione al sistema AVCpass entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte nella gara.
6.1. Il motivo non è meritevole di condivisione. E’ noto, infatti, che la trasmissione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla pubblica gara attraverso il sistema Avcpass costituisce l’unica modalità idonea per la prova dei requisiti oggetto del sistema stesso a norma dell’art. 80, comma 1 d.lgs. 50/2016, confermata dall’art. 216, comma 13 cit. d.lgs.. L’esclusività del sistema Avcpass risponde ad una precisa ratio legis che è volta ad assicurare una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione, evitando, in tal modo, uno stallo del sistema o peggio ancora una regressione alle modalità di verifica cartacea, assicurando al contempo certezza e uniformità di procedure, anche nell’ottica di una auspicata accelerazione dei tempi di conclusione delle gare (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 05/02/2019, n. 1476). Come noto, questo sistema fornisce all’operatore economico il PassOE, che altro non è che uno strumento elettronico attraverso cui l’operatore economico può essere verificato per mezzo del sistema ACVPass con il quale la stazione appaltante assolve all’obbligo di provvedere direttamente, presso gli enti certificanti convenzionati con l’ANAC, all’acquisizione dei documenti necessari alla verifica dei requisiti autodichiarati dai concorrenti in sede di gara. In breve, attraverso un’interfaccia web e la cooperazione applicativa dei vari enti certificanti, l’amministrazione può accedere in formato elettronico ai documenti posti a comprova delle dichiarazioni del concorrente.
6.2. Senonché la normativa primaria, anche alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione, non indica il possesso del PassOE quale requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione dalla procedura concorsuale; neppure può ritenersi, sotto il profilo operativo e funzionale, che lo stesso si configuri come elemento essenziale, incidente sulla par condicio dei concorrenti. Ciò ha spinto la giurisprudenza prevalente a ritenere che la mancata produzione del PassOE in sede di gara integri una mera carenza documentale – e non anche un’ipotesi di irregolarità essenziale – sopperibile mediante “soccorso istruttorio” regolarizzando così la documentazione senza che da ciò derivi, tra l’altro, la necessità per la stazione appaltante di applicare alcuna sanzione pecuniaria (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 26/09/2017, n. 4506).
6.3. Inoltre, in ossequio ad un principio sostanzialistico in tema di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, si è affermato in giurisprudenza che non può certo darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti stessi di tal ché l’iniziale posizione irregolare risultante dal sistema AVCpass è da ritenersi non rilevante poiché tale sistema è fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni e non riguarda le successive verifiche svolte dalla Stazione Appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema AVCpass (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 03/06/2019, n.7132).
6.4. Dalle considerazioni che precedono si desumono elementi interpretativi convergenti nel negare una rilevanza escludente al tempestivo espletamento della procedura di accreditamento nel sistema AVCpass con la correlata produzione del PassOE: siccome si tratta di un adempimento meramente strumentale alla celerità di verifica del possesso dei requisiti, esso non impinge sulla sussistenza sostanziale dei requisiti stessi – quella sì indiscutibilmente soggetta ai termini perentori di partecipazione alla procedura – nè può conseguirne la sanzione di esclusione dell’operatore che sia incorso in incompletezza o irregolarità nella formalizzazione della propria posizione.
6.5. A ciò si aggiunga che una prudente applicazione del principio del favor partecipationis porta a concludere nel caso di specie che l’operatore economico, visti anche i tempi estremamente ristretti della procedura, abbia posto in essere quanto possibile nella propria sfera di dominio e secondo l’ordinaria diligenza per attivare l’abilitazione nel sistema, come risultante dall’atto notorio versato in atti. Ciò vale ad escludere qualsivoglia addebito di negligenza o inadempienza procedurale circa il tempestivo ricorso al sistema AVCpass: viceversa, la tardività della produzione delle credenziali PassOE, come visto, non assume rilievo alcuno atteso che è pacificamente sanata, secondo la prevalente giurisprudenza, dal ricorso al soccorso istruttorio non integrando carenza essenziale a pena di esclusione.

PassOE – Soccorso istruttorio – Limiti – Soltanto se la registrazione ad AVCPass è avvenuta prima della scadenza del termine di partecipazione (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Milano, 30.04.2019 n. 970

Lo AVCPASS – Authority Virtual Company Passport – è un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, il quale consente alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web, l’acquisizione della documentazione relativa ai concorrenti, comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento.
Gli operatori economici, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS, tramite un’area dedicata inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità: gli stessi operatori possono poi utilizzare tali documenti per tutte le successive procedure di affidamento alle quali partecipino.
Gli operatori registrati, individuata la procedura di affidamento cui intendono partecipare, ottengono dal sistema un “PASSOE” (cioè un documento il quale attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, in relazione a quella determinata procedura) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
Ebbene, in specie, come rilevato dall’Amministrazione resistente e anche dal controinteressato (…), l’esclusione di parte ricorrente non discende tanto dalla mancata presentazione del documento costituito dal PassOE, quanto dall’insussistenza, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, della stessa registrazione AVCPASS presso il portale ANAC (…).
Così, non pare conferente il richiamo all’art. 83, IX comma, del d. lgs. 150/2016, per il quale “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio”, mediante assegnazione di un termine “perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”.
La registrazione AVCPASS non costituisce tanto una dichiarazione, quanto una procedura articolata, e la sua omissione rappresenta un’irregolarità essenziale e insanabile: invero, se “il PassOE può essere prodotto pure in seguito (in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio)”, ciò è possibile “purché il prerequisito fondamentale (cioè la registrazione presso i servizi informatici dell’Anac, AVCpass) sia stato perfezionato. In caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non si ravvisano margini per procedere al soccorso istruttorio, perché non si tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post, una dichiarazione, ma, viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge (cfr. TAR Palermo, 15 gennaio 2016, n. 150.)” (così TAR Roma, III, 6 novembre 2017, n. 11031).