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Lavoro disabili L. 68/1999 : per assolvimento non è idonea la mera istanza di stipula della convenzione

Consiglio di Stato, Sez. V, 08.05.2026 n. 3608

22. Le censure, così sintetizzate, ribadite nella memoria depositata il 30 dicembre 2025, possono a questo punto essere esaminate.
23. Il complesso impianto argomentativo dell’appellante si scontra con le evidenze documentali. Si tratta di censure infondate visto che:
a) è pacifica l’esistenza delle certificazioni di mancato assolvimento degli obblighi di legge ai sensi della L. 68/99 rilasciate da AFOL Metropolitana;
b) ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L. 68 del 1999 “Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro”;
b.1.) le tre tipologie di convenzione per l’inserimento lavorativo delle persone disabili previste dalla Legge n. 68/1999 sono:
– convenzioni di integrazione lavorativa (art. 11);
– convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative (art. 12);
– convenzioni di inserimento lavorativo (art. 12-bis);
b.2.) l’art. 11 della Legge n. 68/1999 prevede le convenzioni di integrazione lavorativa stipulate fra i servizi territoriali per l’impiego e i datori di lavoro pubblici e privati;
b.3.) le convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili e dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, laddove stipulate, sono destinate a sostituire, inglobandolo, il provvedimento finale del cd. atto di avviamento, col quale l’ufficio competente per il collocamento obbligatorio avvia al lavoro i soggetti di cui all’art. 1, L. n. 68/1999, a seguito dell’istanza inoltrata dai datori cui è fatto obbligo di assumerli nelle percentuali fissate dalla medesima legge;
b.4.) che le convenzioni, laddove stipulate, valgono a sostituire l’atto conclusivo del procedimento di assunzione obbligatoria, avviato su istanza datoriale, emerge dall’alternatività dei due strumenti di avviamento espressamente contemplata dall’art. 7, comma 1, L. n. 68, che dispone (si ripete): “Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 11”;
b.5.) è nella convenzione (stipulata, s’intende) che sono stabiliti tempi e modalità delle assunzioni, che il datore di lavoro si impegna a effettuare;
b.6.) questa Sezione ha già avuto modo di affermare che:
b.6.1.) l’art. 80, comma 5, lett. i), del Codice dei contratti pubblici, prevede l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico che “non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito”; l’art. 17 cit., cui rinvia la norma del Codice dei contratti, stabilisce che le imprese partecipanti a procedure di gara bandite da amministrazioni pubbliche “sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione”; la disposizione, come chiarito da un consolidato indirizzo della giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. IV, 26 novembre 2009, n. 7443), pone una prescrizione la cui operatività non è rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, poiché l’omissione di detta dichiarazione costituisce una causa di esclusione prevista dalla legge e applicabile anche quando non sia richiamata dal bando di gara;
b.6.2.) gli obblighi di cui trattasi possono essere assolti dai datori di lavoro privati sia “mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti [sia] mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11″ (art. 7, comma 1, della legge n. 68 del 1999);
b.6.3.) non può ritenersi idonea all’adempimento degli obblighi in materia la mera presentazione dell’istanza di stipula della convenzione ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68 del 1999; la convenzione deve essere stipulata prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara (Consiglio di Stato sez. V, 28 gennaio 2021, n. 860);
c) la ricostruzione effettuata dal primo Giudice, in ordine all’applicabilità dell’art. 2 comma 2 del d.P.R. 333/2000 è corretta, per la semplice ragione, ben evidenziata nella memoria di ANAS depositata in data 22 agosto 2025, che quella norma transitoria si applicava ai datori di lavoro che “alla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999” occupavano da 15 a 35 dipendenti; la posizione di -OMISSIS- è del tutto fuori da tale contesto; è (evidentemente) non più applicabile, a fattispecie sopravvenute, il meccanismo di gradualità;
c.1.) il primo Giudice coglie pienamente nel segno laddove afferma che “non essendo pertanto più applicabile il principio di gradualità per le assunzioni di nuovi lavoratori alle quali erano state equiparate, nel predetto e superato quadro normativo, le ipotesi di cessione di ramo di azienda e le altre operazioni di fusione comportanti un aumento del numero di dipendenti”;
c.2.) è vero che le argomentazioni dell’appellante sono fondate su “elementi normativi e prassi non più vigenti, né alla data odierna, né alla data di scadenza di presentazione delle offerte” (pagina 20 della sentenza impugnata);
c.3.) il riferimento alle prassi è, certo, ultroneo, ma si risolve in una critica alla sentenza che non inficia le conclusioni cui il primo Giudice è pervenuto dato che la disposizione regolamentare, invocata dall’appellante, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’abrogato art. 3, comma 2, della L. n. 68 del 1999 (abrogazione di cui l’appellante sembra non tenere conto), consentiva ai datori di adempiere in un tempo maggiore rispetto al termine ordinario; si tratta di previsione che qui non viene in alcun modo in rilievo;
d) è del tutto pacifico (risulta per tabulas) che -OMISSIS- non fosse in regola con le norme sull’assunzione dei lavoratori disabili; ai sensi dell’art. 17, l. 12 marzo 1999, n. 68 le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione; l’onere della prova inerente l’identificazione dell’esatto numero dei dipendenti occupati al momento del termine di scadenza per la presentazione dell’offerta incombe sul concorrente (Consiglio di Stato sez. III, 12 luglio 2018, n. 4282);
d.1.) la condizione di inosservanza, riscontrata alla data della presentazione dell’offerta, è di per sé sufficiente a legittimare la doverosa esclusione dalla procedura selettiva (Consiglio di Stato sez. III, 5 aprile 2024, n. 3167).

White list : la presentazione della domanda di iscrizione o rinnovo non equivalente al possesso del requisito (art. 94 d.lgs. 36/2023)

TAR Catania, 06.05.2026 n. 1350

Ritiene il Collegio di poter trattare congiuntamente le censure sollevate dalla società ricorrente per la loro omogeneità logico contenutistica.
L’art 15.1 della lettera invito – disciplinare di gara ha richiesto espressamente, tra i documenti da produrre ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, una autodichiarazione, resa dal concorrente, di essere iscritto alla white list presso la Prefettura di appartenenza, senza equipollenti ai fini della partecipazione.
Si tratta all’evidenza di una clausola che, semplificando gli adempimenti a carico del concorrente, consente la partecipazione alla gara con una semplice dichiarazione con cui il concorrente che sia legittimato, o perché in possesso dell’iscrizione ovvero perché si trovi in una posizione teoricamente equipollente all’iscrizione, autodichiara il requisito assumendosene la responsabilità.
Nella fattispecie oggetto di causa, è incontestato che la società ricorrente non ha reso l’autodichiarazione né in sede di presentazione dell’offerta, né in sede di soccorso istruttorio.
Non colgono, pertanto, nel segno le censure, né la giurisprudenza richiamata a sostegno, con le quali parte ricorrente ha sostenuto di trovarsi in regola con il possesso del requisito per avere prodotto, a seguito di soccorso istruttorio, copia della istanza di rinnovo della propria iscrizione, scaduta in data 11.11.2022, alla white list presso la Prefettura di Agrigento.
Come correttamente rilevato dalla società controinteressata, la ricorrente ha prodotto un “aliud pro alio”, in quanto la lex di gara ha previsto espressamente la produzione di un’autodichiarazione, senza equipollenti, e ove la ricorrente avesse ritenuto di essere in regola con il possesso del requisito avrebbe dovuto rendere l’autodichiarazione prescritta dal disciplinare.
Tanto premesso, a confutazione delle contestazioni, indirizzate anche avverso le clausole della lettera di invito e del disciplinare di gara che richiedevano l’autodichiarazione di iscrizione alla white list – con le quali la ricorrente ha dedotto che la normativa calendata, nonché le circolari del Ministero dell’Interno e gli orientamenti ANAC, qualificano come equipollente ai fini della partecipazione alla gara e, quindi, rendono sufficiente la presentazione della domanda di iscrizione alla white list ancora non esitata dalla Prefettura competente e quindi in istruttoria – va rilevato che alla giurisprudenza invocata sul punto da parte ricorrente si oppone altra giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 20.12.2024, n. 10256, che conferma T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 15 maggio 2024, n. 1055) cui questo Collegio ritiene di dover aderire sia perché proveniente dal Giudice di secondo grado sia perché maggiormente aderente al dettato normativo ed ai principi in materia ( cfr. TAR Palermo, sez. I, 10 luglio 2025, n. 1598).
La sentenza del Consiglio di Stato n. 10256/2024 ha chiarito che la sola presentazione della domanda di iscrizione nella white list non equivale alla sua effettiva iscrizione e, pertanto, non può produrre gli stessi effetti giuridici.
Secondo detto orientamento: “… nessun argomento a supporto della tesi sostenuta dall’appellante può trarsi dall’invocato art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, che si limita a individuare le attività ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
Altrettanto dicasi in relazione al precedente comma 52, il quale, nel prevedere, tra l’altro, che l’iscrizione nella white list avvenga su richiesta dell’interessato, nulla dispone in ordine a eventuali effetti della domanda antecedenti al perfezionamento del procedimento di iscrizione.
Ugualmente irrilevanti, ai fini di causa, sono, poi, la circolare del Ministero degli Interni in data 14/8/2013 e il comunicato del Presidente dell’ANAC del 17/1/2023 trattandosi, comunque, in entrambi i casi, di atti interpretativi di norme, come tali non vincolanti per il giudice.
Ne discende che, in base alla normativa di settore, il requisito in questione si acquisisce solo a seguito della conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la domanda di iscrizione.” (Consiglio di Stato, Sez. V, 20.12.2024, n. 10256).
In ogni caso, come correttamente evidenziato dalle parti resistenti, il documento presentato dalla -OMISSIS- in riscontro al soccorso istruttorio non sarebbe, comunque, idoneo a dimostrare né l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo di iscrizione alla Prefettura, né che la richiesta sia stata tempestivamente presentata entro il termine di cui art. 5, comma 1, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, in quanto tale documento non reca né un numero di protocollo, né una data certa.
Né tale prova è evincibile dal documento prodotto dalla ricorrente come allegato 8 “White list Prefettura AG”, il quale dà atto dell’avvenuta scadenza della precedente iscrizione in data 11.11.2022 e del fatto che vi è in corso un procedimento di “aggiornamento”, senza che sia possibile evincere la data di presentazione della domanda di rinnovo, atteso che solo la presentazione “almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell’iscrizione” ( art. 5 D.P.C.M. 18 aprile 2013 cit) è tale da evitare soluzione di continuità tra due diversi provvedimenti di iscrizione.
La -OMISSI-, di conseguenza, al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, era priva del requisito sostanziale dell’essere iscritta nella “white list”, con conseguente legittimità della sua esclusione dalla procedura di gara, attesa la carenza sostanziale del requisito.
Neanche può trovare condivisione la censura secondo la quale la clausola del disciplinare avente ad oggetto l’autodichiarazione di iscrizione alla c.d. white list non sarebbe stata sanzionata con l’esclusione dalla gara.
Come affermato dal Giudice di appello siciliano (CGARS, 30 luglio 2025, n. 618), che ha richiamato Cons. Stato, V, n. 9664 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1345, “il possesso dell’iscrizione nella white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, ragion per cui la mancata iscrizione dell’operatore economico nell’apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all’art. 1, comma 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) è motivo di esclusione dalla gara” (Cons. Stato, V, n. 1068 del 2024; Cons. Stato, V, n. 3266 del 2024). Né assume rilievo contrario il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale “I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice”. L’esclusione per mancata iscrizione alla white list è, infatti, ben riconducibile fra le cause stabilite dal codice e, segnatamente, dall’art. 94, comma 2, cui espressamente la legge (i.e., art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012, cit.) la equipara: si è in presenza evidentemente di un meccanismo legale che espressamente equipara la fattispecie a quella codicistica, così ben ricomprendendola fra le cause di esclusione tipiche, ammesse ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (Cons. Stato, V, n. 9664 del 2024)”.
In base a tale orientamento, la mancata iscrizione alla white list di un operatore economico che partecipi ad una gara per l’affidamento di un servizio ricompreso tra le attività indicate dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 ne comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 94, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023.”
Quanto all’impugnazione dell’art 15.1 del disciplinare di gara, la censura è generica, e comunque le considerazioni già svolte consentono di evidenziare come la “ratio” sottesa alla clausola medesima fosse proprio quella, invocata dalla parte ricorrente, di agevolare la partecipazione alla gara, sulla base di un approccio di tipo sostanzialistico che privilegiando, appunto, il dato sostanziale del possesso effettivo del requisito, semplificava gli adempimenti a carico dei concorrenti garantendo la partecipazione attraverso l’autodichiarazione del requisito stesso.
Ciò che sotto diverso ma correlato profilo, rappresenta altresì, ad avviso del Collegio e contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente, una concreta applicazione del principio del risultato, formalizzato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, inteso a perseguire il miglior esito possibile della procedura.
Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve dunque essere respinto siccome infondato.

ANAC su contributo unificato nei giudizi: mancato versamento causa esclusione ex artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023

A mezzo Comunicato n. 6/2026 ANAC ha precisato che il mancato versamento del contributo unificato dovuto nei giudizi amministrativi, civili e tributari costituisce violazione tributaria e, come tale, è suscettibile di integrare una causa di esclusione dalle procedure di gara ai sensi dell’art. 94, comma 6, e dell’art. 95, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023.

ANAC : Vademecum per gli operatori economici sulla verifica regolarità fiscale

Con il Comunicato del Presidente n. 5/2026, ANAC ha fornito agli operatori economici un Vademecum per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale realizzato da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, in modo da valutare tempestivamente le azioni necessarie per la regolarizzazione ed evitare di incorrere in dichiarazioni errate o non veritiere in fase di gara.

Lo strumento è stato diffuso anche a favore di tutte le Stazioni Appaltanti, le Società Organismo di Attestazione SOA  quale strumento pratico per l’individuazione di eventuali violazioni.

 

Amministratore di fatto : obblighi dichiarativi ed effetti escludenti (art. 94 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, 12.03.2026 n. 2010

6.1. Il motivo è infondato.
Nel caso in esame il Tar ha ritenuto che la partecipazione minoritaria dei due soci non è sufficiente a garantire la terzietà dell’organo amministrativo laddove nel rinvio a giudizio se ne assume il ruolo di amministratori di fatto. Al riguardo non risultano pertinenti le difese dell’appellante nella misura in cui ricollega la nozione di amministratore di fatto alla titolarità della maggioranza delle quote o alla diversa figura del c.d. “socio sovrano”.
Sotto un primo profilo va osservato che l’accertamento della qualifica di “amministratore di fatto” risponde a criteri sostanzialistici e non formalistici e, dunque, costituisce oggetto di una “valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità” a condizione che sia “sostenuta (…) da congrua e logica motivazione”. In particolare un soggetto deve essere qualificato quale amministratore di fatto ogniqualvolta emerga il suo inserimento organico nella gestione societaria, desumibile da condotte che rivelino, in modo apprezzabile e non episodico, l’esercizio di poteri propri dell’organo amministrativo (Cons. Stato, Sez. V, 4 giugno 2025, n. 4863; Cass. pen., Sez. V, 28 febbraio 2024, n. 16414). Peraltro, in materia di contratti pubblici, l’individuazione della figura dell’amministratore di fatto non richiede il medesimo rigore probatorio richiesto in sede penale o civile perché la verifica è fondata su un giudizio fiduciario di integrità e affidabilità, che può basarsi su un quadro indiziario coerente, ragionevole e complessivamente significativo.
In definitiva deve convenirsi che le misure di self-cleaning sono state ragionevolmente ritenute dal primo giudice inidonee o insufficienti, tanto più che la stessa appellante ritiene di non essere stata tenuta ad adottarne ulteriori dopo il rinvio a giudizio per cui è causa, ritenendo quest’ultimo evento circostanza di cui poteva disinteressarsi.
[…]
9.1. Il motivo è infondato.
Correttamente la sentenza impugnata ha dichiarato manifestamente “infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 94, comma 3, lett. h), del D.Lgs. n. 36/2023, nella parte in cui demanda alla P.A. la valutazione della sussistenza della figura dell’amministratore di fatto”. Il giudice di prime cure ha infatti rilevato che tale valutazione implica semplicemente lo svolgimento, da parte dell’Amministrazione, delle fisiologiche verifiche giuridiche e tecniche inerenti ai requisiti di partecipazione alle procedure di gara, attività che rientrano pienamente nelle sue competenze.
Va al riguardo osservato che il legislatore delegato non ha introdotto una nuova o autonoma causa di esclusione, ma ha dato puntuale attuazione all’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, estendendo gli obblighi dichiarativi e gli effetti escludenti anche ai soggetti che, pur privi di formale investitura, esercitino in concreto poteri gestori, rappresentativi o di controllo e, dunque, poteri decisionali. Ne deriva che la disposizione in esame non integra la denunziata ipotesi di gold plating dovendo piuttosto affermarsi che la disciplina nazionale è pienamente aderente alla Direttiva 2014/24/UE e che l’art. 94, comma 3, lett. h), del D.Lgs. n. 36/2023 costituisce un’applicazione pienamente conforme ai principi e ai criteri direttivi della legge delega n. 78/2022.

Soccorso istruttorio in relazione al rapporto sulla parità di genere (art. 57 , 94 e 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 20.02.2026 n. 3265

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente accoglimento del ricorso, nei limiti di cui si dirà, e contestuale assorbimento della seconda doglianza.
L’art. 94 D. Lgs. 36/2023 ha certamente codificato e riaffermato (trattandosi di principio contenuto anche nel D. Lgs. 50/2016) il principio della tipicità delle cause di esclusione dalla gara, con valenza etero-integrativa delle clausole contenute nel bando di gara. Pertanto, anche ove la lex specialis non avesse richiamato espressamente una delle ipotesi di esclusione dalla gara di cui all’art. 94 D. Lgs. 36/2023, il bando avrebbe comunque dovuto ritenersi (etero)integrato dalla legge e la stazione appaltante sarebbe stata certamente legittimata all’esclusione dell’operatore privo di uno dei requisiti di cui alla menzionata norma.
Al riguardo, l’art. 94, comma 5, lett. c), D. Lgs. 36/2023 sancisce, con riferimento alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse derivanti da PNRR, l’esclusione automatica degli “operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46 […]”.
Sul punto, l’art. 46 D. Lgs. 198/2006 onera le imprese pubbliche o private, che occupano oltre 50 dipendenti, della redazione di un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni.
L’art. 57, comma 2 bis, D. Lgs. 36/2023, così come novellato dal correttivo al codice degli appalti pubblici (D. Lgs. 209/2024), nel prevedere meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate, richiama l’allegato II.3 nell’ambito delle cause di esclusione automatica dalla gara, senza distinguere in ragione della tipologia di finanziamento utilizzato in riferimento alla procedura di gara.
Pertanto, ai sensi dell’art. 1 dello stesso allegato, il suddetto obbligo sussiste per tutte le tipologie di finanziamento della gara, anche al di fuori di quelle da ricondurre al regime di finanziamento agevolato di cui al P.N.R.R.
In tal senso, si pone anche il parere MIT n. 3697 del 2.10.2025, che opina nel senso dell’applicabilità dell’esclusione automatica in caso di omessa presentazione, al momento della domanda, del rapporto sulla relazione del personale, per tutte le procedure di gara e non soltanto per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR/PNIC.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che il rapporto in parola opera, ai fini che qui interessano, quale requisito generale di partecipazione suscettibile, almeno in tesi, di costituire causa di esclusione automatica dalla gara.
Fermo quanto precede, si tratta allora di stabilire se l’omessa allegazione di tale documento alla domanda di partecipazione alla gara fosse suscettibile o meno di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 D. Lgs. 36/2023 e, in caso di risposta positiva, secondo quali modalità.
Al riguardo, l’art. 101, comma 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023 ha stabilito che è possibile avvalersi del c.d. soccorso istruttorio c.d. “sanante” al fine di “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.
In argomento, il C.d.S., con la sentenza n. 202/2026, ha sancito la doverosità, in capo alla stazione appaltante, dell’attivazione del soccorso istruttorio in relazione al rapporto sulla parità di genere. E ciò in quanto “l’obbligo di tal fatta costituisce sì requisito sostanziale della gara, ma l’omessa allegazione del documento in sede di gara non equivale automaticamente alla sua assenza, se l’operatore economico dimostra tale rapporto era stato regolarmente redatto e trasmesso prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte”.
In altre parole, il soccorso istruttorio sanante mira, nel caso di specie, a evitare, in omaggio al principio del favor partecipationis, esclusioni di carattere formale, in quanto diretto a sollecitare la produzione successiva di un documento non tempestivamente prodotto in corso di gara, ma comunque in possesso dell’operatore economico, in data antecedente alla valutazione delle offerte e comunque non afferente a esse.

Normativa sul lavoro dei disabili : non assoggettamento e mezzi di prova necessari (art. 94 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 18.02.2026 n. 1286

Per ragioni di completezza espositiva, reputa il Collegio di esaminare anche l’ulteriore motivo di gravame, con il quale si censura la mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla gara per mancata osservanza della normativa sul lavoro dei disabili (artt. 94 co. 5 lett. b) d. lgs. n. 36/23, e artt. 3 ss. l. n. 68/99), parimenti prevista a pena di esclusione.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 l. n. 68/99 (la cui previsione è richiamata dall’art. 94 comma 5 lett. b) d. lgs. n. 36/23, con adempimento prescritto a pena di esclusione dalla gara): “I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”.
Tanto premesso, rileva il Collegio che l’aggiudicataria aveva indicato in sede di gara un organico di 25 dipendenti. Orbene, anche escludendo i due autisti, residuano 23 dipendenti. Pertanto, venendo in rilievo un organico maggiore di 15 dipendenti, doveva dimostrarsi l’assunzione di almeno un disabile.
Sul punto, il TAR ha ritenuto sufficiente la relazione del consulente del lavoro di parte aggiudicataria, che ha dichiarato che la società non era soggetta all’applicazione della l. n. 68/1999.
Tuttavia, trattasi di mera affermazione – tra l’altro di parte – e non certamente una prova. Occorreva invece dimostrare con altri mezzi (visura camerale; comunicazioni all’Inps) il non assoggettamento dell’aggiudicataria alla normativa sul lavoro dei disabili.
Pertanto, anche sotto tale profilo l’aggiudicataria andava esclusa dalla gara, per mancata prova del possesso di un requisito previsto a pena di esclusione dalla gara.

White list : no esclusione se operatore economico ha tempestivamente richiesto iscrizione

TAR Lecce, 20.01.2026 n. 102

In particolare è infondato il primo motivo di ricorso con cui la ricorrente principale lamenta che l’aggiudicataria, -OMISSIS- S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché non iscritta nella c.d. white list della Prefettura territorialmente competente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, avendo soltanto avviato il relativo procedimento con la presentazione della domanda d’iscrizione. Osserva infatti il Collegio che il Disciplinare di Gara (para. 5, pag.12) stabilisce che “Tenuto conto che alcune attività/servizi richiesti dal bando ricadono tra le casistiche riportate all’art. 1, comma 53 della l. 190/2012, gli operatori economici esecutori, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco oppure essere iscritti all’Anagrafe antimafia degli esecutori istituito presso il Ministero dell’Interno.”.
Invero, l’art. 1 della legge n. 190/2012 (commi 52 ss.) prevede l’iscrizione nella white list per le attività “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” (co. 53) che, nei rapporti negoziali con la pubblica amministrazione, tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria “ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti” (comma 52-bis).
Pertanto, non può essere escluso l’operatore economico che abbia tempestivamente richiesto l’iscrizione all’elenco, essendo sufficiente la relativa domanda .
Come precisato da condivisibile giurisprudenza “La domanda di iscrizione è da considerarsi equipollente alla iscrizione nella white list, tant’è che la circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016, nelle more della completa attivazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, ha previsto che nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa pubblicato da ogni Prefettura sulla propria pagina istituzionale sia previsto un apposito spazio ove è indicata la data di presentazione dell’istanza di iscrizione, al fine di scongiurare conseguenze pregiudizievoli in capo alle imprese a causa dei ritardi degli uffici territoriali del governo.” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12/12/2024, n. 3625).

White list : non sussiste obbligo iscrizione se attività elenco ex Legge 190/2012 hanno un rilievo marginale

TAR Perugia, 10.12.2025 n. 860

La ricorrente sostiene che l’appalto abbia ad oggetto servizi di ristorazione, facendo discendere da tale assunto la necessità, per i partecipanti alla gara, di possedere il requisito dell’iscrizione nella c.d. white list, di cui all’articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge n. 190 del 2012.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale tesi non possa essere condivisa, dovendo reputarsi corrette le considerazioni esposte nella nota del RUP del 16 maggio 2025, sopra richiamata.
Va premesso che, in linea di principio, l’attività di somministrazione di pasti prestata nel contesto di un più ampio servizio unitario non può essere esclusa, per ciò solo, dal novero delle attività imprenditoriali “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”, in quanto l’articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 elenca una serie di attività, tra cui quella di “ristorazione, gestione delle mense e catering”, senza differenziare a seconda del carattere principale o secondario delle stesse nell’ambito delle prestazioni oggetto dell’affidamento (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 dicembre 2022, n. 10935).
La disciplina normativa in esame deve, tuttavia, essere correttamente intesa e applicata, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza.
In primo luogo, l’obbligo di iscrizione alla c.d. white list non può ritenersi sussistente laddove le attività di cui all’elenco di legge presentino, in relazione al complesso delle prestazioni, un rilievo non semplicemente accessorio, bensì del tutto marginale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2024, n. 9201; Id., 23 febbraio 2017, n. 848).
In caso contrario, “si finirebbe per attribuire alla disciplina in tema di prevenzione e contrasto ai fenomeni malavitosi nel settore dei pubblici appalti una valenza prescrittiva e preclusiva del tutto eccedentaria rispetto al proprium degli obiettivi di tutela perseguiti. Allo stesso modo si finirebbe per imporre alle imprese prescrizioni e limitazioni non giustificate dal rilievo economico che l’attività potenzialmente ascrivibile ai settori ‘a rischio’ presenta in relazione alla singola commessa” (Cons. Stato, n. 848 del 2017, cit.).
Le disposizioni in materia di iscrizione nella c.d. white list vanno, perciò, iscritte “(…) in un ambito di ragionevolezza e di legittimità costituzionale, non potendo il presidio di legalità disciplinato dalla legge n. 190 del 2012 trovare applicazione anche oltre il limite della sostanziale irrilevanza e in relazione a fattispecie in cui l’oggetto dell’affidamento non riguarda – se non in misura obiettivamente marginale – i settori considerati tipicamente a rischio di infiltrazioni malavitose” (Cons. Stato n. 9201 del 2024, cit.).
Sotto altro profilo, la disciplina di cui all’articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge n. 190 del 2012 “comportando – secondo la dominante giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 30 settembre 2022, n. 8432) – la configurazione di una speciale causa di esclusione, applicabile anche in mancanza di una specifica menzione nella lex specialis di gara e non contrastante col principio di tassatività delle cause di esclusione, impone comunque una interpretazione legata allo stretto significato letterale della prescrizione” (Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2024, n. 5628; Id., 18 gennaio 2024, n. 605 e n. 606).
In questa prospettiva, è stata esclusa, ad esempio, la possibilità di ricomprendere nell’attività di “ristorazione, gestione delle mense e catering”:
– le attività meramente preparatorie, quali l’approvvigionamento e la fornitura delle derrate alimentari che dovranno essere utilizzate nella successiva preparazione dei pasti (Cons. Stato n. 5628 del 2024, cit.; Id., n. 605 e n. 606 del 2024, cit.);
– le attività di “assunzione pasti”, “preparazione pasti” e “acquisto di generi alimentari” previste nel contesto di un servizio di assistenza sociosanitaria alla popolazione anziana, ove tali prestazioni attengano, nel loro insieme, al “governo della casa” dell’anziano destinatario del servizio stesso (TAR Marche, Sez. I, 12 ottobre 2024, n. 799).
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, deve osservarsi anzitutto come, nell’ambito complessivo della commessa oggetto del presente giudizio, l’attività di “preparazione dei pasti” assuma un rilievo del tutto marginale, atteso che, secondo quanto evidenziato nella nota del RUP in data 16 maggio 2025, sopra richiamata, nonché nelle difese delle resistenti:
– sotto il profilo economico, la fornitura dei pasti incide per una percentuale pari soltanto al 5,23 per cento del valore complessivo del lotto;
– sotto il profilo tecnico, tale attività non è stata oggetto di autonoma valutazione, non essendo stato richiesto ai concorrenti di valorizzarla nell’ambito della relazione tecnica da presentare in gara e non essendo stata prevista l’attribuzione di alcun punteggio premiale per gli aspetti ad essa attinenti.

Obblighi normativa lavoratori disabili ex Legge 68/1999 : verifica e carattere vincolante certificazione (art. 94 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 31.10.2025 n. 8470

Ai sensi del paragrafo VI.1 “Requisiti di ordine generale” del disciplinare di gara: “(…) I Concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo (…); “tra i requisiti di ordine generale è ricompreso quello di cui all’art. 94, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023 relativo al rispetto della normativa sul diritto del lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99”.
L’art. 3, comma 1, della l. n. 68 del 1999, individua gli obblighi di assunzione posti in capo ai datori di lavoro pubblici e privati, i quali devono: “avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: 1. sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 2. due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 3. un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”.
Il rispetto degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili nel numero sopra indicato è garantito nelle procedure di evidenza pubblica, a pena di esclusione dalle stesse (cfr. art. 94, comma 5, lett. b) del Codice), mediante la presentazione di una “dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili”.
Il Legislatore, consapevole della difficoltà degli operatori economici concorrenti di assumere personale rientrante nella suddetta categoria, ha previsto, nell’art. 7 della l. n. 68 del 1999, che l’obbligo in esame possa essere assolto mediante ‘richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti’, ossia i centri per l’impiego istituiti, in genere, presso le Regioni in cui ha sede l’operatore economico interessato, ovvero, mediante la stipula, con i medesimi uffici, di “convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali”, in questione (sul punto ex multis cfr. Cons. Stato, n. 3166 del 2024). La giurisprudenza di settore ha specificato che per soddisfare gli obblighi di cui alla l. n. 68 del 1999, gli operatori economici devono necessariamente trovarsi in una delle condizioni sopra indicate, oltre che in quella, necessaria, di avere già proceduto all’assunzione dei disabili al momento della presentazione dell’offerta.
Il suddetto presupposto ha costituito un requisito di partecipazione che doveva essere posseduto dai concorrenti senza soluzione di continuità, non solo alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, ma anche per tutta la durata della procedura di gara fino all’aggiudicazione e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso.
Come si è detto, la verifica della stazione appaltante della sussistenza dell’obbligo assunzionale viene effettuata, in sede di comprova dei requisiti, mediante domanda inoltrata al centro per l’impiego competente.
Nella fattispecie in esame, la Direzione Regionale ha attestato negativamente la sussistenza del requisito, pertanto, il provvedimento di esclusione è stato correttamente emesso, tenuto conto della falsa dichiarazione dell’operatore economico concorrente.
Il Collegio osserva che il contenuto di tale certificazione ha carattere vincolante, che la Stazione appaltante non può né sindacare, né disapplicare. A sostegno dell’assunto, va richiamata la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato (Ad. Plenaria, 7 aprile 2024, n. 1) che ha equiparato tali certificazioni, al pari del DURC o delle attestazioni di regolarità fiscale, a dichiarazioni di scienza dotate di efficacia legale fino a querela di falso.
Ne consegue che l’Amministrazione procedente non ha margini valutativi: se il certificato attesta l’irregolarità, l’esclusione diventa un atto dovuto. Tale orientamento riguarda il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e gli accertamenti richiesti al fine di verificarne la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara (Ad. Plenaria, n. 1 del 2024).
Non assume importanza, ai fini della legittimità dell’esclusione, l’avvenuto adeguamento in epoca successiva o l’intento programmato di regolarizzazione, dovendosi dare rilievo al fatto che la falsa dichiarazione in ordine al possesso di tale requisito comporta un grave illecito professionale e giustifica l’esclusione anche indipendentemente dall’accertamento dell’intenzionalità della condotta, e dell’eventuale ‘buona fede’ dell’operatore economico.
Pertanto, le critiche alla sentenza impugnata in ordine alla omessa valutazione dell’imputabilità della condotta della Società appellante non possono trovare condivisione.

Irregolarità fiscale : esito verifica Agenzia Entrate non sindacabile né assoggettabile a valutazione da parte della Stazione Appaltante (art. 94 d.lgs. 36/2023)

TAR Catania, 06.10.2025 n. 2818

Quindi, l’esclusione dall’appalto non automatica presuppone:
a) gravi violazioni non definitivamente accertate, poiché risultano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati;
b) l’importo non deve essere inferiore al 10% del valore dell’appalto e comunque a € 35.000;
c) anche in questo caso l’insussistenza di circostanze utili a neutralizzare la gravità della violazione è possibile laddove sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
La Corte Costituzionale (cfr. Corte cost., Sent., 28/07/2025, n. 138), dopo aver ricostruito il quadro normativo succedutosi nel tempo per regolare la materia in esame, ha precisato che «come costantemente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, l’esclusione dell’operatore che ha commesso gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi fiscali ha lo scopo di assicurare l’integrità, la correttezza e l’affidabilità dei concorrenti con cui l’amministrazione è chiamata a contrattare nonché quello di indurre indirettamente gli operatori economici ad assolvere ai propri obblighi fiscali integralmente e nei tempi di legge (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 23 febbraio 2023, n. 1890 e27 luglio 2021, n. 5563).
La deroga all’esclusione, come detto, opera nel caso in cui il debito fiscale sia inferiore alla menzionata soglia di 5.000 euro. La determinazione di tale importo fisso risponde a un duplice obiettivo: da un lato, garantire la massima partecipazione alle gare di appalto, evitando l’esclusione di operatori economici che hanno commesso violazioni fiscali “bagatellari”; dall’altro, favorire la tra i partecipanti alle par condicio gare, ancorando a un importo predefinito l’esclusione dalla gara, di modo che tutti gli offerenti siano consapevoli delle conseguenze connesse alla commissione di una violazione fiscale definitivamente accertata che superi la soglia legislativa.
La disposizione censurata persegue anche finalità di tutela della concorrenza, in quanto garantisce la “parità delle armi” degli operatori economici, che sanno di poter confidare nella esclusione dalla gara del concorrente che non ha adempiuto correttamente agli obblighi fiscali. Ciò coerentemente con la giurisprudenza europea, secondo la quale «[i] principi di trasparenza e di parità di trattamento che disciplinano tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici richiedono che le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione ad un appalto siano chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, in particolare gli obblighi a carico degli offerenti, affinché questi ultimi possano conoscere esattamente i vincoli procedurali ed essere assicurati del fatto che gli stessi requisiti valgono per tutti i concorrenti» (Corte di giustizia dell’Unione europea, 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23,Luxone srl e Sofein spa».
Tanto chiarito, il Collegio ritiene che sia evidente come gli esiti del procedimento di verifica della regolarità fiscale e contributiva degli operatori economici, di pertinenza dell’amministrazione finanziaria, non possano essere soggetti ad alcun sindacato o valutazione da parte della stazione appaltante e pertanto “si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto” (cfr. arg. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8/2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2682/2013), residuando, semmai, il potere/dovere di chiedere chiarimenti, laddove emergano dubbi interpretativi in ordine alla certificazione rilasciata.
In altri termini (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2018, n. 856), «a fronte dell’attestazione dell’Agenzia delle entrate . . ., che segnalava a carico della . . . due violazioni fiscali “definitivamente accertate”, la stazione appaltante non aveva altra possibilità che di escludere detta società dalla gara, essendole preclusa un’autonoma valutazione della questione (ex multis, Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n. 3663; V, 18 gennaio 2011, n. 789)».

Esclusione automatica per irregolarità fiscale definitivamente accertata : legittimità costituzionale

TAR Bari, 24.09.2025 n. 1094

Infine, non può trovare accoglimento la richiesta della parte di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero di legittimità costituzionale, richiamando espressamente – e come già indicato nel precedente di questo TAR – le ragioni a sostegno della manifesta infondatezza della questione espresse da TAR Lazio-Roma, 17.12.2024, n. 22859/2024, capo 14.2.1 ss..
D’altra parte, va pure considerato che la Corte Costituzionale si è recentemente espressa, escludendo la fondatezza della questione di legittimità delle disposizioni di cui si discute (cfr. Corte Cost. n. 138/2025, pronunciatasi sul D.lgs. 50/2016 il cui contenuto è sovrapponibile a quello del nuovo Codice degli Appalti).
È stata quindi posta in luce la proporzionalità della misura in questione – declinata attraverso il test di idoneità, necessità e adeguatezza – nonché la sua non manifesta irragionevolezza “in quanto essa contempera l’esigenza di trattare con estrema severità, come richiesto dalle norme europee, i concorrenti che hanno commesso violazioni fiscali definitivamente accertate con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di violazioni di importo non significativo. La diversa disciplina che regola il caso di violazioni non definitivamente accertate, che sono «gravi» solo se superiori al 10 per cento del valore dell’appalto (e comunque non inferiori a 35.000 euro), non può costituire un valido indice comparativo ai fini del giudizio di ragionevolezza della disposizione censurata”.
In definitiva, va considerata la sostanziale diversità di situazioni, che a sua volta non consente di concludere positivamente il giudizio trilatero ex art. 3 Cost., tra colui che – di fronte ad una pretesa tributaria formalizzatasi in un atto formale ed impugnabile – abbia deciso di proporre ricorso giurisdizionale (violazioni non definitivamente accertate) e chi, invece, abbia formulato un’istanza di rateizzazione senza però agire in giudizio, confermando quindi, sul piano sostanziale, la legittimità della pretesa tributaria (violazioni definitivamente accertate).

Certificazioni possesso requisiti : non residuano margini di valutazione in capo alla Stazione Appaltante (art. 94 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 16.07.2025 n. 14053

Il provvedimento di esclusione è infatti basato sulla certificazione di non ottemperanza del 20 dicembre 2024 dell’-OMISSIS-, già confermativa dei precedenti provvedimenti di analogo tenore emessi dal medesimo ente, con i quali veniva accertata e dichiarata l’inottemperanza agli obblighi previsti dalla l. n. 68/1999, i quali non sono stati ritualmente impugnati nei termini decadenziali previsti dal codice di rito.
Tali atti, come correttamente sostenuto dalla controinteressata -OMISSIS-, devono essere considerati quali autonomi provvedimenti amministrativi prodromici al provvedimento di esclusione gravato che, in mancanza di tempestiva impugnazione, vanno ritenuti definitivi sotto il profilo della certificazione della irregolare posizione della ricorrente per mancato rispetto alla data del 27 marzo 2024 degli obblighi di cui all’art. 3 l. 68/1999, che pertanto non può essere ulteriormente sindacato nella presente sede.
Si rileva in proposito, come, analogamente a quanto avviene per le attestazioni rilasciate dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate – rispettivamente in materia di regolarità contributiva e di regolarità tributaria delle imprese partecipanti a procedure concorsuali – anche in subiecta materia debba essere adottato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui le certificazioni relative alle imprese concorrenti, emanate dagli organi preposti, si impongono alla stazione appaltante, che non può in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 16/04/2012, n. 8; Consiglio di Stato, Sez. V, 17/05/2013, n. 2682), avendo tali certificati “natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti: tale orientamento riguarda, unicamente, il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni all’uopo rese dal concorrente in sede di gara, come si desume dall’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 80, applicabile alla fattispecie ratione temporis (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; 4 maggio 2012, n. 8; Sez. III, 18 dicembre 2020 n. 8148; Sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682)” (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 1/2024).

Requisito di trovarsi in regola norme lavoro disabili : sufficiente autocertificazione (art. 94 d.lgs. 36/2023)

TAR Ancona, 01.07.2025 n. 557

2. Il gravame è fondato e va accolto per le ragioni variamente dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio con particolare riferimento al primo e al quarto motivo.
La giurisprudenza amministrativa si è già occupata della questione oggi in esame (TAR Liguria, Sez. II, n. 671, 672 e 679 del 2020), che scaturisce dal contrasto interpretativo tra il Ministero del Lavoro (e i Centri per l’Impiego poi confluiti nella competenza regionale) e la citata pronuncia della Corte di Cassazione n. 12911/2017, attribuendo prevalenza agli uffici amministrativi non tenuti ad adeguarsi a pronunce giurisprudenziali di cui non erano parte del giudizio, peraltro instaurato per altri scopi (quel caso riguardava un licenziamento).
Inoltre la giurisprudenza amministrativa ha anche osservato che ai fini della legittima partecipazione alle gare pubbliche, ciò che rileva è l’avvenuta presentazione, in sede di offerta, anche della sola autocertificazione circa la sussistenza del requisito di trovarsi in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili. In tal senso disponeva l’art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016, che richiamava la certificazione di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 e che consentiva comunque, in sua vece, di procedere con l’autocertificazione del possesso del requisito, con onere, peraltro, che è rimasto sostanzialmente invariato nella disciplina del nuovo codice come si legge nell’art. 94, comma 5, lett. b, del D.Lgs. n. 36/2023 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 10107/2024; TAR Campania, Napoli n. 1521/2024): il che è quanto la ricorrente ha pacificamente fatto, nel caso di specie, mediante la dichiarazione inserita nella domanda di partecipazione, poi confermata dal competente Centro per l’Impiego.
Anche ammesso che residui, in capo alla stazione appaltante, un margine di discrezionalità per svolgere proprie autonome verifiche, in aggiunta a quelle dell’amministrazione competente in materia di inserimento lavorativo, una contestazione esclusivamente interpretativa della norma di riferimento avrebbe tuttavia imposto l’attivazione del soccorso istruttorio proprio perché trattasi di questione dubbia e opinabile; questa incertezza non può quindi andare immediatamente a discapito dell’offerente che ha comunque presentato regolare documentazione confidando, quantomeno, in una prassi esistente a livello nazionale (la stessa ricorrente allega infatti di aver già partecipato a tantissime altre gara senza incontrare problematiche alcune sotto il profilo in esame).
Come dedotto dalla ricorrente con il quarto motivo di gravame, l’attivazione del soccorso istruttorio avrebbe ad essa consentito di dimostrare il possesso del requisito anche volendo aderire all’interpretazione normativa patrocinata dalla stazione appaltante, essendo stata allegata l’avvenuta assunzione di un disabile in data 23/10/2024, cioè addirittura prima dell’indizione della gara.
3. L’esclusione è pertanto illegittima e va annullata, come va annullata la successiva aggiudicazione in favore della controinteressata (originariamente terza in graduatoria), poiché disposta sulla scorta di un presupposto illegittimo.

Irregolarità fiscale in caso di sospensione straordinaria dei termini di pagamento: non sussiste

TAR Catanzaro, 24.06.2025 n. 1119

Tuttavia è affetta da errore la valutazione, posta parimenti e contestualmente alla base del provvedimento di revoca, relativa alla falsità delle dichiarazioni rese dell’ATI ricorrente in sede di partecipazione alla gara, relativamente all’inesistenza di debiti a titolo di imposte e contributi, attesa appunto la sussistenza della succitata cartella esattoriale relativa a debiti IRAP anno d’imposta 2015. Difatti, come rilevato dalla ricorrente già nell’ambito delle controdeduzioni trasmesse il 28.10.2021, il pagamento del debito d’imposta portato dalla cartella esattoriale notificata il 27.2.2020 più volte citata, è stato assoggettato alla sospensione dei termini avvenuta per effetto dei D.L. 18/2020 e DL 73/2021 dal 8.3.2020 al 31.8.2021. Pertanto i pagamenti delle cartelle in scadenza nel suddetto periodo avrebbero dovuto essere eseguiti entro il 30.9.2021. Come, quindi, rilevato anche da Anac, sia al momento della presentazione dell’offerta (23.8.2021) sia a quello dell’aggiudicazione della gara (23.09.2021), il termine non era ancora decorso sicché, del tutto correttamente, l’aggiudicataria ha dichiarato di non avere alcun debito definitivo pendente e, conseguentemente, la dichiarazione resa in sede di DGUE non era affetta da falsità.
Deve pertanto ritenersi integrata la responsabilità a carico dell’amministrazione, consistente nell’annullamento illegittimo, sotto questo profilo, di un provvedimento favorevole, a fronte del quale sussiste certamente la spettanza del bene della vita, non essendo stata la ricorrente riconosciuta legittima aggiudicataria della gara, pur avendo poi assolto al proprio debito tributario.