TAR Bologna, 19.03.2025 n. 271
Nell’Annesso all’offerta economica era espressamente richiesta, in relazione a ciascun prodotto, l’indicazione, da parte del fornitore/concorrente, della “marca” del prodotto offerto, del “codice articolo fornitore prodotto offerto”, della “denominazione commerciale del prodotto/codice articolo prodotto”, del “prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata” e del “prezzo totale per riga”; nel modulo era, inoltre, espressamente specificato: “Nota Bene compilare tutti i campi”; infine, erano richieste le seguenti dichiarazioni (già riportate nel modulo): “1. che quanto risulta dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e da tutti gli altri documenti definisce in modo adeguato e completo l’oggetto della fornitura e consente di acquisire tuti gli elementi per l’esatta valutazione della stessa e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte della fornitura e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni contenute nel Disciplinare e negli altri documenti ad esso allegati; 2. che si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all’Amministrazione appaltante che non siano destinate alla pubblica diffusione ed a porre in essere, a tal fine, tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo di informazioni riservate; 3 che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’impresa fino a 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte“.
Ebbene, la ricorrente ha compilato solo parzialmente l’Annesso all’offerta economica, limitandosi a indicare solo il prezzo riferito all’unità di misura indicata e il totale relativo a ciascuna tipologia di prodotto, ma omettendo di compilare gli spazi (anch‘essi riservati al concorrente) relativi a alla “marca” del prodotto, al “codice articolo fornitore prodotto offerto” e alla “denominazione commerciale del prodotto/codice articolo prodotto”; inoltre, nell’Annesso all’offerta presentato dalla ricorrente non risultano presenti le tre dichiarazioni richieste nel suddetto modulo.
Come sopra evidenziato, il documento denominato “Annesso all’offerta economica”, per espressa prescrizione del Disciplinare, costituiva parte integrante dell’offerta stessa, andando a comporre la “busta economica” e doveva, pertanto, essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, come richiesto dall’art. 7 del Disciplinare e dal modulo stesso nella nota a piè pagina.
Non è condivisibile quanto sostenuto dalla ricorrente secondo la quale le indicazioni omesse sarebbero state evincibili dal Capitolato tecnico (debitamente evidenziate in giallo), inserito nella “busta amministrativa”: da un lato, si rileva che il Capitolato è privo della sottoscrizione della ricorrente, sottoscrizione, invece, richiesta per l’Annesso all’offerta; dall’altro, si osserva che l’utilizzo dell’evidenziatore sul Capitolato non interessava tutte le tipologia di prodotti indicati nell’Annesso all’offerta e, in ogni caso, non avrebbe potuto tener luogo della corretta compilazione e sottoscrizione del suddetto documento, facente parte dell’offerta economica.
Dunque, sotto tale profilo non pare dubbio la ricorrente abbia violato le ricordate disposizioni di cui al Disciplinare relativamente alle modalità di compilazione dei documenti che compongono la “busta economica”.
Va ricordato a tale proposto che, in tema di procedura di gara, il principio di autoresponsabilità implica che ogni concorrente sopporti le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, in particolar modo quando si tratta di gare gestite in forma telematica, come quella di cui si discute in questa sede, la cui partecipazione comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando, del disciplinare e delle relative norme tecniche (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7507; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 1042; TAR Lazio, Roma, sez. II, 16 dicembre 2021, n. 13081).
Sotto tali profili, pertanto, le censure di parte ricorrente vanno disattese.