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Lavoro disabili L. 68/1999 : per assolvimento non è idonea la mera istanza di stipula della convenzione

Consiglio di Stato, Sez. V, 08.05.2026 n. 3608

22. Le censure, così sintetizzate, ribadite nella memoria depositata il 30 dicembre 2025, possono a questo punto essere esaminate.
23. Il complesso impianto argomentativo dell’appellante si scontra con le evidenze documentali. Si tratta di censure infondate visto che:
a) è pacifica l’esistenza delle certificazioni di mancato assolvimento degli obblighi di legge ai sensi della L. 68/99 rilasciate da AFOL Metropolitana;
b) ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L. 68 del 1999 “Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro”;
b.1.) le tre tipologie di convenzione per l’inserimento lavorativo delle persone disabili previste dalla Legge n. 68/1999 sono:
– convenzioni di integrazione lavorativa (art. 11);
– convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative (art. 12);
– convenzioni di inserimento lavorativo (art. 12-bis);
b.2.) l’art. 11 della Legge n. 68/1999 prevede le convenzioni di integrazione lavorativa stipulate fra i servizi territoriali per l’impiego e i datori di lavoro pubblici e privati;
b.3.) le convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili e dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, laddove stipulate, sono destinate a sostituire, inglobandolo, il provvedimento finale del cd. atto di avviamento, col quale l’ufficio competente per il collocamento obbligatorio avvia al lavoro i soggetti di cui all’art. 1, L. n. 68/1999, a seguito dell’istanza inoltrata dai datori cui è fatto obbligo di assumerli nelle percentuali fissate dalla medesima legge;
b.4.) che le convenzioni, laddove stipulate, valgono a sostituire l’atto conclusivo del procedimento di assunzione obbligatoria, avviato su istanza datoriale, emerge dall’alternatività dei due strumenti di avviamento espressamente contemplata dall’art. 7, comma 1, L. n. 68, che dispone (si ripete): “Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 11”;
b.5.) è nella convenzione (stipulata, s’intende) che sono stabiliti tempi e modalità delle assunzioni, che il datore di lavoro si impegna a effettuare;
b.6.) questa Sezione ha già avuto modo di affermare che:
b.6.1.) l’art. 80, comma 5, lett. i), del Codice dei contratti pubblici, prevede l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico che “non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito”; l’art. 17 cit., cui rinvia la norma del Codice dei contratti, stabilisce che le imprese partecipanti a procedure di gara bandite da amministrazioni pubbliche “sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione”; la disposizione, come chiarito da un consolidato indirizzo della giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. IV, 26 novembre 2009, n. 7443), pone una prescrizione la cui operatività non è rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, poiché l’omissione di detta dichiarazione costituisce una causa di esclusione prevista dalla legge e applicabile anche quando non sia richiamata dal bando di gara;
b.6.2.) gli obblighi di cui trattasi possono essere assolti dai datori di lavoro privati sia “mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti [sia] mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11″ (art. 7, comma 1, della legge n. 68 del 1999);
b.6.3.) non può ritenersi idonea all’adempimento degli obblighi in materia la mera presentazione dell’istanza di stipula della convenzione ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68 del 1999; la convenzione deve essere stipulata prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara (Consiglio di Stato sez. V, 28 gennaio 2021, n. 860);
c) la ricostruzione effettuata dal primo Giudice, in ordine all’applicabilità dell’art. 2 comma 2 del d.P.R. 333/2000 è corretta, per la semplice ragione, ben evidenziata nella memoria di ANAS depositata in data 22 agosto 2025, che quella norma transitoria si applicava ai datori di lavoro che “alla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999” occupavano da 15 a 35 dipendenti; la posizione di -OMISSIS- è del tutto fuori da tale contesto; è (evidentemente) non più applicabile, a fattispecie sopravvenute, il meccanismo di gradualità;
c.1.) il primo Giudice coglie pienamente nel segno laddove afferma che “non essendo pertanto più applicabile il principio di gradualità per le assunzioni di nuovi lavoratori alle quali erano state equiparate, nel predetto e superato quadro normativo, le ipotesi di cessione di ramo di azienda e le altre operazioni di fusione comportanti un aumento del numero di dipendenti”;
c.2.) è vero che le argomentazioni dell’appellante sono fondate su “elementi normativi e prassi non più vigenti, né alla data odierna, né alla data di scadenza di presentazione delle offerte” (pagina 20 della sentenza impugnata);
c.3.) il riferimento alle prassi è, certo, ultroneo, ma si risolve in una critica alla sentenza che non inficia le conclusioni cui il primo Giudice è pervenuto dato che la disposizione regolamentare, invocata dall’appellante, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’abrogato art. 3, comma 2, della L. n. 68 del 1999 (abrogazione di cui l’appellante sembra non tenere conto), consentiva ai datori di adempiere in un tempo maggiore rispetto al termine ordinario; si tratta di previsione che qui non viene in alcun modo in rilievo;
d) è del tutto pacifico (risulta per tabulas) che -OMISSIS- non fosse in regola con le norme sull’assunzione dei lavoratori disabili; ai sensi dell’art. 17, l. 12 marzo 1999, n. 68 le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione; l’onere della prova inerente l’identificazione dell’esatto numero dei dipendenti occupati al momento del termine di scadenza per la presentazione dell’offerta incombe sul concorrente (Consiglio di Stato sez. III, 12 luglio 2018, n. 4282);
d.1.) la condizione di inosservanza, riscontrata alla data della presentazione dell’offerta, è di per sé sufficiente a legittimare la doverosa esclusione dalla procedura selettiva (Consiglio di Stato sez. III, 5 aprile 2024, n. 3167).

Normativa sul lavoro dei disabili : non assoggettamento e mezzi di prova necessari (art. 94 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 18.02.2026 n. 1286

Per ragioni di completezza espositiva, reputa il Collegio di esaminare anche l’ulteriore motivo di gravame, con il quale si censura la mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla gara per mancata osservanza della normativa sul lavoro dei disabili (artt. 94 co. 5 lett. b) d. lgs. n. 36/23, e artt. 3 ss. l. n. 68/99), parimenti prevista a pena di esclusione.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 l. n. 68/99 (la cui previsione è richiamata dall’art. 94 comma 5 lett. b) d. lgs. n. 36/23, con adempimento prescritto a pena di esclusione dalla gara): “I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”.
Tanto premesso, rileva il Collegio che l’aggiudicataria aveva indicato in sede di gara un organico di 25 dipendenti. Orbene, anche escludendo i due autisti, residuano 23 dipendenti. Pertanto, venendo in rilievo un organico maggiore di 15 dipendenti, doveva dimostrarsi l’assunzione di almeno un disabile.
Sul punto, il TAR ha ritenuto sufficiente la relazione del consulente del lavoro di parte aggiudicataria, che ha dichiarato che la società non era soggetta all’applicazione della l. n. 68/1999.
Tuttavia, trattasi di mera affermazione – tra l’altro di parte – e non certamente una prova. Occorreva invece dimostrare con altri mezzi (visura camerale; comunicazioni all’Inps) il non assoggettamento dell’aggiudicataria alla normativa sul lavoro dei disabili.
Pertanto, anche sotto tale profilo l’aggiudicataria andava esclusa dalla gara, per mancata prova del possesso di un requisito previsto a pena di esclusione dalla gara.

Violazione delle norme sul lavoro dei disabili : self cleaning non applicabile (art. 94 d.lgs. 36/2023)

TAR Milano, 13.01.2025 n. 74

Il D.Lgs. n. 36 del 2023, come noto, ha introdotto una disciplina dei requisiti di partecipazione di ordine generale – e delle connesse cause di esclusione – più articolata rispetto a quella precedente, vale a dire quella dell’art. 80 dell’abrogato D.Lgs. n. 50 del 2016.
In particolare, l’art. 94 del codice disciplina le cause di esclusione automatica (vale a dire senza alcuna valutazione discrezionale dell’appaltante), mentre l’art. 95 concerne le cause di esclusione non automatica, che presuppongono invece una specifica valutazione del caso concreto da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice.
L’inosservanza degli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 sul lavoro dei disabili è causa di esclusione automatica, stante la previsione dell’art. 94, comma 5, lettera “b” del codice (tale norma ricalca sostanzialmente quella dell’abrogato art. 80 comma 5 lettera “i” del D.Lgs. n. 50 del 2016).
Al contrario, il “grave illecito professionale” a cui si riferisce la ricorrente nelle proprie difese è contemplato dall’art. 95 comma 1 lettera e) del codice quale causa di esclusione non automatica.
I “gravi illeciti professionali” sono poi indicati «in modo tassativo» dal successivo art. 98 del codice (così il comma 1 lettera “e”, secondo periodo dell’art. 95 succitato).
L’art. 98 comma 3 elenca gli elementi da cui desumere un illecito professionale grave ma fra questi non è indicata l’ipotesi dell’inosservanza della legge n. 68 del 1999, che del resto dà luogo ad una esclusione automatica, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’appaltante (si veda sul punto la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione II, n. 2063 del 2024).
Quanto alle c.d. misure di self-cleaning, le stesse sono indicate dall’art. 96 comma 6 del codice e costituiscono attività successive a condotte in ogni modo illecite o costituenti addirittura reato (risarcimento dei danni da illecito, collaborazione attiva con le autorità investigative e adozione di provvedimenti tecnici e organizzativi per prevenire ulteriori reati o illeciti).
Nulla a che vedere, quindi, con la violazione della legge n. 68 del 1999, per la quale il codice impone semplicemente la piena regolarità al momento di presentazione dell’offerta.
L’esponente richiama a suo favore il “considerando” n. 102 della direttiva dell’Unione Europea n. 2014/24 ma tale disposizione si riferisce espressamente a reati, violazioni e comportamenti scorretti ed individua le misure da adottare da parte dell’operatore in attività quali la rottura dei rapporti con persone coinvolte nel comportamento scorretto, la riorganizzazione del personale, l’attuazione di sistemi di controllo e rendicontazione e la creazione di una struttura di audit interno, fermo restando in ogni caso la facoltà degli Stati membri di «…determinare le esatte condizioni sostanziali e procedurali applicabili in tali casi».
Si tratta, a ben vedere, di situazioni differenti da quella dell’osservanza di specifici obblighi di legge, quali quelli risultanti dalla legge n. 68 del 1999.
A ciò si aggiunga che la rilevanza delle misure di self-cleaning presuppone in ogni modo un comportamento per così dire leale da parte dell’operatore partecipante, che ha l’onere sia di dichiarare all’appaltante l’esistenza delle cause di esclusione verificatesi prima della trasmissione dell’offerta sia di provare di avere adottato le misure oppure di essere nell’impossibilità di adottare le misure medesime (così dalla lettura dell’art. 96 comma 3 del codice).
Nel caso di specie, come già sopra evidenziato, OMISSIS ha reso una dichiarazione non veritiera, attestando in data 4.3.2024 la regolarità ai sensi della legge n. 68 del 1999, mentre la regolarizzazione è avvenuta soltanto il 29.4.2024, ben oltre la scadenza del termine di partecipazione (si vedano il doc. 5 della ricorrente ed il doc. 2 della resistente).

PNRR: dati ed informazioni che le Stazioni Appaltanti devono fornire alla Banca Dati ANAC attraverso SIMOG

Pari opportunità negli appalti del Pnrr
Attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac sarà possibile monitorare il rispetto delle pari opportunità, generazionali e di genere, e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Pnrr. I dati e le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla banca dati sono stati stabiliti da Anac con la delibera N.122 del 16 marzo 2022.

I dati da comunicare ad Anac
Il primo dato da comunicare, attraverso il sistema SIMOG (sistema informativo monitoraggio gare), è la previsione nel bando di gara dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile (under 36) sia all’occupazione femminile. L’obbligo è previsto dal Decreto semplificazioni e governance del Pnrr (il Decreto 77 del 31 maggio 2021) e dalle successive Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali adottate con Dpcm il 7 dicembre 2021 e prevede alcune deroghe motivate che vanno comunicate alla banca dati Anac.

Una ulteriore informazione da trasmettere riguarda il richiamo nel bando della necessità da parte del concorrente di aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.

Un altro dato che le stazioni appaltanti dovranno comunicare è la previsione nel bando di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo al candidato: ad esempio se vengono utilizzati strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti o modalità innovative di organizzazione del lavoro; o se si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, donne, giovani under 36 e persone con disabilità per l’esecuzione del contratto; o abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere.

Cause di esclusione e applicazione penali
Tra i dati e le informazioni sui contratti finanziati con le risorse del Pnrr ve ne sono alcuni utili, oltre che al monitoraggio sulle pari opportunità, anche all’inserimento nel casellario informatico dei contratti pubblici gestito dall’Autorità. Si tratta, in particolare, delle ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento e di applicazione delle penali per inadempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici aggiudicatari.

Qualche esempio. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che al momento della presentazione dell’offerta non assumono l’obbligo del rispetto, in caso di aggiudicazione del contratto, della quota del 30% relativa all’assunzione di donne e giovani o degli obblighi della legge sul lavoro delle persone con disabilità. L’esclusione tuttavia non pregiudica la partecipazione dell’operatore economico a future procedure se regolarizza la propria posizione. Se gli operatori economici che occupano tra i 15 e i 50 dipendenti non consegnano alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile vengono interdetti dalla partecipazione agli appalti del Pnrr per un anno.

 

fonte: sito ANAC

1) Oneri di sicurezza aziendali, subappalto “necessario”, omessa specificazione, principi consolidati – 2) Dichiarazioni sul lavoro dei disabili, impegno del fideiussore, soccorso istruttorio, applicabilità (Artt. 38, 46, 87, 118)

Consiglio di Stato, sez. VI, 29.01.2016 n. 367
(testo integrale)

1. – Tale invalidità è stata ricondotta all’omessa specificazione, nell’offerta economica, dei costi relativi alla sicurezza: questione, quella appena indicata, a lungo dibattuta, ma che può ritenersi definita dopo due successive pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 3 del 20 marzo 2015 e 9 del 2 novembre 2015). Nella prima delle citate pronunce si esamina, in particolare, il non univoco indirizzo giurisprudenziale, in materia di obbligatorietà della specificazione di cui trattasi sia per gli appalti di forniture e di servizi, sia per gli appalti di lavori, pur mancando per questi ultimi una disposizione espressa; tale disposizione, tuttavia, è stata ritenuta deducibile da un’interpretazione sistematica, nonché costituzionalmente orientata, delle norme regolatrici della materia (art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, articoli 86, comma 3 bis e 87, comma 4 del d.lgs. n. 163 del 2006). Se, infatti, l’esigenza di specificare nell’offerta i costi della sicurezza è generalizzata, quando si tratti di valutare l’eventuale anomalia dell’offerta, non sarebbe logico che la prescrizione non fosse ritenuta invalidante dell’offerta stessa – ove disattesa – solo per i lavori, in cui i rischi per la sicurezza sono normalmente più elevati. Detto carattere invalidante – nonché l’inammissibilità al riguardo del cosiddetto soccorso istruttorio, di cui all’art. 46, comma 1, del citato d.lgs n. 163 del 2006 – appaiono d’altra parte riconducibili alla peculiare natura dei costi per la sicurezza: quelli da interferenza (fissi e non soggetti a ribasso), relativi alla tutela della salute e alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e soprattutto quelli interni, o aziendali, propri di ciascuna impresa e riferiti allo specifico appalto in discussione, questi ultimi influenzati dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta predisposta da ciascuna impresa. Il carattere, almeno in parte, soggettivo e discrezionale della determinazione dei costi di cui trattasi rende la relativa indicazione, ragionevolmente, elemento essenziale dell’offerta, non integrabile ex post senza sostanziale lesione della par condicio dei concorrenti (in quanto, in caso contrario, l’impresa interessata sarebbe chiamata ad operare, in via successiva, non una mera integrazione documentale su requisiti, già posseduti al momento dell’offerta, ma veri e propri aggiustamenti negli equilibri interni dell’offerta stessa, al fine di bilanciare il giudizio di anomalia, peraltro solo ove in concreto avviato). E’ stato quindi affermato che, nelle procedure di affidamento dei lavori, i partecipanti alla gara debbono indicare nell’offerta economica i costi per la sicurezza, pena l’esclusione dell’offerta anche se non prevista dal bando di gara, in base al medesimo art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006.
Per le ragioni esposte, il Collegio condivide tale principio di diritto, anche per quanto riguarda la natura meramente ricognitiva e dichiarativa del relativo riconoscimento: natura ribadita nella successiva pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/15 del 2 novembre 2015; è dunque irrilevante che la procedura di gara di cui si discute si sia svolta in gran parte prima della citata pronuncia della medesima Adunanza Plenaria n. 3 del 2015.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la prospettata assenza, in capo all’aggiudicataria Costruzioni M. s.r.l., di tutte le qualificazioni previste (OG2, classifica III, OS30, classifica II e OS6 , classifica II), con preannunciata intenzione di subappaltare le opere, per le quali la qualificazione non sarebbe stata posseduta, senza specificazione del soggetto subappaltatore, l’appellata controdeduce validamente di essere qualificata a partecipare alla gara – ex art. 92 del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, recante regolamento di esecuzione ed attuazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – già in base alla qualificazione posseduta per la categoria prevalente (OG2, restauro), per l’intero importo dei lavori, senza alcuna necessità di indicare in sede di offerta i soggetti subappaltatori per le categorie specialistiche (OS30, impianti interni e OS6, finiture in materiali lignei, plastici e vetrosi); non è smentito, peraltro che la stessa impresa M. sia in possesso delle seguenti qualifiche: OG1, classifica V, OG2, classifica VII e OG11, classifica IV, quest’ultima attestante anche il possesso dei requisiti per eseguire opere specialistiche, fra cui quelle ascritte alla categoria OS30, a norma dell’art. 79, comma 16, del citato d.P.R. n. 207 del 2010. La categoria scorporabile OS6, inoltre, non risulta a qualificazione obbligatoria. Pertanto, non infondatamente l’appellata rappresenta come l’eccepito superamento della percentuale del 30% del valore totale dell’appalto, per le opere da subappaltare comporterebbe – nella ricorrente situazione di subappalto a caratere non necessario, in quanto non destinato a supplire a carenze dei requisiti di partecipazione – concentrazione nella fase esecutiva delle prestazioni eccedenti (per le quali l’aggiudicatario fosse comunque qualificato) e non esclusione dalla gara dell’aggiudicatario stesso (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1224). Quanto alla omessa specificazione, in sede di offerta, delle ditte subappaltatrici, il Collegio non ha ragione di discostarsi da quanto statuito nella già ricordata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2015, secondo cui non emerge dal quadro normativo di riferimento una specifica prescrizione in tal senso, richiedendosi soltanto – in base al combinato disposto degli articoli 92, comma 7 e 109, comma 2 del medesimo d.P.R. n. 207, nonchè 37, comma 11 del d.lgs. n. 163 del 2006 – che l’impresa non in possesso della qualificazione per le opere scorporabili ne affidi l’esecuzione in subappalto a ditte in possesso di detta qualificazione, mentre l’art. 118 del medesimo d.lgs. n. 163 prevede soltanto, in tema di esecuzione del contratto, che l’aggiudicatario – dopo avere dichiarato nell’offerta che i lavori sarebbero stati oggetto di subappalto – depositi, poi, il relativo contratto almeno venti giorni prima dell’inizio delle lavorazioni. Non è stato quindi ravvisato alcun obbligo di specificare le ditte subappaltatrici già in fase di offerta.

2. – Non appaiono ravvisabili, inoltre, le cause di esclusione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, che nel terzo e nel quarto motivo di gravame vengono riferite, rispettivamente, ad inosservanza delle norme sul diritto al lavoro dei disabili e all’assenza di misure di prevenzione o pronunce di condanna per uno dei due soci di maggioranza. Sotto il primo profilo, infatti, appare ragionevole che l’impresa aggiudicataria abbia fatto riferimento nell’offerta ai lavoratori impegnati nel settore oggetto dell’appalto, ovvero nel settore edile, per i quali esiste esonero dall’obbligo di cui trattasi, a norma dell’art. 5, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), ferma restando la possibilità per la stazione appaltante di richiedere chiarimenti, a norma dell’art. 46, comma 1 del d.lgs. n. 163 del 2006.

La quinta e la sesta censura (riferite ad insufficienza del mero impegno di un agente assicurativo di emettere l’obbligatoria polizza di assicurazione e la violazione del disciplinare di gara, per mancata esplicitazione delle condizioni di vantaggio competitivo) non configurano ragioni escludenti, riguardando questioni per le quali sarebbe comunque stato ammesso il soccorso istruttorio, fermo restando che la polizza assicurativa è stata poi regolarmente prodotta, mentre le richiamate condizioni erano comunque contenute nell’offerta, in termini percentuali.