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Omessa produzione del DGUE sanabile con il soccorso istruttorio (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Napoli, 07.05.2026 n. 2926

6.- Il Consiglio di Stato (Sez. V, 23/02/2026, n. 1438) ha invero di recente osservato, con approfondita quanto persuasiva motivazione, che (anche) il ‘nuovo’ soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 101, d.lgs. n. 36/2023 sia attivabile nel caso di omessa produzione del D.G.U.E. (il caso esaminato riguardava il mancato caricamento nella busta amministrativa telematica del D.G.U.E. della mandante del R.T.I. aggiudicatario, allegato alla domanda di partecipazione a firma congiunta di mandante e mandataria).
6.1.- Siffatta impostazione interpretativa assume rilievo decisivo ai fini della reiezione della prima censura articolata dalla società ricorrente.
6.1.1.- La riconosciuta legittimità dell’attivazione del soccorso istruttorio allo scopo di sanare l’omessa produzione del D.G.U.E. di un concorrente, infatti, non può che riverberarsi, elidendola, sulla fondatezza della doglianza – analoga a quella disattesa dal Consiglio di Stato – con cui l’odierna ricorrente contesta la violazione dell’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 per avere la S.A. richiesto al consorzio controinteressato di trasmettere i D.G.U.E. dei progettisti del R.T.P dal medesimo indicato.
La censura, pertanto, per le stesse ragioni esposte dal Consiglio di Stato con il relativo precedente (da intendersi qui richiamato a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 74 cod.proc.amm.) non può che essere disattesa.

Clausola sociale e progetto di riassorbimento : soccorso istruttorio non applicabile (art. 57 , 101 , 102 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, Sez. V, 10.04.2026 n. 2877

Neppure è corretto sostenere, come fa l’appellante, che la previsione dell’art. 57 cit. sia del tutto slegata da quella di cui all’art. 102 del Codice (espressamente, come ricordato, parte appellante deduce che il primo giudice avrebbe “confuso l’art. 57 con l’art. 102, utilizzando quanto previsto dal Legislatore per la clausola sociale (57) con quanto disposto per le indicazioni degli operatori (102)”); né può fondatamente credersi che le previsioni dei richiamati artt. 57 e 102 non abbiano natura di norme imperative inderogabili, già solo in ragione della loro inequivoca formulazione testuale (oltre che degli obiettivi perseguiti, di garantire ai lavoratori più adeguate tutele sotto il profilo occupazionale).
Correttamente il primo giudice ha dunque rilevato che “il documento esplicante la modalità con cui l’operatore intende adempiere alla clausola sociale (nel caso, alla stabilità occupazionale) rappresenta un requisito imprescindibile dell’offerta, alla stessa intrinseco e strutturale, talché la sua carenza determina una lacuna dell’offerta medesima, svolgendo, in tal senso, una funzione assimilabile a quella che, sempre relativamente all’offerta economica, svolge l’indicazione dei costi di manodopera o degli oneri di sicurezza non interferenziali, entrambi necessari, in funzione integrativa della dichiarazione d’offerta economica, e non integrabili ex post, sebbene non attinenti, in senso proprio, alla prestazione offerta (prezzo), e per tale ragione, pur non suscettibili di valutazione premiale (in termini di punteggio), soggetti comunque a doverosa valutazione di congruità”, con ciò escludendosi la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per colmare ex post l’omissione in questione.
Come bene rilevato nella sentenza impugnata, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023 si è avuto un mutamento di paradigma sostanziale rispetto alla disciplina previgente (in particolare, al d.lgs. n. 50 del 2016), nella vigenza della quale sia l’ANAC che parte della giurisprudenza riconoscevano la possibilità del soccorso istruttorio: invero, nel corpus del d.lgs. n. 50 del 2016 non era presente una disposizione analoga all’art. 102, comma 2 d.lgs. n. 36 del 2023, che prevedesse la necessità di allegare documentazione esplicativa della modalità di assunzione dell’impegno a rispettare la clausola sociale, quanto ai profili contemplati nella lex specialis; inoltre – e soprattutto – alcuna previsione del decreto n. 50 affermava – come invece fa oggi l’art. 57 del vigente Codice dei contratti pubblici – che tale documentazione costituisce elemento necessario (e pertanto essenziale) dell’offerta, come tale non soccorribile.
Correttamente dunque il primo giudice ha concluso che “È evidente la volontà del codice del 2023 di incrementare la rilevanza, nel procedimento selettivo, delle clausole sociali, imponendo espressamente agli operatori nuovi adempimenti finora non previsti nella legislazione primaria (ma solo nella prassi applicativa e nelle Linee Guida dell’Anac) e, attraverso l’associazione della pertinente documentazione alle offerte presentate, implicitamente giungendo a sanzionare con l’esclusione dalla gara la relativa omissione”.
Va comunque detto, per completezza, che l’esclusione del soccorso istruttorio troverebbe in ogni caso fondamento nell’impossibilità di integrare, a suo mezzo, il contenuto dell’offerta tecnica od economica, poiché ciò si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti (ex multis, Cons. Stato, V, 4 novembre 2025, n. 8567: “Il soccorso istruttorio è ammissibile non per integrare ma per precisare il contenuto dell’offerta, con un supporto di tipo formale e non sostanziale, che aiuti ad acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumono carattere integrativo dell’offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l’esatta interpretazione ed a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità”). Essendo il progetto di assorbimento un elemento intrinseco e strutturale dell’offerta economica (non già un mero adempimento procedurale), la stazione appaltante non avrebbe comunque potuto operare diversamente.
Le ragioni che precedono sono assorbenti degli ulteriori profili di censura dedotti nel motivo di appello, in primis quello secondo cui l’obbligo della cui omissione si tratta sarebbe divenuto rilevante solo al momento dell’aggiudicazione o della stipula e non già in quello della valutazione delle offerte.

Soccorso istruttorio del contratto di avvalimento e prova della data certa anche in assenza di sottoscrizione digitale (art. 101 , 104 d.lgs. 36/2023)

TAR Lecce, 09.04.2026 n. 577

L’art. 101, 1 comma, lett. a), del sopra citato D.lgs. 36 del 2023 ammette il ricorso al soccorso istruttorio al fine di consentire la produzione del contratto di avvalimento sempre che lo stesso risulti da un documento avente data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.
Va, poi, richiamato l’art. 6.2, quart’ultimo capoverso, del Disciplinare della gara a tenore del quale “Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, con apposizione della marca temporale, nonché le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.
Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti con apposizione della marca temporale nonché le dichiarazioni delle imprese ausiliaria”.
La medesima norma, poi, dispone la sanabilità della mancata produzione del contratto di avvalimento, mediante soccorso istruttorio “a condizione che esso sia stato stipulato prima del termine di presentazione delle offerte e che tale circostanza sia comprovabile con data certa”.
Dal che ne deriva:
-la possibilità per un operatore economico di utilizzare, ai fini della partecipazione alla gara pubblica in esame, i requisiti di altro soggetto non partecipante purché il contratto di avvalimento abbia data certa ovvero risulti sottoscritto in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
-la sanabilità, mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, della sola incompletezza documentale e non anche della mancata sottoscrizione di uno dei contraenti.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le tante, Cons. di Stato, Sez. III, 11 aprile 2025, n. 3154 che richiama la sentenza della Sez. V del Cons. di Stato n. 3209 del 21.05.2020) “il requisito della forma scritta, che può essere assolta sia con la tradizionale scrittura privata, sia attraverso l’uso del documento informatico, ammette la non simultaneità della sottoscrizione, che anzi è inevitabile nella veste informatica” e che non si pone neppure “il problema della ammissibilità, nei contratti pubblici, della stipula nella forma dello scambio di proposta ed accettazione tra assenti (contratti a distanza o per corrispondenza), preclusa di regola dalla legge di contabilità dello Stato (artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923), in quanto l’avvalimento è un contratto tra privati, seppure funzionalizzato alla partecipazione ad un procedimento di evidenza pubblica. La stessa sentenza del Consiglio di Stato (id est sentenza della V sezione 21 maggio 2020, n. 3209) ha stabilito che in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, a condizione che l’atto sia prodotto per invocare l’adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti (in termini Cass., I, 24 marzo 2016, n. 5919; VI, 5 giugno 2014, n. 12711)”, così che “per tale via si attribuisce valore, alla stregua di comportamento univoco e concludente, alla produzione in giudizio della scrittura privata, con valore di appropriazione degli effetti del contratto dalla parte che non l’ha sottoscritta”, con la conseguenza che in quella fattispecie, sovrapponibile alla presente, il certificato della firma apposta telematicamente dall’impresa ausiliata “rilevi, ai sensi dell’art. 2704 Cod. civ., come fatto idoneo a dimostrare l’anteriorità del documento rispetto al termine di scadenza per la proposizione dell’offerta….anche ad ammettere che, ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. (di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), l’unica prova della data certa sia la c.d. marcatura temporale (processo con cui un certificatore accreditato crea ed appone su di un documento informatico, digitale od elettronico, una “firma digitale del documento” alla quale sono associate le informazioni relative alla data ed all’ora di creazione, opponibili a terzi allorché siano state seguite le regole tecniche sulla validazione temporale),….il problema può ritenersi superato dal “recepimento”, da parte dell’impresa ausiliata, degli effetti del contratto sottoscritto unilateralmente (e cioè dalla sola ausiliaria), con conseguente perfezionamento del contratto dal momento della produzione dello stesso agli atti del procedimento unitamente alla offerta.”
Con riguardo all’aspetto dell’anteriorità della sottoscrizione del contratto di avvalimento rispetto al termine di presentazione delle offerte, deve ritenersi intangibile, in assenza di impugnazione dell’Amministrazione sul punto, il rilievo del primo giudice che, premesso che non fosse necessaria la contestualità delle sottoscrizioni a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam (in piana applicazione delle regole stabilite dal diritto civile per le scritture private), ha preso atto che era il medesimo il documento su cui le sottoscrizioni digitali di ausiliaria e ausiliata erano state apposte separatamente (con ciò intendendosi su copie, rectius originali, separati del medesimo documento).
Chiarito quanto sopra, è possibile procedere all’esame delle doglianze attoree.
Fondate e meritevoli di positiva condivisione, ad avviso del Collegio, sono le contestazioni con cui parte ricorrente ha censurato la condotta della Stazione appaltante per aver la stessa ritenuto non esaustiva la documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio e, quindi, in ultima istanza, nullo il contratto di avvalimento prodotto perché privo della sottoscrizione delle parti e della data certa.
Nella specie, è documentalmente dimostrato che il contratto di avvalimento di che trattasi è stato concluso attraverso la sottoscrizione, a cura delle parti, di tre originali materiali diversi, in data 17.09.2025 ovvero prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Infatti, in sede di soccorso istruttorio la ricorrente ha prodotto le seguenti copie contrattuali: […]
Ebbene la forma scritta di un contratto consiste nella sua redazione per atto pubblico (art. 2699 c.c.) o per scrittura privata (art. 2702 c.c.).
Mentre l’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, la scrittura privata, invece, è il documento sottoscritto dall’autore o dagli autori dell’atto mediante l’apposizione di una firma autografa.
L’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 richiede la forma scritta a pena di nullità.
In base ai principi generali del diritto civile, la nullità del contratto si produce, tra le altre ipotesi, nel caso di “mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325” (art. 1418, comma 2, c.c.), tra i quali vi è appunto “la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità” (art. 1325, n. 4, c.c.).
Pertanto, è solamente la legge che può prescrivere una determinata forma negoziale sotto pena di nullità.
Nel caso di specie, non vi è nessuna previsione di legge che imponeva la forma digitale del contratto di avvalimento sotto pena di nullità, non potendo considerarsi tale l’art. 6.2. del disciplinare, sia perché si tratta di un atto avente natura amministrativa e non legislativa e sia perché, in ogni caso, non prevede tale forma digitale sotto pena di nullità.
Ne consegue, quindi, che ciò che avrebbe potuto rendere invalido il contratto di avvalimento è solamente la mancanza di forma scritta (art. 104, comma 1, cod. contratti pubblici), ma non anche, come preteso dall’Ente civico resistente, la mancanza di firma digitale (cfr. art. 6.2 del disciplinare).
E nella specie, per quanto sopra detto, parte ricorrente ha prodotto un contratto di avvalimento regolarmente sottoscritto nella medesima data da ambo le parti.
Colgono nel segno, altresì, le censure con cui parte ricorrente si duole dell’illegittimità della condotta dell’Amministrazione resistente con specifico riferimento alla data certa del predetto contratto di avvalimento.
Come sopra detto, parte ricorrente ha documentato di aver prodotto in gara un contratto di avvalimento contenente la sottoscrizione di tutti i contraenti.
A ciò si aggiunga che in sede di soccorso istruttorio sono state prodotte le marcature temporali e i rapporti di verifica prestati tutti contestualmente il 17.09.2025 ovvero in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Ulteriori elementi a sostegno della tesi attorea si rinvengono nei principi generali di diritto civile.
L’art. 2704 c.c. prevede la possibilità di attribuire la data certa ad una scrittura privata nei confronti dei terzi al verificarsi di una serie di specifiche circostanze (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di una delle parti, riproduzione in atti pubblici) oppure dal giorno in cui si verifica “un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento” e sia pur con specifico riferimento alla data delle quietanze, con qualsiasi mezzo di prova.
E tra gli altri fatti idonei ai sensi dell’art. 2704 c.c. a dimostrare l’anteriorità del documento rispetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte, non può che rientrare anche la sottoscrizione digitale.
E nella specie, prova idonea ai sensi dell’art. 2704 c.c. è senz’altro rappresentata dalla cartella zip firmata digitalmente dall’ing. De Leonardis contenente al suo interno il contratto di avvalimento prodotto in gara.

Patto di integrità ed integrazione mediante soccorso istruttorio (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Napoli, 08.04.2026 n. 2281

La stessa ricorrente evidenzia come nessuno dei partecipanti alla gara abbia prodotto detta documentazione in quanto la stessa non figurava nella modulistica di presentazione della domanda e tutti sono stati, quindi, ammessi al soccorso istruttorio.
Non si vede come tale circostanza (peraltro frutto di un errore della S.A.), che non ha alterato in alcun modo la par condicio dei concorrenti, possa addirittura portare all’annullamento dell’intera gara (cfr. anche T.A.R. Lazio, n. 21458/2025 che ha ritenuto che i patti di integrità costituiscono documentazione amministrativa sicché, laddove ne sia omessa la produzione da parte di un concorrente in una pubblica gara, ben può la Stazione appaltante consentirne l’integrazione ai sensi dell’art. 101 del Codice dei contratti pubblici).

Soccorso istruttorio correttivo : termini e condizioni (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, Sez. V, 02.04.2026 n. 2721

29.9. La particolarità del soccorso c.d. “correttivo” è che esso presuppone l’iniziativa dell’operatore economico e non della stazione appaltante. Si tratta della principale novità dell’istituto delineato dall’art. 101 (in questo senso si esprime anche la relazione illustrativa).
29.10. Si tratta di comprendere quale sia il confine tra errore materiale, idoneo a consentire l’attivazione del soccorso correttivo ad iniziativa dell’operatore economico e modifica dell’offerta. Quel che è imprescindibile è che l’operazione di correzione si fondi su elementi identificativi dell’errore desumibili dall’atto stesso, non già da fonti esterne, estranee all’offerta; e che l’amministrazione non sia gravata da un obbligo di diligenza ricostruttiva maggiore di quello che ci si attende e si può esigere dallo stesso concorrente interessato nella fase di compilazione e confezionamento della propria offerta. Ovviamente, alla qualificazione di un errore come meramente materiale e perciò emendabile non osta il fatto che possa rivelarsi necessaria una sia pur minima attività interpretativa dell’amministrazione, quando finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o calcolo. Si tratta, in sostanza, di un errore ostativo nella manifestazione della volontà negoziale, oggettivamente riconoscibile e rimediabile senza particolari sforzi ricostruttivi o interpretativi, per cui nelle procedure di evidenza pubblica esso deve consistere in un errore intervenuto nella fase dell’estrinsecazione formale della volontà, sostanziandosi nell’esternazione di una volontà difforme da quella realmente voluta dal dichiarante.
29.11. Va anche sottolineato che una qualche forma di elasticità nell’individuazione dell’errore materiale è sempre stata riconosciuta dalla giurisprudenza, addirittura precedente al d.lgs. n. 36 del 2023, tanto che è più volte stata ritenuta ammissibile una moderata attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto (tra le tante, Consiglio Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; Consiglio di Stato, Sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1347). Tale limitata attività interpretativa è ammissibile perché le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III, 27 maggio 2024, n. 4702, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2020, n. 1905). Il fatto insomma che sia necessaria un’attività interpretativa, finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o di calcolo, non vale a escludere che si sia in presenza di un errore materiale emendabile (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 gennaio 2023, n. 1034).
29.12. In tale situazione, la correzione operata da -OMISSIS- non può essere in alcun modo preclusa alla stregua della richiamata giurisprudenza, a maggior ragione alla luce della novità costituita dall’art. 101 comma 4 del Codice dei contratti pubblici che si pone in linea con l’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore, configurando una sorta di anticipazione del soccorso istruttorio in senso stretto che la stazione appaltante potrebbe attivare ai sensi del terzo comma dello stesso art. 101.
30. Con riferimento al quarto dei punti individuati (la questione di legittimità costituzionale sollevata da OMISSIS) valgono le seguenti considerazioni.
30.1. La lettera della disposizione (art. 101 comma 4) di cui si controverte è chiarissima nel senso che, in ordine al termine entro cui è possibile intervenire, il limite non coincide con la prima seduta della gara, ma con il momento effettivo in cui la singola offerta viene aperta. Ciò significa che l’operatore, fino a quel momento, può richiedere la rettifica, purché la piattaforma di gara lo consenta e sia sempre rispettato l’anonimato. Le modalità di correzione dell’errore sono anche contenute al punto 13.1. del Bando tipo ANAC 1/2023, modalità che, in ogni caso, sono state pedissequamente rispettate dalla stazione appaltante.

Offerta tecnica : modulistica non aggiornata e principio di autoresponsabilità (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Parma, 31.03.2026 n. 168

-OMISSIS- ha presentato la propria offerta tecnica utilizzando la tipologia di documentazione originariamente prevista dalla lex specialis di gara e non quella successivamente modificata dalla Stazione appaltante. In particolare, non ha presentato la versione aggiornata del “Modello 3 – Facsimile dichiarazione Offerta tecnica”, contenente la sezione relativa al criterio premiale della “parità di genere”, e, quindi, non ha allegato la certificazione richiesta ai fini del conseguimento del punteggio premiale.
Non è invocabile l’istituto del soccorso istruttorio, possibile solo in caso di correzioni alla documentazione amministrativa, non per modifiche all’offerta tecnica o all’offerta economica (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9509). In particolare, l’art. 101, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 consente al concorrente di: a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, ma con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, nel documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, ma con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 23 settembre 2025, n. 7461).
Ove, infatti, la Stazione appaltante avesse utilizzato lo strumento del soccorso istruttorio ex art. 101 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e avesse consentito a Sirio s.r.l. di produrre l’ultima e aggiornata versione del “Modello 3 – Facsimile dichiarazione Offerta tecnica”, essa avrebbe concesso all’operatore economico di allegare la certificazione relativa alla “parità di genere”, con conseguente modifica dell’offerta tecnica.
Né può ricondursi il mancato utilizzo della versione aggiornata del “Modello 3 – Facsimile dichiarazione Offerta tecnica” ad un mero “errore materiale”, come tale suscettibile di correzione, dal momento che, come correttamente evidenziato dalla Stazione appaltante (in risposta alla nota con cui in data 31 luglio 2025 OMISSIS ne chiedeva la correzione), la richiesta di rettifica ex art. 101, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “non rientra nell’ambito applicativo della rettifica di errore materiale, in quanto riferita a contenuti dell’offerta tecnica suscettibili di valutazione e attribuzione di punteggio, e pertanto non rettificabili successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte”. Come osservato dalla giurisprudenza, invero, la correzione dell’errore materiale deve consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 27 maggio 2025, n. 4583); ma, ad avviso del Collegio, non si è trattato nella circostanza di un mero refuso o di un’incongruenza formale inidonei ad incidere sul contenuto dell’offerta tecnica, quanto piuttosto di una chiara e inescusabile omissione documentale tale da rendere incerta la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione di quel punteggio premiale, con omissione documentale oltretutto rivelatrice anche di una scarsa diligenza del concorrente.
Non ha alcuna utilità, quindi, ai fini del conseguimento del punteggio premiale, il mero richiamo – nella “Relazione offerta tecnica- Criterio D” – alla certificazione “parità di genere” (IMQ UNI/PdR 125:2022 n. 0079.2024) tra le certificazioni aziendali, trattandosi di elaborato meramente descrittivo, cui non è allegata alcuna formale attestazione.
In definitiva, come correttamente evidenziato dall’Avvocatura dello Stato, la “scelta di usare modulistica non aggiornata rientra nel principio di autoresponsabilità del concorrente, specie a fronte di comunicati integrativi e di proroga dei termini”. È stato rilevato in giurisprudenza che i principi della fiducia e del risultato sono volti ad assicurare la tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto della par condicio tra gli operatori, mentre quest’ultima sarebbe compromessa se detti principi fossero intesi come uno strumento idoneo a sanare deficit di autoresponsabilità del singolo concorrente, a fronte di un disciplinare di gara chiaro e ben intellegibile, e quindi in assenza di oggettive ragioni di incertezza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 7 maggio 2025, n. 8807).

Requisiti minimi offerta tecnica e limiti del soccorso istruttorio (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 09.03.2026 n. 1850

2.1.- Quanto ai primi due profili, suscettibili di trattazione congiunta, la lex specialis recava chiare prescrizioni circa le caratteristiche minime cui l’offerta tecnica avrebbe dovuto conformarsi (cfr. combinato disposto artt. 7.1 e 7.5 del capitolato e 16 e 22 del disciplinare); e tra tali caratteristiche figurava la disponibilità di un addetto amministrativo e di 5 tecnici, dotati di alcuni requisiti minimi risultanti da curricula da allegare all’offerta (cfr. art.7.1 citato), con espressa previsione di esclusione dell’offerta stessa nell’ipotesi di mancata allegazione dei “…CV del personale tecnico/amministrativo che verrà impiegato nel servizio da cui sia possibile verificare e valutare i requisiti indicati nell’art. 7.5 del Capitolato tecnico e d’Oneri, specificatamente ai titoli, esperienza e formazione professionale, certificazioni ad operare sulle apparecchiature oggetto dell’appalto (ID 5)..” (cfr. art. 16 cit., pag. 32 e ss.). Altrettanto espressamente si imponeva alla Commissione di procedere, preliminarmente rispetto all’esame delle offerte, “..alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare” (cfr. art. 22 cit.).
Nella fattispecie, la documentazione tecnica complessivamente presentata è stata ritenuta carente, “tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice” secondo le previsioni del richiamato art. 16 del disciplinare, rendendo inutilizzabile una parte del personale indicato per l’espletamento dell’appalto di cui si tratta; carenza imputabile proprio alla mancata allegazione/dichiarazione dei requisiti prescritti. Di qui la violazione del numero minimo di 5 tecnici richiesto dalla lex di gara e il mancato superamento della fase di valutazione per accedere alla fase successiva; a nulla rilevando l’invocato principio di tassatività delle cause di esclusione, attenendo tale principio -come ben argomentato dal giudice di prime cure- alla fase preliminare della verifica dei requisiti soggettivi e non già alla fase di valutazione dell’offerta.

2.2.- Né coglie nel segno il tentativo di sostenere che si tratti di requisiti di esecuzione, valorizzando -come fa la difesa del Consorzio appellante- la disposizione contenuta nell’ultimo paragrafo dell’art. 7.5 del capitolato, anche al fine di censurare il mancato soccorso istruttorio sia rispetto alla produzione del diploma di laurea dell’ing. -OMISSIS- (incontrovertibilmente non specificato nella documentazione allegata) sia rispetto alla ritenuta inidoneità del profilo della dipendente amministrativa che -in tesi appellante- avrebbe potuto essere sostituita nella fase esecutiva (cfr. motivo 2 del ricorso in primo grado riproposto in appello).
L’art. 7.5 richiamato è, invero, palesemente riferito alla diversa ipotesi di “sostituzione” del personale dichiarato in sede di offerta in un momento successivo alla stipula del contratto; fattispecie che la disposizione stessa penalizza appunto con la risoluzione del contratto (ciò a comprova della ritenuta indispensabilità dei requisiti di cui si tratta) ove la sostituzione non avvenga -testualmente- “utilizzando personale di pari qualifica ed esperienza (o superiore) rispetto a quanto proposto in offerta”. Nella fase di valutazione delle offerte, la presenza del personale richiesto nella quantità ritenuta adeguata dalla lex specialis integra, evidentemente, un requisito di ammissibilità dell’offerta stessa.

2.3.- Senza tacere che i confini del soccorso istruttorio nella procedura che ci occupa sono inequivocabilmente tracciati dall’art. 14 del disciplinare di gara, il quale espressamente chiarisce quanto segue: “Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica” (cfr. comma 1); previsione questa rafforzata dall’espresso richiamo al soccorso istruttorio -contenuto nell’art. 13.1 che precede- rispetto alla documentazione amministrativa.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, l’incompletezza riguarda -lo si ribadisce ancora una volta- la documentazione che compone l’offerta tecnica, da inserire nella busta B, separatamente dalla documentazione amministrativa necessaria a superare la fase della qualificazione da inserire invece nella busta A (cfr. lo stesso art.13.1 del disciplinare di gara); incompletezza che si traduce nella violazione del numero minimo di addetti -dotati di specifici requisiti- richiesti dalla lex di gara ai fini dell’ammissibilità dell’offerta tecnica.

2.4.- Né può soccorrere il richiamo pure operato dal Consorzio appellante al principio di equivalenza di cui allo stesso art. 16 del disciplinare (“L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza”); sia perché verosimilmente riferito ai prodotti oggetto di offerta e non già al personale sia perché, in ogni caso, non corredato in concreto di alcun elemento rilevante rispetto alla pregressa esperienza degli addetti ritenuta inadeguata. La parte appellante si limita invero a fornire elementi parziali, sostenendo che: a) due dei cinque tecnici sarebbero in possesso di laurea: b) la mancata indicazione nel CV del diploma di laurea conseguito dall’ing. Scorrano, della data e del termine dello stesso, sia stata una dimenticanza; c) la figura dell’amministrativa, ove ritenuta di profilo non adeguato, avrebbe potuto essere sostituita in fase di esecuzione.

2.5.-Quanto, infine, all’asserita violazione della segretezza delle offerte di cui al terzo motivo, pur in disparte la evidente genericità della censura, la procedura seguita dalla Commissione non sembra essersi discostata dal paradigma delineato dall’art. 22 del disciplinare: “In una o più sedute riservate la commissione procede all’esame ed alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui all’Allegato – Criteri di Valutazione e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati da PlaCe-VdA”; motivo per cui non è dato comprendere in che modo l’apertura in seduta riservata delle offerte tecniche abbia potuto comportare una violazione della lex specialis.

Garanzia provvisoria e soccorso istruttorio “bifasico” o “di doppio grado” (art. 101 , 106 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 02.03.2026 n. 3963

Ritiene il Collegio che vadano distintamente esaminati i profili relativi al soccorso istruttorio bifasico o di doppio grado rispetto a quelli inerenti alla possibilità di integrare, mediante il suddetto soccorso istruttorio, l’importo originariamente versato a titolo di garanzia provvisoria.
Ancorché parte ricorrente abbia polarizzato le proprie censure più sull’inammissibilità del soccorso bifasico o di doppio grado che non su quello relativo alla possibilità di utilizzare tale istituto per consentire di integrare l’importo originariamente versato a titolo di cauzione provvisoria (viceversa fatto valere più che altro dalla parte resistente, per quanto evidenziato supra al paragrafo 2.4.1), va comunque evidenziato che entrambe le questioni debbono essere esaminate nella prospettiva della delibazione della censura, proposta da parte ricorrente sin dall’atto introduttivo del presente giudizio, secondo cui la complessiva condotta della stazione appaltante, inveratasi, di fatto, in un doppio soccorso istruttorio volto all’integrazione dell’importo originariamente versato a titolo di cauzione provvisoria, avrebbe violato i principi della par condicio e dell’autoresponsabilità dei concorrenti.
Orbene, per quanto concerne il soccorso istruttorio di doppio grado, si evidenzia che – anche volendo prescindere dal discusso tema della sua stessa ammissibilità – la giurisprudenza che lo ha ritenuto praticabile ha valorizzato, per un verso, le previsioni del disciplinare e, per l’altro verso, la sua preordinazione a fornire, anche dopo l’attivazione del soccorso istruttorio, ulteriori chiarimenti e precisazioni (cfr., ad esempio, sebbene con riguardo al previgente D.Lgs. 50/2016, Cons. Stato, Sez. III, 12 dicembre 2023, n. 10718).
Nel caso di specie, il disciplinare non prevede espressamente, all’art. 11, la possibilità di un ulteriore soccorso istruttorio, se non facendo salva la possibilità, “ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta” di “chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione”, pur chiarendo, in ogni caso che “la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta”.
Ebbene, deve escludersi che l’integrazione della cauzione provvisoria originariamente prestata – anche a voler prescindere dal fatto che la sua preesistenza è documentalmente comprovata solo per l’ammontare minore originariamente prestato dalla controinteressata – costituisca l’oggetto di meri chiarimenti o precisazioni, trattandosi, per converso, di una vera e propria (ulteriore) integrazione.
Osta, del resto, alla riconducibilità dell’integrazione a una mera “precisazione” – anche in relazione alla seconda questione da esaminare alla stregua di quanto osservato supra al paragrafo 2.5 – la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2025, n. 5194), la quale ha chiarito che la sanabilità delle irregolarità della cauzione provvisoria è sì ammessa anche dal nuovo Codice, ma solo entro il termine di presentazione delle offerte (laddove nel caso di specie l’integrazione è pacificamente avvenuta dopo la scadenza di tale termine), “in quanto si deve rammentare che i principi ispiratori del soccorso istruttorio, come delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, devono essere individuati nella buona fede, che in generale informa i rapporti dell’amministrazione con i cittadini e le imprese, e nel favor partecipationis, senza che possa essere pregiudicata la par condicio, posto che il soccorso istruttorio non deve permettere al concorrente cui è imputabile l’omissione di modificare il contenuto tecnico – economico della propria offerta o di sanare ex post le violazioni della lex specialis previste a pena di esclusione” (dovendosi all’uopo rilevare che, nel disciplinare della gara per cui è causa, il versamento della cauzione nell’ammontare di legge è previsto “a pena di esclusione”: cfr. paragrafo 2.2), con la conseguenza che “va escluso che il soccorso istruttorio possa consentire al concorrente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte; diversamente, infatti, si violerebbero i principi di immodificabilità dell’offerta, d’imparzialità e di par condicio delle imprese concorrenti”.

Offerta economica ed omessa indicazione costi della sicurezza : errore materiale ictu oculi riconoscibile ed emendabile mediante soccorso istruttorio procedimentale (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. VII, 24.02.2026 n. 1504

4.6. La società appellata predisponeva il modello allegato n. 10 formulando un’offerta di euro 1.280.000,00 cui erano aggiunti gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso (euro 1.500,000), come stabiliti dallo stesso disciplinare, per un valore complessivo di euro 1.281.500,00, con dettagliata indicazione dei prezzi offerti per ciascuna voce evidenziata nel predetto modello.
All’atto dell’inserimento del valore complessivo sulla piattaforma Sintel, però, la società -OMISSIS-, anziché aggiungere il valore di euro 1.500,00 alla propria offerta, lo sottraeva, per cui era indicato un valore complessivo di euro 1.278.500,00 (1.280.000,00 – 1.500,00 = 1.278.500,00, cfr. il doc. 11 della ricorrente principale di
primo grado, pag. 1 ed anche il verbale di gara n. 3 del 2025, doc. 2 della stessa ricorrente).
4.7. Come correttamente rilevato dal Tribunale amministrativo, si tratta di un evidente errore, posto che il Disciplinare stabilisce con chiarezza che il valore dell’offerta è “al netto” dei costi da interferenza non modificabili.
Orbene, anche secondo il Collegio tale errore ha il carattere di un mero errore materiale, facilmente individuabile e rettificabile dalla stazione appaltante.
Quest’ultima può individuare l’errore avvalendosi dell’ordinaria diligenza (o meglio, della diligenza specifica di cui all’art. 1176 comma 2 del codice civile) e lo può correggere con una semplice operazione aritmetica, vale a dire effettuando una addizione anziché una sottrazione, posto che gli oneri da interferenza vanno sommati e non sottratti dal prezzo offerto.
4.7.1. La sentenza appellata ha dunque correttamente qualificato come “errore materiale” l’incongruenza riscontrata ed ha in modo conseguenziale applicato principi consolidati sulla rilevanza e sulla emendabilità degli errori materiali nei procedimenti di affidamenti dei contratti pubblici, richiamando in particolare la decisione del Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 4583 del 2025 con la giurisprudenza ivi citata, secondo cui: «…nelle gare pubbliche l’errore materiale nell’offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta…».
4.7.2. La correzione dell’errore materiale presuppone, infatti, che l’effettiva volontà negoziale dell’impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell’offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, sì che si possa giungere ad esiti univoci circa la portata dell’impegno ivi assunto; la ricerca della volontà dell’offerente ben può consistere anche nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta. L’errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (si vedano, tra le tante, in tal senso Cons. Stato, V, 5 aprile 2022, n. 2529; Consiglio di Stato, sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1347; Cons. Stato, VI, 2 marzo 2017, n. 978). In altri termini, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta.
4.7.3. Nel caso di specie l’operazione prospettata dall’appellata configura una mera rettifica di errore materiale che, come evidenziato, non può sostanziarsi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 889). Infatti, la volontà dell’offerente può qui essere ricostruita mediante l’operazione aritmetica descritta nel ricorso di primo grado e riportata nella sentenza appellata, nonché attraverso il mero riferimento al contesto stesso degli atti di gara; può essere altresì desunta da un’interpretazione sistematica e complessiva dell’offerta alla luce del prezzo indicato (cfr. in un caso simile, concernente l’indicazione difforme in un allegato degli oneri della sicurezza da interferenza già determinati e puntualmente quantificati nell’offerta economica, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2022, n. 324).
4.7.4. Nello specifico, l’errore pacificamente commesso dall’appellata – consistito nell’aver inserito nel campo “Offerta economica” della piattaforma Sintel un importo da cui i costi della sicurezza da interferenze sono stati sottratti, anziché aggiunti al valore indicato nell’offerta economica presentata nella relativa busta – era ictu oculi riconoscibile e quindi facilmente emendabile.
L’accertata incongruenza tra l’offerta economica inserita nella busta economica e quella inserita nel campo “offerta economica” della piattaforma Sintel è infatti esattamente pari agli oneri della sicurezza da interferenze stabiliti dalla stazione appaltante, pari a euro 1.500,00.
4.8. Non sono neppure condivisibili le argomentazioni delle appellanti dirette a confutare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la determinazione del Politecnico non appare inoltre rispettosa di due fondamentali principi della contrattualistica pubblica, vale a dire quello del risultato (art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 2023, n. 36 “Nuovo codice dei contratti pubblici”) e dell’accesso al mercato (art. 3 del D.Lgs. n. 36 del 2023).
Infatti, come correttamente statuito dal primo giudice, il rispetto degli evocati principi preclude un’interpretazione eccessivamente formalistica della legge di gara, privilegiando invece quelle soluzioni che, pur nel rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa, consentono alle Amministrazioni di ottenere la migliore prestazione attraverso i meccanismi concorrenziali di mercato.
In altri termini, la stazione appaltante è tenuta a improntare la propria attività, anche oltre principi formalistici, alla migliore soluzione possibile.
Come di recente chiarito dal Consiglio di Stato, il principio del risultato (che ha valenza ricognitiva di canoni generali), secondo la declinazione datane dal legislatore:
– costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità ed è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea;
– costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto (Cons. Stato, VII, 1° luglio 2024 n. 5789).
È stato, in particolare affermato, che “Si tratta un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse, da perseguire attraverso il rispetto della concorrenza e della trasparenza, funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice” (Cons. Stato, VII, n. 5789/2024 cit., la quale ha difatti ritenuto che nella fattispecie lì esaminata proprio l’eccessiva “rigidità” della piattaforma informatica approntata per la presentazione delle offerte, unita all’eccessivo “formalismo” con cui la stazione appaltante aveva gestito la gara, avessero nella sostanza frustrato i riportati principi).
Il principio del risultato e quello della fiducia di cui al successivo art. 2 del nuovo codice dei contratti pubblici (il quale amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della pubblica amministrazione in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile) sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell’intervento medesimo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924).
4.8.1. Il Tar ha quindi correttamente ritenuto sanabile l’incongruenza riscontrata. A tale riguardo, il primo giudice non ha affatto erroneamente applicato le regole in materia di soccorso istruttorio di cui al nuovo codice dei contratti pubblici, avendo invece tenuto ben presente la distinzione tra “la sanabilità delle mere irregolarità della domanda di partecipazione …espressamente prevista dall’art. 101 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 2023”, da un lato, e la rettifica di un «errore materiale» contenuto nell’offerta tecnica o economica, che può essere richiesta dall’ operatore economico (ai sensi del comma 4 della stessa norma) “purché la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta oppure una sua modifica sostanziale”.
Infatti, muovendo dalla qualificazione – corretta per le ragioni anzidette – della difformità riscontrata come errore materiale, la sentenza appellata ha concluso che sia possibile la rettifica dell’errore commesso dalla ricorrente principale -OMISSIS- (richiamando anche l’art. 1430 del codice civile sulla irrilevanza dell’errore di calcolo, che dà luogo di regola ad una mera rettifica e non all’annullamento del contratto).
Deve evidenziarsi che nel caso di specie consentire la rettifica dell’errore non sovverte i principi di par condicio e immodificabilità dell’offerta.
Infatti, in primo luogo deve rilevarsi che la nuova disciplina dei contratti pubblici approvata con il D.Lgs. 36/2023 dispone che “La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica” (art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 36 del 2023).
La stazione appaltante, per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica, può dunque attivare il soccorso procedimentale, e acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità.
Al riguardo, giova sul punto richiamare l’indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo cui: “L’istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241/1990), ad una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati” (cfr. Cons. Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7870). Ed invero, in materia di procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici, il soccorso istruttorio impedisce che, nei casi in cui risulti comunque rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte dalla legislazione sull’evidenza pubblica si traducano in un inutile pregiudizio per il buon esito della gara, il cui scopo è quello di permettere l’aggiudicazione al soggetto che mette a disposizione della stazione appaltante la migliore offerta e garantisce, dunque, il miglior risultato dell’azione amministrativa.” (Cons. Stato, 20 febbraio 2025, n. 1425 alle cui motivazioni, in ossequio al principio di sinteticità, si rinvia per la disamina dell’istituto del soccorso istruttorio).
Ciò risponde, come si è detto, alla logica del principio del risultato, che “integra i parametri della legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito e di metodo), oltre che di astratta conformità al paradigma normativo” (Cons. Stato, III, 29 dicembre 2023, n. 11322).
4.8.2. La stazione appaltante deve, invero, mirare a raggiungere il risultato dell’aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto non delle sterili prescrizioni formalistiche, bensì delle garanzie sostanziali dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, che non appaiono qui in alcun modo compromesse.
4.8.3. Infatti, come detto, l’errore in cui è incorsa l’appellata (la quale aveva presentato la migliore offerta sia sotto il profilo tecnico che economico) è facilmente riconoscibile ed emendabile.
L’offerta economica doveva essere articolata nelle diverse voci previste dal citato allegato 10 e tanto è avvenuto puntualmente ad opera della società -OMISSIS-, la quale non ha commesso un errore nella formulazione dell’offerta economica inserita nell’apposita busta e contenente il dettaglio delle sue componenti, bensì ha errato nel riportare l’offerta economica nella sua “forma sintetica” nel campo della piattaforma Sintel (i.e. riportando anziché il totale dell’offerta economica al netto dei costi della sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a ribasso, quel medesimo valore a cui sono stati ulteriormente sottratti i predetti costi, determinati dalla lex specialis in Euro 1.500,00: cfr. memoria conclusiva della società -OMISSIS- del 26 gennaio 2026) .
In definitiva, la difformità tra l’offerta economica correttamente espressa nel modello inserito nella busta economica e il valore riportato nell’apposito campo della piattaforma di Sintel non si presta a particolari congetture (e, tantomeno, a diverse interpretazioni della medesima offerta economica), sicché tale profilo non poteva determinare l’esclusione dalla gara dell’appellata.
4.9. A tale riguardo, meritano di essere confermate anche le statuizioni della sentenza secondo le quali l’art. 19 del Disciplinare sull’esclusione dell’offerta per indeterminatezza, richiamato nel provvedimento impugnato, deve essere interpretato con criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, nel rispetto dei superiori principi del codice dei contratti, per cui non può reputarsi indeterminata un’offerta economica che è invece la conseguenza di un mero errore materiale facilmente identificabile ed emendabile.
Nella specie, deve rilevarsi che è altresì infondato il rilievo del Politecnico secondo cui la clausola escludente prevista dal Disciplinare non sarebbe stata tempestivamente impugnata: la società ricorrente, impugnando il provvedimento di esclusione lesivo dei suoi interessi, ha infatti specificamente impugnato e contestato la legge di gara, per le parti eventualmente lesive, così come dedotto in ricorso.

Soccorso istruttorio ammissibile anche dopo aggiudicazione ed in caso di impugnazione giurisdizionale di un altro concorrente (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Milano, 23.02.2026 n. 854

L’art. 101, comma 1, del codice, come noto, consente alla stazione appaltante l’attivazione del soccorso istruttorio per integrare la documentazione mancante e per sanare omissioni o irregolarità della domanda di partecipazione, con il solo limite costituito del caso in cui le omissioni rendano assolutamente incerta l’identità dell’offerente (e tale non è il caso).
E’ vietato all’operatore modificare il contenuto dell’offerta tecnica ed economica, anche se in ordine a queste ultime l’appaltante può chiedere chiarimenti (art. 101, comma 3).
Nel caso di specie l’aggiudicazione è avvenuta con il criterio del minor prezzo (cfr. il doc. 1 della resistente) e nessuna variazione è avvenuta sull’offerta economica, mentre non è configurabile una vera e propria offerta tecnica nella presente gara.
L’art. 8 del disciplinare impone a pena di esclusione di essere produttori diretti del prodotto offerto e sul punto Chimitex ha reso una rituale e chiara dichiarazione (si veda ancora il doc. 10 della ricorrente).
L’Amministrazione ha chiesto in seguito soltanto dei chiarimenti, fermo restando che l’art. 8 non richiede, a pena di esclusione, la produzione di particolare documentazione sul punto.
Quanto al CSA ed ai requisiti in esso previsti, il citato art. 8 del disciplinare stabilisce espressamente che le prescrizioni del CSA devono essere rispettate “Per l’esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 113 del Codice…” (si veda ancora il doc. 8 della ricorrente, pag. 10 di 33).
Considerato che l’art. 113 del codice attiene ai “Requisiti per l’esecuzione dell’appalto”, è giocoforza concludere che le norme del CSA attengono ai requisiti di esecuzione e non di partecipazione.
Fermo restando quanto sopra esposto, si rileva che l’ultimo comma dell’art. 4 del CSA (cfr. il doc. 9 della ricorrente, pag. 6 di 22), impone che la fornitura dovrà svolgersi nel rispetto del Regolamento EU n. 528/2012 (BPR), con onere per il fornitore di essere iscritto alla lista di cui all’art. 95 del Regolamento e di “darne evidenza scritta alla Stazione Appaltante (dichiarazione da unire alla documentazione amministrativa dell’offerta)”.
L’art. 4 succitato non impone l’allegazione di tale dichiarazione a pena di esclusione immediata e non trattandosi di un elemento essenziale dell’offerta (che, giova ancora ricordare, nel presente appalto è solo quella economica), bensì di un documento amministrativo, appare assolutamente corretta l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del codice, trattandosi di fornire documentati chiarimenti su caratteristiche del prodotto comunque possedute al momento di presentazione dell’offerta.
-OMISSIS- ha quindi semplicemente chiarito o tutt’al più integrato le proprie originarie dichiarazioni, senza ovviamente porre in essere alcuna dichiarazione falsa ai sensi degli articoli 94 e seguenti del codice.
Sull’ampiezza del soccorso istruttorio preme richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1425 del 2025, che ha ammesso il soccorso istruttorio anche dopo l’aggiudicazione della gara ed a fronte dell’impugnazione giurisdizionale di un altro concorrente, dovendosi superare interpretazioni eccessivamente formalistiche dell’istituto del soccorso istruttorio.
Nella citata pronuncia si legge, infatti, che: «E’ stato efficacemente affermato dalla sezione che: “l’istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241/1990), ad una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati” (cfr. Cons. Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7870). Ed invero, in materia di procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici, il soccorso istruttorio impedisce che, nei casi in cui risulti comunque rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte dalla legislazione sull’evidenza pubblica si traducano in un inutile pregiudizio per il buon esito della gara, il cui scopo è quello di permettere l’aggiudicazione al soggetto che mette a disposizione della stazione appaltante la migliore offerta e garantisce, dunque, il miglior risultato dell’azione amministrativa. Ciò risulta evidente dalle modifiche all’istituto operate dall’art. 101 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36). Come statuito dalla sezione, alla luce delle nuove previsioni normative è ora possibile distinguere tra: “a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall’art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico); b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili); c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica; d) soccorso correttivo (comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi – rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva – prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica” (Cons. Stato, V, 4 giugno 2024, n. 4984, che riprende la decisione già citata del 21 agosto 2023, n. 7870)».

Soccorso istruttorio in caso di completa omissione del DGUE (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez V, 23.02.2026 n. 1438

Si tratta di conclusioni che il Collegio non può condividere perché frutto di un equivoco sulla natura stessa del DGUE e sul perimetro del soccorso istruttorio.
Il DGUE è una autodichiarazione standardizzata che consente agli operatori economici di dimostrare il possesso dei requisiti per partecipare a una gara d’appalto. È stato introdotto dalla Direttiva 2014/24/UE come ESPD (European single procurement document) e ha sostituito gran parte della documentazione tradizionale, con l’obiettivo di semplificare gli oneri amministrativi sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici. Si tratta di una semplificazione e non di un ostacolo. Con il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione europea, l’operatore economico deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II (artt. 94 e 95, d.lgs. n. 36/2003) e di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale. Il documento di gara unico europeo contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante in merito alle cause di esclusione automatiche e non automatiche da dichiarare. Il modello di formulario per il DGUE è stato adottato con Reg. (CE) 5 gennaio 2016, n. 2016/7/UE e pubblicato sulla nella GUUE del 6 gennaio 2016. In seno alle istruzioni che accompagnano il predetto Regolamento è stata consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l’utilizzo del DGUE per spiegare, nel dettaglio, le norme del diritto nazionale rilevanti in materia.
Il soccorso istruttorio è uno strumento di leale collaborazione con cui la stazione appaltante chiede al concorrente, in presenza di carenze formali e ferma l’immodificabilità della propria offerta, di sanare, integrare o chiarire la documentazione presentata in gara. Esso costituisce espressione di sovraordinati principi di matrice europea, quali tutela della concorrenza, massima partecipazione e proporzionalità e mira ad evitare che eventuali irregolarità o inadempimenti, meramente estrinseci, possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, e ciò anche nell’interesse della stessa stazione appaltante, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore per vizi procedimentali facilmente emendabili (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 marzo 2017, n. 975).
Il fine della gara è quello di tutelare la massima concorrenza nel mercato, selezionando la migliore offerta in rapporto alle concrete esigenze della stazione appaltante; la gara deve premiare il merito degli operatori economici, stimolandone efficienza e innovazione. Non ha la funzione di rallentare la missione degli apparati pubblici. Gli errori, le omissioni dichiarative e documentali che non intaccano le garanzie sostanziali (il possesso dei requisiti prescritti dalla legge di gara), in quanto non alterano in alcun modo il leale confronto competitivo, non avvantaggiano nessun concorrente a discapito degli altri e pertanto non possono avere portata espulsiva (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2022, n. 1308; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 295).
Il soccorso istrutorio, introdotto dall’art. 27, Dir. 71/305/CEE in materia di coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, oggi è disciplinato dall’art. 56, par. 3, Dir. 2014/24/UE secondo cui “Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza”. Il soccorso istruttorio può quindi essere attivato non solo per chiarire, ma anche per integrare e completare le informazioni o la documentazione di gara – prevedendo come unico limite il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.
La Corte di Giustizia ha tracciato i confini dell’istituto precisando che:
a) il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza ostano a qualsiasi forma di trattativa o di negoziato tra l’amministrazione aggiudicatrice e i concorrenti nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica;
b) in linea di principio, un’offerta non può essere modificata dopo il suo deposito, né su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice né dell’offerente (Corte di Giustizia UE, 29 marzo 2012, C-599/10, SAGELV Slovensko e a.; Corte di Giustizia UE 10 ottobre 2013, C-336/12, Manova);
c) la richiesta di chiarimenti deve essere rivolta in modo equivalente a tutti gli offerenti che si trovano nella stessa situazione e deve riguardare tutti i punti dell’offerta che richiedono un chiarimento (Corte di Giustizia UE 11 maggio 2017, C-131/16, Archus e Gama);
d) nell’esercizio di tale potere, l’amministrazione aggiudicatrice deve trattare i candidati in maniera uguale e leale, di modo che, all’esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest’ultima, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è stata rivolta (Corte di Giustizia UE 11 maggio 2017, C-131/16, Archus e Gama);
e) la richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione che la disciplina di gara richiedeva a pena di esclusione, posto che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad osservare rigorosamente i criteri da essa stessa fissati (Corte di Giustizia UE 6 novembre 2014, C-42/13, Cartiera dell’Adda; Corte di Giustizia UE 10 novembre 2016, C-199/15, Ciclat; Corte di Giustizia UE 28 febbraio 2018, C-523/16 e C-536/16, MA.T.I. SUD S.p.a.);
f) la richiesta di chiarimenti, e dunque l’attivazione del soccorso istruttorio, è ammissibile in presenza di carenze informative e documentali non richieste a pena di esclusione dalla stessa amministrazione (Corte di Giustizia UE 2 giugno 2016, C-27/15, Pizzo Pippo e aa.);
g) la richiesta di chiarimenti non può condurre, da parte dell’offerente interessato, alla presentazione di una nuova offerta (Corte di Giustizia UE 29 marzo 2012, SAGELV Slovensko e a., C-599/10);
h) eventuali integrazioni o correzioni all’offerta possono essere eccezionalmente consentite, ma ciò solo ove non conducano ad una modifica sostanziale della offerta medesima e siano quindi finalizzate ad eliminare errori materiali manifesti (Corte di Giustizia UE 11 maggio 2017, C-131/16, Archus e Gama).
Il soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei contratti pubblici ha visto accresciuta la propria centralità. A differenza del Codice previgente è stata inserita una autonoma e più articolata disposizione e ne è stato ampliato l’ambito, la portata e le funzioni. Nella Relazione illustrativa al Codice è precisato che la disciplina contemplata dall’art. 101 muove da un approccio sostanziale, volto ad evitare che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da un eccessivo formalismo, tale da pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara. Chiave interpretativa della disposizione è pertanto la leale collaborazione delle parti.
La sentenza impugnata non può essere condivisa perché:
a) travisa la stessa natura del DGUE che è un’autodichiarazione che ha funzione semplificativa degli oneri amministrativi richiesti per la partecipazione alla gara;
b) in un quadro fattuale come quello che si evince dalla documentazione in atti, l’attivazione del soccorso istruttorio era dovuta.
Un passaggio della sentenza impugnata è particolarmente significativo: “Il dato letterale – e la riconosciuta primazia del relativo criterio interpretativo – non pare superabile, per tale specifico profilo, a meno di volerne disconoscere completamente la valenza precettiva, dando la norma pro non scripta”.
Il primo Giudice, e così la ricorrente in primo grado (v. pagina 3 della memoria depositata il 26 novembre 2025), mostrano di considerare l’interpretazione letterale come la riproduzione, la iterazione sine glossa, della disposizione interpretata, quasi che l’interprete abbia identificato il significato del testo senza interpretazione. Questo concetto di interpretazione si riflette in quella direttiva metodologica che si esprime nelle massime “in claris non fit interpretatio” e/o “interpretatio cessat in claris”. La massima “in claris non fit interpretatio” non solo sottintende un concetto ristretto di interpretazione (interpretazione come soluzione di dubbi intorno al significato), ma cela una antica regola di interpretazione che chi fa propria accredita come unico significato corretto — almeno relativamente a testi “chiari” — quello che si afferra intuitivamente in virtù delle proprie competenze linguistiche. Tale approccio si regge sulla (tacita) assunzione che i testi normativi — almeno quando non siano oscuri od equivoci — incorporino un significato oggettivo suscettibile di accertamento. Ma anche a voler ammettere (e così non è) un tale concetto ristretto di interpretazione, il testo normativo di cui si discute è comunque chiarissimo, anche prima facie, in senso contrario rispetto a quanto fatto proprio dal primo Giudice: “integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo”. È utilizzata la congiunzione “o”, con valore disgiuntivo, che serve a coordinare due frammenti dell’enunciato avvertiti come alternativi. Coglie nel segno l’appellante, laddove afferma che, presentata la domanda di partecipazione alla gara a firma congiunta di mandante e mandataria, ricorrevano pienamente i presupposti richiesti dalla stessa formulazione letterale disposizione per l’attivazione del soccorso istruttorio ai fini dell’integrazione della documentazione mancante.
Va poi osservato che l’art. 101 del Codice dei contratti pubblici estende, fino al confine non valicabile costituito dall’art. 56, par. 3, Direttiva 2014/24/UE, il perimetro del soccorso istruttorio. E non è ragionevolmente sostenibile affermare che la disposizione abbia svolto una operazione contraria ponendo “un limite “quantitativo” del “soccorso integrativo/completivo” ex art. 101, comma 2, lett. a), cit., operante sul piano dell’oggetto, dato dall’impossibilità di avvalersi dell’istituto allo scopo di supplire all’omessa produzione del D.G.U.E, posto che l’integrazione istruttoria, per come normata, logicamente presuppone l’esistenza, per quanto qui di interesse, di un D.G.U.E. che ha formato oggetto di trasmissione alla S.A., potendo essa avere ad oggetto, come detto, “ogni elemento mancante” della “documentazione trasmessa […] con il documento di gara unico europeo” e non – quindi – il D.G.U.E. stesso”.
Molto più semplicemente, l’art. 101, disciplina in modo compiuto l’istituto del soccorso istruttorio che obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241/1990), ad una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l’azione dei soggetti pubblici. Con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, esso si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa.
In tale prospettiva, la regola – che traduce operativamente un canone di leale cooperazione e di reciproco affidamento tra le stazioni appaltanti o gli enti concedenti e gli operatori economici (cfr. art. 1, comma 2 bis legge n. 241/1990) – ha visto riconosciuta (ed accresciuta) la sua centralità nel nuovo Codice dei contratti pubblici il quale, per un verso, come già osservato, vi dedica una autonoma disposizione e, per altro verso, ne amplifica l’ambito, la portata e le funzioni, superando, altresì, talune incertezze diffusamente maturate nella prassi operativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).
Il Collegio non può che condividere, in particolare, un passaggio del ricorso in appello, punto 6, pagina 11, laddove si legge: “(…) l’assenza del “contenitore” in presenza di parte del “contenuto” non può assurgere a motivo legittimo di esclusione automatica dell’intero raggruppamento”. Peraltro, tale argomento speso dall’appellante non può certo considerarsi “nuovo” (contrariamente a quanto sostenuto da -OMISSIS- S.p.A. nella memoria depositata il 15 settembre 2025) tenuto conto che la vicenda controversa ruota tutta intorno all’interpretazione dell’art. 101 del Codice dei contratti pubblici e che le (ovvie) considerazioni intorno alla natura e al contenuto del DGUE, lungi dal costituire elementi nuovi, non fanno altro che argomentare in ordine al perimetro di applicazione dello stesso art. 101.
Oltre ad aver spiegato nella Relazione di accompagnamento al Codice la portata del “nuovo” soccorso istruttorio, il Codice stesso ha anche dettato principi negli articoli da 1 a 12 che devono avere un ruolo particolare in un’argomentazione giuridica. Tale ruolo può consistere, nell’uso di una norma ai fini della decisione di un caso o nell’influenza che quella norma esercita sull’interpretazione o sull’applicazione di altre norme. Si tratta di principi espressi, qualificati come tali dalla stessa autorità normativa che li ha formulati e che sono impiegati proprio per l’interpretazione delle disposizioni del Codice, così da ottenere un sistema tendenzialmente armonioso.
L’interpretazione dell’art. 101 sostenuta dal primo Giudice si pone in flagrante contrasto con la lettera della disposizione (nel senso sopra esposto di interpretazione letterale) e con i principi del risultato e della fiducia. L’art. 2 del Codice dei contratti, il “principio della fiducia” è un esempio lampante di meta principio cioè uno di quei principi che riguardano, in senso lato, il funzionamento della “macchina del diritto”. E l’art. 101 è una regola (un insieme di regole) che concretizza i principi della fiducia e del risultato e ha la funzione di evitare di giungere a risultati del tutto irragionevoli volti a penalizzare senza alcuna utilità un operatore economico che ha commesso un errore agevolmente emendabile.

Soccorso istruttorio in relazione al rapporto sulla parità di genere (art. 57 , 94 e 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 20.02.2026 n. 3265

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente accoglimento del ricorso, nei limiti di cui si dirà, e contestuale assorbimento della seconda doglianza.
L’art. 94 D. Lgs. 36/2023 ha certamente codificato e riaffermato (trattandosi di principio contenuto anche nel D. Lgs. 50/2016) il principio della tipicità delle cause di esclusione dalla gara, con valenza etero-integrativa delle clausole contenute nel bando di gara. Pertanto, anche ove la lex specialis non avesse richiamato espressamente una delle ipotesi di esclusione dalla gara di cui all’art. 94 D. Lgs. 36/2023, il bando avrebbe comunque dovuto ritenersi (etero)integrato dalla legge e la stazione appaltante sarebbe stata certamente legittimata all’esclusione dell’operatore privo di uno dei requisiti di cui alla menzionata norma.
Al riguardo, l’art. 94, comma 5, lett. c), D. Lgs. 36/2023 sancisce, con riferimento alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse derivanti da PNRR, l’esclusione automatica degli “operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46 […]”.
Sul punto, l’art. 46 D. Lgs. 198/2006 onera le imprese pubbliche o private, che occupano oltre 50 dipendenti, della redazione di un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni.
L’art. 57, comma 2 bis, D. Lgs. 36/2023, così come novellato dal correttivo al codice degli appalti pubblici (D. Lgs. 209/2024), nel prevedere meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate, richiama l’allegato II.3 nell’ambito delle cause di esclusione automatica dalla gara, senza distinguere in ragione della tipologia di finanziamento utilizzato in riferimento alla procedura di gara.
Pertanto, ai sensi dell’art. 1 dello stesso allegato, il suddetto obbligo sussiste per tutte le tipologie di finanziamento della gara, anche al di fuori di quelle da ricondurre al regime di finanziamento agevolato di cui al P.N.R.R.
In tal senso, si pone anche il parere MIT n. 3697 del 2.10.2025, che opina nel senso dell’applicabilità dell’esclusione automatica in caso di omessa presentazione, al momento della domanda, del rapporto sulla relazione del personale, per tutte le procedure di gara e non soltanto per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR/PNIC.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che il rapporto in parola opera, ai fini che qui interessano, quale requisito generale di partecipazione suscettibile, almeno in tesi, di costituire causa di esclusione automatica dalla gara.
Fermo quanto precede, si tratta allora di stabilire se l’omessa allegazione di tale documento alla domanda di partecipazione alla gara fosse suscettibile o meno di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 D. Lgs. 36/2023 e, in caso di risposta positiva, secondo quali modalità.
Al riguardo, l’art. 101, comma 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023 ha stabilito che è possibile avvalersi del c.d. soccorso istruttorio c.d. “sanante” al fine di “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.
In argomento, il C.d.S., con la sentenza n. 202/2026, ha sancito la doverosità, in capo alla stazione appaltante, dell’attivazione del soccorso istruttorio in relazione al rapporto sulla parità di genere. E ciò in quanto “l’obbligo di tal fatta costituisce sì requisito sostanziale della gara, ma l’omessa allegazione del documento in sede di gara non equivale automaticamente alla sua assenza, se l’operatore economico dimostra tale rapporto era stato regolarmente redatto e trasmesso prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte”.
In altre parole, il soccorso istruttorio sanante mira, nel caso di specie, a evitare, in omaggio al principio del favor partecipationis, esclusioni di carattere formale, in quanto diretto a sollecitare la produzione successiva di un documento non tempestivamente prodotto in corso di gara, ma comunque in possesso dell’operatore economico, in data antecedente alla valutazione delle offerte e comunque non afferente a esse.

Offerta economica in valore assoluto anziché come ribasso percentuale : conseguenze

TAR Catanzaro, 12.02.2026 n. 274

Occorre premettere che l’avversata determinazione espulsiva reca, per come già evidenziato, la motivazione secondo cui l’offerta economica della ricorrente risulta non conforme al disciplinare di gara, poiché la stessa “non è formulata come ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, come previsto a pena di esclusione all’art. 17 del medesimo disciplinare, ma in valore assoluto ed il valore espresso non è riconducibile ad un ribasso conforme a quanto stabilito dalla lett. a) ultimo capoverso dell’art. 17 del disciplinare di gara”.
Dalla portata letterale dell’indicato inciso emerge quindi che le ragioni sottese all’esclusione vadano rintracciate sia nella presentazione dell’offerta economica in valore assoluto, anziché come ribasso percentuale sull’importo, sia nella circostanza che il valore espresso non fosse riconducibile ad un ribasso conforme a quanto previsto dalla lex specialis.
Nello specifico, in ordine al primo dei profili individuati – l’indicazione del valore assoluto in luogo del ribasso – rileva il Collegio che, in assenza di coerenti riscontri documentali tra gli atti di gara e a fronte della chiara motivazione dell’atto avversato, non può assumere rilievo la ricostruzione operata in giudizio dalla difesa regionale, secondo cui l’esponente non sarebbe stata esclusa per avere espresso in sede di offerta il valore assoluto ma solo per la non conformità del ribasso. Né può assumere valenza contraria l’attivazione del soccorso ex art. 101 D. Lgs. n. 36/2023, in quanto in ogni caso la portata precettiva del provvedimento espulsivo è incentrata anche sulla presentazione dell’offerta economica in valore assoluto.
Sul punto, poi, non sono persuasive le argomentazioni della ricorrente, secondo cui l’indicazione del valore assoluto dell’offerta economica in luogo del ribasso percentuale costituisce errore emendabile, per come sostenuto da parte della giurisprudenza, incline a valorizzare il principio del risultato cristallizzato nell’art. 1 D. Lgs. n. 36/2023 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 7 febbraio 2025 n. 2841).
Invero, nella fattispecie in esame l’art. 17 ha prescritto “a pena di esclusione” l’indicazione del “a) ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara, considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e dell’iva”.
Si è pertanto in presenza di una disposizione del disciplinare con efficacia espulsiva, cui la stazione appaltante è tenuta conformarsi, non potendo la stessa essere disapplicata, atteso l’autovincolo che dalla medesima promana (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 23 novembre 2020, n. 7357).
Né, ancora, la portata precettiva dell’art. 17 può essere derogata in un’ottica sostanzialistica dall’applicazione del principio del risultato.
Tale principio, infatti, nell’ampia latitudine interpretativa ad esso correlata non può costituire una sistematica leva per scardinare il regime cristallizzato nella lex specialis, pena altrimenti il rischio di disattendere, mediante il mero richiamo ai principi generali, ogni precetto teso a regolamentare una procedura di gara ovvero un rapporto giuridico amministrativo non espressamente impugnato in sede giurisdizionale ovvero non ritirato in autotutela dalla pubblica amministrazione e ciò a fortiori laddove, come nel caso di specie, si è registra una difformità tra il ribasso percentuale e il valore assoluto dell’offerta economica, profili non rinvenibili nelle fattispecie relative alla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente.
In tale prospettiva, è quindi condivisibile l’assunto secondo cui “qualora la disciplina di gara preveda esplicitamente che l’offerta economica debba essere formulata in termini di ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, è legittima l’esclusione del concorrente che abbia invece espresso tale offerta come prezzo di aggiudicazione, cioè importo complessivo richiesto per la prestazione” (T.A.R. Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, 4 aprile 2025, n. 233).

Errata indicazione del lotto di partecipazione : soccorso istruttorio non applicabile (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 09.02.2026 n. 2470

Pertanto, a fronte di una espressa manifestazione di volontà della consorziata di partecipare alla gara per il lotto n. 2, non è ravvisabile alcuna lacuna o carenza sanabile con il soccorso istruttorio.
Né tanto meno può ritenersi ipotizzabile l’esistenza di un’“inesattezza o irregolarità” soccorribile ai sensi della lettera b) dell’art. 101 d. lgs. n. 36/23 dal momento che nella vicenda oggetto di giudizio viene in rilievo un’esplicita ed inequivoca manifestazione di volontà della consorziata di partecipare alla gara per uno specifico lotto che non può essere dequotata a mera inesattezza od irregolarità in ragione del collegamento, prospettato nel gravame, con l’ulteriore documentazione presentata e riferibile al lotto 3 e ciò anche in considerazione della particolare natura, contenuto e finalità della domanda di partecipazione che costituisce l’unico documento effettivamente espressivo della volontà di assoggettarsi ai vincoli che il codice e la lex specialis prevedono in capo al partecipante alla gara.
La prospettazione di parte ricorrente, in realtà, mira alla sostituzione di una manifestazione di volontà della consorziata (quella di partecipare alla gara per il lotto 2) con una diversa manifestazione di volontà (ipotesi, per sua natura, non assimilabile alla mancanza della domanda di partecipazione invocata nel gravame quale parametro di valutazione della legittimità della fattispecie) il che non è consentito dall’ambito applicativo dell’art. 101 d. lgs. n. 36/23 come sopra individuato.
In sostanza, il soccorso istruttorio consente solo di sanare carenze, inesattezze od irregolarità e l’operazione auspicata da parte ricorrente non rientra in nessuna delle predette ipotesi.
Né, in contrario, assume significativa rilevanza il richiamo, presente nel gravame, al principio del risultato dal momento che il principio in esame deve operare, come espressamente previsto dall’art. 1 d. lgs. n. 36/23, “nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”.
E proprio il principio di legalità impone che la partecipazione degli operatori alla gara avvenga secondo le modalità previste dalla legge e dalla lex specialis anche a tutela della concorrenza e della par condicio dei partecipanti, il tutto in coerenza con il generale principio di autoresponsabilità il quale implica che il concorrente debba rispondere delle conseguenze delle dichiarazioni dallo stesso consapevolmente rese nell’ambito della gara (Cons. Stato n. 7627/25 e 1372/24).
Nel corso dell’udienza pubblica, poi, la parte ricorrente ha invocato, a favore del soccorso istruttorio, la sentenza n. 5045/2024 con cui il Consiglio di Stato ha ammesso l’applicabilità dell’istituto anche alla domanda di partecipazione che recava l’intestazione “Lotto 1” anziché “Lotto 4” e che, per il resto, era identica a quella già prodotta.
Il Collegio ritiene che la sentenza in esame non possa giovare alla parte ricorrente per le seguenti ragioni:
– la sentenza riguarda una fattispecie disciplinata dall’art. 83 comma 9 d. lgs. n. 50/16 e non dall’art. 101 d. lgs. n. 36/23, applicabile alla vicenda oggetto di causa. La diversità tra le due discipline è correttamente evidenziata dal TAR Campania – Napoli n. 5075/2025 che, proprio sulla base della differente formulazione tra le due norme, nel nuovo codice degli appalti esclude il soccorso istruttorio in caso di totale mancanza della domanda di partecipazione o del DGUE (“La norma prevede, però, testualmente l’assegnazione di un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per integrare “ogni elemento mancante” della documentazione “trasmessa […] con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo”, con ciò presupponendo l’esistenza (della domanda o) del D.G.U.E. e, per quanto incompleta, la relativa produzione da parte del concorrente alla S.A.”: TAR Campania cit.);
– la sentenza del Consiglio di Stato riguardava una fattispecie in cui era errata la sola “intestazione” della domanda riferita ad un lotto diverso da quello per cui la partecipante effettivamente concorreva. Nella vicenda oggetto di causa, invece, l’errata indicazione è presente (non nell’intestazione ma) nell’oggetto della domanda di partecipazione e concerne non solo la diversa indicazione del numero del lotto ma anche l’oggetto dello stesso (“Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale e scolastico per un periodo di 12 mesi – Lotto 2 “Santa Maria delle Mole e Cava dei Selci”) e lo specifico CIG ad esso riferibile, diverso da quello del lotto per cui la consorziata intendeva effettivamente concorrere;
– l’affermazione, presente nella sentenza del Consiglio di Stato, secondo cui “una siffatta indicazione erronea costituisce probabilmente qualcosa di meno della documentazione irregolare o carente (in relazione alla quale l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 ammette il soccorso istruttorio), nella misura in cui appaia, secondo i criteri dettati dal cod. civ. per gli atti negoziali, riconoscibile, ed in quanto tale emendabile da parte della stazione appaltante. L’errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente, ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà; in altre parole, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta” non può essere condivisa, almeno in riferimento alla fattispecie oggetto di causa, perché applica i principi civilistici in materia di errore alla domanda di partecipazione che, invece, deve ritenersi regolata dalle norme del codice civile concernenti l’interpretazione degli atti negoziali, tra cui viene in rilievo il criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c. (trattandosi di atto unilaterale non è possibile fare riferimento alla “comune intenzione dei contraenti”);
– l’impossibilità di qualificare la fattispecie come mero errore, inesattezza o irregolarità emerge dal contenuto concreto della domanda di partecipazione dove il riferimento al lotto deve essere correlato alle altre specifiche indicazioni ivi contenute quali:
1) l’espressa dichiarazione “di RITENERE REMUNERATIVA l’offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
– delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato;
– di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [eventuale, se presenti prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC: ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC], che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta”;
2) la dichiarazione di “accettare, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell’articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione”.
Tutte dichiarazioni che correlano la domanda di partecipazione all’offerta riferibile al lotto 2 e ai requisiti di esecuzione relativi a tale ultimo lotto e ciò a conferma della valenza sostanziale e non meramente formale della diversità di dichiarazione;
– il riferimento della sentenza del Consiglio di Stato alle regole in materia di riconoscibilità dell’errore non tiene conto dei principi di par condicio ed autoresponsabilità che regolano la partecipazione alle gare.

Soccorso istruttorio processuale per certificazione con scadenza successiva alla data di presentazione offerta (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 09.02.2026 n. 995

Nel corso del giudizio di primo grado, l’interessata ha però prodotto una certificazione con una scadenza successiva alla presentazione dell’offerta ed il Tar ha ritenuto che la presentazione potesse essere ammissibile nell’ambito del cd. soccorso istruttorio processuale.
La sentenza anche sul punto va condivisa nel senso che laddove, come nel caso di specie, siano stati contestati in giudizio dalla controinteressata i documenti ed elementi, allegati a comprova del requisito, deve ritenersi legittima, in coerenza con l’esercizio del diritto di difesa, la produzione di ulteriori elementi che, in chiave di specificazione, contribuiscano a chiarire l’infondatezza della tesi avversaria (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 5 maggio 2025, n. 3751).
Non tanto dunque il soccorso istruttorio processale, ma la possibilità di chiarire in giudizio il possesso del certificato, non essendo suscettibile tale evenienza, per la sua natura dichiarativa, di determinare modificazioni della struttura dell’offerta tecnica. Ed il fatto che la stessa certificazione sia poi scaduta in corso di gara non può ritenersi che abbia inciso sulla validità dell’offerta medesima (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707).
La mera integrazione documentale è, d’altra parte, desumibile dal fatto che sussisteva il possesso effettivo della certificazione TCO al momento dell’offerta e soprattutto dalla circostanza che la lex specialis non imponeva la produzione del certificato (cfr. art. 16 del disciplinare sulla documentazione da presentare con l’offerta che non menzionava il TCO, ma solo che il prodotto fosse certificato in tal senso).