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Soccorso istruttorio procedimentale per integrazione offerta tecnica (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Genova, 22.06.2026 n. 882

Orbene, ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia illegittimamente omesso di attivare l’istituto del soccorso istruttorio in favore di C.S., ricorrendo i presupposti delineati dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e trasfusi nell’art. 15 del disciplinare (doc. 3 delle produzioni della ricorrente del 24.4.2026).
Secondo consolidato orientamento pretorio, il soccorso istruttorio è uno strumento di leale collaborazione – costituente espressione di sovraordinati principi di matrice europea, quali tutela della concorrenza, massima partecipazione e proporzionalità – con cui la stazione appaltante chiede al concorrente di sanare, integrare o chiarire la documentazione presentata in gara in presenza di carenze formali, con il limite dell’immodificabilità del contenuto della proposta tecnica ed economica. L’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina l’istituto del soccorso istruttorio secondo una direttiva antiformalistica, al fine di evitare che irregolarità o inadempimenti meramente estrinseci pregiudichino gli operatori economici più meritevoli e, in ultima analisi, lo stesso soggetto pubblico committente, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore per vizi non sostanziali facilmente emendabili (in tal senso Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2026, n. 1438; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 12 maggio 2026, n. 1355; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 maggio 2026, n. 2926).
La giurisprudenza distingue tre forme di soccorso istruttorio, la cui attivazione è sempre doverosa, trattandosi di potere-dovere dell’Amministrazione: i) soccorso integrativo o completivo (art. 101, comma 1, lett. a), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della documentazione amministrativa; ii) soccorso sanante (art. 101, comma 1, lettera b), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità dei documenti amministrativi; iii) soccorso istruttorio in senso stretto (art. 101, comma 3), che abilita la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, fermo il divieto di apportarvi qualunque modifica (in argomento cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2025, n. 1425; Cons. St., sez. V, 19 novembre 2024, nn. 9254-9255; Cons. St., sez. III, 7 ottobre 2024, nn. 8047-8048; Cons. St., sez. V, 31 luglio 2024, n. 6875).
Con particolare riferimento al soccorso istruttorio relativo ad elementi dell’offerta tecnica o economica si è precisato, in adesione all’elaborazione pretoria europea, che “una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta” (così, ex aliis, Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2024, n. 334; Cons. St., sez. V, 9 gennaio 2024, n. 295; Cons. St., sez. V, 8 marzo 2022, n. 1663; Cons. St., sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146). Ad esempio, la giurisprudenza ravvisa i presupposti di soccorribilità nel caso di mancata produzione, per svista del concorrente, di una certificazione prevista dalla lex specialis ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale (Cons. St., sez. V, 31 luglio 2024, n. 6875, cit.; Cons. St., sez. III, 11 agosto 2021, n. 5850; Cons. St., sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146, cit.; T.A.R. Liguria, sez. I, 10 dicembre 2021, n. 1074; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 9 aprile 2021, n. 915), oppure della scheda tecnica e/o delle istruzioni d’uso, richieste dal disciplinare per dimostrare le caratteristiche dei prodotti offerti (Cons. St., sez. III, 4 giugno 2024, n. 5016; T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2026, n. 897; T.A.R. Sardegna, sez. I, 26 giugno 2025, n. 597).
Nel caso in esame, gli elementi atti a consentire l’individuazione del valore delle pubblicazioni scientifiche fatte valere da C.S. in relazione alla protesi offerta per il difetto cardiaco sono interamente contenuti nell’elenco bibliografico prodotto in gara, il quale, per ciascun contributo, riporta autori e titolo, nonché nome, numero e data della rivista in cui è stato edito.
Come noto, l’indice di impact factor non riguarda direttamente i singoli lavori, ma misura il numero medio di citazioni ricevute dalla totalità degli articoli pubblicati dalla rivista scientifica nei due anni precedenti: in altri termini, è un indicatore della performance dei periodici scientifici, che esprime l’impatto complessivo dei contributi ivi editi sulla comunità di studiosi di riferimento. Dunque, l’indice d’impatto relativo alle riviste contenenti i lavori scientifici presentati in gara da C.S. costituisce un dato predeterminato, oltre che agevolmente estrapolabile dalle apposite banche dati.
Pertanto, la mancata indicazione degli IF inerenti ai cinque lavori migliori per il parametro in questione non rappresenta una carenza sostanziale dell’offerta tecnica, sicché la commissione avrebbe dovuto consentire al concorrente di comunicare tali indici mediante il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 ed all’art. 15, ultimo comma, del disciplinare. Invero, si tratta di un chiarimento che, pur essendo volto ad ovviare all’omissione di un’informazione attinente all’offerta tecnica richiesta dalla lex specialis, deve ritenersi eccezionalmente ammesso, alla stregua delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate: da un lato, infatti, è necessario, secondo le previsioni capitolari, per comprovare la bontà tecnica del dispositivo; dall’altro lato, consiste nella specificazione della portata di elementi già compresi nella stessa offerta, la quale è completa nelle sue parti fondamentali e non viene mutata o integrata, essendo gli IF delle riviste dati pubblici ricavabili da chiunque mediante consultazione delle banche dati. Di conseguenza, tale operazione non risulta violativa della par condicio competitorum, né può reputarsi preclusa dal canone di autoresponsabilità dell’operatore economico.

Indicazioni operative

Ai fini dell'esclusione per un'omissione attinente all'offerta tecnica, occorre verificare se il dato mancante sia oggettivamente predeterminato e ricavabile dal complesso dell'offerta tecnica o, eventualmente, da fonti pubbliche: in tal caso, la sua mancata indicazione non integra una carenza sostanziale, ma un'irregolarità soccorribile ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Possibile attivare il soccorso procedimentale rivolgendo al concorrente una richiesta scritta di chiarimento circoscritta al dato specifico omesso, verificando che la risposta non introduca elementi nuovi né modifichi le parti fondamentali dell'offerta già presentata. Occorre, inoltre documentare in modo puntuale, nella verbalizzazione, le ragioni per cui l'omissione è stata qualificata come emendabile, indicando che i dati richiesti erano già desumibili dalla documentazione prodotta in gara e che il soccorso procedimentale non altera la par condicio competitorum. Astenersi, invece, dall'attivare il soccorso — e procedere all'esclusione — quando la carenza riguardi elementi costitutivi e non reperibili altrove, tali da implicare, nella risposta del concorrente, una modificazione sostanziale dell'offerta.

Difetto di rappresentanza del procuratore sanabile mediante soccorso istruttorio (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, Sez. V, 18.06.2026 n. 4896

La stazione appaltante ha ritenuto di escludere l’appellante dalla gara in virtù del limite economico previsto dalla procura conferita al legale rappresentante non per la presentazione dell’offerta (consentita, senza limiti economici, dai poteri attribuiti al punto 23 della procura) ma per la sottoscrizione – in caso di aggiudicazione – dell’eventuale successivo contratto e ciò in ragione della previsione di cui al punto 14 della procura stessa, che limita il potere rappresentativo alla conclusione di accordi commerciali pluriennali, di valore annuale non superiore ad euro 570.000,00. Tale ultima previsione della procura è stata ritenuta preclusiva della presentazione dell’offerta da parte del procuratore in quanto il valore annuo della base d’asta previsto dalla procedura di gara, pari ad euro 590.015,75, è superiore al valore annuo degli accordi contrattuali pluriennali che il medesimo potrebbe sottoscrivere in seguito all’eventuale aggiudicazione.
Dall’esame della procura versata in atti risulta, però, che il punto 14 della stessa si riferisce chiaramente al potere negoziale di sottoscrivere contratti e quindi concerne la fase procedurale eventuale successiva all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, non la fase di presentazione dell’offerta per la partecipazione alla procedura concorsuale, che è invece disciplinata dal punto 23 della procura, senza alcuna limitazione di carattere economico, essendo attribuito al procuratore generale il potere di “rappresentare la società in tutte le sue relazioni con gli uffici fiscali, finanziari, amministrativi, giudiziari e previdenziali dello Stato e delle amministrazioni dipendenti, con enti pubblici locali ed enti parastatali, ivi comprese istituzioni delle asl e delle regioni, con facoltà di chiedere autorizzazioni e licenze, presentare istanze e denunce, fare reclami e ricorsi, contro qualsiasi provvedimento delle autorità ed uffici di cui sopra e firmare i relativi documenti, ed in genere compiere ogni atto nei confronti degli uffici ed enti predetti”.
Infatti, il disposto letterale del punto 14 della procura riguarda il potere del legale rappresentante di -OMISSIS- di “sottoscrivere accordi commerciali pluriennali di valore annuale non superiore a Euro 570.000 (cinquecentosettantamila) per singolo contratto …”.
Dalle suddette chiare previsioni si evince, dunque, che il legale rappresentante del mandatario del Rti avrebbe di certo potuto firmare l’offerta, come in effetti avvenuto, senza limiti di valore, atteso che la lex specialis di gara, per come formulata, non glielo impediva.
Ed invero, ai sensi dell’art. 10 del disciplinare di gara, il procuratore doveva essere munito del “potere sostanziale di impegnare la società per la specifica gara”, e in effetti la procura, al punto 23, non prevede alcuna limitazione economica per la sottoscrizione delle offerte richieste per la partecipazione alle gare pubbliche, atteso che l’unica limitazione economica, quella prevista al punto 14 per la sottoscrizione del contratto, opererebbe solo nel caso di eventuale aggiudicazione; e nel caso concreto, nell’ipotesi di eventuale aggiudicazione, il procuratore avrebbe potuto firmare anche il contratto, in considerazione del ribasso offerto, per il quale il valore del contratto rientrava nell’ambito dei suoi poteri di rappresentanza generale.
In ogni caso, ove anche fosse esistita l’ipotesi di difetto di rappresentanza indicata nel provvedimento di esclusione, comunque la stazione appaltante non avrebbe potuto disporre l’esclusione qui contestata. Invero, la stazione appaltante non avrebbe potuto esimersi dal richiedere mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs n. 36 del 2023, la produzione di una ratifica dell’offerta, ai sensi dell’art. 1399 del codice civile, atteso che, in tema di società di capitali ex art. 2384, comma 2, c.c., l’eccedenza dell’atto rispetto ai limiti dell’oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un’ipotesi di nullità dell’atto medesimo, ma, al più, di inefficacia e di inopponibilità nei rapporti con i terzi, eccepibile, peraltro, solo dalla società stessa, che potrebbe scegliere, in via alternativa, di ratificarlo con effetto ex tunc (cfr. Cons. Stato, III, 5 marzo 2018, n. 1338).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “Il contratto stipulato dall’amministratore di una società eccedendo dai poteri di rappresentanza fissati dall’atto costitutivo e dallo statuto non è affetto da nullità, poiché l’art. 2384, comma 2, c.c., nel testo ratione temporis applicabile, prevede solo l’inopponibilità delle limitazioni di tali poteri ai terzi, salvo che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, così escludendo implicitamente che la violazione della disposizione possa essere invocata dal terzo contraente” (Cass. civ., III, ord., 3 marzo 2025, n. 5647).
La proposta negoziale o il contratto concluso dal falsus procurator non sono, dunque invalidi, ma solo inefficaci nei confronti del soggetto falsamente rappresentato, salvo ratifica (cfr., fra le tante, Cass. civ., I, 13 marzo 2015, n.5105). Inoltre, “la ratifica ha effetto retroattivo di tal che il negozio concluso dal “falsus procurator” acquista efficacia fin dall’origine come se fosse stato concluso dal rappresentante legittimato” (cfr. Cass. civ., III, 16 febbraio 2000, n. 1708).
Sussistevano, dunque, in ogni caso, i presupposti per sanare eventuali assunte invalidità mediante soccorso istruttorio e ratifica.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.

FVOE : omesso utilizzo per errore registrazione sanabile mediante soccorso istruttorio (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, Sez. III, 04.06.2026 n. 4484

4.3. Quanto, infine, al terzo motivo di gravame, con il quale l’appellante deduce l’illegittimità della verifica dei requisiti in capo alla mandante del R.T.I. aggiudicatario, per il mancato ricorso al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (F.V.O.E.), assumendo che l’errore nella registrazione dei dati non sarebbe riconducibile a un malfunzionamento del sistema e, come tale, non potrebbe essere sanato mediante soccorso istruttorio, il Collegio reputa che la doglianza, esaminata nella sua effettiva consistenza sostanziale e nel suo portato critico, sia priva di decisività rispetto all’esito auspicato.
Ed infatti, la prospettazione della società appellante, muove da una premessa interpretativa eccessivamente rigida del perimetro applicativo degli strumenti digitali di verifica, postulando una distinzione netta e non mediata tra errore imputabile all’operatore economico e malfunzionamento del sistema, distinzione che, nella concreta fisiologia delle procedure telematiche, non appare sostenuta da un adeguato riscontro né sul piano normativo né su quello funzionale. In una lettura sistematica e non atomistica della disciplina di riferimento, deve piuttosto rilevarsi come il F.V.O.E. costituisca uno strumento di semplificazione e accelerazione delle verifiche, privo tuttavia di carattere esclusivo e insuscettibile di determinare, in via automatica, effetti espulsivi in presenza di disallineamenti meramente formali o di errori materiali nella fase di implementazione dei dati. Sotto tale profilo, l’errore nella registrazione – lungi dal potersi qualificare in termini di inadempimento sostanziale agli obblighi dichiarativi o documentali – si atteggia piuttosto come irregolarità emendabile, ove non emerga alcuna compromissione dell’affidabilità dell’operatore né alterazione della par condicio competitorum. Ne consegue che l’amministrazione ben può, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica e nel rispetto del principio di proporzionalità, attivare strumenti di interlocuzione procedimentale volti a chiarire e integrare il dato inesattamente rappresentato. In tale ottica, il soccorso istruttorio assume una funzione non già surrogatoria di carenze essenziali, ma di fisiologico completamento del quadro informativo, in presenza di situazioni ambigue o imperfettamente rappresentate, senza che ciò si traduca in un’indebita alterazione della competizione. In assenza di elementi univoci atti a dimostrare che il mancato utilizzo del F.V.O.E. abbia inciso in modo sostanziale sulla verifica dei requisiti o abbia determinato un vulnus ai principi di trasparenza e parità di trattamento, la censura in esame non si appalesa quindi idonea a fondare l’invocato effetto espulsivo, risolvendosi, piuttosto, in una doglianza di carattere meramente formale, priva di incidenza sostanziale sul procedimento di gara e sul suo esito.

Imposta di bollo: esenzione per manifestazioni di interesse nelle procedure negoziate o nelle indagini di mercato

TAR Bari, 18.05.2026 n. 579

Considerato che:
– l’esclusione sancita dall’art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 (“L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara”) scatta automaticamente nel caso di mancato rispetto del termine perentorio ivi previsto, senza lasciare alcun margine di valutazione discrezionale alla stazione appaltante, in specie con riguardo alle ragioni dell’inadempimento; di conseguenza, tali ragioni – purché imputabili all’operatore economico, pure nel caso di mero errore nell’utilizzazione dello strumento telematico – sono irrilevanti al fine di evitare l’esclusione (in termini, ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, n. 3536 del 2026);
– nelle procedure di evidenza pubblica, la stazione appaltante è tenuta a verificare la completezza
della documentazione amministrativa richiesta dalla lex specialis e, in caso di carenze,
ha l’obbligo di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023;
-l’omesso pagamento dell’imposta di bollo e la mancata allegazione di un documento che, ai sensi dell’art. 15 della lex specialis, dove essere inserito nella documentazione amministrativa, rientra pienamente tra la documentazione soccorribile, tanto ai sensi dell’art. 101, co. 1, lett. a), c.d. soccorso integrativo o completivo, quanto ai sensi dell’art. 101, co. 1, lett. b), c.d. soccorso integrativo sanante;
– contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’esclusione è stata disposta ai sensi dell’art. 101, comma 2, del codice e non per l’irregolarità fiscale tout court;
– il mancato riscontro al soccorso istruttorio è imputabile alla ricorrente in quanto la Stazione appaltante ha attivato il relativo sub procedimento sia tramite la Piattaforma sia mediante PEC di notifica all’odierna ricorrente, nella quale ha esplicitato che nell’area personale della Piattaforma vi era una nuova comunicazione, indicando anche il relativo link di accesso e la ridetta PEC risulta regolarmente accettata e ricevuta all0indirizzo di PEC aziendale della ricorrente alle ore 15:38:38 del 5 marzo 2026 (all. n. 5 della produzione documentale della Provincia);
Ulteriormente considerato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la chiesta integrazione documentale tramite soccorso istruttorio non mira soltanto al recupero di un tributo, ma alla verifica della diligenza e della regolarità della partecipazione del concorrente entro termini perentori posti a garanzia della celerità della procedura e della par condicio, con conseguente irrilevanza dell’avvenuto pagamento tardivo dell’imposta;
Considerato, infine, che, come chiarito l’Agenzia delle Entrate, la domanda di partecipazione a procedure aperte è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972 (risposta a interpello n. 347 del 2021), essendo limitata l’esenzione invocata dalla ricorrente alle sole manifestazioni di interesse nelle procedure negoziate o nelle indagini di mercato (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E/2021 e risposta all’interpello n. 906 101/2019);

Soccorso istruttorio e violazione del termine assegnato per integrare o regolarizzare : quando comporta esclusione (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Milano, 15.05.2026 n. 2410

7. Ritiene il Collegio che sia possibile desumere la natura ordinatoria del termine assegnato per l’integrazione documentale all’odierna controinteressata dalla tipologia di soccorso istruttorio che viene in rilievo nel caso di specie.
7.1. L’art. 101 del D.Lgs. n. 36 del 2023, infatti, individua quattro tipologie di soccorso istruttorio, che gli interpreti definiscono, rispettivamente, come integrativo (comma 1, lett. a), sanante (comma 1, lett. b), soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3) e correttivo (comma 4).
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, soltanto per le prime due fattispecie è prevista l’esclusione dalla gara (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025; Cons. Stato, sez. V, n. 7075 del 19 agosto 2025).
Diversamente, per la fattispecie prevista dal terzo comma dell’art. 101, manca un’espressa previsione normativa per disporre l’esclusione dalla gara in caso di superamento del termine.
In ragione di tale differenza di regime, nonché in forza dei principi del risultato e della fiducia (articoli, rispettivamente, 1 e 2 D.Lgs n. 36 del 2023), il Consiglio di Stato ha affermato che il termine indicato dalla stazione appaltante per esitare la richiesta di chiarimenti in sede di soccorso istruttorio “in senso stretto” può essere superato senza effetti invalidanti, ove inferiore a quello massimo previsto ex lege di dieci giorni.
“Ciò in quanto il principio di perentorietà dei termini assegnati al concorrente in sede di soccorso istruttorio nel corso di gara, deve essere letto nell’ottica del concorrente principio del risultato scolpito nell’art. 1 del D.Lgs. n. 36 del 2023 in modo da rendere intollerabile lo sforamento del termine massimo di legge previsto per l’integrazione documentale – termine che, appunto, la stessa legge ha ritenuto di per sé compatibile con le esigenze di speditezza e tempestività delle operazioni di gara – ma da consentire, viceversa che non abbia rilievo invalidante lo sforamento del termine assegnato dalla stazione appaltante contenuto in quello massimo di legge” (Cons. Stato, Sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025).
7.2. Nel caso in esame, conformemente all’art. 101 D.Lgs. 36/2023, anche l’art. 14 del Disciplinare di gara prevede la sanzione dell’esclusione dalla gara unicamente in caso di inosservanza del termine assegnato per il soccorso istruttorio c.d. integrativo e sanante (cfr. “Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato un termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie…In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura”), senza disporre alcunché, invece, per l’inosservanza del termine assegnato per rendere i chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica ed economica.

Omessa produzione del DGUE sanabile con il soccorso istruttorio (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Napoli, 07.05.2026 n. 2926

6.- Il Consiglio di Stato (Sez. V, 23/02/2026, n. 1438) ha invero di recente osservato, con approfondita quanto persuasiva motivazione, che (anche) il ‘nuovo’ soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 101, d.lgs. n. 36/2023 sia attivabile nel caso di omessa produzione del D.G.U.E. (il caso esaminato riguardava il mancato caricamento nella busta amministrativa telematica del D.G.U.E. della mandante del R.T.I. aggiudicatario, allegato alla domanda di partecipazione a firma congiunta di mandante e mandataria).
6.1.- Siffatta impostazione interpretativa assume rilievo decisivo ai fini della reiezione della prima censura articolata dalla società ricorrente.
6.1.1.- La riconosciuta legittimità dell’attivazione del soccorso istruttorio allo scopo di sanare l’omessa produzione del D.G.U.E. di un concorrente, infatti, non può che riverberarsi, elidendola, sulla fondatezza della doglianza – analoga a quella disattesa dal Consiglio di Stato – con cui l’odierna ricorrente contesta la violazione dell’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 per avere la S.A. richiesto al consorzio controinteressato di trasmettere i D.G.U.E. dei progettisti del R.T.P dal medesimo indicato.
La censura, pertanto, per le stesse ragioni esposte dal Consiglio di Stato con il relativo precedente (da intendersi qui richiamato a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 74 cod.proc.amm.) non può che essere disattesa.

Clausola sociale e progetto di riassorbimento : soccorso istruttorio non applicabile (art. 57 , 101 , 102 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, Sez. V, 10.04.2026 n. 2877

Neppure è corretto sostenere, come fa l’appellante, che la previsione dell’art. 57 cit. sia del tutto slegata da quella di cui all’art. 102 del Codice (espressamente, come ricordato, parte appellante deduce che il primo giudice avrebbe “confuso l’art. 57 con l’art. 102, utilizzando quanto previsto dal Legislatore per la clausola sociale (57) con quanto disposto per le indicazioni degli operatori (102)”); né può fondatamente credersi che le previsioni dei richiamati artt. 57 e 102 non abbiano natura di norme imperative inderogabili, già solo in ragione della loro inequivoca formulazione testuale (oltre che degli obiettivi perseguiti, di garantire ai lavoratori più adeguate tutele sotto il profilo occupazionale).
Correttamente il primo giudice ha dunque rilevato che “il documento esplicante la modalità con cui l’operatore intende adempiere alla clausola sociale (nel caso, alla stabilità occupazionale) rappresenta un requisito imprescindibile dell’offerta, alla stessa intrinseco e strutturale, talché la sua carenza determina una lacuna dell’offerta medesima, svolgendo, in tal senso, una funzione assimilabile a quella che, sempre relativamente all’offerta economica, svolge l’indicazione dei costi di manodopera o degli oneri di sicurezza non interferenziali, entrambi necessari, in funzione integrativa della dichiarazione d’offerta economica, e non integrabili ex post, sebbene non attinenti, in senso proprio, alla prestazione offerta (prezzo), e per tale ragione, pur non suscettibili di valutazione premiale (in termini di punteggio), soggetti comunque a doverosa valutazione di congruità”, con ciò escludendosi la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per colmare ex post l’omissione in questione.
Come bene rilevato nella sentenza impugnata, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023 si è avuto un mutamento di paradigma sostanziale rispetto alla disciplina previgente (in particolare, al d.lgs. n. 50 del 2016), nella vigenza della quale sia l’ANAC che parte della giurisprudenza riconoscevano la possibilità del soccorso istruttorio: invero, nel corpus del d.lgs. n. 50 del 2016 non era presente una disposizione analoga all’art. 102, comma 2 d.lgs. n. 36 del 2023, che prevedesse la necessità di allegare documentazione esplicativa della modalità di assunzione dell’impegno a rispettare la clausola sociale, quanto ai profili contemplati nella lex specialis; inoltre – e soprattutto – alcuna previsione del decreto n. 50 affermava – come invece fa oggi l’art. 57 del vigente Codice dei contratti pubblici – che tale documentazione costituisce elemento necessario (e pertanto essenziale) dell’offerta, come tale non soccorribile.
Correttamente dunque il primo giudice ha concluso che “È evidente la volontà del codice del 2023 di incrementare la rilevanza, nel procedimento selettivo, delle clausole sociali, imponendo espressamente agli operatori nuovi adempimenti finora non previsti nella legislazione primaria (ma solo nella prassi applicativa e nelle Linee Guida dell’Anac) e, attraverso l’associazione della pertinente documentazione alle offerte presentate, implicitamente giungendo a sanzionare con l’esclusione dalla gara la relativa omissione”.
Va comunque detto, per completezza, che l’esclusione del soccorso istruttorio troverebbe in ogni caso fondamento nell’impossibilità di integrare, a suo mezzo, il contenuto dell’offerta tecnica od economica, poiché ciò si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti (ex multis, Cons. Stato, V, 4 novembre 2025, n. 8567: “Il soccorso istruttorio è ammissibile non per integrare ma per precisare il contenuto dell’offerta, con un supporto di tipo formale e non sostanziale, che aiuti ad acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumono carattere integrativo dell’offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l’esatta interpretazione ed a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità”). Essendo il progetto di assorbimento un elemento intrinseco e strutturale dell’offerta economica (non già un mero adempimento procedurale), la stazione appaltante non avrebbe comunque potuto operare diversamente.
Le ragioni che precedono sono assorbenti degli ulteriori profili di censura dedotti nel motivo di appello, in primis quello secondo cui l’obbligo della cui omissione si tratta sarebbe divenuto rilevante solo al momento dell’aggiudicazione o della stipula e non già in quello della valutazione delle offerte.

Soccorso istruttorio del contratto di avvalimento e prova della data certa anche in assenza di sottoscrizione digitale (art. 101 , 104 d.lgs. 36/2023)

TAR Lecce, 09.04.2026 n. 577

L’art. 101, 1 comma, lett. a), del sopra citato D.lgs. 36 del 2023 ammette il ricorso al soccorso istruttorio al fine di consentire la produzione del contratto di avvalimento sempre che lo stesso risulti da un documento avente data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.
Va, poi, richiamato l’art. 6.2, quart’ultimo capoverso, del Disciplinare della gara a tenore del quale “Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, con apposizione della marca temporale, nonché le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.
Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti con apposizione della marca temporale nonché le dichiarazioni delle imprese ausiliaria”.
La medesima norma, poi, dispone la sanabilità della mancata produzione del contratto di avvalimento, mediante soccorso istruttorio “a condizione che esso sia stato stipulato prima del termine di presentazione delle offerte e che tale circostanza sia comprovabile con data certa”.
Dal che ne deriva:
-la possibilità per un operatore economico di utilizzare, ai fini della partecipazione alla gara pubblica in esame, i requisiti di altro soggetto non partecipante purché il contratto di avvalimento abbia data certa ovvero risulti sottoscritto in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
-la sanabilità, mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, della sola incompletezza documentale e non anche della mancata sottoscrizione di uno dei contraenti.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le tante, Cons. di Stato, Sez. III, 11 aprile 2025, n. 3154 che richiama la sentenza della Sez. V del Cons. di Stato n. 3209 del 21.05.2020) “il requisito della forma scritta, che può essere assolta sia con la tradizionale scrittura privata, sia attraverso l’uso del documento informatico, ammette la non simultaneità della sottoscrizione, che anzi è inevitabile nella veste informatica” e che non si pone neppure “il problema della ammissibilità, nei contratti pubblici, della stipula nella forma dello scambio di proposta ed accettazione tra assenti (contratti a distanza o per corrispondenza), preclusa di regola dalla legge di contabilità dello Stato (artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923), in quanto l’avvalimento è un contratto tra privati, seppure funzionalizzato alla partecipazione ad un procedimento di evidenza pubblica. La stessa sentenza del Consiglio di Stato (id est sentenza della V sezione 21 maggio 2020, n. 3209) ha stabilito che in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, a condizione che l’atto sia prodotto per invocare l’adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti (in termini Cass., I, 24 marzo 2016, n. 5919; VI, 5 giugno 2014, n. 12711)”, così che “per tale via si attribuisce valore, alla stregua di comportamento univoco e concludente, alla produzione in giudizio della scrittura privata, con valore di appropriazione degli effetti del contratto dalla parte che non l’ha sottoscritta”, con la conseguenza che in quella fattispecie, sovrapponibile alla presente, il certificato della firma apposta telematicamente dall’impresa ausiliata “rilevi, ai sensi dell’art. 2704 Cod. civ., come fatto idoneo a dimostrare l’anteriorità del documento rispetto al termine di scadenza per la proposizione dell’offerta….anche ad ammettere che, ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. (di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), l’unica prova della data certa sia la c.d. marcatura temporale (processo con cui un certificatore accreditato crea ed appone su di un documento informatico, digitale od elettronico, una “firma digitale del documento” alla quale sono associate le informazioni relative alla data ed all’ora di creazione, opponibili a terzi allorché siano state seguite le regole tecniche sulla validazione temporale),….il problema può ritenersi superato dal “recepimento”, da parte dell’impresa ausiliata, degli effetti del contratto sottoscritto unilateralmente (e cioè dalla sola ausiliaria), con conseguente perfezionamento del contratto dal momento della produzione dello stesso agli atti del procedimento unitamente alla offerta.”
Con riguardo all’aspetto dell’anteriorità della sottoscrizione del contratto di avvalimento rispetto al termine di presentazione delle offerte, deve ritenersi intangibile, in assenza di impugnazione dell’Amministrazione sul punto, il rilievo del primo giudice che, premesso che non fosse necessaria la contestualità delle sottoscrizioni a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam (in piana applicazione delle regole stabilite dal diritto civile per le scritture private), ha preso atto che era il medesimo il documento su cui le sottoscrizioni digitali di ausiliaria e ausiliata erano state apposte separatamente (con ciò intendendosi su copie, rectius originali, separati del medesimo documento).
Chiarito quanto sopra, è possibile procedere all’esame delle doglianze attoree.
Fondate e meritevoli di positiva condivisione, ad avviso del Collegio, sono le contestazioni con cui parte ricorrente ha censurato la condotta della Stazione appaltante per aver la stessa ritenuto non esaustiva la documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio e, quindi, in ultima istanza, nullo il contratto di avvalimento prodotto perché privo della sottoscrizione delle parti e della data certa.
Nella specie, è documentalmente dimostrato che il contratto di avvalimento di che trattasi è stato concluso attraverso la sottoscrizione, a cura delle parti, di tre originali materiali diversi, in data 17.09.2025 ovvero prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Infatti, in sede di soccorso istruttorio la ricorrente ha prodotto le seguenti copie contrattuali: […]
Ebbene la forma scritta di un contratto consiste nella sua redazione per atto pubblico (art. 2699 c.c.) o per scrittura privata (art. 2702 c.c.).
Mentre l’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, la scrittura privata, invece, è il documento sottoscritto dall’autore o dagli autori dell’atto mediante l’apposizione di una firma autografa.
L’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 richiede la forma scritta a pena di nullità.
In base ai principi generali del diritto civile, la nullità del contratto si produce, tra le altre ipotesi, nel caso di “mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325” (art. 1418, comma 2, c.c.), tra i quali vi è appunto “la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità” (art. 1325, n. 4, c.c.).
Pertanto, è solamente la legge che può prescrivere una determinata forma negoziale sotto pena di nullità.
Nel caso di specie, non vi è nessuna previsione di legge che imponeva la forma digitale del contratto di avvalimento sotto pena di nullità, non potendo considerarsi tale l’art. 6.2. del disciplinare, sia perché si tratta di un atto avente natura amministrativa e non legislativa e sia perché, in ogni caso, non prevede tale forma digitale sotto pena di nullità.
Ne consegue, quindi, che ciò che avrebbe potuto rendere invalido il contratto di avvalimento è solamente la mancanza di forma scritta (art. 104, comma 1, cod. contratti pubblici), ma non anche, come preteso dall’Ente civico resistente, la mancanza di firma digitale (cfr. art. 6.2 del disciplinare).
E nella specie, per quanto sopra detto, parte ricorrente ha prodotto un contratto di avvalimento regolarmente sottoscritto nella medesima data da ambo le parti.
Colgono nel segno, altresì, le censure con cui parte ricorrente si duole dell’illegittimità della condotta dell’Amministrazione resistente con specifico riferimento alla data certa del predetto contratto di avvalimento.
Come sopra detto, parte ricorrente ha documentato di aver prodotto in gara un contratto di avvalimento contenente la sottoscrizione di tutti i contraenti.
A ciò si aggiunga che in sede di soccorso istruttorio sono state prodotte le marcature temporali e i rapporti di verifica prestati tutti contestualmente il 17.09.2025 ovvero in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Ulteriori elementi a sostegno della tesi attorea si rinvengono nei principi generali di diritto civile.
L’art. 2704 c.c. prevede la possibilità di attribuire la data certa ad una scrittura privata nei confronti dei terzi al verificarsi di una serie di specifiche circostanze (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di una delle parti, riproduzione in atti pubblici) oppure dal giorno in cui si verifica “un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento” e sia pur con specifico riferimento alla data delle quietanze, con qualsiasi mezzo di prova.
E tra gli altri fatti idonei ai sensi dell’art. 2704 c.c. a dimostrare l’anteriorità del documento rispetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte, non può che rientrare anche la sottoscrizione digitale.
E nella specie, prova idonea ai sensi dell’art. 2704 c.c. è senz’altro rappresentata dalla cartella zip firmata digitalmente dall’ing. De Leonardis contenente al suo interno il contratto di avvalimento prodotto in gara.

Patto di integrità ed integrazione mediante soccorso istruttorio (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Napoli, 08.04.2026 n. 2281

La stessa ricorrente evidenzia come nessuno dei partecipanti alla gara abbia prodotto detta documentazione in quanto la stessa non figurava nella modulistica di presentazione della domanda e tutti sono stati, quindi, ammessi al soccorso istruttorio.
Non si vede come tale circostanza (peraltro frutto di un errore della S.A.), che non ha alterato in alcun modo la par condicio dei concorrenti, possa addirittura portare all’annullamento dell’intera gara (cfr. anche T.A.R. Lazio, n. 21458/2025 che ha ritenuto che i patti di integrità costituiscono documentazione amministrativa sicché, laddove ne sia omessa la produzione da parte di un concorrente in una pubblica gara, ben può la Stazione appaltante consentirne l’integrazione ai sensi dell’art. 101 del Codice dei contratti pubblici).

Soccorso istruttorio correttivo : termini e condizioni (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, Sez. V, 02.04.2026 n. 2721

29.9. La particolarità del soccorso c.d. “correttivo” è che esso presuppone l’iniziativa dell’operatore economico e non della stazione appaltante. Si tratta della principale novità dell’istituto delineato dall’art. 101 (in questo senso si esprime anche la relazione illustrativa).
29.10. Si tratta di comprendere quale sia il confine tra errore materiale, idoneo a consentire l’attivazione del soccorso correttivo ad iniziativa dell’operatore economico e modifica dell’offerta. Quel che è imprescindibile è che l’operazione di correzione si fondi su elementi identificativi dell’errore desumibili dall’atto stesso, non già da fonti esterne, estranee all’offerta; e che l’amministrazione non sia gravata da un obbligo di diligenza ricostruttiva maggiore di quello che ci si attende e si può esigere dallo stesso concorrente interessato nella fase di compilazione e confezionamento della propria offerta. Ovviamente, alla qualificazione di un errore come meramente materiale e perciò emendabile non osta il fatto che possa rivelarsi necessaria una sia pur minima attività interpretativa dell’amministrazione, quando finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o calcolo. Si tratta, in sostanza, di un errore ostativo nella manifestazione della volontà negoziale, oggettivamente riconoscibile e rimediabile senza particolari sforzi ricostruttivi o interpretativi, per cui nelle procedure di evidenza pubblica esso deve consistere in un errore intervenuto nella fase dell’estrinsecazione formale della volontà, sostanziandosi nell’esternazione di una volontà difforme da quella realmente voluta dal dichiarante.
29.11. Va anche sottolineato che una qualche forma di elasticità nell’individuazione dell’errore materiale è sempre stata riconosciuta dalla giurisprudenza, addirittura precedente al d.lgs. n. 36 del 2023, tanto che è più volte stata ritenuta ammissibile una moderata attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto (tra le tante, Consiglio Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; Consiglio di Stato, Sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1347). Tale limitata attività interpretativa è ammissibile perché le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III, 27 maggio 2024, n. 4702, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2020, n. 1905). Il fatto insomma che sia necessaria un’attività interpretativa, finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o di calcolo, non vale a escludere che si sia in presenza di un errore materiale emendabile (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 gennaio 2023, n. 1034).
29.12. In tale situazione, la correzione operata da -OMISSIS- non può essere in alcun modo preclusa alla stregua della richiamata giurisprudenza, a maggior ragione alla luce della novità costituita dall’art. 101 comma 4 del Codice dei contratti pubblici che si pone in linea con l’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore, configurando una sorta di anticipazione del soccorso istruttorio in senso stretto che la stazione appaltante potrebbe attivare ai sensi del terzo comma dello stesso art. 101.
30. Con riferimento al quarto dei punti individuati (la questione di legittimità costituzionale sollevata da OMISSIS) valgono le seguenti considerazioni.
30.1. La lettera della disposizione (art. 101 comma 4) di cui si controverte è chiarissima nel senso che, in ordine al termine entro cui è possibile intervenire, il limite non coincide con la prima seduta della gara, ma con il momento effettivo in cui la singola offerta viene aperta. Ciò significa che l’operatore, fino a quel momento, può richiedere la rettifica, purché la piattaforma di gara lo consenta e sia sempre rispettato l’anonimato. Le modalità di correzione dell’errore sono anche contenute al punto 13.1. del Bando tipo ANAC 1/2023, modalità che, in ogni caso, sono state pedissequamente rispettate dalla stazione appaltante.

Offerta tecnica : modulistica non aggiornata e principio di autoresponsabilità (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Parma, 31.03.2026 n. 168

-OMISSIS- ha presentato la propria offerta tecnica utilizzando la tipologia di documentazione originariamente prevista dalla lex specialis di gara e non quella successivamente modificata dalla Stazione appaltante. In particolare, non ha presentato la versione aggiornata del “Modello 3 – Facsimile dichiarazione Offerta tecnica”, contenente la sezione relativa al criterio premiale della “parità di genere”, e, quindi, non ha allegato la certificazione richiesta ai fini del conseguimento del punteggio premiale.
Non è invocabile l’istituto del soccorso istruttorio, possibile solo in caso di correzioni alla documentazione amministrativa, non per modifiche all’offerta tecnica o all’offerta economica (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9509). In particolare, l’art. 101, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 consente al concorrente di: a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, ma con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, nel documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, ma con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 23 settembre 2025, n. 7461).
Ove, infatti, la Stazione appaltante avesse utilizzato lo strumento del soccorso istruttorio ex art. 101 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e avesse consentito a Sirio s.r.l. di produrre l’ultima e aggiornata versione del “Modello 3 – Facsimile dichiarazione Offerta tecnica”, essa avrebbe concesso all’operatore economico di allegare la certificazione relativa alla “parità di genere”, con conseguente modifica dell’offerta tecnica.
Né può ricondursi il mancato utilizzo della versione aggiornata del “Modello 3 – Facsimile dichiarazione Offerta tecnica” ad un mero “errore materiale”, come tale suscettibile di correzione, dal momento che, come correttamente evidenziato dalla Stazione appaltante (in risposta alla nota con cui in data 31 luglio 2025 OMISSIS ne chiedeva la correzione), la richiesta di rettifica ex art. 101, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “non rientra nell’ambito applicativo della rettifica di errore materiale, in quanto riferita a contenuti dell’offerta tecnica suscettibili di valutazione e attribuzione di punteggio, e pertanto non rettificabili successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte”. Come osservato dalla giurisprudenza, invero, la correzione dell’errore materiale deve consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 27 maggio 2025, n. 4583); ma, ad avviso del Collegio, non si è trattato nella circostanza di un mero refuso o di un’incongruenza formale inidonei ad incidere sul contenuto dell’offerta tecnica, quanto piuttosto di una chiara e inescusabile omissione documentale tale da rendere incerta la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione di quel punteggio premiale, con omissione documentale oltretutto rivelatrice anche di una scarsa diligenza del concorrente.
Non ha alcuna utilità, quindi, ai fini del conseguimento del punteggio premiale, il mero richiamo – nella “Relazione offerta tecnica- Criterio D” – alla certificazione “parità di genere” (IMQ UNI/PdR 125:2022 n. 0079.2024) tra le certificazioni aziendali, trattandosi di elaborato meramente descrittivo, cui non è allegata alcuna formale attestazione.
In definitiva, come correttamente evidenziato dall’Avvocatura dello Stato, la “scelta di usare modulistica non aggiornata rientra nel principio di autoresponsabilità del concorrente, specie a fronte di comunicati integrativi e di proroga dei termini”. È stato rilevato in giurisprudenza che i principi della fiducia e del risultato sono volti ad assicurare la tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto della par condicio tra gli operatori, mentre quest’ultima sarebbe compromessa se detti principi fossero intesi come uno strumento idoneo a sanare deficit di autoresponsabilità del singolo concorrente, a fronte di un disciplinare di gara chiaro e ben intellegibile, e quindi in assenza di oggettive ragioni di incertezza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 7 maggio 2025, n. 8807).

Requisiti minimi offerta tecnica e limiti del soccorso istruttorio (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 09.03.2026 n. 1850

2.1.- Quanto ai primi due profili, suscettibili di trattazione congiunta, la lex specialis recava chiare prescrizioni circa le caratteristiche minime cui l’offerta tecnica avrebbe dovuto conformarsi (cfr. combinato disposto artt. 7.1 e 7.5 del capitolato e 16 e 22 del disciplinare); e tra tali caratteristiche figurava la disponibilità di un addetto amministrativo e di 5 tecnici, dotati di alcuni requisiti minimi risultanti da curricula da allegare all’offerta (cfr. art.7.1 citato), con espressa previsione di esclusione dell’offerta stessa nell’ipotesi di mancata allegazione dei “…CV del personale tecnico/amministrativo che verrà impiegato nel servizio da cui sia possibile verificare e valutare i requisiti indicati nell’art. 7.5 del Capitolato tecnico e d’Oneri, specificatamente ai titoli, esperienza e formazione professionale, certificazioni ad operare sulle apparecchiature oggetto dell’appalto (ID 5)..” (cfr. art. 16 cit., pag. 32 e ss.). Altrettanto espressamente si imponeva alla Commissione di procedere, preliminarmente rispetto all’esame delle offerte, “..alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare” (cfr. art. 22 cit.).
Nella fattispecie, la documentazione tecnica complessivamente presentata è stata ritenuta carente, “tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice” secondo le previsioni del richiamato art. 16 del disciplinare, rendendo inutilizzabile una parte del personale indicato per l’espletamento dell’appalto di cui si tratta; carenza imputabile proprio alla mancata allegazione/dichiarazione dei requisiti prescritti. Di qui la violazione del numero minimo di 5 tecnici richiesto dalla lex di gara e il mancato superamento della fase di valutazione per accedere alla fase successiva; a nulla rilevando l’invocato principio di tassatività delle cause di esclusione, attenendo tale principio -come ben argomentato dal giudice di prime cure- alla fase preliminare della verifica dei requisiti soggettivi e non già alla fase di valutazione dell’offerta.

2.2.- Né coglie nel segno il tentativo di sostenere che si tratti di requisiti di esecuzione, valorizzando -come fa la difesa del Consorzio appellante- la disposizione contenuta nell’ultimo paragrafo dell’art. 7.5 del capitolato, anche al fine di censurare il mancato soccorso istruttorio sia rispetto alla produzione del diploma di laurea dell’ing. -OMISSIS- (incontrovertibilmente non specificato nella documentazione allegata) sia rispetto alla ritenuta inidoneità del profilo della dipendente amministrativa che -in tesi appellante- avrebbe potuto essere sostituita nella fase esecutiva (cfr. motivo 2 del ricorso in primo grado riproposto in appello).
L’art. 7.5 richiamato è, invero, palesemente riferito alla diversa ipotesi di “sostituzione” del personale dichiarato in sede di offerta in un momento successivo alla stipula del contratto; fattispecie che la disposizione stessa penalizza appunto con la risoluzione del contratto (ciò a comprova della ritenuta indispensabilità dei requisiti di cui si tratta) ove la sostituzione non avvenga -testualmente- “utilizzando personale di pari qualifica ed esperienza (o superiore) rispetto a quanto proposto in offerta”. Nella fase di valutazione delle offerte, la presenza del personale richiesto nella quantità ritenuta adeguata dalla lex specialis integra, evidentemente, un requisito di ammissibilità dell’offerta stessa.

2.3.- Senza tacere che i confini del soccorso istruttorio nella procedura che ci occupa sono inequivocabilmente tracciati dall’art. 14 del disciplinare di gara, il quale espressamente chiarisce quanto segue: “Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica” (cfr. comma 1); previsione questa rafforzata dall’espresso richiamo al soccorso istruttorio -contenuto nell’art. 13.1 che precede- rispetto alla documentazione amministrativa.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, l’incompletezza riguarda -lo si ribadisce ancora una volta- la documentazione che compone l’offerta tecnica, da inserire nella busta B, separatamente dalla documentazione amministrativa necessaria a superare la fase della qualificazione da inserire invece nella busta A (cfr. lo stesso art.13.1 del disciplinare di gara); incompletezza che si traduce nella violazione del numero minimo di addetti -dotati di specifici requisiti- richiesti dalla lex di gara ai fini dell’ammissibilità dell’offerta tecnica.

2.4.- Né può soccorrere il richiamo pure operato dal Consorzio appellante al principio di equivalenza di cui allo stesso art. 16 del disciplinare (“L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza”); sia perché verosimilmente riferito ai prodotti oggetto di offerta e non già al personale sia perché, in ogni caso, non corredato in concreto di alcun elemento rilevante rispetto alla pregressa esperienza degli addetti ritenuta inadeguata. La parte appellante si limita invero a fornire elementi parziali, sostenendo che: a) due dei cinque tecnici sarebbero in possesso di laurea: b) la mancata indicazione nel CV del diploma di laurea conseguito dall’ing. Scorrano, della data e del termine dello stesso, sia stata una dimenticanza; c) la figura dell’amministrativa, ove ritenuta di profilo non adeguato, avrebbe potuto essere sostituita in fase di esecuzione.

2.5.-Quanto, infine, all’asserita violazione della segretezza delle offerte di cui al terzo motivo, pur in disparte la evidente genericità della censura, la procedura seguita dalla Commissione non sembra essersi discostata dal paradigma delineato dall’art. 22 del disciplinare: “In una o più sedute riservate la commissione procede all’esame ed alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui all’Allegato – Criteri di Valutazione e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati da PlaCe-VdA”; motivo per cui non è dato comprendere in che modo l’apertura in seduta riservata delle offerte tecniche abbia potuto comportare una violazione della lex specialis.

Garanzia provvisoria e soccorso istruttorio “bifasico” o “di doppio grado” (art. 101 , 106 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 02.03.2026 n. 3963

Ritiene il Collegio che vadano distintamente esaminati i profili relativi al soccorso istruttorio bifasico o di doppio grado rispetto a quelli inerenti alla possibilità di integrare, mediante il suddetto soccorso istruttorio, l’importo originariamente versato a titolo di garanzia provvisoria.
Ancorché parte ricorrente abbia polarizzato le proprie censure più sull’inammissibilità del soccorso bifasico o di doppio grado che non su quello relativo alla possibilità di utilizzare tale istituto per consentire di integrare l’importo originariamente versato a titolo di cauzione provvisoria (viceversa fatto valere più che altro dalla parte resistente, per quanto evidenziato supra al paragrafo 2.4.1), va comunque evidenziato che entrambe le questioni debbono essere esaminate nella prospettiva della delibazione della censura, proposta da parte ricorrente sin dall’atto introduttivo del presente giudizio, secondo cui la complessiva condotta della stazione appaltante, inveratasi, di fatto, in un doppio soccorso istruttorio volto all’integrazione dell’importo originariamente versato a titolo di cauzione provvisoria, avrebbe violato i principi della par condicio e dell’autoresponsabilità dei concorrenti.
Orbene, per quanto concerne il soccorso istruttorio di doppio grado, si evidenzia che – anche volendo prescindere dal discusso tema della sua stessa ammissibilità – la giurisprudenza che lo ha ritenuto praticabile ha valorizzato, per un verso, le previsioni del disciplinare e, per l’altro verso, la sua preordinazione a fornire, anche dopo l’attivazione del soccorso istruttorio, ulteriori chiarimenti e precisazioni (cfr., ad esempio, sebbene con riguardo al previgente D.Lgs. 50/2016, Cons. Stato, Sez. III, 12 dicembre 2023, n. 10718).
Nel caso di specie, il disciplinare non prevede espressamente, all’art. 11, la possibilità di un ulteriore soccorso istruttorio, se non facendo salva la possibilità, “ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta” di “chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione”, pur chiarendo, in ogni caso che “la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta”.
Ebbene, deve escludersi che l’integrazione della cauzione provvisoria originariamente prestata – anche a voler prescindere dal fatto che la sua preesistenza è documentalmente comprovata solo per l’ammontare minore originariamente prestato dalla controinteressata – costituisca l’oggetto di meri chiarimenti o precisazioni, trattandosi, per converso, di una vera e propria (ulteriore) integrazione.
Osta, del resto, alla riconducibilità dell’integrazione a una mera “precisazione” – anche in relazione alla seconda questione da esaminare alla stregua di quanto osservato supra al paragrafo 2.5 – la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2025, n. 5194), la quale ha chiarito che la sanabilità delle irregolarità della cauzione provvisoria è sì ammessa anche dal nuovo Codice, ma solo entro il termine di presentazione delle offerte (laddove nel caso di specie l’integrazione è pacificamente avvenuta dopo la scadenza di tale termine), “in quanto si deve rammentare che i principi ispiratori del soccorso istruttorio, come delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, devono essere individuati nella buona fede, che in generale informa i rapporti dell’amministrazione con i cittadini e le imprese, e nel favor partecipationis, senza che possa essere pregiudicata la par condicio, posto che il soccorso istruttorio non deve permettere al concorrente cui è imputabile l’omissione di modificare il contenuto tecnico – economico della propria offerta o di sanare ex post le violazioni della lex specialis previste a pena di esclusione” (dovendosi all’uopo rilevare che, nel disciplinare della gara per cui è causa, il versamento della cauzione nell’ammontare di legge è previsto “a pena di esclusione”: cfr. paragrafo 2.2), con la conseguenza che “va escluso che il soccorso istruttorio possa consentire al concorrente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte; diversamente, infatti, si violerebbero i principi di immodificabilità dell’offerta, d’imparzialità e di par condicio delle imprese concorrenti”.

Offerta economica ed omessa indicazione costi della sicurezza : errore materiale ictu oculi riconoscibile ed emendabile mediante soccorso istruttorio procedimentale (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. VII, 24.02.2026 n. 1504

4.6. La società appellata predisponeva il modello allegato n. 10 formulando un’offerta di euro 1.280.000,00 cui erano aggiunti gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso (euro 1.500,000), come stabiliti dallo stesso disciplinare, per un valore complessivo di euro 1.281.500,00, con dettagliata indicazione dei prezzi offerti per ciascuna voce evidenziata nel predetto modello.
All’atto dell’inserimento del valore complessivo sulla piattaforma Sintel, però, la società -OMISSIS-, anziché aggiungere il valore di euro 1.500,00 alla propria offerta, lo sottraeva, per cui era indicato un valore complessivo di euro 1.278.500,00 (1.280.000,00 – 1.500,00 = 1.278.500,00, cfr. il doc. 11 della ricorrente principale di
primo grado, pag. 1 ed anche il verbale di gara n. 3 del 2025, doc. 2 della stessa ricorrente).
4.7. Come correttamente rilevato dal Tribunale amministrativo, si tratta di un evidente errore, posto che il Disciplinare stabilisce con chiarezza che il valore dell’offerta è “al netto” dei costi da interferenza non modificabili.
Orbene, anche secondo il Collegio tale errore ha il carattere di un mero errore materiale, facilmente individuabile e rettificabile dalla stazione appaltante.
Quest’ultima può individuare l’errore avvalendosi dell’ordinaria diligenza (o meglio, della diligenza specifica di cui all’art. 1176 comma 2 del codice civile) e lo può correggere con una semplice operazione aritmetica, vale a dire effettuando una addizione anziché una sottrazione, posto che gli oneri da interferenza vanno sommati e non sottratti dal prezzo offerto.
4.7.1. La sentenza appellata ha dunque correttamente qualificato come “errore materiale” l’incongruenza riscontrata ed ha in modo conseguenziale applicato principi consolidati sulla rilevanza e sulla emendabilità degli errori materiali nei procedimenti di affidamenti dei contratti pubblici, richiamando in particolare la decisione del Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 4583 del 2025 con la giurisprudenza ivi citata, secondo cui: «…nelle gare pubbliche l’errore materiale nell’offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta…».
4.7.2. La correzione dell’errore materiale presuppone, infatti, che l’effettiva volontà negoziale dell’impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell’offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, sì che si possa giungere ad esiti univoci circa la portata dell’impegno ivi assunto; la ricerca della volontà dell’offerente ben può consistere anche nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta. L’errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (si vedano, tra le tante, in tal senso Cons. Stato, V, 5 aprile 2022, n. 2529; Consiglio di Stato, sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1347; Cons. Stato, VI, 2 marzo 2017, n. 978). In altri termini, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta.
4.7.3. Nel caso di specie l’operazione prospettata dall’appellata configura una mera rettifica di errore materiale che, come evidenziato, non può sostanziarsi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 889). Infatti, la volontà dell’offerente può qui essere ricostruita mediante l’operazione aritmetica descritta nel ricorso di primo grado e riportata nella sentenza appellata, nonché attraverso il mero riferimento al contesto stesso degli atti di gara; può essere altresì desunta da un’interpretazione sistematica e complessiva dell’offerta alla luce del prezzo indicato (cfr. in un caso simile, concernente l’indicazione difforme in un allegato degli oneri della sicurezza da interferenza già determinati e puntualmente quantificati nell’offerta economica, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2022, n. 324).
4.7.4. Nello specifico, l’errore pacificamente commesso dall’appellata – consistito nell’aver inserito nel campo “Offerta economica” della piattaforma Sintel un importo da cui i costi della sicurezza da interferenze sono stati sottratti, anziché aggiunti al valore indicato nell’offerta economica presentata nella relativa busta – era ictu oculi riconoscibile e quindi facilmente emendabile.
L’accertata incongruenza tra l’offerta economica inserita nella busta economica e quella inserita nel campo “offerta economica” della piattaforma Sintel è infatti esattamente pari agli oneri della sicurezza da interferenze stabiliti dalla stazione appaltante, pari a euro 1.500,00.
4.8. Non sono neppure condivisibili le argomentazioni delle appellanti dirette a confutare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la determinazione del Politecnico non appare inoltre rispettosa di due fondamentali principi della contrattualistica pubblica, vale a dire quello del risultato (art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 2023, n. 36 “Nuovo codice dei contratti pubblici”) e dell’accesso al mercato (art. 3 del D.Lgs. n. 36 del 2023).
Infatti, come correttamente statuito dal primo giudice, il rispetto degli evocati principi preclude un’interpretazione eccessivamente formalistica della legge di gara, privilegiando invece quelle soluzioni che, pur nel rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa, consentono alle Amministrazioni di ottenere la migliore prestazione attraverso i meccanismi concorrenziali di mercato.
In altri termini, la stazione appaltante è tenuta a improntare la propria attività, anche oltre principi formalistici, alla migliore soluzione possibile.
Come di recente chiarito dal Consiglio di Stato, il principio del risultato (che ha valenza ricognitiva di canoni generali), secondo la declinazione datane dal legislatore:
– costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità ed è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea;
– costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto (Cons. Stato, VII, 1° luglio 2024 n. 5789).
È stato, in particolare affermato, che “Si tratta un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse, da perseguire attraverso il rispetto della concorrenza e della trasparenza, funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice” (Cons. Stato, VII, n. 5789/2024 cit., la quale ha difatti ritenuto che nella fattispecie lì esaminata proprio l’eccessiva “rigidità” della piattaforma informatica approntata per la presentazione delle offerte, unita all’eccessivo “formalismo” con cui la stazione appaltante aveva gestito la gara, avessero nella sostanza frustrato i riportati principi).
Il principio del risultato e quello della fiducia di cui al successivo art. 2 del nuovo codice dei contratti pubblici (il quale amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della pubblica amministrazione in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile) sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell’intervento medesimo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924).
4.8.1. Il Tar ha quindi correttamente ritenuto sanabile l’incongruenza riscontrata. A tale riguardo, il primo giudice non ha affatto erroneamente applicato le regole in materia di soccorso istruttorio di cui al nuovo codice dei contratti pubblici, avendo invece tenuto ben presente la distinzione tra “la sanabilità delle mere irregolarità della domanda di partecipazione …espressamente prevista dall’art. 101 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 2023”, da un lato, e la rettifica di un «errore materiale» contenuto nell’offerta tecnica o economica, che può essere richiesta dall’ operatore economico (ai sensi del comma 4 della stessa norma) “purché la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta oppure una sua modifica sostanziale”.
Infatti, muovendo dalla qualificazione – corretta per le ragioni anzidette – della difformità riscontrata come errore materiale, la sentenza appellata ha concluso che sia possibile la rettifica dell’errore commesso dalla ricorrente principale -OMISSIS- (richiamando anche l’art. 1430 del codice civile sulla irrilevanza dell’errore di calcolo, che dà luogo di regola ad una mera rettifica e non all’annullamento del contratto).
Deve evidenziarsi che nel caso di specie consentire la rettifica dell’errore non sovverte i principi di par condicio e immodificabilità dell’offerta.
Infatti, in primo luogo deve rilevarsi che la nuova disciplina dei contratti pubblici approvata con il D.Lgs. 36/2023 dispone che “La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica” (art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 36 del 2023).
La stazione appaltante, per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica, può dunque attivare il soccorso procedimentale, e acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità.
Al riguardo, giova sul punto richiamare l’indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo cui: “L’istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241/1990), ad una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati” (cfr. Cons. Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7870). Ed invero, in materia di procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici, il soccorso istruttorio impedisce che, nei casi in cui risulti comunque rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte dalla legislazione sull’evidenza pubblica si traducano in un inutile pregiudizio per il buon esito della gara, il cui scopo è quello di permettere l’aggiudicazione al soggetto che mette a disposizione della stazione appaltante la migliore offerta e garantisce, dunque, il miglior risultato dell’azione amministrativa.” (Cons. Stato, 20 febbraio 2025, n. 1425 alle cui motivazioni, in ossequio al principio di sinteticità, si rinvia per la disamina dell’istituto del soccorso istruttorio).
Ciò risponde, come si è detto, alla logica del principio del risultato, che “integra i parametri della legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito e di metodo), oltre che di astratta conformità al paradigma normativo” (Cons. Stato, III, 29 dicembre 2023, n. 11322).
4.8.2. La stazione appaltante deve, invero, mirare a raggiungere il risultato dell’aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto non delle sterili prescrizioni formalistiche, bensì delle garanzie sostanziali dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, che non appaiono qui in alcun modo compromesse.
4.8.3. Infatti, come detto, l’errore in cui è incorsa l’appellata (la quale aveva presentato la migliore offerta sia sotto il profilo tecnico che economico) è facilmente riconoscibile ed emendabile.
L’offerta economica doveva essere articolata nelle diverse voci previste dal citato allegato 10 e tanto è avvenuto puntualmente ad opera della società -OMISSIS-, la quale non ha commesso un errore nella formulazione dell’offerta economica inserita nell’apposita busta e contenente il dettaglio delle sue componenti, bensì ha errato nel riportare l’offerta economica nella sua “forma sintetica” nel campo della piattaforma Sintel (i.e. riportando anziché il totale dell’offerta economica al netto dei costi della sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a ribasso, quel medesimo valore a cui sono stati ulteriormente sottratti i predetti costi, determinati dalla lex specialis in Euro 1.500,00: cfr. memoria conclusiva della società -OMISSIS- del 26 gennaio 2026) .
In definitiva, la difformità tra l’offerta economica correttamente espressa nel modello inserito nella busta economica e il valore riportato nell’apposito campo della piattaforma di Sintel non si presta a particolari congetture (e, tantomeno, a diverse interpretazioni della medesima offerta economica), sicché tale profilo non poteva determinare l’esclusione dalla gara dell’appellata.
4.9. A tale riguardo, meritano di essere confermate anche le statuizioni della sentenza secondo le quali l’art. 19 del Disciplinare sull’esclusione dell’offerta per indeterminatezza, richiamato nel provvedimento impugnato, deve essere interpretato con criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, nel rispetto dei superiori principi del codice dei contratti, per cui non può reputarsi indeterminata un’offerta economica che è invece la conseguenza di un mero errore materiale facilmente identificabile ed emendabile.
Nella specie, deve rilevarsi che è altresì infondato il rilievo del Politecnico secondo cui la clausola escludente prevista dal Disciplinare non sarebbe stata tempestivamente impugnata: la società ricorrente, impugnando il provvedimento di esclusione lesivo dei suoi interessi, ha infatti specificamente impugnato e contestato la legge di gara, per le parti eventualmente lesive, così come dedotto in ricorso.

Soccorso istruttorio ammissibile anche dopo aggiudicazione ed in caso di impugnazione giurisdizionale di un altro concorrente (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Milano, 23.02.2026 n. 854

L’art. 101, comma 1, del codice, come noto, consente alla stazione appaltante l’attivazione del soccorso istruttorio per integrare la documentazione mancante e per sanare omissioni o irregolarità della domanda di partecipazione, con il solo limite costituito del caso in cui le omissioni rendano assolutamente incerta l’identità dell’offerente (e tale non è il caso).
E’ vietato all’operatore modificare il contenuto dell’offerta tecnica ed economica, anche se in ordine a queste ultime l’appaltante può chiedere chiarimenti (art. 101, comma 3).
Nel caso di specie l’aggiudicazione è avvenuta con il criterio del minor prezzo (cfr. il doc. 1 della resistente) e nessuna variazione è avvenuta sull’offerta economica, mentre non è configurabile una vera e propria offerta tecnica nella presente gara.
L’art. 8 del disciplinare impone a pena di esclusione di essere produttori diretti del prodotto offerto e sul punto Chimitex ha reso una rituale e chiara dichiarazione (si veda ancora il doc. 10 della ricorrente).
L’Amministrazione ha chiesto in seguito soltanto dei chiarimenti, fermo restando che l’art. 8 non richiede, a pena di esclusione, la produzione di particolare documentazione sul punto.
Quanto al CSA ed ai requisiti in esso previsti, il citato art. 8 del disciplinare stabilisce espressamente che le prescrizioni del CSA devono essere rispettate “Per l’esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 113 del Codice…” (si veda ancora il doc. 8 della ricorrente, pag. 10 di 33).
Considerato che l’art. 113 del codice attiene ai “Requisiti per l’esecuzione dell’appalto”, è giocoforza concludere che le norme del CSA attengono ai requisiti di esecuzione e non di partecipazione.
Fermo restando quanto sopra esposto, si rileva che l’ultimo comma dell’art. 4 del CSA (cfr. il doc. 9 della ricorrente, pag. 6 di 22), impone che la fornitura dovrà svolgersi nel rispetto del Regolamento EU n. 528/2012 (BPR), con onere per il fornitore di essere iscritto alla lista di cui all’art. 95 del Regolamento e di “darne evidenza scritta alla Stazione Appaltante (dichiarazione da unire alla documentazione amministrativa dell’offerta)”.
L’art. 4 succitato non impone l’allegazione di tale dichiarazione a pena di esclusione immediata e non trattandosi di un elemento essenziale dell’offerta (che, giova ancora ricordare, nel presente appalto è solo quella economica), bensì di un documento amministrativo, appare assolutamente corretta l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del codice, trattandosi di fornire documentati chiarimenti su caratteristiche del prodotto comunque possedute al momento di presentazione dell’offerta.
-OMISSIS- ha quindi semplicemente chiarito o tutt’al più integrato le proprie originarie dichiarazioni, senza ovviamente porre in essere alcuna dichiarazione falsa ai sensi degli articoli 94 e seguenti del codice.
Sull’ampiezza del soccorso istruttorio preme richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1425 del 2025, che ha ammesso il soccorso istruttorio anche dopo l’aggiudicazione della gara ed a fronte dell’impugnazione giurisdizionale di un altro concorrente, dovendosi superare interpretazioni eccessivamente formalistiche dell’istituto del soccorso istruttorio.
Nella citata pronuncia si legge, infatti, che: «E’ stato efficacemente affermato dalla sezione che: “l’istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241/1990), ad una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati” (cfr. Cons. Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7870). Ed invero, in materia di procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici, il soccorso istruttorio impedisce che, nei casi in cui risulti comunque rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte dalla legislazione sull’evidenza pubblica si traducano in un inutile pregiudizio per il buon esito della gara, il cui scopo è quello di permettere l’aggiudicazione al soggetto che mette a disposizione della stazione appaltante la migliore offerta e garantisce, dunque, il miglior risultato dell’azione amministrativa. Ciò risulta evidente dalle modifiche all’istituto operate dall’art. 101 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36). Come statuito dalla sezione, alla luce delle nuove previsioni normative è ora possibile distinguere tra: “a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall’art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico); b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili); c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica; d) soccorso correttivo (comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi – rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva – prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica” (Cons. Stato, V, 4 giugno 2024, n. 4984, che riprende la decisione già citata del 21 agosto 2023, n. 7870)».