Regolarità contributiva e fiscale – Veridicità delle dichiarazioni sostitutive (Art. 38)

lui232Consiglio di Stato, sez. III, 01.07.2015 n. 3274
(sentenza integrale)

“Il capitolato tecnico prevedeva, quindi, che nella busta “A” (contenente la documentazione amministrativa) doveva essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante, tra l’altro, la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici, con l’obbligo di dichiarare, ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. c), anche l’esistenza di eventuali decreti penali di condanna divenuti irrevocabili.
10.- Ciò risulta coerente con lo scopo della disciplina dettata dal codice dei contratti che, con riferimento alla dimostrazione del possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare, prevede la presentazione di una autodichiarazione da parte dei concorrenti, in sede di presentazione dell’offerta, sostitutiva della relativa documentazione, in conformità alle disposizioni di cui al DPR n. 445 del 2000 (art. 38, comma 2 del codice dei contratti), e la verifica successiva sul possesso dei requisiti (e quindi sulla veridicità delle autodichiarazioni) da parte della stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario (art. 11, comma 8, del codice dei contratti) nonché degli altri soggetti previsti.
10.1.- In tal modo possono partecipare alle gare imprese per le quali i requisiti generali sono agevolmente attestati con una dichiarazione, resa sotto la responsabilità personale del dichiarante, fatta salva la successiva verifica documentale effettuata nei confronti (in particolare) dell’aggiudicatario.
10.2.- Se, nel corso di tale verifica, emerge che l’aggiudicatario non è in possesso di uno dei requisiti richiesti, la stazione appaltante procede alla sua esclusione dalla gara (e, se del caso, allo scorrimento della graduatoria), e all’applicazione delle conseguenti sanzioni.
11.- La giurisprudenza ha poi chiarito che le disposizioni riguardanti il possesso dei requisiti di moralità, richiesti dall’art. 38 del codice dei contratti, si riferiscono a tutti i soggetti persone fisiche dotati di poteri decisionali e di rappresentanza dell’impresa o che tali poteri hanno avuto nell’anno precedente (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. IV n. 2048 del 23 aprile 2015).
La giurisprudenza ha inoltre aggiunto che il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all’art. 38 del codice dei contratti, deve essere assicurato non solo all’atto di presentazione della domanda ma per tutta la procedura di gara ed anche dopo l’aggiudicazione, per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. IV n. 2048 del 23 aprile 2015, cit.). (…)
16.- In primo luogo, correttamente l’Amministrazione resistente ha dato rilievo alla mancata indicazione, nelle autodichiarazioni rese dai rappresentati dell’impresa appellante, degli elementi pregiudizievoli poi emersi in sede di verifica dei requisiti partecipativi.
Nelle procedure di evidenza pubblica la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti ad una gara costituiscono, infatti, un valore rilevante, poiché consentono, in ossequio al principio del buon andamento dell’attività amministrativa, una celere decisione dell’amministrazione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara.
In conseguenza la presentazione di una dichiarazione falsa o gravemente incompleta deve considerarsi comunque lesiva degli interessi di una stazione appaltante. (…)
In ogni caso, come pure ha osservato il giudice di primo grado, la regolarità contributiva e fiscale è richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione ad una gara di appalto, ai sensi dell’art. 38, lett. g), del codice dei contratti, e deve essere mantenuta dall’impresa partecipante per tutto l’arco di svolgimento della gara, con la sostanziale irrilevanza di un eventuale adempimento tardivo degli obblighi, in quanto l’ammissibilità di una regolarizzazione postuma si tradurrebbe in una lesione della par condicio fra i concorrenti (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 681 del 10 febbraio 2015). Il rispetto di tale principio prescinde peraltro dall’entità del debito e da ogni valutazione sulla gravità dell’inadempienza.”

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