Difformità essenziali nell’offerta tecnica: legittima l’esclusione dalla gara

lui232Consiglio di Stato, sez. III, 01.07.2015 n. 3275
(sentenza integrale)

“In particolare, la disposizione, contenuta nella lettera di invito che prevedeva l’esclusione dalla gara nel caso di mancata rispondenza delle offerte alle prescrizioni minime del Capitolato speciale d’appalto non può ritenersi in contrasto con il citato art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti in quanto l’esclusione non poteva essere determinata dal mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa espressa, ma dall’accertata mancanza dei necessari contenuti dell’offerta richiesti per la partecipazione alla gara.
12.2.- L’ASL si è, infatti, limitata a stabilire che, prima di procedere all’assegnazione dei punteggi, dovevano essere escluse dalla gara quelle offerte che, in relazione al contenuto specifico della prestazioni ritenute necessarie, non rispondevano ai requisiti (evidentemente minimi) richiesti dal Capitolato speciale, per la partecipazione alla gara e per l’aggiudicazione.
12.3.- Tale previsione non imponeva alcun onere formale aggiuntivo e non può ritenersi in contrasto con il principio della tassatività delle cause di esclusione da una procedura di gara sancito dall’art. 46, comma 1 bis del codice dei contratti.
13.- Questo Consiglio di Stato ha peraltro già affermato che le difformità essenziali nell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto a quello posto a base di gara, legittimano l’esclusione dell’impresa dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nella valutazione del punteggio da assegnare, determinando la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5604 del 26 novembre 2013)“.

www.giustizia-amministrativa.it

RISORSE CORRELATE