Cons. Stato, sez. IV, 15.12.2014 n. 6157
(sentenza integrale)
(estratto)
E’ d’uopo procedere ad una prioritaria premessa in ordine alla natura e valenza delle note documentali, più volte richiamate, emesse dall’Agenzia delle Entrate.
I documenti rilasciati dall’Autorità competenti ratione officii relativamente alla posizione delle ditte concorrenti alle pubbliche gare (ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del dlgs n.163/06) in materia di pagamento di imposte e tasse e contributi previdenziali e assistenziali, quanto alla loro natura, si qualificano come atti di certificazione e/o attestazione assistiti da pubblica fede ex art.2700 c.c. e facenti prova fino a querela di falso (Cons. Stato Sez. IV 17/5/2013 n.2682; idem 2/3/2009 n. 1458).
Inoltre le risultanze di siffatti documenti vincolano la P.A. appaltante, in ragione della loro natura di dichiarazione di scienza (Cons. Stato Sez. V 18/1/2011 n. 789); l’effetto vincolante delle suindicate certificazioni è peraltro richiamato significativamente dalla normativa comunitaria recata dalla già citata Direttiva 2004/18 all’art. 45, paragrafi 2 lett. f) e 3 lettera b), in cui è previsto espressamente che, con riferimento alla previsione, tra le cause di esclusione, di quella relativa alla non regolarità con gli obblighi di pagamento di imposte e tasse, le “amministrazioni aggiudicatrici accettano come prova sufficiente … un certificato rilasciato dall’Autorità competente dello Stato membro”.
Aggiungasi a ciò il parametro esegetico, pure sul punto dettato da questo giudice amministrativo, secondo il quale è rimesso al giudizio tecnico dell’Agenzia delle Entrate la valutazione sulla regolarità fiscale delle concorrenti alla gara, senza che la stazione appaltante possa formulare, relativamente al contenuto delle risultanze rese dell’ufficio finanziario, autonomo apprezzamento (Cons. Stato Sez. V 21/6/2012 n.3663); il che è esattamente avvenuto nella procedura selettiva per cui è causa, posto che E. ha agito unicamente sulla scorta delle comunicazioni fatte pervenire al riguardo dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Piemonte.
(…)
In base a quanto statuito sul punto proprio da questo Consesso: invero con la fondamentale decisione n.20 del 20 agosto 2013, l’Adunanza Plenaria, chiamata a pronunziarsi sul requisito di cui all’art.38 comma 1 lettera g), ha avuto modo di sancire (peraltro facendo seguito a quanto statuito da questa Sezione con sentenza del 22/3/2013 n.1633) che “la rateizzazione si traduce in un beneficio che una volta accordato comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo- costitutivo che dà la stura ad una novazione dell’obbligazione originaria”.
E per il “nuovo debito”, inerente il periodo novembre 2012-agosto 2013 e costituito dalla suddette rateazioni non si era ancora integrato il requisito della esigibilità, posto che esso è configurabile solo al momento in cui l’intimazione di pagamento diviene inoppugnabile e gli importi rateali (anche uno solo) vengono iscritti a ruolo, circostanze di fatto e di diritto, queste, che non risultano essersi verificate alla data del 30 agosto 2013 e, a fortiori, a quella del 24 luglio 2013.
E’sulla scorta di tali basilari concetti di diritto tributario, sostanziale e processuale, che ha correttamente “ragionato” l’Organo “tecnico” costituito dall’Agenzia delle Entrate, con la relazione del Direttore Regionale dell’Agenzia del Piemonte, datata 9 ottobre 2013, posta a base della certificazione di pari data attestante l’assenza di “violazioni gravi definitivamente accertate” (con annullamento e sostituzione dell’attestazione precedentemente rilasciata in data 30 agosto 2013), correttamente rilevando la non esigibilità del debito in questione; e nei medesimi sensi si è espresso l’Organismo centrale dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.34/E del 25 maggio 2007, le cui istruzioni sono state avallate da questo Consiglio di Stato (cfr Sez. V 17 gennaio 2013 n. 261; idem 20 aprile 2010 n. 2213).
Tutto ciò sta a significare che i rilievi mossi dal Tar in ordine alla sussistenza della causa di esclusione per irregolarità fiscale, ai sensi del secondo comma lettera g) dell’art.38 citato, sono erronei e non possono andare esenti dalle critiche formulate sulla questione dall’appellante E. con il terzo mezzo d’impugnazione, cui si accennava in apertura di trattazione.
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RISORSE CORRELATE
- Regolarità contributiva - Richiesta di regolarizzazione - Insufficienza - Parere favorevole dell'INPS - Necessità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi irregolarità fiscali - Notificazione della cartella esattoriale - Rilevanza ai fini dell'esclusione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Regolarità fiscale - Istanza di rateizzazione del debito presentata a gara in corso - Effetti sull'ammissione del concorrente (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Regolarità fiscale - Impugnabilità dell'avviso bonario - Sussiste - Ricorso giurisdizionale avverso la cartella esattoriale - Proposizione in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte o all’aggiudicazione definitiva - Non esclude definitività della violazione fiscale (art. 38 d.lgs. n. 163/2006 - art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Consorzio - Regolarità contributiva e fiscale della mandataria - Regolarizzazione postuma - Irrilevanza (Art. 38)
- Regolarità contributiva e fiscale - Deve sussistere durante tutta la gara - Regolarizzazione postuma - Irrilevanza - Gravità della violazione - Non è rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante - DURC - Insindacabilità (Art. 38)
- DURC - Irregolarità dichiarata per un debito inferiore ad € 150 - Illegittimità (Art. 38)
- Regolarità contributiva - DURC - Verifica sul possesso del requisito - Nozione di violazione grave - Attestazione degli Istituti di previdenza - Effetto vincolante per la Stazione appaltante (Art. 38)
- Regolarità contributiva e fiscale - Esclusione dalla gara - Rileva la violazione fiscale di natura sostanziale e non già meramente formale (Artt. 38, 46)
- Requisito di regolarità contributiva - Necessario sia per la partecipazione alla gara, sia per la conclusione del contratto - Obbligo di mantenimento anche a distanza di lungo tempo dalla conclusione della gara: sussiste (Art. 38)
- Regolarità contributiva e fiscale - Veridicità delle dichiarazioni sostitutive (Art. 38)
- Regolarità fiscale in caso di istanza di rateizzazione accolta dopo il termine di presentazione dell'offerta (Art. 38)
- Art. 38. Requisiti di ordine generale