Requisito di regolarità contributiva – Necessario sia per la partecipazione alla gara, sia per la conclusione del contratto – Obbligo di mantenimento anche a distanza di lungo tempo dalla conclusione della gara: sussiste (Art. 38)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. V, 31.08.2015 n. 4043
(sentenza integrale)

“Né è convincente il rilievo di parte che il requisito testé detto, prescritto dall’art. 38 d.lgs. n. 163/2006, non varrebbe nell’eccezionale caso in cui lo svolgimento di un contenzioso prolunghi la procedura fino a farle raggiungere una durata eccessiva, caso nel quale la continuità della correttezza contributiva non sarebbe esigibile.
La Sezione ha avuto già modo di disattendere una prospettazione analoga in occasione della propria recente decisione 3 giugno 2015, n. 2716, con la quale sono state svolte considerazioni che giova qui riportare:
” … occorre rilevare che … l’art. 38 d.lgs. n. 163/2006 non si riferisce solo alla fase della partecipazione alle procedure di affidamento. Esso infatti, nel suo comma 1, reca la chiara indicazione che le situazioni in esso elencate rilevano non solo come cause di esclusione dalla procedura, ma anche, al tempo stesso, come fattori impeditivi della stipula del relativo contratto.
In coerenza con tale previsione, inoltre, l’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 107/2010 fa carico alle Amministrazioni di acquisire il DURC, oltre che per la verifica della dichiarazione sostitutiva corredante l’offerta di gara, in funzione non solo dell’aggiudicazione (giusta l’art. 11, comma 8, del Codice dei contratti pubblici), ma anche per la stipulazione del contratto.
Pertanto, il requisito della regolarità contributiva è indispensabile, oltre che per la partecipazione alla gara, anche per la conclusione del contratto
.

Questo Consiglio, del resto, ha già espresso il principio che «il requisito della regolarità dei versamenti contributivi (rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 163 del 2006) debba permanere per tutta la durata della procedura di gara, sino alla stipula del contratto (…), senza alcuna soluzione di continuità e non sia unicamente un presupposto legittimante per la presentazione della domanda di partecipazione o per la successiva aggiudicazione». E nello stesso contesto ha precisato che «la frammentazione della rilevanza del requisito della regolarità contributiva, valevole secondo l’appellante unicamente in ragione di episodi puntuali della procedura e non avendo poi rilievo nelle fasi successive all’aggiudicazione, rende possibili esiti elusivi che aggirano gli obblighi imperativi ed inderogabili alla cui tutela è funzionalizzato il requisito stesso» (così C.d.S., Sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6296; cfr. anche, sempre nel senso che il requisito della regolarità contributiva debba permanere fino alla stipula delcontratto, Sez. III, 18 dicembre 2013, n. 6052; nel senso che «l’eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all’impresa pur dichiarata aggiudicataria dell’appalto prodottasi anche in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare al procedimento di scelta del contraente implica, a seconda dei casi, la impossibilità per l’amministrazione appaltante di stipulare il contratto con l’impresa medesima, ovvero la risoluzione dello stesso», v. Sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1458)” (sentenza n. 2716/2015 cit.) .
Questa Sezione, inoltre, ha già escluso, con la decisione 10 febbraio 2015, n. 681, la possibilità di ritenere “che i debiti sorti successivamente al termine di presentazione delle offerte non siano computabili, quasi che il requisito della regolarità fiscale e contributiva si potesse cristallizzare in uno con lo spirare del termine sopra indicato o che la stessa irregolarità possa risultare irrilevante per un tardivo adempimento.”
Il Collegio, una volta riaffermati questi elementi, deve aggiungere che l’attuale appellante non ha potuto invocare alcuna regola o principio generale che potesse valere in proprio favore quale «dispensa», per la fase conclusiva della procedura, dall’osservanza dalla norma di legge che fa della regolarità contributiva un requisito di stipulazione del contratto, imponendo la diligente conservazione da parte dell’impresa dei requisiti prescritti per la stipulazione e l’assunzione effettiva del servizio.
Anche ove l’aggiudicazione finale intervenga, quindi, a causa di un contenzioso, a distanza di tempo dalla conclusione della gara, si deve escludere che all’Amministrazione sia data la possibilità di affidare il servizio senza verificare, come richiesto dalla legge, il possesso del requisito di regolarità contributiva, dal momento che l’art. 38 cit. non contempla eccezioni al riguardo.
Invero, “ … il solo e mero decorso del tempo non può valere a rendere recessiva l’esigenza … della regolarità contributiva, autorizzando cioè l’impresa nel prosieguo della vicenda a rendersi inadempiente e a pretendere, nonostante questo, di stipulare ugualmente il contratto di appalto: possibilità nella quale non potrebbe non vedersi una flagrante contraddizione con l’impostazione stessa dell’art. 38 cit.
.

Non pare dubbio, pertanto, che anche ai fini di causa debba valere il consolidato principio di continuità nel possesso dei requisiti nei termini che sono stati già illustrati …” (sentenza n. 2716/2015 cit.).”

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