Perdita di chance per mancata partecipazione ad una gara d’appalto pubblico: presupposti per il risarcimento del danno

lui232Consiglio di Stato, sez. V, 30.06.2015 n. 3249
(sentenza integrale)

“In relazione al «risarcimento del danno da perdita di chance» derivante dalla mancata partecipazione a procedure di gara indette per l’aggiudicazione di appalti pubblici, va osservato, in una con la consolidata giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, n. 131 del 2015; Sez. V, n. 3082 del 2014; Sez. V, n. 2195 del 2014; Cass. civ., n. 20351 del 2010 e n. 21255 del 2013, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 120, co. 10, c.p.a.) che:
I) il danno da «perdita di chance» è da intendersi, in linea di principio, quale lesione della concreta occasione favorevole di conseguire un determinato bene, occasione che non è mera aspettativa di fatto, ma entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione;
II) in ordine alla prova del grado di concreta ed effettiva possibilità di conseguire il bene della vita, va rilevato come, superata la teoria ‘ontologica’ secondo cui la risarcibilità sarebbe svincolata dalla idoneità presuntiva della chance ad ottenere il risultato finale, si sia affermato il diverso indirizzo c.d. eziologico, legato al criterio della c.d. causalità adeguata o ‘regolarità causale’ o ‘probabilità prevalente’;
III) pertanto il danno da perdita di chance può essere in concreto ravvisato e risarcito (ove ne ricorrano i presupposti anche in via equitativa), solo con specifico riguardo al grado di probabilità che in concreto il richiedente avrebbe avuto di conseguire il bene della vita e, cioè, in ragione della maggiore o minore probabilità dell’occasione perduta;
IV) in questo senso si è più volte precisato, con argomentazioni estensibili al caso di specie, che il ricorrente ha l’onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità concreta che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile, presuppone che risulti comprovata l’esistenza di un danno risarcibile; in particolare, la lesione della possibilità concreta di ottenere un risultato favorevole presuppone che sussista una probabilità di successo (nella specie di vedersi aggiudicato l’appalto) almeno pari al 50 per cento, poiché, diversamente, diventerebbero risarcibili anche mere possibilità di successo, statisticamente non significative;
g) nella specie, il ricorrente non ha addotto alcun oggettivo e specifico elemento di prova (non potendosi annettere decisiva importanza all’elemento del ‘prestigio commerciale’ della medesima azienda), da cui poter inferire l’esistenza di una significativa chance di successo, in termini di rilevante probabilità di aggiudicazione dell’appalto e, tantomeno, nella misura del 50 per cento; tanto in considerazione del numero non ristretto di ditte che hanno effettivamente manifestato interesse alla partecipazione alla gara (pari a 8, ovvero le due che hanno effettivamente preso parte alla procedura e le 6 che hanno chiesto alla stazione appaltante un congruo lasso temporale per elaborare le offerte), e della ulteriore circostanza che, se fosse stato disposto il richiesto differimento, avrebbero verosimilmente presentato le proprie offerte;
h) in tale contesto, quindi, l’aspirazione della ditta S. al conseguimento dell’appalto rimane relegata ad una mera ‘aspettativa di fatto’, non meritevole di tutela risarcitoria;”

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