Regolarità fiscale – Istanza di rateizzazione del debito presentata a gara in corso – Effetti sull’ammissione del concorrente (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Salerno, 11.08.2017 n. 1299

2. Il presente giudizio, come illustrato, presuppone la risoluzione della seguente questione giuridica: se l’istanza di rateizzazione del debito fiscale presentata dall’impresa partecipante ad un appalto, ai sensi della l. 225/2016, sia idonea a sanare l’irregolarità contributiva pregressa e se, quindi, tale meccanismo di definizione agevolata del debito fiscale possa evitare l’esclusione dell’impresa partecipante.
3. L’Adunanza Plenaria, con sentenza n. 15/2013, anche se nella vigenza del d.lgs. 163/2006, si è già pronunciata sull’incidenza dell’istanza di rateizzazione presentata dall’impresa partecipante ad un appalto sul Durc non regolare al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ritenendo che il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo.
In quest’ottica, altre sentenze dell’Adunanza Plenaria (cfr., sentenze n. 5, 6 e 10) che si sono succedute nel tempo si sono pronunciate sul diverso caso della regolarizzazione postuma del Durc attraverso la procedura prevista dall’art. 31, comma 8, d.l. 69/2013, conv. in legge 98/2013, optando per la soluzione negativa, perché la regolarizzazione postuma comporterebbe, in ogni caso, una violazione dei principi di parità di trattamento, di autoresponsabilità, nonché del principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alla gara (sull’impossibilità di perdere i requisiti anche temporaneamente si veda Cons. Stato, Ad,Pl., 8/2015).
Si è a tale stregua subordinata l’ammissione alla procedura di cui al d.l. 69/2013 alla condizione che l’istanza di rateizzazione sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e preceda l’autodichiarazione circa il possesso della regolarità, essendo inammissibile una dichiarazione che attesti il possesso di un requisito in data futura.
Tali pronunce, come detto, sono intervenute nel vigore del d.lgs. 163/2006.
4. Il d.lgs 50/2016, applicabile al caso di specie, ha previsto all’art. 80, comma 4, che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad una gara d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali. In quest’ottica la norma riproduce l’art. 38, comma 1, lett. g) del d.lgs. 163/2006. Il comma 4 prosegue evidenziando che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. La stessa norma precisa, tuttavia, che il “presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti compresi eventuali interessi e multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.
Tale norma, quindi, sembra sconfessare il principio delineato dall’Adunanza Plenaria nel vigore del vecchio codice, impedendo l’esclusione dalla gara dell’impresa partecipante che in maniera vincolante si è obbligata a pagare il debito tributario anche, eventualmente, articolando una domanda di rateizzazione del debito.
Tale soluzione normativa, evidentemente incline a valorizzare il principio del favor partecipationis, non disciplina, però, il caso in cui la cartella di pagamento, contenente il debito fiscale inadempiuto, sia sopraggiunta dopo l’inizio della gara. In tale ipotesi si pone la questione dell’incidenza dell’istanza di definizione agevolata presentata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 225/2016 a gara già iniziata. (…)
5. Ritiene il Collegio che la soluzione da perseguire sia quella che la sola presentazione dell’istanza di rateizzazione o di adesione alla rottamazione delle cartelle di pagamento, di cui alla l. 225/2016, non consenta la regolarizzazione retroattiva della posizione fiscale della società partecipante, ma al più una regolarizzazione postuma che, come già chiarito dalle citate adunanze plenarie, non impedisce l’esclusione dell’impresa, in considerazione dei principi di parità di trattamento, autoresponsabilità e continuità del possesso dei requisiti per tutta la durata della procedura. (…)
Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato che il ruolo è un atto amministrativo impositivo e costituisce titolo esecutivo. Il concessionario della riscossione, in forza del ruolo ricevuto, redige “in conformità al modello approvato “in conformità al modello approvato” (oggi dall’Agenzia delle Entrate) “la cartella di pagamento” (che, per il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, “contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”) e provvede (ai sensi del successivo art. 26) alla “notificazione della cartella di pagamento” al debitore (cfr., Cass. civ., sez. un., 2 ottobre 2015, n. 19704). (…)
La definizione agevolata del debito fiscale si pone evidentemente su un piano diverso da quello della regolare partecipazione alla gara pubblica e non incide sulla stessa, specie quando l’istanza di rateizzazione sia depositata, come nella fattispecie, dopo l’aggiudicazione della gara e solo dietro richiesta della stazione appaltante.
Le gare pubbliche, infatti, sono informate anche al principio di buona fede e correttezza che devono guidare le condotte, non solo della p.a., ma anche delle imprese partecipanti che non possono confidare in una “distrazione” della stazione appaltante, ma devono, anche in base al principio di autoresponsabilità, che, peraltro, è attuazione dello stesso principio di buona fede, accertarsi di avere tutti i requisiti necessari per partecipare alla gara e di poterli mantenere lungo tutto lo svolgimento della pubblica gara. (…)
Inoltre, la presentazione dell’istanza di definizione agevolata non incide sul debito fiscale, ma solo sulle azioni esecutive. L’art. 6, comma 5 del d.l. 193/2016, conv. in l. 225/2016 prevede che l’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia’ emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. L’istanza di definizione agevolata, oltre a non incidere sul debito fiscale, che al più viene novato con un nuovo debito le cui modalità di estinzione sono diverse, incide sulle azioni esecutive, non impedendo, tuttavia, in assoluto all’agente della riscossione di procedere in via forzata.

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