Consiglio di Stato, sez. V, 25.01.2016 n. 234
(testo integrale)La dichiarazione richiesta ex art. 38 deve – come è ovvio – essere veritiera e completa. Di conseguenza, il dichiarante deve esporre tutte le circostanze delle quali sia a conoscenza rilevanti per l’accertamento dei requisiti necessari per la partecipazione alle gare d’appalto.
Inoltre, egli deve condurre il relativo accertamento con la necessaria diligenza, per cui deve essergli imputata l’omessa dichiarazione di dati che avrebbe potuto agevolmente acquisire.
E’ vero che l’art. 38, lett. i), fa riferimento, per quanto ora interessa, a violazioni “definitivamente accertate” ma l’inciso palesemente è applicabile solo a casi nei quali la violazione non poteva essere conosciuta dal dichiarante ovvero la sua esistenza sia da lui positivamente contestata mediante la proposizione delle azioni a tutela.
Sulla base di tali osservazioni le argomentazioni dell’appellante risultano, come già anticipato, infondate. Deve infatti essere nuovamente sottolineato l’eccezionale importo del debito maturato dall’appellante, da lui non contestato e anzi riconosciuto con la richiesta di rateazione.
In tale situazione, l’esistenza della situazione di irregolarità contributiva era necessariamente nota agli organi di amministrazione dell’appellante, i quali avevano l’onere di segnalarla nella dichiarazione resa, nonostante non avessero ancora ricevuto comunicazioni negative da parte degli enti previdenziali (deve peraltro essere rilevato che il 10 settembre 2012 l’appellante aveva ricevuto avviso bonario). L’ignoranza di tale situazione di fatto potrebbe essere giustificata solo ipotizzando un disordine gestionale, dell’appellante, così radicale da impedire di ravvisare l’esistenza di una partita debitoria di importo eccezionale. Peraltro, a voler seguire tale ipotesi, assumerebbe rilievo pregnante la mancata tempestiva approvazione del bilancio societario (anch’essa dedotta come motivo di esclusione dalla procedura), evidente indizio – appunto – di grave disordine gestionale.
RISORSE CORRELATE
- Preavviso di DURC negativo - Invito alla regolarizzazione - Operatività (art. 83 , art. 86 d.lgs. n. 50/2016)
- Irregolarità previdenziale - Regolarizzazione postuma - Inammissibilità - Istituto del preavviso di DURC negativo - Può operare soltanto nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale (art. 38 e 46 d.lgs. n. 163/2006 - art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- DURC - Regolarità - Requisito "dinamico" - Irregolarità emersa subito dopo la stipulazione del contratto d'appalto - Conseguenze - Valutazione della gravità - Assenza di discrezionalità (Art. 38)
- DURC irregolare - Sospensione cautelare da parte del Giudice ordinario - Dopo il termine di presentazione delle offerte - Irrilevanza - Gravità dell'inadempimento - Valutazione - Competenza (Art. 38)
- Regolarità contributiva e fiscale - Verifica sul possesso del requisito - Momento esatto in cui va effettuata (Art. 38)
- DURC - Irregolarità dichiarata per un debito inferiore ad € 150 - Illegittimità (Art. 38)
- Rimessione all'Adunanza Plenaria di quesiti in tema di DURC (Art. 38)
- DURC - Irregolarità grave - Accertamento definitivo - Subordinato al previo "avviso di regolarizzazione" all’Impresa - Rimessione all'Adunanza Plenaria (Art. 38)
- Regolarità contributiva e fiscale - Esclusione dalla gara - Rileva la violazione fiscale di natura sostanziale e non già meramente formale (Artt. 38, 46)
- Requisito di regolarità contributiva - Necessario sia per la partecipazione alla gara, sia per la conclusione del contratto - Obbligo di mantenimento anche a distanza di lungo tempo dalla conclusione della gara: sussiste (Art. 38)
- Regolarità contributiva e fiscale - Veridicità delle dichiarazioni sostitutive (Art. 38)
- Regolarità fiscale in caso di istanza di rateizzazione accolta dopo il termine di presentazione dell'offerta (Art. 38)
- DURC negativo emesso senza previo invito alla regolarizzazione: non può comportare l'esclusione dalla gara (Art. 38)
- Verifica della regolarità contributiva per le associazioni tra professionisti (Art. 38)
- Art. 38. Requisiti di ordine generale