Durc – Importo eccezionale del debito previdenziale ed avviso bonario – Concretano conoscenza dell’irregolarità contributiva – Assenza di comunicazioni da parte dell’Ente previdenziale – Irrilevanza – Omessa dichiarazione – Comporta esclusione (Artt. 38)

Consiglio di Stato, sez. V, 25.01.2016 n. 234
(testo integrale)

La dichiarazione richiesta ex art. 38 deve – come è ovvio – essere veritiera e completa. Di conseguenza, il dichiarante deve esporre tutte le circostanze delle quali sia a conoscenza rilevanti per l’accertamento dei requisiti necessari per la partecipazione alle gare d’appalto.
Inoltre, egli deve condurre il relativo accertamento con la necessaria diligenza, per cui deve essergli imputata l’omessa dichiarazione di dati che avrebbe potuto agevolmente acquisire.
E’ vero che l’art. 38, lett. i), fa riferimento, per quanto ora interessa, a violazioni “definitivamente accertate” ma l’inciso palesemente è applicabile solo a casi nei quali la violazione non poteva essere conosciuta dal dichiarante ovvero la sua esistenza sia da lui positivamente contestata mediante la proposizione delle azioni a tutela.
Sulla base di tali osservazioni le argomentazioni dell’appellante risultano, come già anticipato, infondate. Deve infatti essere nuovamente sottolineato l’eccezionale importo del debito maturato dall’appellante, da lui non contestato e anzi riconosciuto con la richiesta di rateazione.
In tale situazione, l’esistenza della situazione di irregolarità contributiva era necessariamente nota agli organi di amministrazione dell’appellante, i quali avevano l’onere di segnalarla nella dichiarazione resa, nonostante non avessero ancora ricevuto comunicazioni negative da parte degli enti previdenziali (deve peraltro essere rilevato che il 10 settembre 2012 l’appellante aveva ricevuto avviso bonario). L’ignoranza di tale situazione di fatto potrebbe essere giustificata solo ipotizzando un disordine gestionale, dell’appellante, così radicale da impedire di ravvisare l’esistenza di una partita debitoria di importo eccezionale. Peraltro, a voler seguire tale ipotesi, assumerebbe rilievo pregnante la mancata tempestiva approvazione del bilancio societario (anch’essa dedotta come motivo di esclusione dalla procedura), evidente indizio – appunto – di grave disordine gestionale.

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