Dichiarazioni relative a condanne penali per reati dichiarati estinti (Art. 38)

lui232Consiglio di Stato, sez. V, 18.06.2015 n. 3105
(sentenza integrale)

“Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, come sostituito prima dall’art. 4, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in l. 12 luglio 2011, n. 106, e poi modificato dall’art. 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in l. 26 aprile 2012, n. 44, sono escluse dalla relativa dichiarazione le condanne per reati dichiarati estinti dopo la condanna stessa (Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4528) purché l’estinzione sia stata formalizzata, come nel caso che occupa, in una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale intervenuta prima del termine di partecipazione alla gara.
Nella conclamata ricorrenza del fenomeno dell’estinzione del reato, l’obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali per reati gravi non ricomprende quindi le condanne per reati estinti, non già per il fatto che i fenomeni estintivi siano ex se sintomatici della non gravità dei reati, quanto piuttosto in ragione dell’effetto privativo che il provvedimento giudiziale dichiarativo della estinzione del reato opera sul potere della stazione appaltante di apprezzare la incidenza, ai fini partecipativi, delle sentenze di condanna cui si riferiscono quei fatti di reato (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 settembre 2013, n. 4392).
Correttamente, quindi, la commissione giudicatrice, con verbale del 26 novembre 2013, ha ritenuto che la rilevata circostanza non fosse idonea a comportare l’esclusione del citato R.T.I. dalla gara.”

www.giustizia-amministrativa.it

RISORSE CORRELATE