Regolarità fiscale in caso di istanza di rateizzazione accolta dopo il termine di presentazione dell’offerta (Art. 38)

Cons. Stato, sez. V, 22.05.2015 n. 2570
(sentenza integrale)

“Per effetto dell’appurata validità della notifica della cartella esattoriale e della conseguente mancata tempestiva impugnazione di quest’ultima si è infatti realizzata la fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lett. g), e comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006, che, come correttamente rilevato dall’amministrazione con il decreto direttoriale n. 568 del 27 novembre 2013, comportava l’esclusione dalla gara della società C. s.r.l, essendo appena il caso di segnalare che la posizione di irregolarità fiscale era stato accertato dai competenti uffici finanziari, giusta attestazione in data 3 ottobre 2013 dell’Agenzia Entrate – Dir. Prov. III di Roma – Uff. Terr. Di Roma 4 – Collatino, rispetto al quale non residuava alcun potere valutativo dell’amministrazione appaltante).
Il fatto poi che la predetta società C. s.r.l. abbia chiesto la rateizzazione del debito erariale e che la stessa sia stata concessa dall’amministrazione finanziaria è irrilevante nel caso in esame, tali eventi essendo successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara: infatti, secondo la giurisprudenza formatasi in materia comunitaria (Corte Giustizia CE, sez. I, 9 febbraio 2007, n. 228/04 e 226/04) e nazionale (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; sez. III, 5 marzo 2013, n. 1332; sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 531; sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084), il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo (così anche Cons. St. Ad. Pl., 20 agosto 2013, n. 20; Cons. St., sez. V, 24 marzo 2014, n. 1436; 27 agosto 2014, n. 4382).
A ciò consegue, sotto altro concorrente profilo, anche la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla più volte citata società C. s.r.l. in sede di partecipazione alla gara proprio con riferimento all’effettivo possesso del requisito di regolarità fiscale.”

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