TAR Catanzaro, 08.11.2014 n. 1782
(sentenza integrale)
(estratto)
La Sezione è dell’avviso che non vi sia ragione per discostarsi dal condivisibile indirizzo giurisprudenziale a mente del quale la regolarità contributiva è richiesta, come requisito indispensabile per la partecipazione ad una gara di appalto ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a tutti i soggetti che, a qualunque titolo (in veste di affidatari, sub-affidatari, consorziati, componenti di a.t.i., ausiliari in sede di avvalimento), concorrono a pubblici appalti e deve essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento della gara (Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n.1647; sez. V, 17 marzo 2013, n. 2682; 13 febbraio 2013, n. 890; 26 giugno 2012, n. 3738; sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6907), permanere fino alla stipula del contratto ed accompagnare l’intera fase di esecuzione (Consiglio di Stato, sez. III, 18 dicembre 2013, n.6052).
Priva di giuridica rilevanza è l’argomentazione secondo cui la regolarità contributiva dei professionisti sarebbe richiesta solo per le progettazioni relative a lavori pubblici (ai sensi dell’art.90, comma 7, del Codice appalti) e non anche per la progettazione urbanistica.
Infatti, se è vero che l’art.90 detta una disciplina “speciale” per “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, è pur vero che gli appalti di servizi, compresi quelli attinenti all’urbanistica (di cui alla categoria 12 dell’allegato A del D.Lgs.n.163/2006), ai sensi dell’art.20, comma 2, del Codice, sono soggetti alle disposizioni dello stesso e quindi all’art.38, comma 3, relativo ai requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, norma imperativa peraltro espressamente richiamata dal bando di gara (“Tutti i concorrenti dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38 D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.”).
Né può condividersi l’affermazione secondo cui l’art.38, comma 3, cit. si applicherebbe solo alle imprese e non anche alle associazioni di professionisti, quale è quella in questione, a tanto non conducendo né la lettera dell’articolo (che fa riferimento ai “soggetti” e non alle sole imprese), né la ratio dello stesso.
Infatti, tutti i soggetti che concorrono a pubblici appalti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e ciò in omaggio ad elementari ragioni di trasparenza ed all’esigenza di assicurare la tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione delineati dall’art. 38 (Cons. Stato, sez.V, 15 novembre 2012, n. 5780).
Il professionista che partecipi in associazione con altri professionisti ad una gara per l’affidamento di una progettazione urbanistica è, ai fini del codice dei contratti pubblici, un operatore economico, ai sensi dell’art.3, comma 22, del D.Lgvo n.163/2006, che deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.38 cit. e dichiararli assumendosi la relativa responsabilità.
In tale ultima direzione si è mossa anche l’AVCP (odierna A.N.AC.) che, nella sezione FAQ del 4.12.2012 alla voce “Documento unico regolarità contributiva”, alla domanda se il DURC dovesse essere acquisito anche per i liberi professionisti ha fornito risposta affermativa, specificandone le peculiari modalità di acquisizione.
Nel caso, secondo quanto riferito dal Comune costituito, i “due partecipanti all’associazione hanno dichiarato di essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi previdenziali mentre ciò non è poi risultato essere vero”.
Non può dubitarsi, pertanto, della correttezza della determinazione impugnata che dall’accertata irregolarità contributiva di due professionisti dell’associazione ha fatto discendere l’esclusione dell’intero raggruppamento per la carenza dei requisiti di ordine generale e l’indizione di nuova gara.
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RISORSE CORRELATE
- Regolarità contributiva - Richiesta di regolarizzazione - Insufficienza - Parere favorevole dell'INPS - Necessità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Durc - Importo eccezionale del debito previdenziale ed avviso bonario - Concretano conoscenza dell'irregolarità contributiva - Assenza di comunicazioni da parte dell'Ente previdenziale - Irrilevanza - Omessa dichiarazione - Comporta esclusione (Artt. 38)
- Consorzio - Regolarità contributiva e fiscale della mandataria - Regolarizzazione postuma - Irrilevanza (Art. 38)
- Regolarità contributiva e fiscale - Verifica sul possesso del requisito - Momento esatto in cui va effettuata (Art. 38)
- Regolarità contributiva e fiscale - Deve sussistere durante tutta la gara - Regolarizzazione postuma - Irrilevanza - Gravità della violazione - Non è rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante - DURC - Insindacabilità (Art. 38)
- DURC - Irregolarità dichiarata per un debito inferiore ad € 150 - Illegittimità (Art. 38)
- DURC - Irregolarità grave - Accertamento definitivo - Subordinato al previo "avviso di regolarizzazione" all’Impresa - Rimessione all'Adunanza Plenaria (Art. 38)
- Requisito di regolarità contributiva - Necessario sia per la partecipazione alla gara, sia per la conclusione del contratto - Obbligo di mantenimento anche a distanza di lungo tempo dalla conclusione della gara: sussiste (Art. 38)
- Regolarità contributiva e fiscale - Veridicità delle dichiarazioni sostitutive (Art. 38)
- Soggetto competente alla verifica di anomalia dell'offerta: RUP o Commissione aggiudicatrice?
- Regolarità contributiva indispensabile anche per la stipulazione del contratto (Art. 38)
- Progettazione: servizi valutabili per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico - finanziari e tecnico - organizzativi
- Verifica del DURC: irrilevante il termine per la regolarizzazione postuma (Art. 38)
- Art. 38. Requisiti di ordine generale