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Le associazioni di volontariato possono partecipare ad appalti pubblici?

Le associazioni di volontariato possono partecipare ad appalti pubblici? Alla luce della direttiva CE n.18/2004 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08) la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, per cui “l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell’elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. Esse possono essere ammesse alle gare pubbliche quali “imprese sociali”, a cui il d.lg. 24 marzo 2006 n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrativa” (vedi ex multis CdS n283/2013 nonché n.5882/2012).
La esposta nozione di imprenditore, tra l’altro, risulta recepita anche dal Codice dei Contratti ( DLGS n.163/2006), che si riferisce all’imprenditore come “operatore economico” ammesso a partecipate alle gare per la realizzazione di opere e l’affidamento di servizi senza ulteriori specificazioni (Consiglio di Stato, sez. III, 15.01.2016 n. 116).

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    Appalto integrato – Progettazione – Raggruppamento temporaneo tra professionisti – Soggetti “non progettisti” (nella specie consulenti) – Obbligo di rendere le dichiarazioni in ordine ai requisiti generali – Sussiste (Artt. 38, 90)

    Consiglio di Stato, sez. VI, 04.01.2016 n. 15
    (testo integrale)

    “Non v’è dubbio che – sottoscrivendo in tali termini l’impegno alla costituzione del raggruppamento – i professionisti abbiano assunto una responsabilità in ordine al risultato complessivo, a nulla rilevando la circostanza che essi non siano stati indicati come componenti del gruppo di progettazione.
    Proprio in relazione a tale compartecipazione nell’esecuzione della progettazione, i professionisti non progettisti – in quanto componenti del raggruppamento – sono da ritenersi co-obbligati nei confronti della stazione appaltante: sicché anche con riguardo alla loro posizione vale quanto affermato dal giudice di primo grado che – richiamando sul punto la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 775 del 2015 – ha rilevato come la “ratio agevolatrice del concorrente (ancorché ‘unico’) consistente nella prevista possibilità di indicazione del progettista non può incidere sulla necessità che sia garantita – quanto meno tendenzialmente – l’affidabilità e l’onorabilità nei riguardi di chi venga comunque in rapporto diretto con la pubblica amministrazione, indipendentemente dal soggetto (il concorrente) destinatario del pagamento del corrispettivo e su cui ricada l’eventuale responsabilità da inadempimento”.
    Del resto, come pure si osserva nella sentenza impugnata, al raggruppamento temporaneo di professionisti è applicabile – in virtù del rinvio operato dall’articolo 90, comma 1, lettera g), del Codice dei contratti pubblici – il principio dettato dall’articolo 37, comma 5, del medesimo codice, ai sensi del quale “l’offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”.
    E’ invece inammissibile – prima che irrilevante, in relazione alla inapplicabilità alla specie del richiamato articolo 38, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici – la documentazione prodotta, per la prima volta in appello, a dimostrazione della sussistenza, anche con riguardo ai consulenti non progettisti, dei requisiti di moralità.
    Il raggruppamento appellante non ha infatti provato, ai sensi dell’articolo 104, comma 2, che la mancata produzione di tale documentazione nel giudizio di primo grado è dovuta a causa ad esso non imputabile.
    Deve quindi ritenersi, concludendo sul punto, che i professionisti in questione – in quanto co-obbligati al risultato finale, seppure non sottoscrittori del progetto – fossero tenuti a rendere le dichiarazioni previste, a pena di esclusione dalla gara, dall’articolo 4.4 del disciplinare”.

    Cessione ramo d’azienda – Obblighi dichiarativi per l’impresa cedente – Soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni – Violazione – Soccorso istruttorio – Inapplicabilità (Art. 38)

    Consiglio di Stato, sez. IV, 21.12.2015 n. 5803
    (sentenza integrale)

    “E’ pacifico in punto di fatto che S. nel partecipare alla gara non ha inserito nella propria offerta le dichiarazioni ex art.38 citato relative anche all’amministratore unico della N. e al Direttore tecnico della stessa, pur avendo dalla stessa Società preso il fitto d’azienda, intervenuto, in particolare, tre mesi prima della pubblicazione del bando di gara.
    In relazione a tale indiscussa circostanza l’indagine giuridica da condursi da parte del Collegio non può non interessare i seguenti punti e cioè:
    se con riferimento alle prescrizioni normative (art. 38 dlgs n. 163/2006) e di quelle recate dalla lex specialis di gara la Saitec avrebbe dovuto o meno rendere la dichiarazione ex art. 38 più volte citato relativamente alla società dalla quale aveva affittato l’azienda;
    se la manchevolezza in cui è incorsa S., una volta accertato l’obbligo a rendere la dichiarazione nei sensi di cui sopra, costituiva causa giustificativa di esclusione dalla gara oppure siffatta “irregolarità” era sanabile con l’attivazione, come poi di fatto avvenuto, del c.d. soccorso istruttorio.
    Ora, avuto riguardo alla questione sub a) questa Sezione non può non richiamare il principio giurisprudenziale costantemente affermato (Cons. Stato Sez. 5/11/2014 n. 5470) e di recente ribadito da questa Sezione proprio in occasione della definizione del parallelo giudizio instaurato per controversia all’esame (sentenza n. 4100 del 1/9/2015) secondo il quale: “ai fini della partecipazione alle gare di appalto la fattispecie dell’affitto di azienda rientra tra quelle che soggiacciono all’obbligo di rendere dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 1 lettera c del dlgs n.16372006 riguardante anche gli amministratori e direttori tecnici dell’impresa cedente nel caso in cui sia intervenuta un’operazione di cessione di azienda in favore del concorrente nell’anno anteriore alla pubblicazione del bando”.
    Sul punto poi è utile altresì rammentare quanto sancito dall’Adunanza Plenaria con le pronunce n.10 e 21 del 2012, secondo cui l’obbligo dichiarativo ex art. 38 scaturisce direttamente dalla legge.
    Da tale assunto “maggiore” deriva anche la soluzione della questione sub b), nel senso che, a fronte della obbligatorietà ex lege della dichiarazione relativa alla posizione della impresa cedente, l’inosservanza di un tale onere documentale comporta la esclusione dalla gara del soggetto concorrente, ancorchè la misura espulsiva non sia stata espressamente contemplata dalla lex specialis di gara. Neppure appare configurabile l’esperimento del c.d soccorso istruttorio di cui all’art. 46 dlgs n. 163/2006 ai fini di ottenere una sorta di sanatoria della inadempienza documentale di che trattasi.
    Invero, come chiarito di recente dall’Adunanza Plenaria con sentenza n. 9 del 24/2/2014, in presenza di un obbligo dichiarativo ex lege non può trovare spazio la regolarizzazione disposta dalla stazione appaltante, non essendo consentita la produzione tardiva della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa.
    Insomma questo Consesso ha avuto modo più volte di sconfessare la c.d. teoria del falso innocuo o sostanzialistica ponendo l’accento sulla necessità degli obblighi dichiarativi e sul valore della completezza delle dichiarazioni in sede di offerta, corollario di principi di matrice comunitaria come quelli della trasparenza, par condicio tra i partecipanti e proporzionalità (cfr Cons. Stato n. 21/12 già citata; idem Sez. III 6/2/2014 n.583).
    Conclusivamente la carenza di dichiarazione fatta registrare dalla controinteressata Società S. costituisce violazione di un obbligo prescritto dalla legislazione che regge a monte la gara di che trattasi; e l’inverarsi di tale omissiva circostanza, come fondatamente eccepito dalla parte appellante, avrebbe dovuto produrre l’adozione della misura sanzionatoria di esclusione dalla procedura concorsuale a carico dell’attuale appellata”.

    Regolarità contributiva e fiscale – Verifica sul possesso del requisito – Momento esatto in cui va effettuata (Art. 38)

    Consiglio di Stato, sez. IV, 21.12.2015 n. 5802
    (sentenza integrale)

    “L’art.38 del dlgs n. 163/2006 all’art.1 lettera i) stabilisce che “sono esclusi dalla partecipazione alla procedure di affidamento delle concessione e degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”.
    Ebbene, la suddetta norma (recepita espressamente dalla lex specialis di gara) volta a sanzionare il concorrente cui siano attribuite violazioni contributive definitivamente accertate oltreché gravi, appare nella specie pienamente applicabile.
    La materia attinente al requisito della regolarità contributiva, cui va connesso il rilascio del c.d. DURC (documento di regolarità contributiva), è stata oggetto di una notevole attività esegetica, con orientamenti giurisprudenziali anche divergenti sulle problematiche inerenti alla pretesa esistenza e/o insussistenza di situazioni debitorie nei confronti dell’INPS e/o INAIL, alla validità ed efficacia del DURC e così via. (…)
    Invero, la soluzione del caso all’esame presuppone un accertamento che è il prius logico-giuridico necessario per dirimere la questione e cioè quello di stabilire il momento storico in cui deve essere svolta la verifica di regolarità contributiva.
    Su questa questione la Sezione ha avuto modo di prendere posizione di recente (vedi sentenza n. 1769 del 7/4/2015) e il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale assunto orientamento. In linea dunque con quanto precedentemente affermato va allora osservato che il concetto di definitività nell’ambito delle gare pubbliche va fotografato al momento della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, nel senso che dubbi sulla debenza devono sussistere a quel momento, oppure a quella data deve risultare accolta una istanza di rateizzazione, ovvero deve essere stato presentato e risultare ancora pendente un ricorso amministrativo (se previsto) e/o giurisdizionale“.

    1) Capacità economica, referenze bancarie, contenuto richiesto, limiti – 2) RTI, appalto di servizi: sussiste solo l’obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura eseguiti da ciascuna impresa – 3) Requisiti di ordine generale, dichiarazione unica e omnicomprensiva (Artt. 37, 38, 41)

    Consiglio di Stato, sez. III, 17.12.2015 n. 5704
    (sentenza integrale)

    1. Risulta quindi applicabile al caso di specie il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui «…l’espressione “idonee referenze bancarie”, ove riportata nei bandi di gara pubblica senza ulteriori precisazioni, deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso, anche lessicalmente corretto, che essi debbano riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso, e non anche fornire elementi sulla effettiva consistenza economica e finanziaria dei concorrenti, trattandosi di elementi che, di fatto, potrebbero non essere da loro conosciuti e che, comunque, anche se fossero disponibili, non potrebbero rendere noto a terzi, stante l’obbligo di riservatezza gravante sugli istituti bancari». (Cons. St, Sez. V, sent. 23/2/2015 n. 858; Cons. St., Sez. V, Sent 27/05/2014 n. 2728; Cons. Stato, sez. V, 23/06/2008, n. 3108 TAR Campania Sez. Salerno Sez. 10/11/2011 n. 1637).
    D’altra parte la giurisprudenza (Cons. St., sent. 07/07/2015 n. 3346) ha altresì evidenziato che «nelle gare pubbliche le referenze bancarie chieste dalla stazione appaltante alle imprese partecipanti, con i contenuti fissati dalla lex specialis, hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l’aggiudicazione di contratti pubblici: e ciò in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili, per cui è ragionevole che un’Amministrazione aggiudicatrice, nell’esercizio della propria discrezionalità in sede di fissazione della legge di gara, ne richieda la produzione in tale sede» (così Consiglio di Stato, Sez. V, 22 maggio 2012, n. 2959; Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2728; Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3821; Consiglio di Stato sez. III, 10 dicembre 2014, n. 6078).”

    2. Occorre preliminarmente rilevare che la gara in questione è stata indetta con bando del 5/11/2012 e dunque è successiva alla modifica dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 nel testo novellato dalla lettera a), del comma 2 bis dell’art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
    L’Adunanza Plenaria n. 7/2014 ha chiarito che:
    “a) giusta il tenore letterale della nuova disposizione e la sua finalità di semplificare gli oneri di dichiarazione incombenti sulle imprese raggruppate che operano nel mercato dei contratti pubblici, l’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione sancito dal più volte menzionato comma 13, sia rimasto circoscritto ai soli appalti di lavori;
    b) per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella legge di gara”.

    3. La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che “nella gara pubblica, non può determinarsi l’esclusione dalla gara per l’incompletezza della dichiarazione ex art. 38, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 allorché tale dichiarazione sia stata resa sulla scorta di modelli predisposti dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato sez. III 24 febbraio 2015 n. 925; 23/01/2015 n. 303).
    Inoltre, “la previsione ad opera del disciplinare di gara di una clausola prescrivente che nella busta sia inserita a pena di esclusione una dichiarazione cumulativa, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, “di insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38, d.lg. n. 163 del 2006” in assenza di ulteriori specificazioni, autorizza la presentazione di una dichiarazione unica e omnicomprensiva, da parte del legale rappresentante che sottoscrive la domanda così come predisposta, anche per conto degli altri eventuali legali rappresentati (cfr. T.A.R. Puglia Bari sez. I 03 aprile 2013 n. 467).

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    Regolarità contributiva e fiscale – Deve sussistere durante tutta la gara – Regolarizzazione postuma – Irrilevanza – Gravità della violazione – Non è rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante – DURC – Insindacabilità (Art. 38)

    Consiglio di Stato, sez. V, 11.12.2015 n. 5657
    (sentenza integrale)

    “…un sintetico quanto chiaro excursus sulla regolarità contributiva e fiscale quali requisiti indispensabili per la partecipazione ad una gara d’appalto ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 138 (rectius n. 163) regolarità che “deve essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento della gara” dal momento della domanda fino al momento dell’aggiudicazione, “sussistendo l’esigenza della stazione appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo degli obblighi contributivi e fiscali, ancorché con effetti retroattivi […] giacché la (ammissibilità della) regolarizzazione postuma si tradurrebbe in una integrazione dell’offerta, configurandosi come violazione della par condicio”.
    Sin qui nulla può essere contestato, trattandosi di una considerazione di carattere generale già percorsa e richiamata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, nel senso enunciato anche dall’Adunanza Plenaria con la sentenza 16 aprile 2012 n. 8, con la quale si è anche riconosciuto che le gravi violazioni delle norme in materia previdenziale ed assistenziale non sono rimesse alle singole valutazioni della stazione appaltante, ma devono essere desunte dalla disciplina previdenziale e in particolare dalla verifica del d.u.r.c. del quale non si può sindacare il contenuto“.

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    Oneri dichiarativi nelle società con soci al 50%, dichiarazione onnicomprensiva del legale rappresentante, interpretazione sostanzialisitica (Art. 38)

    Consiglio di Stato, sez. V, 02.12.2015 n. 5450
    (sentenza integrale)

    il legale rappresentante della C., compilando il modello di dichiarazione predisposto dalla Stazione Appaltante, ha espressamente dichiarato per se e per l’altro socio al 50%, Sig. G., che nessuno dei soggetti di cui all’articolo 38 del Codice Appalti si trovava in alcuna delle cause di esclusione ivi previste. Si tratta di dichiarazione del tutto legittima, alla luce di una visione non formalistica, ma sostanziale degli obblighi dichiarativi in gara (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Ad. Pl., 30 luglio 2014, n. 16).
    Peraltro, ai sensi dell’art, 38, comma 2-bis, del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di incompletezza delle dichiarazioni, ove il concorrente sia in possesso del requisito richiesto è soltanto più prevista una penale in favore della stazione appaltante, con la conseguenza che le eventuali omissioni non possono più ritenersi ex se causa di esclusione”.

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    Interdittiva antimafia: finalità, elementi sintomatici, limiti del sindacato giurisdizionale (Art. 38)

    Consiglio di Stato, sez. III, 01.12.2015 n. 5437
    (sentenza integrale)

    L’interdittiva antimafia è volta a garantire un ruolo di massima anticipazione all’azione di prevenzione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso, con la conseguenza che è sufficiente che vi sia un quadro indiziario tale da generare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un “condizionamento mafioso” (Consiglio di Stato, sez. III, 21 dicembre 2012, n. 6618; 2734 del 3.6.2015).
    Il Prefetto adotta legittimamente l’informativa sulla base di elementi sintomatici ed indiziari dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza – quali una condanna non irrevocabile, l’irrogazione di misure cautelari, il coinvolgimento in un’indagine penale, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o frequentazioni con soggetti malavitosi – che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa sia in grado, anche in maniera indiretta, di agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.
    E’, pertanto, sufficiente un compiuto quadro fattuale ed indiziario di un tentativo di infiltrazione avente lo scopo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato; siffatta scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell’intimidazione, dell’influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite ( C.d.S., III Sez., 115 del 19.1.2015).
    Anche il particolare contesto socio-ambientale può costituire un valido indice di rilevamento della permeabilità mafiosa dell’impresa qualora i soggetti controllati condividono l’ambito finanziario dei rapporti ( Cd.S. III Sez. , 3595 dell’11.7.2014).
    E così pure i legami di natura parentale assumono rilievo qualora emerga un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell’oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l’infiltrazione mafiosa nell’impresa considerata (C.G.A. Reg. Sicilia Sez. giurisdizionale, n. 227 del 29 febbraio 2012; C.d.S., III Sez., 115 del 19.1.2015).
    Inoltre, va tenuto conto dei limiti del sindacato giurisdizionale nella materia, stante l’ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto a tutela delle condizioni di sicurezza ed ordine pubblico, per cui le valutazioni effettuate dall’Autorità prefettizia sono suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale nei soli limiti di evidenti vizi di eccesso di potere nei profili della manifesta illogicità e dell’erronea e travisata valutazione dei presupposti (C.d.S.,III Sez., n. 1576 del 23.4.2015).

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    Obbligo di dichiarazione di tutte le condanne penali e dei provvedimenti equiparati, principi consolidati (Art. 38)

    Consiglio di Stato, sez. V, 30.11.2015 n. 5403
    (sentenza integrale)

    “In sintesi, la ricorrente sostiene che, indipendentemente dalle risultanze formali del Casellario giudiziale, la stazione appaltante avrebbe dovuto riconoscere che il provvedimento di estinzione del reato pronunciato dal Tribunale penale di Verona nel 2002 aveva cancellato anche i reati di cui alla prima pronuncia di condanna emanata dal Tribunale penale di Milano nel 1993 (divenuta irrevocabile nel 1994).
    7.2. Tutte le censure poste a sostegno del gravame sono infondate alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Ad. plen., n. 8 del 2015; Sez. V, 927 del 2015; Sez. V, n. 3092 del 2014; Sez. V, n. 400 del 2014, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74 e 120, co. 10, c.p.a.):
    a) l’art. 38 del codice dei contratti pubblici impone, fra l’altro, di dichiarare l’assenza di sentenze di condanna per una serie di reati la cui gravità ostativa, in taluni casi, deve essere apprezzata in concreto dalla stazione appaltante, in altri è presunta;
    b) a tal scopo i candidati non possono effettuare alcun filtro in ordine all’importanza o incidenza della condanna subita sulla moralità professionale, avendo l’obbligo di menzionare tutte le sentenze penali di condanna (e i provvedimenti equiparati);
    c) sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti formali, annotati nel Casellario giudiziale, di estinzione del reato, depenalizzazione, revoca della condanna e riabilitazione, esclusivamente in relazione ai quali i concorrenti non devono rendere alcuna dichiarazione;
    d) l’estinzione del reato (ovvero la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale), non incidono sul fatto storico della condanna (anche se resa in sede di c.d. patteggiamento), e comunque per avere effetto deve essere formalmente dichiarata dal giudice penale; tale dichiarazione non ha mai valore retroattivo ed è irrilevante che nulla risulti sul certificato del Casellario rilasciato a istanza di parte;
    e) nel caso di specie, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara (e di emanazione del provvedimento di esclusione), nel Casellario giudiziale non risultava annotato alcun provvedimento formale di estinzione dei reati presi in considerazione dalla sentenza del Tribunale penale di Milano; solo successivamente a tali date (e dunque inutilmente ai fini dello scrutinio di legittimità dei provvedimenti impugnati, posto che i requisiti generali divisati dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici devono essere posseduti ininterrottamente dalla data di presentazione della domanda sino a quella di completamento dell’esecuzione del contratto):
    I) il Tribunale penale di Verona ha formalmente dichiarato estinti i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Milano, pur precisando che dovevano ritenersi ricompresi nella dichiarazione di estinzione a suo tempo pronunciata dal Tribunale di Verona nel 2002 (cfr. ordinanza in data 10 giugno 2014);
    II) il Tribunale penale di Venezia, su istanza del signor E.S., ha disposto la formale annotazione nel Casellario dell’estinzione di <<…tutti i reati giudicati dal Tribunale di Verona in data 7.6.1996, irr. Il 24.7.1996 ivi compreso il reato ritenuto avvinto dalla continuazione già giudicato dal Tribunale di Milano con sentenza in data 22.12.1993 n. 1390/93>> (cfr. ordinanza in data 13 giugno 2014)”.

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