DURC – Irregolarità dichiarata per un debito inferiore ad € 150 – Illegittimità (Art. 38)

admin-seaTAR Trieste, 12.11.2015 n. 512
(sentenze appalti)

“Occorre considerare che il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30.01.2015, pubblicato nella G.U. del 01.06.2015, all’art. 3, comma 3, stabilisce che non possa essere considerata irregolare la posizione dell’impresa che abbia maturato uno scostamento tra il dovuto e il versato non superiore a € 150,00.
La disposizione, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del medesimo D.M., è assoggettata al termine ordinario quindicinale di vacatio legis fissato dall’art. 10, primo comma, delle cd. Preleggi: essa è dunque entrata in vigore il 16.06.2015.
Risulta dalla documentazione versata in atti ovvero acquisita all’esito dei disposti incombenti istruttori che il debito contributivo dell’impresa ricorrente ammontava a € 130,00 e che si è originato in conseguenza del ritardo, rispetto al termine di durata del relativo procedimento, nell’accertamento di un controcredito in capo all’impresa medesima di € 260,00 da porre in compensazione.
Ne consegue che illegittimamente il DURC, rilasciato in data 19.06.2015, ovverosia successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 3, comma 3, D.M. 30.01.2015, ha indicato la sussistenza di una situazione di irregolarità, non raggiungendo il debito (anche a non voler considerare il controcredito) la soglia minima di € 150,00 .
L’illegittimità del DURC negativo rilasciato alla stazione appaltante ai fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica determina l’illegittimità per derivazione di tutti gli atti conseguenti della procedura medesima, qui singolarmente e specificatamente impugnati”.

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