Obbligo di dichiarazione di tutte le condanne penali e dei provvedimenti equiparati, principi consolidati (Art. 38)

Consiglio di Stato, sez. V, 30.11.2015 n. 5403
(sentenza integrale)

“In sintesi, la ricorrente sostiene che, indipendentemente dalle risultanze formali del Casellario giudiziale, la stazione appaltante avrebbe dovuto riconoscere che il provvedimento di estinzione del reato pronunciato dal Tribunale penale di Verona nel 2002 aveva cancellato anche i reati di cui alla prima pronuncia di condanna emanata dal Tribunale penale di Milano nel 1993 (divenuta irrevocabile nel 1994).
7.2. Tutte le censure poste a sostegno del gravame sono infondate alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Ad. plen., n. 8 del 2015; Sez. V, 927 del 2015; Sez. V, n. 3092 del 2014; Sez. V, n. 400 del 2014, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74 e 120, co. 10, c.p.a.):
a) l’art. 38 del codice dei contratti pubblici impone, fra l’altro, di dichiarare l’assenza di sentenze di condanna per una serie di reati la cui gravità ostativa, in taluni casi, deve essere apprezzata in concreto dalla stazione appaltante, in altri è presunta;
b) a tal scopo i candidati non possono effettuare alcun filtro in ordine all’importanza o incidenza della condanna subita sulla moralità professionale, avendo l’obbligo di menzionare tutte le sentenze penali di condanna (e i provvedimenti equiparati);
c) sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti formali, annotati nel Casellario giudiziale, di estinzione del reato, depenalizzazione, revoca della condanna e riabilitazione, esclusivamente in relazione ai quali i concorrenti non devono rendere alcuna dichiarazione;
d) l’estinzione del reato (ovvero la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale), non incidono sul fatto storico della condanna (anche se resa in sede di c.d. patteggiamento), e comunque per avere effetto deve essere formalmente dichiarata dal giudice penale; tale dichiarazione non ha mai valore retroattivo ed è irrilevante che nulla risulti sul certificato del Casellario rilasciato a istanza di parte;
e) nel caso di specie, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara (e di emanazione del provvedimento di esclusione), nel Casellario giudiziale non risultava annotato alcun provvedimento formale di estinzione dei reati presi in considerazione dalla sentenza del Tribunale penale di Milano; solo successivamente a tali date (e dunque inutilmente ai fini dello scrutinio di legittimità dei provvedimenti impugnati, posto che i requisiti generali divisati dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici devono essere posseduti ininterrottamente dalla data di presentazione della domanda sino a quella di completamento dell’esecuzione del contratto):
I) il Tribunale penale di Verona ha formalmente dichiarato estinti i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Milano, pur precisando che dovevano ritenersi ricompresi nella dichiarazione di estinzione a suo tempo pronunciata dal Tribunale di Verona nel 2002 (cfr. ordinanza in data 10 giugno 2014);
II) il Tribunale penale di Venezia, su istanza del signor E.S., ha disposto la formale annotazione nel Casellario dell’estinzione di <<…tutti i reati giudicati dal Tribunale di Verona in data 7.6.1996, irr. Il 24.7.1996 ivi compreso il reato ritenuto avvinto dalla continuazione già giudicato dal Tribunale di Milano con sentenza in data 22.12.1993 n. 1390/93>> (cfr. ordinanza in data 13 giugno 2014)”.

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