Regolarità contributiva e fiscale – Deve sussistere durante tutta la gara – Regolarizzazione postuma – Irrilevanza – Gravità della violazione – Non è rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante – DURC – Insindacabilità (Art. 38)

Consiglio di Stato, sez. V, 11.12.2015 n. 5657
(sentenza integrale)

“…un sintetico quanto chiaro excursus sulla regolarità contributiva e fiscale quali requisiti indispensabili per la partecipazione ad una gara d’appalto ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 138 (rectius n. 163) regolarità che “deve essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento della gara” dal momento della domanda fino al momento dell’aggiudicazione, “sussistendo l’esigenza della stazione appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo degli obblighi contributivi e fiscali, ancorché con effetti retroattivi […] giacché la (ammissibilità della) regolarizzazione postuma si tradurrebbe in una integrazione dell’offerta, configurandosi come violazione della par condicio”.
Sin qui nulla può essere contestato, trattandosi di una considerazione di carattere generale già percorsa e richiamata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, nel senso enunciato anche dall’Adunanza Plenaria con la sentenza 16 aprile 2012 n. 8, con la quale si è anche riconosciuto che le gravi violazioni delle norme in materia previdenziale ed assistenziale non sono rimesse alle singole valutazioni della stazione appaltante, ma devono essere desunte dalla disciplina previdenziale e in particolare dalla verifica del d.u.r.c. del quale non si può sindacare il contenuto“.

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