Consiglio di Stato, sez. III, 23.11.2015 n. 5304
(sentenza integrale)“Al riguardo si condivide quanto evidenziato dalla sentenza di 1°grado e cioè che il disciplinare di gara – punto 5 -, peraltro neppure impugnato in quella sede dall’odierna appellante incidentale, non richiedeva la dichiarazione ex art. 38 D.lgs. n. 163/2006 in relazione ai procuratori speciali.
La lex specialis prevedeva per i procuratori “ad negotia” esclusivamente una dichiarazione sostitutiva del certificati d’iscrizione alla CCIA, ma non disponeva per i medesimi una dichirazione d’insussistenza delle circostanze ex art. 38.
L’obbligo di rendere la dichiarazione non può essere desunto, in via d’interpretazione estensiva della clausola anzidetta, atteso che quest’ultima non conteneva alcuna indicazione in tal senso e che le clausole del bando contenenti adempimenti a pena di esclusione sono di stretta interpretazione, cioè hanno carattere tassativo e dunque non sono suscettibili di alcun allargamento del loro significato.
Tale impostazione appare peraltro confortata dalla giurisprudenza costante di questo Consiglio- per ultimo:sez III n. 2249/2013- per la quale l’esclusione dalla gara pubblica- ex art. 38 Cod. Contratti-, nell’ipotesi di omessa dichiarazione, riguarda i soli amministratori e non anche i procuratori speciali“ad negotia”, i quali non sono amministratori a prescindere dai poteri loro assegnati“.www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Dichiarazioni, obbligo per i Procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza - Mancata dichiarazione indotta dai modelli predisposti dalla Stazione appaltante, non comporta esclusione - Falsità di una dichiarazione non necessaria ai fini della partecipazione alla gara, conseguenze (Art. 38, 46)
- Ratio del soccorso istruttorio, indicazione degli oneri di sicurezza negli appalti diversi dai lavori, dichiarazioni per i procuratori ad negotia (Artt. 38, 46)
- Art. 38. Requisiti di ordine generale