
CGA Regione Sicilia, 29.07.2026 n. 526
III – In via generale, va osservato che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che il nuovo codice dei contratti pubblici non contempla più, come desumibile dalla disamina dell’art. 94, tra le cause di esclusione automatica una fattispecie normativa assimilabile a quella del previgente art. 80, comma 5, lett. f-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016.
La presentazione di falsa dichiarazione, al pari dell’informazione fuorviante in gara, rileva pertanto ai soli fini dell’eventuale integrazione del “grave illecito professionale”, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), alle condizioni dettate dall’art. 98, comma 2, al verificarsi della situazione di cui allo stesso art. 98, comma 3, lett. b), che dà rilievo “anche” alla “negligenza” nel caso in cui l’operatore economico abbia fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante (in terminis, Cons. di Stato, sez. V, 25 gennaio 2022 n. 491).
Per quanto qui d’interesse, il comma 3 dell’art. 98 individua le condizioni necessarie per integrare il grave illecito professionale (lett. a, comma 2) nell’idoneità del grave illecito professionale a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore (lett. b).
Il comma 3, dunque, enumera e circoscrive le fattispecie rilevanti (Cons. di Stato, Sez. V sentenza del 7 novembre 2025, n. 8661).
In particolare, per quel che qui rileva, la lett. b), fa riferimento, come innanzi anticipato, quale elemento da cui l’Amministrazione può desumere la sussistenza di un grave illecito professionale, alla condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione.
IV – Al fine della riconduzione delle informazioni (obiettivamente) “false” o anche solo “fuorvianti” tra le ipotesi di “gravi illeciti professionali” la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2018, n. 2747, ha precisato che “per un verso, non si deve trattare di dichiarazione semplicemente erronea (in quanto non conforme alla verità dei fatti) o materialmente omessa (in quanto taciuta da parte del concorrente che era in possesso dei relativi dati e delle sottese informazioni), ma di dichiarazione propriamente falsa (in quanto oggetto di una condotta intesa alla alterazione, consapevole e volontaria o quanto meno frutto di non giustificabile negligenza, parimenti idonea a strutturare un giudizio di complessiva colpevolezza) o alterata dalla omissione di dati necessari (“informazioni dovute”)”.
V – Nell’ipotesi di specie, è contestata la condotta consistente nell’aver reso una falsa dichiarazione tale da integrare l’ipotesi di cui alla lett. b), in quanto “suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”.
Tale contestazione difetta – come censurato dall’appellante – di un’idonea motivazione in ordine alla capacità della dichiarazione di sviare le valutazioni dell’Amministrazione (alla luce dei principi elaborati dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2020, invocata dalla Società istante).
In particolare, non appaiono valutate le seguenti circostanze: – nella dichiarazione risulta barrata la voce “oppure ed avvenuta presentazione, in data _________, di richiesta di integrazione del servizio di sicurezza sussidiaria di cui al D.M. 154/2009 nell’ambito del porto di Trapani”;
– il DGUE presentato in sede di gara riporta correttamente: “Possesso licenza prefettizia ex Art. 134 TULPS, rilasciata dalla Prefettura di Palermo n. 0041608 del 15.03.2022; classi funzionali A, B, D, E; livello dimensionale 4; ambito territoriale 4; individuato nelle province di. Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta, Enna, Trapani, Siracusa, Ragusa, Roma, Viterbo”.
– il disciplinare di gara prescrive che “in merito alle condizioni di partecipazione, ciascun operatore economico dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel disciplinare di gara. Dette dichiarazioni si intendono rese mediante la compilazione del DGUE nelle parti sotto indicate e dovranno essere supportate/integrate con le informazioni contenute nelle dichiarazioni integrative di cui al modello Allegato A (parte II)”.
Al fine della configurazione del grave illecito professionale, l’Amministrazione avrebbe dovuto specificamente motivare in ordine alla idoneità della dichiarazione a trarre in inganno la Stazione appaltante, ciò che per il vero non si appalesa alla luce della facile riscontrabilità della portata della licenza prefettizia dell’operatore.
Peraltro, risulta verosimile l’errore in cui sarebbe incorsa la Società istante nella compilazione dell’istanza, nella confusione tra estensione dell’ambito territoriale della licenza ed estensione della stessa.
Indicazioni operative. Per la Stazione Appaltante: il passaggio dalla causa di esclusione automatica al grave illecito professionale impone un onere motivazionale specifico e non surrogabile. Non è sufficiente accertare che una dichiarazione sia oggettivamente non corrispondente al vero: occorre motivare in ordine a tre elementi distinti. Primo, la qualità della condotta, che deve essere non una mera difformità materiale ma il frutto di alterazione consapevole e volontaria o di negligenza non giustificabile, secondo i criteri elaborati da Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2018, n. 2747. Secondo, l'idoneità in concreto della dichiarazione a influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione: se la portata della dichiarazione era agevolmente riscontrabile dalla documentazione agli atti di gara, la capacità di sviare la valutazione della Stazione Appaltante risulta esclusa o fortemente ridotta, come precisato dall'Adunanza Plenaria n. 16 del 2020. Terzo, l'incidenza del grave illecito sull'affidabilità e sull'integrità dell'operatore, ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023. In assenza di motivazione su ciascuno di questi profili, il provvedimento di esclusione è privo di adeguata base giuridica. La valutazione deve tener conto, in particolare, della facilità con cui la Stazione Appaltante avrebbe potuto autonomamente verificare la portata effettiva della dichiarazione attraverso la documentazione contestualmente prodotta dall'operatore: laddove tale verifica immediata fosse possibile, l'attitudine fuorviante della dichiarazione risulta di fatto neutralizzata. Verificare, pertanto, se la dichiarazione contestata trovi riscontro o smentita in atti già depositati in gara dallo stesso concorrente prima di avviare il procedimento di esclusione. Per l'Operatore Economico: la soppressione della causa di esclusione automatica non elimina il rischio escludente connesso alle dichiarazioni non conformi, ma lo sposta sul piano del grave illecito professionale, che richiede una valutazione discrezionale della Stazione Appaltante. In caso di esclusione fondata su tale presupposto, la contestazione deve concentrarsi sull'assenza o insufficienza della motivazione in ordine all'idoneità fuorviante della dichiarazione, sulla possibilità di qualificare la difformità come errore materiale non connotato da negligenza non giustificabile, e sulla presenza nella documentazione di gara già prodotta di elementi che consentivano alla Stazione Appaltante di ricostruire la situazione reale senza possibilità di inganno. Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2025, n. 8661, ha confermato che l'art. 98, comma 3, enumera e circoscrive le fattispecie rilevanti, escludendo letture estensive della causa escludente.