Quesito: Il comma 12 dell’art. 41 del D.lgs 36/2023 stabilisce che “la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio”. Qualora la stazione appaltante si trovi in una situazione di grave carenza di personale, tale per cui la progettazione tramite propri di pendenti non sia possibile senza recare pregiudizio all’ordinario assolvimento delle funzioni di istituto o nel caso in cui la medesima stazione appaltante non disponga di figure in possesso di adeguata professionalità in relazione al servizio o fornitura da progettare, è possibile ricorrere a professionalità esterne, seguendo le procedure previste dal nuovo codice?
Risposta aggiornata: L’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che “la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio”, senza aggiungere null’altro che possa supportare per fornire risposta alla situazione prospettata nel quesito. Si ritiene applicabile per analogia la disposizione, dettata per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, prevista all’art. 4, comma 3, dell’Allegato I.2, laddove si riporta che il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori …”. In considerazione di quanto sopra, potendo il RUP svolgere attività di progettazione, potrebbe essere affiancato in tale attività da un supporto al RUP esterno, individuato ai sensi di quanto previsto dall’ art. 15 del dlgs 36/2023 e dall’art. 2 dell’Allegato I.2 al Codice. (Parere MIT n. 2299/2024)