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Clausola di revisione prezzi (decreto sostegni ter) : ratio e natura imperativa integrativa della lex specialis

TAR Palermo, 05.01.2026 n. 25

Tornando alla disciplina applicabile, invece, l’art. 29, c. 1, lett. a), del D.L. n. 4 del 2022, conv. in L. n. 25/2022 ha introdotto l’obbligo di inserimento della clausola revisionale negli atti di gara, senza operare alcun distinguo tra appalti di servizi e forniture e appalti di lavori, in tal modo prevedendo l’obbligo di inserimento sia della clausola di revisione prezzi, sia della compensazione per il caro materiali. Tale normativa ha natura imperativa ed è rivolta a eterointegrare gli atti gara e il contratto di appalto, in ossequio a un principio consolidato confermato, da ultimo, anche nella recente sentenza del C.G.R.S., sez. giurisd., n. 728 del 2.10.2025.
Sempre in riferimento alla disciplina applicabile, analogamente a quanto dovrà essere deciso, questa sezione si è già espressa con un precedente, T.a.r. Palermo, sez. II, n. 1463 del 28.6.2025, al quale il Collegio intende riferirsi testualmente, per meglio chiarire il quadro normativo che dovrà essere applicato nella decisione del caso di specie, sia con riferimento agli obblighi di revisione contrattuale sia in relazione alla modalità con la quale questa deve essere quantificata e in base a quali indici.
“L’art. 29, c. 1, lett. a) del d.l. n. 4/2022 (conv. con modif. dalla l. n. 25/2022) impone l’inserimento di siffatte clausole [di revisione dei prezzi – n.d.r.] con riguardo “alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Tale ultima disposizione richiama espressamente dall’art. 106, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, secondo cui la revisione dei prezzi va prevista nei documenti di gara iniziali in “clausole chiare, precise e inequivocabili” che “fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti”.
Preme altresì precisare che, nel caso di specie, non trova applicazione il richiamo all’art. 1, c. 511, l. n. 208/2015 (che prevede, tra l’altro, “un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale”), in quanto l’anzidetta disposizione è specificamente riferita ai “soggetti aggregatori”, tra i quali non rientra il Ministero della giustizia, posto che detti soggetti sono individuati dall’art. 9 del d.l. n. 66/2014 (conv. con modif. dalla l. n. 89/2014) nella Consip s.p.a. e nelle centrali di committenza regionali.
La revisione dei prezzi, com’è noto, deve riguardare annualità successive alla prima, posto che l’alterazione dei prezzi tale da incidere sul sinallagma contrattuale richiede un minimo margine di tempo per verificarsi (Cons. St., sez. V, 2 dicembre 2024, n. 9611).
Ratio dell’istituto è, del resto, quella di garantire nel tempo l’equilibrio del contratto, tutelando al contempo: (i) l’esigenza dell’amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto; (ii) l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale, senza che ciò determini alcuna integrazione del prezzo contrattuale con una sua determinazione retrospettiva (Cons. St., sez. IV, 5 maggio 2025, n. 3787 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Il giudice di appello (Cons. St., sez. V, 6 settembre 2022, n. 7756) ha ulteriormente chiarito che:
(i) il parametro normalmente utilizzato per la rilevazione dei prezzi di mercato è stato individuato in via pretoria nell’indice al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. “FOI”), considerato – salvo circostanze eccezionali che l’impresa deve provare – quale limite massimo posto a tutela degli equilibri finanziari della pubblica amministrazione;
(ii) la revisione dei prezzi d’altro canto non deve escludere l’alea contrattuale riconosciuta in generale dal codice civile per i contratti commutativi di durata (art. 1664, c.c.);
(iii) spetta all’amministrazione, all’esito di un’appropriata istruttoria, valutare l’istanza del ricorrente, non potendo il giudice amministrativo pronunciarsi nel senso dell’accertamento e della condanna alla revisione dei prezzi da parte dell’amministrazione.
Tale pronuncia è stata richiamata anche dalla sentenza citata negli impugnati provvedimenti (Cons. St., sez. V, 27 giugno 2023, n. 6257, resa – si precisa sin d’ora – su un appalto inerente al servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico del Comune di Parma), in cui si è affermato l’obbligo dell’appaltatore di dimostrare “l’aumento dei costi e [la] correlativa incapacità di farvi fronte (assenza di equilibrio economico), sì da comportare un azzeramento dell’utile e dunque la seria compromissione delle prestazioni oggetto di appalto”. L’anzidetta pronuncia ha infine precisato che “la variazione dei suddetti indici ISTAT costituisce non condizione di operatività della clausola di revisione (an della revisione) ma, più correttamente, limite massimo entro il quale la revisione stessa deve essere accordata (quantum della revisione)”.
Va tuttavia precisato che la giurisprudenza amministrativa in più occasioni, sempre richiamando la suddetta sentenza n. 7756/2022 del Consiglio di Stato, ha sostenuto la sufficienza dell’indice FOI quale elemento funzionale a comprovare l’an della revisione “senza che sia necessario fornire prova di particolari e notevoli squilibri sinallagmatici o di specifiche misure percentuali eccedenti la normale alea” (Cons. St., sez. V, 28 maggio 2024, n. 4767; nello stesso senso, cfr. Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2096; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 17 agosto 2023, n. 2544).
Con specifico riguardo al vitto degli internati, è stata ulteriormente affermata la correttezza del richiamo al particolare indice FOI inerente a prodotti alimentari e bevande analcoliche (TAR Lazio, Roma, sez. V, 5 luglio 2024, n. 13645; si soggiunge che l’anzidetta pronuncia ha dato atto che il suddetto indice è stato applicato dall’amministrazione penitenziaria).
4.1. Nel caso di specie, l’art. 11 del disciplinare (all. 2 delle tre produzioni documentali di parte ricorrente, pp. 47-48) chiarisce che all’appalto in questione si applica, ex art. 29, l. n. 4/2022, la revisione dei prezzi (in aumento o in diminuzione) di cui all’art. 106, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016. Analoga disposizione può rinvenirsi al punto 2.5 del Capitolato prestazionale (cfr. all. 3 delle tre produzioni documentali di parte ricorrente) e l’art. 5 dei tre contratti (cfr. all. 4 delle tre produzioni documentali di parte ricorrente).
Non può dunque revocarsi in dubbio l’applicabilità dell’istituto della revisione dei prezzi (sia in aumento che in diminuzione), seppur non ancorata a criteri rigidamente predeterminati nella lex specialis e nel contratto.
Va precisato che non convince la tesi della difesa erariale (p. 3 delle memorie del 12 maggio 2025) secondo cui simili disposizioni sulla revisione dei prezzi (il cui inserimento era all’epoca obbligatorio per espressa previsione di legge) non sarebbero state applicabili nel caso di specie, in quanto così sarebbe del tutto vanificato il richiamo alla disciplina della revisione dei prezzi disposto dalla lex specialis in dichiarato ossequio a quanto disposto dalla sopra meglio precisata normativa primaria.
La clausola in questione ben può, dunque, trovare applicazione tenendo conto, come chiarito dall’univoca giurisprudenza in materia, dell’indice FOI quale parametro per valutare le modifiche dei prezzi nel tempo e, segnatamente, nell’indice FOI inerente a prodotti alimentari e bevande analcoliche, avuta presente la particolare natura delle commesse di cui si discute (vitto dei detenuti e degli internati).”.

Revisione prezzi d.l. n. 4/2022 – Non si applica ai contratti di forniture – Variante in corso d’opera – Non utilizzabile per il mero equilibrio economico contrattuale (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. VI, 23.02.2023 n. 1844

3.3 Non può, poi, neppure predicarsi l’applicazione al caso in scrutinio delle norme in tema di revisione previste dalla legislazione speciale (e, segnatamente, dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito nella legge 27 aprile 2022, n. 34 e dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91 in tema di emergenza da Covid-19).
Detta operazione ermeneutica si tradurrebbe, infatti, come condivisibilmente statuito in primo grado, in una vera e propria estensione in via analogica della disciplina, vietata ex art. 14 disp. prel. c.c. in ragione della natura eccezionale delle previsioni in parola. Ciò in quanto è fuori di dubbio che queste ultime si riferiscano testualmente ai soli appalti di lavori (così, in particolare, la rubrica dell’art. 26 del D.L. n. 50 del 2022 – “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” – nonché l’inciso di cui al suo comma 1 che specifica che la norma si applica “agli appalti pubblici di lavori” e l’impiego in essa della inequivoca locuzione “materiali di costruzione”) e non anche alla diversa fattispecie, che qui viene in rilievo, della fornitura.
3.4 In ultimo, appaiono irrilevanti per quanto sopra detto in punto di fatto e, comunque, manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale agitate da parte appellante.
Recita, infatti, l’art 26 comma 1 del D.L. n. 50 del 2022, unica tra le previsioni eccezionali invocate dall’appellante che sarebbe in teoria ratione temporis applicabile alla vicenda de qua, che “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”.
Ebbene, sotto il profilo della rilevanza della prospettata questione di costituzionalità è sufficiente osservare che la disposizione in parola, anche ove fosse espressamente riferita anche ai contratti di fornitura (e non solo di lavori), non sarebbe comunque destinata a trovare applicazione al caso specifico oggetto di giudizio. Ciò in quanto gli “aumenti eccezionali dei prezzi” cui si riferisce l’art. 26 comma1 del D.L. n. 50 del 2022 sono, in maniera del tutto evidente, solo quelli che si siano verificati dopo la stipula del contratto (come evincibile dalla circostanza che si richiama lo “stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate”) e non anche gli aumenti noti alle parti prima della conclusione dello stesso (e dalle stesse accettati a mezzo di firma) quali quelli vengono in rilievo, per le ragioni analiticamente esposte al precedente punto 2.2., nella fattispecie qui in scrutinio.
In ogni caso preme rilevare che la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’appellante per disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza formale ex art. 3 comma 1 Cost. appare manifestamente infondata.
Sul punto il Collegio, infatti, oltre a condividere le considerazioni svolte da T.A.R. per il Lazio, Roma Sez. III, sentenza 3 giugno 2022, n. 7216 nel disattendere analoga questione di costituzionalità portata con riguardo all’art. 1-septies del D.L. n. 73 del 2021 (disposizione dal tenore letterale quasi identico a quello dell’art. 26 comma1 del D.L. n. 50 del 2022), ritiene che la diversità di disciplina riscontrabile, in tema di revisione prezzi, tra appalti di fornitura e appalti di lavori, sia giustificata dalle peculiarità proprie di quest’ultima.
In questo senso, se è vero che la stessa sentenza impugnata auspica una novella normativa ed in disparte da quelle che potranno essere le successive evoluzioni ordinamentali, non può mancarsi di osservare che l’appalto di lavori ha sempre storicamente trovato un suo statuto giuridico specifico a livello di legislazione speciale in ragione delle caratteristiche intrinseche della prestazione qualificante detto tipo contrattuale (id est un “facere” complesso da eseguire lungo un lasso di tempo dilatato e non un “dare” ad esecuzione immediata, meno esposto al rischio di sopravvenienze negative) e che, a conferma della ragionevolezza di questa differenziazione disciplinatoria, pare deporre lo stesso diritto comune. Non è, infatti, un caso che il codice civile si preoccupi di prevedere, all’art. 1664 c.c., un meccanismo legale di revisione solo per il contratto tipico dell’appalto (avente ad oggetto ex art. 1655 c.c. “il compimento di un’opera o di un servizio”) e non anche per quello di somministrazione (relativo a “prestazioni periodiche o continuative di cose” e che costituisce il modello della “fornitura” ex D.lgs. n. 50 del 2016).

[…]

Ebbene, dette richieste variazioni, tutte connesse al lamentato squilibrio contrattuale dovuto all’aumento dei costi di approvvigionamento del sale, non sono, neppure in astratto, in grado di determinare il mutamento del tipo contrattuale o della sua struttura. Esse, infatti non incidono in alcun modo sullo schema di base del negozio (che resta quello proprio dell’appalto di forniture costituito dallo scambio di una prestazione di dare verso il corrispettivo di un prezzo monetario) né del suo oggetto (con ciò intendendosi la prestazione corrispettiva qualificante il tipo contrattuale, nel caso di specie, trattandosi di fornitura, quella di “dare”).
Da ciò consegue l’inapplicabilità al caso che occupa anche dell’art. 106, comma 1, lett. c), D.lgs. 50/2016 il quale, per costante insegnamento pretorio, si riferisce, invece, alle sole varianti in corso d’opera che si sostanziano “in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2022, n. 48; id: Sez. III, 7 dicembre 2021, n. 8180; Sez. V, 15 novembre 2021, n. 7602 e Sez. V, 2 agosto 2019, n. 5505).
Nel medesimo solco si è espresso con riguardo ad analoga censura, di recente, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 9426 del 31/10/2022 chiarendo che “Le modifiche dell’oggetto del contratto sul versante del corrispettivo che l’appaltatore va a trarre dall’esecuzione del contratto vanno invece sussunte nell’ambito della fattispecie di cui alla lettera a) [dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 – n.d.r.], che disciplina gli aspetti economici del contratto con testuale riferimento alle «variazioni dei prezzi e dei costi standard»”.

Revisione dei prezzi solo se prevista nei documenti di gara per servizi e forniture in corso di esecuzione

La revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture è consentita solo se prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”. Lo ricorda l’Anac nell’Atto del presidente su una richiesta di parere da parte dell’Arma dei Carabinieri relativa alla possibilità di procedere a modifiche, anche relative ai prezzi, dei contratti di appalto in corso di esecuzione – nello specifico per la fornitura di risme di carta formato A4 – a causa dell’attuale situazione internazionale e della persistente emergenza sanitaria da Covid-19.

Cosa dicono le leggi
Anche i più recenti interventi normativi in materia, osserva Anac, confermano tale possibilità. Il riferimento è all’articolo 29 del decreto 4/2022 che con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce “fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus Covid” l’obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi.

Quanto ai contratti in corso invece il legislatore è intervenuto al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione con il decreto 73/2021 solo ed esclusivamente per gli appalti di lavori e non per quelli di servizi e forniture: il provvedimento introduce un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche e prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Le richieste di Anac a governo e Parlamento
Lo stesso legislatore non ha invece adottato specifiche misure per gli appalti di servizi e forniture. L’assenza di un meccanismo di compensazione/ revisione dei prezzi anche per gli appalti di servizi e forniture, analogo a quello disciplinato per i lavori, è stata evidenziata anche dall’Anac, che ha chiesto al Governo e al Parlamento un urgente intervento normativo per consentire “la revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture”.

Il vademecum
Pertanto, allo stato, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall’art. 106 del codice appalti, cioè solo se le modifiche sono previste chiaramente nei documenti di gara.

In ottica collaborativa l’Anac ricorda che con riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’Autorità ha adottato diversi atti, pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Emergenza Covid-19”. Tra questi, il “Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici” evidenzia la possibilità, per la stazione, per far fronte all’emergenza sanitaria, di procedere alle eventuali e conseguenti variazioni dei contratti in corso di esecuzione, nei limiti previsti dall’art. 106 del codice appalti.

fonte: sito ANAC

Decreto “Sostegni Ter” n. 4/2022 : conversione in Legge e testo coordinato (Disposizioni urgenti appalti pubblici : clausole revisione prezzi , variazioni di prezzo , caro materiali, compensazione, accordo quadro)

In G.U. n. 73 del 28 marzo 2022, S.O. n. 13, è pubblicata la Legge 28 marzo 2022, n. 25: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Testo del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25

Art. 29. Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle mi-sure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 , i n relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblica-zione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a) , primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a) ;

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’arti-colo 106, comma 1, lettera a) , quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei sin-goli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

2. L’Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all’artico-lo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relati-ve a ciascun semestre.

3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è de-terminata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla sta-zione appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b) , entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei la-vori della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il di-rettore dei lavori verifica altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte ecce-dente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

6. La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedente-mente accordate.

7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b) , si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitata-mente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021 , n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lette-ra b)del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-leg-ge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma.

9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell’adozione di provvedi-menti di revoca dei finanziamenti statali relativi a inter-venti di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021 , n. 101, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. 10. Il Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b) , per le opere pubbliche in-dicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all’articolo 34 -ter , comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

11 -bis . In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro. Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro .

12. Al fine di assicurare l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari di cui all’ articolo23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo pare-re del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Isti-tuto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari. 13. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all’articolo 1 -septies , comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è inserito, in fine, il seguente pe-riodo: «Ai fini dell’accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unica-mente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga». 13 -bis . All’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» .

Decreto Sostegni Ter (D.L. n. 4/2022) : disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (clausole revisione prezzi , variazioni di prezzo , caro materiali, compensazione)

Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (GURI n. 21 del 27.01.2022).

ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 27.01.2022

 

                                   Art. 29
          Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici 
 
  1.  Fino  al  31  dicembre  2023,  al  fine  di   incentivare   gli
investimenti pubblici, nonche' al fine di far  fronte  alle  ricadute
economiche  negative  a  seguito  delle  misure  di  contenimento   e
dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus
COVID-19, in relazione alle procedure di  affidamento  dei  contratti
pubblici, i cui bandi o avvisi con cui  si  indice  la  procedura  di
scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi  o  di  avvisi,  qualora  l'invio  degli
inviti a presentare le offerte sia  effettuato  successivamente  alla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  si  applicano  le
seguenti disposizioni: 
    a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali,
delle clausole di revisione dei prezzi  previste  dall'articolo  106,
comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e  dal  terzo
periodo del medesimo comma 1; 
    b) per i contratti relativi ai  lavori,  in  deroga  all'articolo
106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo  n.
50 del 2016,  le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da
costruzione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sono  valutate  dalla
stazione appaltante soltanto se tali variazioni  risultano  superiori
al cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell'anno  di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto  di  quanto  previsto
dal decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili di cui al comma  2,  secondo  periodo.  In  tal  caso  si
procede  a  compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la
percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in  misura  pari
all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di  cui
al comma 7. 
  2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il  Ministero
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  definisce  la
metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei  materiali
di costruzione di cui alla lettera b)  del  comma  1,  anche  per  le
finalita' di cui all'articolo 133, comma 6, del  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Entro il  31  marzo  e  il  30  settembre  di
ciascun anno, il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili procede alla determinazione con  proprio  decreto,  sulla
base  delle  elaborazioni  effettuate  dall'Istituto   nazionale   di
statistica, delle  variazioni  percentuali  dei  singoli  prezzi  dei
materiali  da  costruzione  piu'  significativi  relative  a  ciascun
semestre. 
  3. La compensazione di cui al comma 1, lettera  b)  e'  determinata
applicando la percentuale di variazione  che  eccede  il  cinque  per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati  nelle
lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al  decreto  di
cui al comma 2, secondo periodo,  e  nelle  quantita'  accertate  dal
direttore dei lavori. 
  4. A  pena  di  decadenza,  l'appaltatore  presenta  alla  stazione
appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1,  lettera
b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui  al  comma  2,
secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei
termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori
della stazione appaltante  verifica  l'eventuale  effettiva  maggiore
onerosita' subita  dall'esecutore,  e  da  quest'ultimo  provata  con
adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o
subcontraenti o  con  altri  idonei  mezzi  di  prova  relativi  alle
variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei
materiali da costruzione pagato  dall'esecutore,  rispetto  a  quello
documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.  Il
direttore dei lavori verifica altresi' che  l'esecuzione  dei  lavori
sia avvenuta nel rispetto dei termini  indicati  nel  cronoprogramma.
Laddove la maggiore onerosita' provata dall'esecutore sia relativa ad
una variazione percentuale inferiore a quella riportata  nel  decreto
di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  2,  la  compensazione   e'
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione  e  per
la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura  pari  all'80
per cento di detta eccedenza.  Ove  sia  provata  dall'esecutore  una
maggiore onerosita' relativa ad una variazione percentuale  superiore
a  quella  riportata  nel  predetto  decreto,  la  compensazione   e'
riconosciuta nel limite massimo pari alla  variazione  riportata  nel
decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola  parte
eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80  per  cento  di
detta eccedenza. 
  5.  Sono  esclusi  dalla  compensazione  i  lavori   contabilizzati
nell'anno solare di presentazione dell'offerta. 
  6. La compensazione non e' soggetta al  ribasso  d'asta  ed  e'  al
netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. 
  7. Per le finalita' di cui al  comma  1,  lettera  b),  si  possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per  imprevisti,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro  economico
di ogni intervento, in misura  non  inferiore  all'1  per  cento  del
totale dell'importo dei lavori, fatte salve le  somme  relative  agli
impegni contrattuali gia' assunti,  nonche'  le  eventuali  ulteriori
somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante  per  lo   stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.
Possono altresi' essere utilizzate  le  somme  derivanti  da  ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla
base delle norme vigenti, nonche' le somme  disponibili  relative  ad
altri interventi ultimati di competenza  dei  soggetti  aggiudicatori
per i quali siano stati eseguiti i relativi  collaudi  ed  emanati  i
certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure
contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata. 
  8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al
31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse  di  cui  al
comma 7 del presente articolo e limitatamente  alle  opere  pubbliche
finanziate, in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  nonche'  dal  Piano
nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al  PNRR,  di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla  copertura
degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione  di  cui
alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento
delle risorse annualmente  disponibili  e  che  costituiscono  limite
massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76
del 2020 stabilisce, altresi', le modalita' di accesso al  fondo  per
le finalita' di cui al presente comma. 
  9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2026
a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei  finanziamenti
statali relativi  a  interventi  di  spesa  in  conto  capitale,  con
esclusione di quelle relative al PNRR  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
al programma React-EU, di  cui  al  regolamento  (UE)  2020/2221  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23  dicembre  2020,  al  Piano
nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al  PNRR,  di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.  101,  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
riassegnate  al  Fondo  di  cui  all'articolo   7,   comma   1,   del
decreto-legge n. 76 del 2020. 
  10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  n.
76 del 2020 e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno  2022  e
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024,  interamente
destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera  b),  per  le
opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse di  cui  al  Fondo  di
parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni  intervento,  nelle
more della determinazione dei prezzari  regionali  secondo  le  linee
guida di cui al comma 12, le stazioni  appaltanti,  per  i  contratti
relativi a lavori, possono, ai fini della  determinazione  del  costo
dei  prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni  ai  sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n.  50,  incrementare  ovvero  ridurre  le  risultanze  dei  prezzari
regionali di cui al comma 7 del  medesimo  articolo  23,  in  ragione
degli  esiti  delle  rilevazioni,  effettuate  dal  Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili su  base  semestrale  ai
sensi del comma 2 del presente articolo. 
  12.  Al  fine  di  assicurare  l'omogeneita'  della  formazione   e
dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato, entro  il  30
aprile  2022,  previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici e dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  nonche'  previa
intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  approvate
apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari. 
  13. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  all'articolo
1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
inserito, in fine, il seguente  periodo:  «Ai  fini  dell'accesso  al
Fondo, i giustificativi da allegare  alle  istanze  di  compensazione
consistono unicamente  nelle  analisi  sull'incidenza  dei  materiali
presenti all'interno di lavorazioni  complesse,  da  richiedere  agli
appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».