Tornando alla disciplina applicabile, invece, l’art. 29, c. 1, lett. a), del D.L. n. 4 del 2022, conv. in L. n. 25/2022 ha introdotto l’obbligo di inserimento della clausola revisionale negli atti di gara, senza operare alcun distinguo tra appalti di servizi e forniture e appalti di lavori, in tal modo prevedendo l’obbligo di inserimento sia della clausola di revisione prezzi, sia della compensazione per il caro materiali. Tale normativa ha natura imperativa ed è rivolta a eterointegrare gli atti gara e il contratto di appalto, in ossequio a un principio consolidato confermato, da ultimo, anche nella recente sentenza del C.G.R.S., sez. giurisd., n. 728 del 2.10.2025.
Sempre in riferimento alla disciplina applicabile, analogamente a quanto dovrà essere deciso, questa sezione si è già espressa con un precedente, T.a.r. Palermo, sez. II, n. 1463 del 28.6.2025, al quale il Collegio intende riferirsi testualmente, per meglio chiarire il quadro normativo che dovrà essere applicato nella decisione del caso di specie, sia con riferimento agli obblighi di revisione contrattuale sia in relazione alla modalità con la quale questa deve essere quantificata e in base a quali indici.
“L’art. 29, c. 1, lett. a) del d.l. n. 4/2022 (conv. con modif. dalla l. n. 25/2022) impone l’inserimento di siffatte clausole [di revisione dei prezzi – n.d.r.] con riguardo “alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Tale ultima disposizione richiama espressamente dall’art. 106, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, secondo cui la revisione dei prezzi va prevista nei documenti di gara iniziali in “clausole chiare, precise e inequivocabili” che “fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti”.
Preme altresì precisare che, nel caso di specie, non trova applicazione il richiamo all’art. 1, c. 511, l. n. 208/2015 (che prevede, tra l’altro, “un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale”), in quanto l’anzidetta disposizione è specificamente riferita ai “soggetti aggregatori”, tra i quali non rientra il Ministero della giustizia, posto che detti soggetti sono individuati dall’art. 9 del d.l. n. 66/2014 (conv. con modif. dalla l. n. 89/2014) nella Consip s.p.a. e nelle centrali di committenza regionali.
La revisione dei prezzi, com’è noto, deve riguardare annualità successive alla prima, posto che l’alterazione dei prezzi tale da incidere sul sinallagma contrattuale richiede un minimo margine di tempo per verificarsi (Cons. St., sez. V, 2 dicembre 2024, n. 9611).
Ratio dell’istituto è, del resto, quella di garantire nel tempo l’equilibrio del contratto, tutelando al contempo: (i) l’esigenza dell’amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto; (ii) l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale, senza che ciò determini alcuna integrazione del prezzo contrattuale con una sua determinazione retrospettiva (Cons. St., sez. IV, 5 maggio 2025, n. 3787 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Il giudice di appello (Cons. St., sez. V, 6 settembre 2022, n. 7756) ha ulteriormente chiarito che:
(i) il parametro normalmente utilizzato per la rilevazione dei prezzi di mercato è stato individuato in via pretoria nell’indice al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. “FOI”), considerato – salvo circostanze eccezionali che l’impresa deve provare – quale limite massimo posto a tutela degli equilibri finanziari della pubblica amministrazione;
(ii) la revisione dei prezzi d’altro canto non deve escludere l’alea contrattuale riconosciuta in generale dal codice civile per i contratti commutativi di durata (art. 1664, c.c.);
(iii) spetta all’amministrazione, all’esito di un’appropriata istruttoria, valutare l’istanza del ricorrente, non potendo il giudice amministrativo pronunciarsi nel senso dell’accertamento e della condanna alla revisione dei prezzi da parte dell’amministrazione.
Tale pronuncia è stata richiamata anche dalla sentenza citata negli impugnati provvedimenti (Cons. St., sez. V, 27 giugno 2023, n. 6257, resa – si precisa sin d’ora – su un appalto inerente al servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico del Comune di Parma), in cui si è affermato l’obbligo dell’appaltatore di dimostrare “l’aumento dei costi e [la] correlativa incapacità di farvi fronte (assenza di equilibrio economico), sì da comportare un azzeramento dell’utile e dunque la seria compromissione delle prestazioni oggetto di appalto”. L’anzidetta pronuncia ha infine precisato che “la variazione dei suddetti indici ISTAT costituisce non condizione di operatività della clausola di revisione (an della revisione) ma, più correttamente, limite massimo entro il quale la revisione stessa deve essere accordata (quantum della revisione)”.
Va tuttavia precisato che la giurisprudenza amministrativa in più occasioni, sempre richiamando la suddetta sentenza n. 7756/2022 del Consiglio di Stato, ha sostenuto la sufficienza dell’indice FOI quale elemento funzionale a comprovare l’an della revisione “senza che sia necessario fornire prova di particolari e notevoli squilibri sinallagmatici o di specifiche misure percentuali eccedenti la normale alea” (Cons. St., sez. V, 28 maggio 2024, n. 4767; nello stesso senso, cfr. Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2096; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 17 agosto 2023, n. 2544).
Con specifico riguardo al vitto degli internati, è stata ulteriormente affermata la correttezza del richiamo al particolare indice FOI inerente a prodotti alimentari e bevande analcoliche (TAR Lazio, Roma, sez. V, 5 luglio 2024, n. 13645; si soggiunge che l’anzidetta pronuncia ha dato atto che il suddetto indice è stato applicato dall’amministrazione penitenziaria).
4.1. Nel caso di specie, l’art. 11 del disciplinare (all. 2 delle tre produzioni documentali di parte ricorrente, pp. 47-48) chiarisce che all’appalto in questione si applica, ex art. 29, l. n. 4/2022, la revisione dei prezzi (in aumento o in diminuzione) di cui all’art. 106, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016. Analoga disposizione può rinvenirsi al punto 2.5 del Capitolato prestazionale (cfr. all. 3 delle tre produzioni documentali di parte ricorrente) e l’art. 5 dei tre contratti (cfr. all. 4 delle tre produzioni documentali di parte ricorrente).
Non può dunque revocarsi in dubbio l’applicabilità dell’istituto della revisione dei prezzi (sia in aumento che in diminuzione), seppur non ancorata a criteri rigidamente predeterminati nella lex specialis e nel contratto.
Va precisato che non convince la tesi della difesa erariale (p. 3 delle memorie del 12 maggio 2025) secondo cui simili disposizioni sulla revisione dei prezzi (il cui inserimento era all’epoca obbligatorio per espressa previsione di legge) non sarebbero state applicabili nel caso di specie, in quanto così sarebbe del tutto vanificato il richiamo alla disciplina della revisione dei prezzi disposto dalla lex specialis in dichiarato ossequio a quanto disposto dalla sopra meglio precisata normativa primaria.
La clausola in questione ben può, dunque, trovare applicazione tenendo conto, come chiarito dall’univoca giurisprudenza in materia, dell’indice FOI quale parametro per valutare le modifiche dei prezzi nel tempo e, segnatamente, nell’indice FOI inerente a prodotti alimentari e bevande analcoliche, avuta presente la particolare natura delle commesse di cui si discute (vitto dei detenuti e degli internati).”.