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Requisito tecnico – Dimostrazione – Articoli scientifici – Abstract – Idoneità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Firenze, 17.07.2023 n. 726

Occorre inoltre evidenziare, sotto il profilo sostanziale, che i prodotti offerti da -OMISSIS- possiedono il requisito tecnico essenziale richiesto dalla legge di gara, come desumibile dalla documentazione versata in atti, non sconfessata, sul punto, dalla ricorrente.

Si tratta allora di comprendere se la documentazione prodotta da -OMISSIS- conteneva indicazioni adeguate e sufficienti a dimostrare il possesso del requisito di cui si discute e, per conseguenza, la piena rispondenza del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche richieste dalla legge di gara.

Come anticipato, -OMISSIS-, a corredo della propria offerta, ha prodotto l’abstract di un articolo scientifico che nella sua versione estesa e completa riporta le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, tra cui compare anche quella di cui oggi si controverte (…).

Tale abstract contiene riferimenti univoci e diretti al testo integrale dell’articolo scientifico, al quale la stazione appaltante poteva quindi accedere agevolmente per reperirvi le informazioni necessarie.

Si può dunque affermare che, seppure in via “mediata”, -OMISSIS- ha messo a disposizione della stazione appaltante le informazioni necessarie ad attestare il possesso delle caratteristiche tecniche dei prodotti da essa offerti.

Va anche detto che la legge di gara non imponeva ai concorrenti il rispetto di forme particolari per la documentazione da produrre a dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, ma si limitava a prevedere, in termini molto ampi, all’art. 17 del disciplinare di gara, che “E’ interesse dell’Operatore Economico presentare completa ed esaustiva documentazione ai fini di una migliore valutazione da parte della Commissione Giudicatrice”; condizioni che nel complesso sono state soddisfatte da -OMISSIS-.

La stessa norma, inoltre, precisava che soltanto “La carenza sostanziale della documentazione tecnica tale da non consentire la verifica dei requisiti minimi richiesti e la eventuale valutazione del servizio offerto da parte della Commissione Giudicatrice, comporta l’esclusione dal prosieguo della gara”; ma nella fattispecie non sussiste una lacuna incolmabile nella documentazione poiché la verifica dei requisiti è stata resa possibile attraverso la produzione dell’abstract.

A quanto precede si aggiunga che l’utilizzo degli abstract di articoli e testi scientifici risponde ad evidenti esigenze di semplificazione della procedura di gara poiché consente di mettere a disposizione della commissione giudicatrice tutte le informazioni necessarie, in forma sintetica e per relationem, evitando però la produzione di documentazione sovrabbondante e l’affastellamento di informazioni che potrebbero ingenerare confusione e indurre in errore l’amministrazione procedente.

In conclusione, l’abstract prodotto da -OMISSIS- deve ritenersi idoneo ad assolvere la funzione probatoria cui lo stesso era deputato e, di conseguenza, i chiarimenti forniti dalla controinteressata non hanno modificato l’offerta già presentata ma hanno semplicemente chiarito dove e come potevano rinvenirsi le informazioni necessarie nell’ambito della documentazione prodotta a corredo dell’offerta.

Riferimenti normativi:

art. 83 d.lgs. n. 50/2016

Comprova dei requisiti migliorativi mediante semplice dichiarazione del produttore : legittimità

TAR Roma, 10.02.2023 n. 2373

Il TAR ha acclarato la legittimità della comprova dei requisiti migliorativi da parte del concorrente, rilevando che “come osservato dalla difesa erariale, né l’art. 21bis del capitolato d’oneri, né l’allegato 15 (fac simile di dichiarazione predisposto dalla stazione appaltante), peraltro non oggetto di impugnazione, prevedevano la necessità di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione, ai sensi degli artt. 46-47 D.p.r. n. 445/2000, quanto piuttosto di una semplice dichiarazione di scienza del produttore del brand, che acclarasse la correttezza del requisito migliorativo dichiarato in gara dall’operatore economico”.
In ogni caso “la dichiarazione resa dal legale rappresentante è conforme al modello predisposto dalla stazione appaltante (nonché alla previsione dell’art. 21 bis del capitolato d’oneri) e, pertanto, anche sotto il profilo formale, idonea a consentire il raggiungimento dello scopo prefissato (comprova dei requisiti migliorativi secondo la modalità prefigurata dalla lex specialis)”.
Tale interpretazione si pone in linea di continuità con la giurisprudenza che ammette la comprova dei requisiti tecnici di determinati prodotti attraverso l’allegazione di una dichiarazione del produttore, in ragione del fatto che la Stazione Appaltante non può farsi carico di eseguire i test tecnici necessari a verificare determinate caratteristiche e funzionalità dei prodotti. Ne discende che, da un lato, “Il produttore […] si assume la responsabilità anche penale delle dichiarazioni che rende” e, dall’altro, “la stazione appaltante conserva la possibilità di agire, con i rimedi tipici della fase esecutiva del contratto, nei confronti dell’aggiudicatario che non garantisca le caratteristiche dei prodotti offerti” (sul punto TAR Roma, 17.12.2021, n. 13128).

Riferimenti normativi:

art. 68 d.lgs. n. 50/2016

Offerta tecnica – Difformità rispetto al Capitolato – Esclusione – Opera soltanto in presenza di espressa previsione di caratteristiche tecniche minime

Consiglio di Stato, sez. III, 04.08.2022 n. 6840

11.4. Dunque, stando alla formulazione della legge di gara, all’esito della prova pratica e tenuto conto del canone di interpretazione tassativa delle clausole di esclusione, il Collegio non ritiene possibile estrapolare dal dato testuale un contenuto non strettamente coerente con il suo tenore letterale e fondare su di esso un effetto espulsivo che ex ante non poteva dirsi prevedibile in termini altrettanto obiettivi e univoci.
Militano in tal senso svariati principi fondamentali dell’evidenza pubblica – in primis quelli di tipicità, di tassatività delle cause escludenti e di massima partecipazione – i quali tutti rifiutano soluzioni interpretative contrarie alla lettera della lex specialis o eccessivamente restrittive e con un effetto, quindi, sostanzialmente anticoncorrenziale (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 2227 del 2017).
11.5. Di recente questa Sezione ha avuto modo di affermare un principio utilmente richiamabile anche nel caso di specie, secondo il quale se la difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in un aliud pro alio idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione, tuttavia questo rigido automatismo, valido anche in assenza di una espressa comminatoria escludente, opera nel solo caso in cui le specifiche tecniche previste nella legge di gara consentano di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto dall’Amministrazione e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie.
Ne viene che il principio della esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione, non può che valere nei casi in cui la disciplina di gara prevede qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime; ma ove questa certezza non vi sia e sussista al contrario un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività – intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità – delle cause di esclusione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2020, n. 3084).

Riferimenti normativi:

art. 83 d.lgs. n. 50/2016

Le specifiche tecniche delle forniture rientrano nella discrezionalità della Stazione Appaltante ?

La scelta delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in termini di prestazioni e/o di requisiti funzionali al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla gara rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, non sindacabile in sede di legittimità salva la sua manifesta arbitrarietà, illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza, profili che non emergono nel caso di specie (e che neppure sono stati espressamente contestati dall’appellante).
Inoltre le caratteristiche essenziali e indefettibili delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, perché non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato ad un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito, minimo che vale a individuare l’essenza stessa della res richiesta (Consiglio di Stato sez. V, 25 luglio 2019, n. 5260).
E’ stato anche evidenziato che l’ampia latitudine che la giurisprudenza riconosce al canone di equivalenza non ne consente tuttavia l’estensione all’ipotesi, esulante dal campo applicativo delle stesse, di “difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis”, configurante ipotesi di “aliud pro alio non rimediabile” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5258).
Ciò posto, deve ricordarsi che il principio di equivalenza, che costituisce il precipitato del più generale principio del favor partecipationis (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2021, n. 4353), è finalizzato ad evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta.

Riferimenti normativi:

art. 68 d.lgs. n. 50/2016

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