Archivi tag: decreto Semplificazioni

Procedura negoziata senza bando ai sensi del Decreto Semplificazioni – Regime speciale – Libera scelta per la Stazione Appaltante tra offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso – Motivazione – Non occore

TAR Catanzaro, 23.12.2021 n. 2347

Nel criterio del prezzo più basso le soluzioni tecniche dei contendenti non assurgono a elemento di selezione del miglior proponente, ma ciò non significa che sia del tutto obliterata l’esigenza di vagliare il pregio tecnico delle offerte: semplicemente questo vaglio, che nell’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è funzionale anche all’attribuzione dei punteggi, nel criterio del prezzo più basso diviene il discrimen di ammissibilità o esclusione delle offerte che rispettivamente presentino o non presentino gli standard minimi richiesti dalla lex specialis. Pertanto, non vi è alcuna contraddittorietà tra il ricorso al criterio del prezzo più basso e la verifica preliminare di ammissibilità tecnica dei prodotti effettuata dalla stazione appaltante.
Né può riscontrarsi il lamentato difetto di motivazione. Al di là della considerazione per cui la procedura in esame si caratterizza per la richiesta di prodotti strettamente vincolati a precisi standard tecnici (che è ipotesi tipica di aggiudicabilità dell’appalto con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, d.lgs. 50/2016), vale evidenziare che la gara per cui è causa si colloca al di sotto delle soglie di rilevanza euro unitaria e, per espresso richiamo contenuto nella determina a contrarre n. 263/2021, è stata indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 76/2020.
Ebbene sia l’art. 36, comma 9 bis, d.lgs. 50/2016 (relativo ai contratti sotto soglia) sia l’art. 1 d.l. 76/2020 (relativo alle procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale da Covid-19 in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) prevedono un regime speciale che rimette alla stazione appaltante la libera scelta tra i criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo più basso, fatta eccezione per le sole ipotesi – non confacenti il caso in esame – di obbligatorietà del primo criterio ex art. 95, comma 3, d.lgs. 50/2016.
Poiché, diversamente che per le gare sopra soglia, il criterio del prezzo più basso non è eccezionale, non trova applicazione l’obbligo, ricavabile dall’art. 95, commi 4 e 5, d.lgs. 50/2016, di motivazione specifica della scelta di ricorrere ad esso (in termini congruenti, cfr. T.A.R. Torino, Sez. II, 6 aprile 2021, n. 366).

Affidamento diretto del Decreto Semplificazioni per servizi di ingegneria e architettura

Parere MIMS n. 1088/2021

Codice identificativo: 1088
Data ricezione: 02/11/2021
Argomento: Servizi di architettura e Ingegneria
Oggetto: Servizi di architettura e ingegneria
Quesito:

Relativamente agli affidamenti diretti di cui dell’art. 51, della legge n. 108 del 29/07/2021 di modifica delle procedure di affidamento di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1 comma 2 della legge n. 120 del 1/09/2020, con particolare riferimento alle procedure riguardanti i servizi di architettura e ingegneria, qualora la stazione appaltante decida di non procedere ad un affidamento diretto tout court ma volesse procedere alla richiesta di 3 preventivi, si chiede quali regole occorre seguire nella scelta degli operatori da invitare.

Risposta:

Preliminarmente, si rappresenta che l’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice, non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Quanto sopra rappresentato è corroborato dal fatto che il legislatore abbia esplicitato che, in tale ipotesi, la SA procede all’affidamento diretto “anche senza consultazione di più operatori economici”. Resta fermo il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e “l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”. Su quest’ultimo punto si rimanda a quanto chiarito nel parere n. 987 reso dal presente servizio e consultabile online. Venendo allo specifico quesito posto, si rappresenta che non è precluso alla SA procedere all’eventuale confronto dei preventivi di spesa, ricorrendo ad elenchi di OE (ivi incluso l’elenco MEPA) nonché all’espletamento di indagini di mercato. Anche in tal caso la norma non impone una particolare motivazione, né rigide regole da seguire per la scelta degli operatori cui richiedere il preventivo, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione e degli ulteriori principi sopra enucleati (Cfr. anche parere n. 753 reso dal presente servizio). Ad ogni modo, si consiglia di esplicitare nella determina a contrarre o nell’atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori, come previsto al punto n. 5.2. delle linee guida n. 4 ANAC, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

 

    PER QUESITI O INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI RISPOSTA RAPIDA, CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO E SULLA PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE DI SENTENZEAPPALTI.IT O PER UN PREVENTIVO GRATUITO, SI INVITA A COMPILARE IL MODULO SEGUENTE

    Richiesta:*

    Nome, cognome, Ente o Società:*

    Email:*

    N.B. I servizi sono attivabili su richiesta e modulabili sulla base di specifiche esigenze. Per ulteriori informazioni si invita a visitare le pagine dedicate del sito oppure a contattare info@sentenzeappalti.it.

    PRIVACY. Letta l’informativa sulla privacy, si acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo ed all’invio di eventuale materiale informativo. 
    

    Accettazione privacy*

    Sotto soglia nel Decreto Semplificazioni : possibile utilizzare procedure ordinarie o comparative – Affidamento diretto puro e mediato : differenze

    TAR Salerno, 13.12.2021 n. 2725

    Occorre, tuttavia, analizzare preliminarmente il profilo relativo alla tipologia di procedimento selettivo avviato dal Comune nella circostanza, alla luce dei documenti predisposti dalla stazione appaltante, siccome versati in atti.
    In verità, non si è trattato di una procedura negoziata (come opina la ricorrente), bensì di un affidamento diretto comparativo (talvolta denominato “mediato”), previsto espressamente dall’art. 36, co.2, lett. b) del Codice dei contratti (nella versione ante novella di cui all’art.1 L. 120/2020 nonché dall’art. 36, co.2, lett. a) della versione post novella), nel quale l’affidamento avviene in modalità diretta (cioè senza gara) pur essendo preceduto dall’acquisizione di più offerte (o di semplici preventivi). (…)
    La disciplina transitoria introdotta nel contesto della legislazione emergenziale anti Sars-Covid 2 dall’art. 1, L. n. 120/2020 (rif. art. 36, co. 2, lett. a) consente, fino al 30.6.2023 (per effetto della ulteriore modifica apportata con l’art. 51 della L. n. 108/2021), per servizi e forniture fino alla soglia di euro 139.000,00 di procedere tramite affidamento diretto, senza dunque rituale procedimento di gara (e dunque anche senza fare ricorso alla procedura negoziata, che è pur sempre un procedimento di selezione tramite gara), e senza l’onere della previa consultazione di almeno tre operatori economici, come sarebbe dovuto in base alla disciplina previgente per gli affidamenti ultra 40.000,00 euro (rif. art. 36, co. 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 nella versione ante novella).
    Ora, nella fattispecie in esame, posto che l’entità dell’appalto (pari ad euro 17.622,95 oltre iva), avrebbe consentito alla stazione appaltante di procedere tramite affidamento diretto puro, ossia senza acquisizione di più offerte, è innegabile che la stazione appaltante, esercitando il potere insindacabile di dare corso ad una procedura di scelta in grado di garantire maggiormente il principio di economicità, abbia optato per un affidamento diretto comparativo, non essendo precluso alla stazione appaltante il potere di procedere, sotto soglia, con il ricorso a procedure comparative, né tanto meno alle procedure ordinarie (come confermato dall’art. 36, co. 9 D.Lgs.n.50/2016, tuttora vigente e applicabile).
    Mediante tale modus operandi, la stazione appaltante fa precedere l’aggiudicazione (e la conseguente stipula del contratto) dall’acquisizione di più preventivi/offerte, senza che ne consegua l’attivazione di un procedimento di gara (v., in tal senso, Consiglio di Stato, 23.4.2021, n. 3287).
    Da ciò discende la profonda differenza rispetto alla procedura negoziata con obbligo di inviti (ossia quando non ricorrono le condizioni di unicità del fornitore) ex art. 63 del Codice (ma v. anche art. 36, co. 2, lett. c- c-bis), la quale costituisce, secondo quanto si ricava dal disposto di cui all’art. 63, co. 6 D.Lgs. n.50/2016, un meccanismo selettivo ad evidenza pubblica, assimilabile alle procedure ordinarie, quanto meno a partire dalla fase successiva all’individuazione dei competitors, ossia, in definitiva, in relazione al procedimento di valutazione delle offerte e di selezione del contraente.
    In altri e più chiari termini, mentre la procedura negoziata rappresenta, a tutti gli effetti, un procedimento selettivo tramite gara (salvo che nei casi in cui sussistano le condizioni per derogarvi, v. ad es., art.6 3, co. 2, lett. b) del Codice), con tutto ciò che ne consegue in termini di struttura del meccanismo selettivo, nell’affidamento diretto la scelta è operata “direttamente” (a monte) dalla stazione appaltante, sia pure nel rispetto dei criteri, quali-quantitativi, di selezione degli operatori economici, previsti dalla legge (rif. art. 36, co. 2, lett. a) post novella).
    Nell’affidamento diretto puro, ossia senza consultazione di più operatori economici, la stazione appaltante contratta con l’unico operatore interpellato; nell’affidamento diretto comparativo la scelta consegue all’interpello di più operatori. Come detto, l’affidamento diretto (anche se comparativo) non attiva un meccanismo di gara, né allo stesso possono essere automaticamente estese le disposizioni sulla procedura negoziata recate dall’art. 63 D.Lgs.n. 50/2016 o dall’art. 36, laddove tale norma rinvia, non a caso, all’art. 63 (v., in tal senso, art. 36, co. 2, lett. b) versione post novella del 2020).
    Nella fattispecie in esame, non v’è dubbio che la stazione appaltante abbia inteso procedere tramite “affidamento diretto”, visto il tenore letterale della lettera d’invito e del modus operandi complessivamente serbato, improntato alla ricerca della massima semplificazione in ragione dell’urgente necessità di acquisire il servizio.
    Nondimeno, il riferimento all’art. 36, co. 2, lett. b) del Codice appare riferito alla versione della medesima disposizione insensibile alla novella introdotta dall’art. 1 L.n. 120/2020 (in vigore come detto fino al 30.6.23, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 51 L.n. 108/2021).
    Infatti, si può osservare che mentre la versione ante novella, all’art. 36, co.2, lett. b), fa riferimento all’affidamento diretto comparativo (con consultazione di tre operatori), nella vigente versione di tale disposizione (post novella “emergenziale”) si parla di “procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016”, con consultazione di almeno cinque operatori.
    Resta evidente, in ogni caso, che il Comune ha dato obiettivamente corso ad una procedura di affidamento diretto e che, per l’effetto, il riferimento corretto era quello di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), nel testo vigente ratione temporis, coerente con il valore della commessa, inferiore ad euro 139.000,00. La scelta di consultare due operatori economici, allo scopo di contemperare l’esigenza di celerità dell’affidamento con quello di economicità, è senza dubbio pienamente ammissibile, laddove l’inciso “anche senza consultazione di più operatori economici” lascia intendere che l’affidamento puro è ammesso al pari di quello comparativo (la norma, evidentemente, fissa i “minimi”, senza imporre o escludere best practices).

    VEDASI SUL PUNTO:

    Principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia ai sensi del Decreto Semplificazioni

    TAR Genova, 06.12.2021 n. 1052

    Giova riportare la disposizione ai sensi della quale è stato affidato il servizio, e cioè l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.7.2020, n. 76, a mente del quale “[…] le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.
    Si tratta di una disciplina dettata specificamente per il periodo emergenziale (così la rubrica dell’articolo) connesso alla pandemia da Covid-19, che nondimeno, nel periodo finale, ribadisce la cogenza (“comunque nel rispetto”) del principio di rotazione previsto in via ordinaria per gli affidamenti dei contratti sotto soglia (art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016).
    Ciò posto, osserva il collegio come, secondo una costante giurisprudenza, la rotazione costituisca un riferimento normativo “inviolabile” del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, e così ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di posizione in capo al gestore uscente (così, da ultimo, Cons. di St., V, 17.3.2021, n. 2292, e tutta la giurisprudenza ivi citata).
    Più in particolare, è stato a più riprese chiarito che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento “immediatamente precedente” a quello di cui si tratti (Cons. di St., V, 27.4.2020, n. 2655; T.A.R. Calabria, I, 11.3.2021, n. 531), e che “non sono ostative all’applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere invitato a concorrere per l’affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata” (Cons. di St., V, n. 2292/2021, § 4.2.9; id., 2.7.2020, n. 4252; id., 27.4.2020, n. 2655, ove la precisazione che il principio di rotazione è inapplicabile soltanto nel caso di “sostanziale alterità qualitativa”, ovvero, più chiaramente, di diversa natura delle prestazioni oggetto del precedente e dell’attuale affidamento).

    Procedura negoziata del Decreto Semplificazioni : doppia individuazione di operatori economici tramite indagini di mercato “e” tramite elenchi

    TAR Roma, 08.11.2021 n. 11477

    La gara indetta è quindi soggetta alla disciplina dell’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 76/2020, conv. con mod. dalla legge n. 120/2020, ai sensi del quale l’affidamento avviene mediante “procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016”, preceduta dalla “consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici…” (la disposizione corrispondente sostanzialmente a quanto previsto nell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016).
    Consip, che ha avviato la procedura negoziata su MEPA, non ha tuttavia scelto di individuare gli operatori da invitare alla gara avvalendosi di indagini di mercato “o” degli elenchi di operatori economici come prevede espressamente la disposizione innanzi riportata, bensì ha deciso di avvalersi di entrambi gli strumenti di consultazione del mercato ossia dell’indagine di mercato “e” degli elenchi del MEPA (cfr. avviso di indagine di mercato in data 15 febbraio 2021). […]
    Alla luce del quadro giuridico-fattuale della procedura ad evidenza pubblica qui descritta, la censura sollevata non è meritevole di accoglimento.
    Era nella facoltà di Consip individuare gli operatori da invitare alla procedura negoziata mediante indagini di mercato “e” tramite gli elenchi degli operatori previsti dalla legge (MEPA). Non le era quindi precluso, dopo aver attivato l’indagine di mercato, individuare anche altri gli operatori “tramite elenchi”. Specularmente non era precluso agli operatori, che non avevano partecipato all’indagine di mercato a suo tempo avviata, partecipare in seguito, ove regolarmente invitati previa consultazione degli elenchi, alla procedura negoziata.
    Ciò comporta che con riferimento agli operatori inviati “tramite elenchi” MEPA (e che non avevano preso parte all’indagine di mercato) il possesso dei requisiti (generali e speciali) di partecipazione deve essere accertato con riferimento alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura negoziata.

    Stand still : non applicabile alle procedure sottosoglia del Decreto Semplificazioni

    A proposito del contratto e dell’asserita violazione del termine di “stand-still” di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (breviter, Codice) una recentissima sentenza ha evidenziato quanto segue.
    Innanzitutto, il TAR ha rilevato che la Determinazione a contrarre del Comune aveva dato atto espressamente che il contratto sarebbe stato stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14, senza l’osservanza del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. La Stazione appaltante aveva quindi indicato che non avrebbe rispettato il comma 9 dell’art. 32, considerato che il successivo comma 10 ne esclude l’applicazione nel caso di affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice.
    Inoltre, è risultato rilevante, ai fini della decisione, che l’appalto fosse stato indetto in applicazione dell’art. 63 del Codice, come richiamato dall’art. 1 comma 2 lettera “b” del DL n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020: per l’effetto, secondo il TAR, “l’affidamento di cui al comma 2 da ultimo citato si pone in alternatività con quello di cui all’art. 36 comma 2 del codice (si veda il comma 1 dell’art. 1 del DL n. 76/2020), sicché non è irragionevole ritenere che l’art. 32 comma 10 trova applicazione non solo per i casi dell’art. 36 ma anche per la procedura alternativa di cui all’art. 63, procedura scelta dal Comune” (in tal senso, TAR Milano, 22.10.2021 n. 2330).

      PER QUESITI O INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI RISPOSTA RAPIDA, CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO E SULLA PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE DI SENTENZEAPPALTI.IT O PER UN PREVENTIVO GRATUITO, SI INVITA A COMPILARE IL MODULO SEGUENTE

      Richiesta:*

      Nome, cognome, Ente o Società:*

      Email:*

      N.B. I servizi sono attivabili su richiesta e modulabili sulla base di specifiche esigenze. Per ulteriori informazioni si invita a visitare le pagine dedicate del sito oppure a contattare info@sentenzeappalti.it.

      PRIVACY. Letta l’informativa sulla privacy, si acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo ed all’invio di eventuale materiale informativo. 
      

      Accettazione privacy*

      Il nuovo subappalto dal 1 novembre 2021 dopo il Decreto semplificazioni e PNRR

      Codice identificativo: 998
      Data ricezione: 13/08/2021

      Argomento: Subappalto

      Oggetto: L’istituto del subappalto dal 1 novembre 2021.

      Quesito:
      La L. 108/21 prevede che, dal 01/11/2021, vengano eliminati i limiti quantitativi al subappalto in subordine all’introduzione di un nuovo meccanismo per il quale, l’istituto in parola, sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalla Stazione Appaltante (SA) in ragione della loro specificità e sulla base della valutazioni dalla stessa svolte. Potrebbe quindi essere che l’SA, nel predisporre una gara, non individui alcuna specifica prestazione e che quindi non vi sia subappalto?

      Risposta:
      Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che prima di affidare un appalto occorre necessariamente individuare la/le prestazioni, le categorie per i lavori, indicando le prestazioni o le lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell’aggiudicatario. Si rammenta, inoltre, che vige il divieto di cessione dell’appalto di cui all’art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall’art. 49 co. 1 del dl 77/2021 che prevede espressamente: “A pena di nullita’, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo’ essere ceduto, non puo’ essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonche’ la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita’ di manodopera.”
      Quanto alla possibilità di prevedere l’eventuale divieto di subappalto, questo deve essere espressamente previsto nei documenti di gara e dovrà essere adeguatamente motivato.


      Si rammenta che ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, dal 1 novembre 2021, all’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

      • al comma 2, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita’ delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita’ di cantiere e piu’ in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu’ intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.“; 
      • b) il comma 5 è abrogato;
      • b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: «la certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all’articolo 81»;))

        PER QUESITI O INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI RISPOSTA RAPIDA, CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO E SULLA PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE DI SENTENZEAPPALTI.IT O PER UN PREVENTIVO GRATUITO, SI INVITA A COMPILARE IL MODULO SEGUENTE

        Richiesta:*

        Nome, cognome, Ente o Società:*

        Email:*

        N.B. I servizi sono attivabili su richiesta e modulabili sulla base di specifiche esigenze. Per ulteriori informazioni si invita a visitare le pagine dedicate del sito oppure a contattare info@sentenzeappalti.it.

        PRIVACY. Letta l’informativa sulla privacy, si acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo ed all’invio di eventuale materiale informativo. 
        

        Accettazione privacy*

        Esatta scadenza del termine di presentazione delle offerte sul MEPA

        TAR Reggio Calabria, 27.09.2021 n. 1652

        Considerato:
        – che l’annullamento della procedura è stata motivata -) riscontrando tale discrasia, -) dando atto del pervenimento di tutte le offerte nel termine riportato nel Mepa, -) rilevando l’illegittimità dell’essere il termine più breve non rispettoso del termine dilatorio tra invio dell’invito e termine di scadenza delle offerte di 10 giorni stabilito dal combinato disposto degli artt. 61 co. 6 e art. 8 co. 1 lett. c) del d.l. n. 76/20 (convertito dalla l. 120/2020) -) con la giustificazione di evitare possibili contenziosi, -) rilevando l’insussistenza di posizioni pregiudicate;
        – che, infatti, l’art. 21 nonies l. proc. prevede l’annullabilità del provvedimento amministrativo “illegittimo ai sensi dell’ articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, ….. sussistendone le ragioni di interesse pubblico”;
        – che le ragioni poste alla base del provvedimento violano tale disposizioni e risultano contrarie ai principi di ragionevolezza;
        – che, infatti, -) l’esatta scadenza del termine di presentazione delle offerte era esattamente individuabile in via interpretativa in quella indicata dal Mepa giuste previsioni degli artt. 61 co. 6 e art. 8 co. 1 lett. c) del d.l. n. 76/20 in uno con gli artt. 1363, 1367 e 1339 c.c. (v. per applicazione delle regole interpretative del codice civile all’atto amministrativo, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 07/08/2018, n. 4849; Consiglio di Stato, sez. V, 13/09/2018, n. 5360; Consiglio di Stato sez. III, 10/06/2016, n. 2497; Consiglio di Stato sez. V, 25/07/2013, n. 3964),
        -) che, d’altro canto, in tale senso si era determinata la p.a. ammettendo l’offerta della ricorrente che, diversamente delle altre due partecipanti, aveva presentato l’offerta il 23.8 (v. riepilogo offerte in doc. 3 fasc. resistente), per come poi esplicitato nella premessa dell’atto di annullamento (“tre offerte ritenute valide…in quanto tutte presentate nei termini fissati nel portale Mepa”),
        -) che essendo il refuso esegeticamente superabile non vi era illegittimità invalidante giustificante l’intervento in autotutela;
        -) che tanto la determinazione di ammissione di tutte le offerte, quanto quella di annullamento “precauzionale” avrebbero leso l’interesse di una partecipante generando contenzioso;
        -) che in particolare, se è vero che l’aggiudicatario provvisorio vanta solo una mera aspettativa alla conclusione del procedimento, che può essere legittimamente disattesa (tanto per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, quanto per la scelta della non appaltante di non aggiudicare il contratto ex art. 94 co. 2 c.c.p.), tuttavia, il medesimo aggiudicatario provvisorio è portatore di un interesse alla legittimità di un eventuale annullamento dell’intera procedura;
        -) che, al contrario, nessuna delle offerenti poteva giudizialmente lamentare il mancato rispetto del termine dilatorio posto che la seconda e terza partecipante avevano presentato l’offerta nel termine più ridotto, mentre la prima si era avvalsa di quello più lungo indicato sul Mepa, rispettoso degli artt. 61 co. 6 e art. 8 co. 1 lett. c) del d.l. n. 76/20;
        -) che la determinazione radicale di annullare l’intera gara lede, piuttosto, anche il pubblico interesse determinando spreco di tempo e risorse;

        Raccomandazione n. 2 : Linee guida sul procedimento abbreviato Dibattito Pubblico

        Pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la “Raccomandazione n. 2 – Linee guida sul procedimento abbreviato per le opere di cui all’allegato n. 4, per le quali è obbligatorio il Dibattito Pubblico”.

        Affidamenti diretti per importi tra 75.000 e 139.000 euro : applicabilità ratione temporis

        Parere MIMS n. 944 del 06.08.2021

        Codice identificativo: 944
        Data ricezione: 06/08/2021

        Argomento: Decreto Semplificazioni

        Oggetto: Applicabilità ratione temporis affidamenti diretti di importo compreso tra i 75.000,00 e i 139.000,00

        Quesito:
        Si richiede il parere di codesto Ministero in ordine all’applicabilità, ratione temporis, dell’art. 51 c. 1, lett a), n. 2, n. 2.1 del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, stante il disposto di cui al successivo comma 3,che per utilità si riporta: “Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesimadata continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.” Nello specifico si richiedono chiarimenti in merito alla disciplina applicabile alle procedure di importo compreso tra i 75.000,00 e i 139.000,00 euro per le quali, al momento dell’entrata in vigore del decreto, era pendente il termine per la per ricezione delle manifestazioni di interesse, finalizzate allo svolgimento di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art 1, c. 2, lett. b) della L. n. 120 dell’11 settembre 2021, e per le quali non si è ancora provveduto all’inoltro dell’invito a presentare offerta. Quanto sopra, quale conseguenza dell’incertezza determinata dall’espresso riferimento della norma ad una molteplicità di atti, tra cui gli “avvisi di indizione della gara” che agli “inviti”.

        Risposta:
        In base a quanto previsto dalla lettera della norma, il dlgs. n. 77/2021 risulta applicabile in quanto, trattandosi di procedura negoziata, le lettere di invito non sono state ancora inviate (art. 51, comma 3 dlgs 77/2021).

          PER QUESITI O INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI RISPOSTA RAPIDA, CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO E SULLA PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE DI SENTENZEAPPALTI.IT O PER UN PREVENTIVO GRATUITO, SI INVITA A COMPILARE IL MODULO SEGUENTE

          Richiesta:*

          Nome, cognome, Ente o Società:*

          Email:*

          N.B. I servizi sono attivabili su richiesta e modulabili sulla base di specifiche esigenze. Per ulteriori informazioni si invita a visitare le pagine dedicate del sito oppure a contattare info@sentenzeappalti.it.

          PRIVACY. Letta l’informativa sulla privacy, si acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo ed all’invio di eventuale materiale informativo. 
          

          Accettazione privacy*

          Decreto Semplificazioni e PNRR (D.L. n. 77/2021): conversione in Legge – Testo coordinato – Articoli rilevanti per appalti e contratti pubblici

          In G.U. n. 181 del 30 luglio 2021, S.O. n. 26, è pubblicata la Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

          TESTO COORDINATO D.L. N. 77/2021 CON LEGGE DI CONVERSIONE N. 108/2021
          Testo del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.» (GU Serie Generale n.181 del 30.07.2021 – Suppl. Ordinario n. 26)

          ARTICOLI RILEVANTI PER APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

          Titolo III
          PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR
          
                                         Art. 44 
           Semplificazioni  procedurali  in  materia  di  opere   pubbliche   di
            particolare complessita' o di rilevante impatto 
           
            1.  Ai  fini  della   realizzazione   degli   interventi   indicati
          nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di  cui
          all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
          commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura della stazione
          appaltante,  al  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   per
          l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del
          presente decreto. Il Comitato speciale del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici di  cui  all'articolo  45  verifica,  entro  quindici
          giorni dalla  ricezione  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica, l'esistenza di  evidenti  carenze,  di  natura  formale  o
          sostanziale, ivi comprese quelle afferenti  gli  aspetti  ambientali,
          paesaggistici e culturali, tali da non consentire  l'espressione  del
          parere e, in tal caso, provvede  a  restituirlo  immediatamente  alla
          stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni
          ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini  dell'espressione
          del parere in senso favorevole. La stazione appaltante  procede  alle
          modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale,  entro
          e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di  restituzione
          del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine
          massimo di quarantacinque giorni  dalla  ricezione  del  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo  di
          venti giorni dalla ricezione  del  progetto  modificato  o  integrato
          secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini,  il
          parere si intende reso in senso favorevole. 
            1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del  presente
          articolo per i quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' stato richiesto ovvero acquisito il parere del  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215  del  codice
          dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
          n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo  comma
          1, ferma restando  l'applicazione  dei  commi  5  e  6  del  presente
          articolo, in  caso  di  approvazione  del  progetto  da  parte  della
          conferenza di servizi sulla base delle  posizioni  prevalenti  ovvero
          qualora  siano  stati  espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi
          dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,
          n. 241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo,  relativamente
          agli  effetti  della  verifica  del  progetto  effettuata  ai   sensi
          dell'articolo 26, comma 6,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di  comunicazione  in  capo
          alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di
          aggiudicazione,  anche   ai   fini   dell'esercizio   dell'intervento
          sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto.  Qualora  il
          parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato  espresso
          sul progetto definitivo, le disposizioni  dei  commi  4,  5  e  6  si
          applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
          dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma  8
          del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi  5  e  6,
          terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante
          comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per  il  tramite
          della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvenuta  approvazione
          del livello progettuale da mettere a gara e  il  termine  di  novanta
          giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione. 
            1-ter. Al fine di  accelerare  la  realizzazione  degli  interventi
          relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi  e,
          in particolare, di quelli finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le
          risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice  di
          cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il  parere  del
          Consiglio   superiore   dei   lavori   pubblici    e'    obbligatorio
          esclusivamente  con  riguardo  agli   interventi   il   cui   valore,
          limitatamente alla componente «opere civili», e' pari o  superiore  a
          100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui  al  primo
          periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100  milioni
          di euro, si  prescinde  dall'acquisizione  del  parere  previsto  dal
          citato  articolo  215,  comma  3,  del  codice  di  cui  al   decreto
          legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione
          del parere di cui  al  presente  comma,  la  Direzione  generale  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
          competente in materia di trasporto pubblico locale a  impianti  fissi
          provvede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  allo  svolgimento  dell'attivita'   istruttoria   e   alla
          formulazione di una proposta di parere  al  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici, che  si  pronuncia  nei  successivi  trenta  giorni.
          Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. 
            2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
          cui all'articolo 25 del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
          progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed   economica   relativo   agli
          interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto  e'  trasmesso
          dalla stazione  appaltante  alla  competente  soprintendenza  decorsi
          quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei  lavori
          pubblici del progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,  ove
          questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo  periodo  del
          comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio
          del progetto  modificato  nei  termini  dallo  stesso  richiesti.  Il
          termine di cui al comma 3,  secondo  periodo,  dell'articolo  25  del
          decreto legislativo n.  50  del  2016  e'  ridotto  a  quarantacinque
          giorni. Le risultanze della verifica preventiva  sono  acquisite  nel
          corso della conferenza di servizi di cui al comma 4. 
            3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
          decreto,  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica   e'
          trasmesso all'autorita' competente  ai  fini  dell'espressione  della
          valutazione di impatto ambientale  di  cui  alla  Parte  seconda  del
          decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   unitamente   alla
          documentazione  di  cui  all'articolo  22,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della  stazione  appaltante
          decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei
          lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ove
          questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo  periodo  del
          comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio
          del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti
          della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi  e  comunicati
          dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che  partecipano
          alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si  sia  svolto
          il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso  il  ricorso
          all'inchiesta  pubblica  di  cui  all'articolo  24-bis  del  predetto
          decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure di  valutazione  di
          impatto ambientale  degli  interventi  di  cui  all'Allegato  IV  del
          presente decreto sono svolte con le modalita' e  nei  tempi  previsti
          per i progetti di cui al  comma  2-bis  dell'articolo  8  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006. 
            4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
          decreto, decorsi quindici  giorni  dalla  trasmissione  al  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed
          economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo  periodo
          del comma 1,  ovvero  contestualmente  alla  trasmissione  al  citato
          Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti,
          la  stazione  appaltante  convoca  la  conferenza  di   servizi   per
          l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma  3,  del
          decreto legislativo n. 50 del  2016.  La  conferenza  di  servizi  e'
          svolta in forma semplificata  ai  sensi  dell'articolo  14-bis  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa,  ferme  restando  le
          prerogative  dell'autorita'  competente  in  materia  di  VIA,   sono
          acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e  direttive  adottate
          dal Consiglio superiore dei lavori  pubblici  ai  sensi  del  secondo
          periodo del comma 1, nonche' gli esiti del dibattito  pubblico  e  le
          osservazioni raccolte secondo le modalita' di cui all'articolo 46 del
          presente   decreto,   della   verifica   preventiva    dell'interesse
          archeologico  e  della  valutazione   di   impatto   ambientale.   La
          determinazione conclusiva della  conferenza  approva  il  progetto  e
          tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini
          della localizzazione  dell'opera,  della  conformita'  urbanistica  e
          paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
          delle relative opere mitigatrici e  compensative.  La  determinazione
          conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine  urbanistico  ed
          edilizio, l'intesa tra Stato  e  regione  o  provincia  autonoma,  in
          ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di  variante  degli
          strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
          titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio  del
          progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
          conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
          l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
          sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
          all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo
          della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti  locali
          provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
          interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
          autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
          dell'opera. 
            5. In caso di approvazione del progetto da parte  della  conferenza
          di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano
          stati  espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi   dell'articolo
          14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  la
          questione e' posta all'esame  del  Comitato  speciale  del  Consiglio
          superiore dei lavori  pubblici  e  definita,  anche  in  deroga  alle
          previsioni di cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,  secondo  le
          modalita' di cui al comma 6. 
            6. Entro  cinque  giorni  dalla  conclusione  della  conferenza  di
          servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso  unitamente  alla
          determinazione  conclusiva   della   conferenza   e   alla   relativa
          documentazione al  Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal  comma  5,  con  la
          partecipazione dei rappresentanti  delle  amministrazioni  che  hanno
          espresso  il  dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che   hanno
          partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto  dal  quarto
          periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il  Comitato
          speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio
          alla  stazione  appaltante,  con  la  quale  individua  le  eventuali
          integrazioni e modifiche  al  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai  pareri  acquisiti
          in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti  dal  comma  5  e
          fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la
          determinazione motivata del Comitato speciale individua  altresi'  le
          integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione  del
          principio di leale  collaborazione,  ad  una  soluzione  condivisa  e
          sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4,  quella  della
          conferenza di  servizi.  In  relazione  alle  eventuali  integrazioni
          ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale  e'  acquisito,  ove
          necessario,  il  parere   dell'autorita'   che   ha   rilasciato   il
          provvedimento di  VIA,  che  si  esprime  entro  venti  giorni  dalla
          richiesta  e,  in  tal  caso,  il   Comitato   speciale   adotta   la
          determinazione motivata entro i  successivi  dieci.  In  presenza  di
          dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi  1  e
          2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non  sia  possibile
          pervenire ad una soluzione  condivisa  ai  fini  dell'adozione  della
          determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
          scadenza del termine di cui al  secondo  ovvero  al  quarto  periodo,
          trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione
          recante l'illustrazione degli  esiti  della  conferenza  di  servizi,
          delle ragioni del dissenso e delle proposte  dallo  stesso  formulate
          per il superamento del dissenso, compatibilmente  con  le  preminenti
          esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro
          i termini previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi
          finanziati con le risorse del PNC dal  decreto  di  cui  al  comma  7
          dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria
          tecnica propone al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  entro
          quindici giorni dalla ricezione della  relazione  di  cui  al  quinto
          periodo, di sottoporre  la  questione  all'esame  del  Consiglio  dei
          ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri
          si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso  adottando
          una nuova determinazione conclusiva ai sensi del  primo  periodo  del
          comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della  legge  n.  241  del
          1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto
          periodo del  presente  articolo.  Alle  riunioni  del  Consiglio  dei
          ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle
          regioni o delle  province  autonome  interessate.  Restano  ferme  le
          attribuzioni e le prerogative riconosciute  alle  regioni  a  statuto
          speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  dagli  statuti
          speciali di autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Le
          decisioni del Consiglio dei ministri  sono  immediatamente  efficaci,
          non sono sottoposte al controllo  preventivo  di  legittimita'  della
          Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
          20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni  dalla  data
          di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
            7. In deroga all'articolo 27 del  decreto  legislativo  n.  50  del
          2016, la verifica del progetto definitivo e  del  progetto  esecutivo
          condotta ai sensi dell'articolo 26, comma  6,  del  predetto  decreto
          accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite  in  sede
          di conferenza di servizi e di VIA, nonche'  di  quelle  impartite  ai
          sensi del comma 6 ed all'esito della stessa  la  stazione  appaltante
          procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo  ovvero
          del progetto esecutivo. 
            8. La stazione  appaltante  provvede  ad  indire  la  procedura  di
          aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data  di  comunicazione
          della determinazione motivata del  Comitato  speciale  ai  sensi  del
          comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
          della decisione del Consiglio dei ministri di cui al  medesimo  comma
          6, dandone contestuale comunicazione alla  Cabina  di  regia  di  cui
          all'articolo 2, per  il  tramite  della  Segreteria  tecnica  di  cui
          all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili. In caso di inosservanza del  termine  di  cui  al  primo
          periodo, l'intervento sostitutivo e' attuato nelle forme e secondo le
          modalita' di cui all'articolo 12. 
            8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Alla  societa'
          possono essere affidate le attivita' di realizzazione e di  gestione,
          comprese  quelle  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,   di
          ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel  territorio
          della  regione  Veneto  nonche',  previa  intesa   tra   le   regioni
          interessate, nel territorio delle regioni  limitrofe,  nei  limiti  e
          secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter dell'articolo  178  del
          codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50». 
            8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77, le  parole:  «30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «31 dicembre 2021». 
            8-quater.  All'articolo  35,  comma  1-ter,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Le
          tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,
          all'esito del procedimento di revisione della concessione di  cui  al
          terzo periodo, alla societa' ANAS  Spa  che  provvede  altresi'  alla
          realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi,
          anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1-Aurelia, nei
          limiti delle risorse  che  si  renderanno  disponibili  a  tale  fine
          nell'ambito  del  contratto  di  programma  tra  il  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa'  ANAS  Spa
          relativo al periodo 2021-2025. Per  la  progettazione  ed  esecuzione
          dell'intervento viario di cui  al  precedente  periodo,  a  decorrere
          dalla data di sottoscrizione del contratto di programma  relativo  al
          periodo   2021-2025   e   fino   al   completamento    dei    lavori,
          l'amministratore delegato pro tempore  della  societa'  ANAS  Spa  e'
          nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al  Commissario
          straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'
          comunque denominate». 
            8-quinquies. Al fine di consentire  l'ultimazione  delle  procedure
          espropriative  e  dei  contenziosi  pendenti  nonche'  dei   collaudi
          tecnico-amministrativi  relativi  alle  opere   realizzate   per   lo
          svolgimento  dei  XX  Giochi  olimpici  invernali  e  dei  IX  Giochi
          Paralimpici invernali svoltisi  a  Torino  nel  2006  e  delle  opere
          previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di
          cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
          gia' prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
          febbraio 2011, n. 10, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. 
          
          
                                         Art. 45 
          Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del  Consiglio
                              Superiore dei lavori pubblici 
           
            1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento  (UE)
          2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
          e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
          del 12 febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026,  presso
          il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  per  l'espressione  dei
          pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli
          interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato
          speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
          pubblici e composto da: 
              a) sei dirigenti  di  livello  generale  in  servizio  presso  le
          amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei  quali  uno  appartenente
          alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  uno  appartenente  al
          Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  uno
          appartenente  al   Ministero   della   transizione   ecologica,   uno
          appartenente  al  Ministero  della  cultura,  uno   appartenente   al
          Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e
          delle finanze; 
              b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti
          tra soggetti in possesso di adeguate professionalita'; 
              c) tre rappresentanti designati dagli  Ordini  professionali,  di
          cui uno designato  dall'Ordine  professionale  degli  ingegneri,  uno
          designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato
          dall'Ordine professionale dei geologi; 
              d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di  chiara  ed
          acclarata competenza; 
              e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un
          consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. 
            2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare,  in  qualita'
          di esperti per  la  trattazione  di  speciali  problemi,  studiosi  e
          tecnici anche non appartenenti  a  pubbliche  amministrazioni,  senza
          diritto di voto. Per la partecipazione alle  attivita'  del  Comitato
          non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o  altri
          emolumenti comunque denominati. 
            3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, durano  in  carica  tre
          anni e possono essere confermati per un secondo triennio  e  comunque
          non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non
          possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato  speciale  e'
          corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo  24,
          comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  fermo  il
          limite di cui all'articolo  23-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          dicembre  2011,  n.  214,  un'indennita'  pari  al   25   per   cento
          dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso
          l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma
          di   35.000   euro   annui   comprensiva   degli   oneri   a   carico
          dell'Amministrazione. 
            4. Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  del  Comitato
          speciale e' istituita,  presso  il  Consiglio  Superiore  dei  lavori
          pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021
          e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di
          supporto di durata temporanea  fino  al  31  dicembre  2026,  cui  e'
          preposto un dirigente di livello generale,  in  aggiunta  all'attuale
          dotazione  organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
          mobilita' sostenibili, e composta da  un  dirigente  di  livello  non
          generale e da dieci unita' di personale di livello non  dirigenziale,
          individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165  ad  esclusione  del  personale  docente,   educativo,
          amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche.
          Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  in
          posizione  di  fuori  ruolo,  comando,  distacco  o   altra   analoga
          posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto
          puo' altresi' avvalersi, mediante apposite convenzioni e  nel  limite
          complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno  2021  e  di  euro  1
          milione per ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026,  di  societa'
          controllate  da  Amministrazioni  dello  Stato  specializzate   nella
          progettazione o realizzazione di opere pubbliche. 
            5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  4  quantificati  in  euro
          1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni
          dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
          fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
          per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
          
          
                                         Art. 46  
                    Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico 
           
            1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, adottato su proposta  della  Commissione
          nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma  2,
          del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  possono  essere
          individuate, in relazione agli interventi  di  cui  all'articolo  44,
          comma 1, nonche' a quelli finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le
          risorse del PNRR e  del  PNC,  soglie  dimensionali  delle  opere  da
          sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a  quelle
          previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi  di  cui
          all'Allegato IV al presente decreto, il  dibattito  pubblico  ha  una
          durata massima di quarantacinque giorni e tutti  i  termini  previsti
          dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  76
          del 2018, sono ridotti della meta'. Nei casi di  obbligatorieta'  del
          dibattito pubblico, la stazione appaltante  provvede  ad  avviare  il
          relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del  progetto
          di fattibilita' tecnica  ed  economica  al  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44,
          comma 1. In caso di restituzione del progetto ai  sensi  del  secondo
          periodo dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico  e'  sospeso
          con  avviso  pubblicato  sul  sito   istituzionale   della   stazione
          appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente  comma
          riprende a decorrere dalla data di pubblicazione  sul  medesimo  sito
          internet istituzionale dell'avviso di trasmissione  del  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica integrato o modificato  secondo  le
          indicazioni rese dal Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  di
          lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e  le  osservazioni
          raccolte  sono  valutate  nella  conferenza   di   servizi   di   cui
          all'articolo 44, comma 4. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei
          termini di cui al secondo periodo del presente comma, la  Commissione
          nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire,  entro  il
          termine di sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, un elenco di soggetti, in  possesso  di  comprovata
          esperienza e competenza nella  gestione  dei  processi  partecipativi
          ovvero nella gestione ed esecuzione delle attivita' di programmazione
          e pianificazione in materia urbanistica o  di  opere  pubbliche,  cui
          conferire l'incarico di coordinatore  del  dibattito  pubblico,  come
          disciplinato dal decreto adottato  in  attuazione  dell'articolo  22,
          comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.  In  caso  di
          inosservanza da  parte  della  stazione  appaltante  dei  termini  di
          svolgimento del dibattito pubblico previsti dal  presente  comma,  la
          Commissione nazionale  per  il  dibattito  pubblico  esercita,  senza
          indugio,  i  necessari  poteri  sostitutivi.  Ai   componenti   della
          Commissione nazionale e' riconosciuto, per il  periodo  dal  2021  al
          2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il  rimborso  delle
          spese di missione nei limiti previsti per il personale del  Ministero
          delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  con  oneri  non
          superiori a 22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2026. 
            2.  Agli  oneri  di  cui  al  comma   1,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
          parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
          nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della
          missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
          parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
          
          
          Titolo IV
          CONTRATTI PUBBLICI
          
                                         Art. 47 
           Pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel
                                     PNRR e nel PNC 
           
            1. Per perseguire le finalita'  relative  alle  pari  opportunita',
          generazionali e di genere e per  promuovere  l'inclusione  lavorativa
          delle persone disabili, in relazione alle  procedure  afferenti  agli
          investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
          previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento  (UE)  2021/241  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche'  dal
          PNC, si applicano le disposizioni seguenti. 
            2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
          situazione del personale,  ai  sensi  dell'articolo  46  del  decreto
          legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di  esclusione,
          al momento della presentazione  della  domanda  di  partecipazione  o
          dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto  redatto,  con  attestazione
          della  sua  conformita'  a  quello  trasmesso   alle   rappresentanze
          sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale  di
          parita' ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in
          caso di inosservanza dei termini previsti dal comma  1  del  medesimo
          articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e   alla   consigliera   e   al
          consigliere regionale di parita'. 
            3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma  2
          e che occupano un numero pari  o  superiore  a  quindici  dipendenti,
          entro sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratto,  sono  tenuti  a
          consegnare alla stazione appaltante una  relazione  di  genere  sulla
          situazione  del  personale  maschile  e  femminile  in  ognuna  delle
          professioni  ed  in  relazione  allo  stato  di   assunzioni,   della
          formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi
          di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri  fenomeni  di  mobilita',
          dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
          dei   prepensionamenti   e    pensionamenti,    della    retribuzione
          effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo  periodo  e'
          tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e
          al consigliere regionale di parita'. 
            3-bis. Gli operatori economici di cui al comma  3  sono,  altresi',
          tenuti a consegnare, nel termine previsto dal  medesimo  comma,  alla
          stazione appaltante la certificazione di cui  all'articolo  17  della
          legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento
          degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
          provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data
          di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione  di  cui  al
          presente comma e' trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. 
            4. Le stazioni appaltanti  prevedono,  nei  bandi  di  gara,  negli
          avvisi e negli inviti, specifiche clausole  dirette  all'inserimento,
          come  requisiti  necessari  e  come  ulteriori   requisiti   premiali
          dell'offerta,  di  criteri  orientati  a  promuovere  l'imprenditoria
          giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parita'
          di genere e l'assunzione di giovani, con eta' inferiore  a  trentasei
          anni, e donne. Il contenuto delle clausole  e'  determinato  tenendo,
          tra   l'altro,   conto   dei   principi   di   libera    concorrenza,
          proporzionalita' e  non  discriminazione,  nonche'  dell'oggetto  del
          contratto, della tipologia e della natura  del  singolo  progetto  in
          relazione  ai   profili   occupazionali   richiesti,   dei   principi
          dell'Unione europea,  degli  indicatori  degli  obiettivi  attesi  in
          termini  di  occupazione  femminile  e  giovanile  e  di   tasso   di
          occupazione delle persone disabili al 2026, anche  in  considerazione
          dei corrispondenti valori medi nonche' dei corrispondenti  indicatori
          medi settoriali europei in  cui  vengono  svolti  i  progetti.  Fermo
          restando  quanto  previsto  al  comma  7,  e'  requisito   necessario
          dell'offerta  l'aver  assolto,   al   momento   della   presentazione
          dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12  marzo  1999,
          n.  68,  e  l'assunzione  dell'obbligo  di  assicurare,  in  caso  di
          aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per  cento,
          delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o  per  la
          realizzazione di  attivita'  ad  esso  connesse  o  strumentali,  sia
          all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. 
            5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un
          punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che: 
            a) nei tre anni antecedenti la data  di  scadenza  del  termine  di
          presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti
          relativi  ad   atti   o   comportamenti   discriminatori   ai   sensi
          dell'articolo 44 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,
          dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,
          dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e
          55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  ovvero
          dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
            b) utilizzi o  si  impegni  a  utilizzare  specifici  strumenti  di
          conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro  per  i
          propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del
          lavoro; 
            c) si impegni ad assumere, oltre  alla  soglia  minima  percentuale
          prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani,
          con eta' inferiore a trentasei anni, e  donne  per  l'esecuzione  del
          contratto o per la realizzazione di  attivita'  ad  esso  connesse  o
          strumentali; 
            d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parita'
          di genere  e  adottato  specifiche  misure  per  promuovere  le  pari
          opportunita' generazionali e  di  genere,  anche  tenendo  conto  del
          rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi
          e nel conferimento di incarichi apicali; 
            d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di  cui
          alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
            e) abbia presentato o si impegni a presentare  per  ciascuno  degli
          esercizi  finanziari,  ricompresi  nella  durata  del  contratto   di
          appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai
          sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  2016,  n.
          254. 
            6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione  di  penali  per
          l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3,  al
          comma 3-bis ovvero  al  comma  4,  commisurate  alla  gravita'  della
          violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o  alle
          prestazioni del  contratto,  nel  rispetto  dell'importo  complessivo
          previsto  dall'articolo  51  del  presente  decreto.  La   violazione
          dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi',  l'impossibilita'
          per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero  in
          raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori
          procedure  di  affidamento  afferenti  agli   investimenti   pubblici
          finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1. 
            7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi
          di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di  partecipazione
          di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone  adeguata
          e  specifica  motivazione,  qualora  l'oggetto  del   contratto,   la
          tipologia o la natura del  progetto  o  altri  elementi  puntualmente
          indicati ne rendano  l'inserimento  impossibile  o  contrastante  con
          obiettivi  di  universalita'  e   socialita',   di   efficienza,   di
          economicita' e di qualita' del servizio nonche' di  ottimale  impiego
          delle risorse pubbliche 
            8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero
          dei Ministri o delle autorita' delegati per le  pari  opportunita'  e
          della famiglia e per le politiche  giovanili  e  il  servizio  civile
          universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  della
          mobilita' sostenibili, con il Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro per  le  disabilita',  da  adottarsi  entro
          sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
          definiti le modalita' e i criteri applicativi delle  misure  previste
          dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli
          di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per  settore,
          tipologia e natura del contratto o del progetto. 
            9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e  3-bis  sono
          pubblicati   sul   profilo    del    committente,    nella    sezione
          «Amministrazione trasparente», ai sensi dell'articolo 29 del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla  Presidenza  del
          consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle  autorita'  delegati
          per le  pari  opportunita'  e  della  famiglia  e  per  le  politiche
          giovanili e il servizio civile universale. 
          
          
                                       Art. 47 bis 
          Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto 
           
            1. Salvo quanto espressamente stabilito dal  presente  decreto,  la
          composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto,
          i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i  titolari  di
          incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonche'  delle
          relative  strutture  amministrative  di  supporto,  e'  definita  nel
          rispetto del principio di parita' di genere, fermo restando il numero
          di componenti previsto alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto. 
          
          
                                       Art. 47 ter 
             Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari 
           
            1. All'articolo  177,  comma  2,  primo  periodo,  del  codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
          dicembre 2022». 
          
          
                                     Art. 47 quater 
           Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza  nei  contratti
            pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC 
           
            1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire  il
          pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure  afferenti  agli
          investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
          previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal
          PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o  nell'invito
          criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie  imprese  nella
          valutazione dell'offerta. 
            2. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
          compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con  i  principi
          di  parita'  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza   e
          proporzionalita'. 
          
          
                                         Art. 48 
           Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR
                                          e PNC 
           
            1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici
          finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e
          dal  PNC  e  dai  programmi  cofinanziati   dai   fondi   strutturali
          dell'Unione  europea,  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
          titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
          nonche' le disposizioni di cui al presente articolo. 
            2. E' nominato, per  ogni  procedura,  un  responsabile  unico  del
          procedimento che, con propria determinazione adeguatamente  motivata,
          valida e approva  ciascuna  fase  progettuale  o  di  esecuzione  del
          contratto, anche in corso d'opera,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50. 
            3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura
          di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per  i
          settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori  speciali,
          nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di  estrema
          urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non  imputabili  alla
          stazione appaltante, l'applicazione dei  termini,  anche  abbreviati,
          previsti   dalle   procedure   ordinarie   puo'   compromettere    la
          realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi  di  attuazione
          di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
          strutturali dell'Unione Europea. 
            4. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
          affidamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 125  del  codice
          del processo amministrativo di cui al decreto  legislativo  2  luglio
          2010, n. 104. 
            5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto  previsto
          dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo  n.
          50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed  esecuzione
          dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica di cui all'articolo 23,  comma  5,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita'  tecnica  ed
          economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza  di
          servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7  agosto  1990,
          n. 241. L'affidamento  avviene  mediante  acquisizione  del  progetto
          definitivo in  sede  di  offerta  ovvero,  in  alternativa,  mediante
          offerte aventi a oggetto la realizzazione  del  progetto  definitivo,
          del progetto esecutivo e il prezzo. In  entrambi  i  casi,  l'offerta
          relativa al prezzo indica distintamente  il  corrispettivo  richiesto
          per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
          l'esecuzione dei lavori. In ogni caso,  alla  conferenza  di  servizi
          indetta ai fini dell'approvazione del progetto  definitivo  partecipa
          anche l'affidatario dell'appalto, che provvede,  ove  necessario,  ad
          adeguare il  progetto  alle  eventuali  prescrizioni  susseguenti  ai
          pareri resi in sede di conferenza  di  servizi.  A  tal  fine,  entro
          cinque giorni  dall'aggiudicazione  ovvero  dalla  presentazione  del
          progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso  non
          sia stato acquisito in  sede  di  gara,  il  responsabile  unico  del
          procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli
          atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto. 
            6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui  al
          comma 1, possono prevedere, nel bando di  gara  o  nella  lettera  di
          invito, l'assegnazione di  un  punteggio  premiale  per  l'uso  nella
          progettazione dei metodi e strumenti  elettronici  specifici  di  cui
          all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo  n.  50
          del 2016. Tali  strumenti  utilizzano  piattaforme  interoperabili  a
          mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non  limitare  la
          concorrenza tra i fornitori di  tecnologie  e  il  coinvolgimento  di
          specifiche progettualita' tra  i  progettisti.  Entro  trenta  giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   con
          provvedimento del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
          sostenibili, sono stabilite  le  regole  e  specifiche  tecniche  per
          l'utilizzo dei  metodi  e  strumenti  elettronici  di  cui  al  primo
          periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di  cui  al
          decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13  del  citato
          articolo 23. 
            7. Per gli interventi di  cui  al  comma  1,  in  deroga  a  quanto
          previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
          parere  del  Consiglio  Superiore  dei  lavori   pubblici   e'   reso
          esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed  economica  di
          lavori pubblici di competenza  statale,  o  comunque  finanziati  per
          almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari  o  superiore  ai
          100 milioni di euro. In tali  casi,  il  parere  reso  dal  Consiglio
          Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9,  del
          decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la  valutazione
          di congruita' del costo. In relazione agli  investimenti  di  cui  al
          primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026,
          si prescinde dall'acquisizione del parere di  cui  all'articolo  215,
          comma 3, del decreto legislativo n. 50 del  2016.  Con  provvedimento
          del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,  adottato
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto,  sono  individuate  le  modalita'  di  presentazione   delle
          richieste di  parere  di  cui  al  presente  comma,  e'  indicato  il
          contenuto  essenziale  dei  documenti  e  degli  elaborati   di   cui
          all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
          occorrenti  per   l'espressione   del   parere,   e   sono   altresi'
          disciplinate, fermo quanto previsto  dall'articolo  44  del  presente
          decreto, procedure semplificate per  la  verifica  della  completezza
          della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente
          definizione accelerata del procedimento. 
          
          
                                         Art. 49 
                        Modifiche alla disciplina del subappalto 
           
            1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 
              a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e
          5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  subappalto  non
          puo' superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo  del
          contratto di lavori, servizi o forniture. E' soppresso l'articolo  1,
          comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
              b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
          50: 
                1) al comma 1, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti
          dai seguenti: «A  pena  di  nullita',  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo'  essere
          ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle
          prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di  appalto,  nonche'
          la prevalente esecuzione  delle  lavorazioni  relative  al  complesso
          delle categorie prevalenti e dei  contratti  ad  alta  intensita'  di
          manodopera. E' ammesso il  subappalto  secondo  le  disposizioni  del
          presente articolo.»; 
                2) al comma 14, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
          «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in  subappalto,  deve
          garantire gli stessi standard qualitativi  e  prestazionali  previsti
          nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori  un  trattamento
          economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
          contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi  contratti
          collettivi nazionali di  lavoro,  qualora  le  attivita'  oggetto  di
          subappalto   coincidano   con   quelle   caratterizzanti    l'oggetto
          dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
          prevalenti  e  siano  incluse  nell'oggetto  sociale  del  contraente
          principale.». 
            2. Dal 1°  novembre  2021,  al  citato  articolo  105  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Le
          stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi  di  cui  all'articolo
          30,  previa  adeguata  motivazione  nella  determina   a   contrarre,
          eventualmente avvalendosi del  parere  delle  Prefetture  competenti,
          indicano nei documenti  di  gara  le  prestazioni  o  le  lavorazioni
          oggetto   del   contratto   di   appalto   da   eseguire    a    cura
          dell'aggiudicatario  in  ragione  delle  specifiche   caratteristiche
          dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89,  comma  11,
          dell'esigenza, tenuto conto della natura o della  complessita'  delle
          prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il
          controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi
          di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni  di
          lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di  prevenire
          il rischio di infiltrazioni criminali, a meno  che  i  subappaltatori
          siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed
          esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6
          novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori
          istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.
          229.»; 
              b) il comma 5 e' abrogato; 
            b-bis)  al  comma  7,  secondo   periodo,   le   parole   da:   «la
          certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite
          dalle  seguenti:  «la  dichiarazione  del  subappaltatore  attestante
          l'assenza dei motivi di  esclusione  di  cui  all'articolo  80  e  il
          possesso dei requisiti speciali di cui agli  articoli  83  e  84.  La
          stazione appaltante verifica  la  dichiarazione  di  cui  al  secondo
          periodo del presente comma tramite la Banca  dati  nazionale  di  cui
          all'articolo 81»; 
              c) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il
          contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido
          nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
          oggetto del contratto di subappalto.». 
            3. Le amministrazioni competenti: 
              a) assicurano la piena operativita' della  Banca  Dati  Nazionale
          dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo
          n. 50  del  2016,  come  modificato  dall'articolo  53  del  presente
          decreto; 
              b) adottano il documento relativo alla congruita'  dell'incidenza
          della manodopera, di cui  all'articolo  105,  comma  16,  del  citato
          decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo  8,  comma  10-bis,
          del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
              c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma  7,
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
            4. Per garantire la piena operativita'  e  l'implementazione  della
          banca dati di cui al comma 3, lettera a), e' autorizzata la spesa  di
          euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli
          anni dal 2022  al  2026.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
          
          
                                         Art. 50 
           Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici  PNRR
                                          e PNC 
           
            1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento  (UE)
          2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021
          e  al  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  europeo  e   del
          Consiglio, del 12 febbraio 2021, in  relazione  alla  esecuzione  dei
          contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte,  con  le  risorse
          previste dai citati regolamenti, nonche' dalle risorse del PNC, e dai
          programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea,  si
          applicano  le  disposizioni   del   presente   titolo,   nonche'   le
          disposizioni del presente articolo. 
            2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto,
          la consegna dei  lavori,  la  costituzione  del  collegio  consultivo
          tecnico,  gli  atti  e  le  attivita'  di  cui  all'articolo  5   del
          decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  nonche'  gli  altri  termini,
          anche  endoprocedimentali,  previsti  dalla  legge,  dall'ordinamento
          della stazione  appaltante  o  dal  contratto  per  l'adozione  delle
          determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR  e
          PNC, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui all'articolo  2,
          comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare  del  potere
          sostitutivo  in  caso  di   inerzia,   d'ufficio   o   su   richiesta
          dell'interessato, esercita il potere  sostitutivo  entro  un  termine
          pari alla meta'  di  quello  originariamente  previsto,  al  fine  di
          garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR  nonche'
          al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali  dell'Unione
          Europea. 
            3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione  e  non  trova
          applicazione l'articolo 32, comma  12,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016 n. 50. 
            4. La stazione appaltante  prevede,  nel  bando  o  nell'avviso  di
          indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei  lavori  avvenga
          in anticipo rispetto al termine  ivi  indicato,  e'  riconosciuto,  a
          seguito dell'approvazione da  parte  della  stazione  appaltante  del
          certificato di collaudo o di verifica di conformita',  un  premio  di
          accelerazione per ogni giorno  di  anticipo  determinato  sulla  base
          degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale,  mediante
          utilizzo delle somme indicate nel  quadro  economico  dell'intervento
          alla voce imprevisti,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  disponibili,
          sempre che l'esecuzione dei lavori  sia  conforme  alle  obbligazioni
          assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50
          del 2016, le penali  dovute  per  il  ritardato  adempimento  possono
          essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per  mille
          e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare  in
          relazione all'entita' delle conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non
          possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto
          ammontare netto contrattuale. 
          
          
                                         Art. 51 
                     Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 
           
            1.  Al  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 1: 
                1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
                2) al comma 2: 
                  2.1.  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «a)
          affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro  e
          per servizi e forniture, ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e
          architettura e l'attivita' di progettazione, di importo  inferiore  a
          139.000  euro.  In  tali  casi   la   stazione   appaltante   procede
          all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'  operatori
          economici,  fermi  restando  il  rispetto   dei   principi   di   cui
          all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  l'esigenza  che  siano  scelti
          soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
          quelle oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che
          risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione
          appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;»; 
                  2.2. alla lettera b), le parole «di importo pari o  superiore
          a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a
          150.000 euro e inferiore a  350.000  euro,  ovvero  di  almeno  dieci
          operatori per lavori di importo pari o superiore  a  350.000  euro  e
          inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno  quindici  operatori
          per lavori di importo pari o superiore a un milione di  euro  e  fino
          alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del
          2016» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore  a
          139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo  35  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a
          150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
          operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro
          e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  n.
          50 del 2016»; 
              b) all'articolo 2: 
                1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
                2) al  comma  2,  le  parole  «agli  articoli  61  e  62»  sono
          sostituite dalle seguenti: «all'articolo 62»; 
            b-bis) all'articolo 2-ter: 
            1) al comma 1, lettera a),  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
            2) al comma 1, lettera b),  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e dopo le parole: «legati
          alla stessa funzione,» e' inserita la seguente: «anche»; 
              c) all'articolo 3: 
                1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
                2) al comma 2, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
            2-bis) al comma 3, dopo le  parole:  «esiti  delle  interrogazioni»
          sono inserite le seguenti: «, anche demandate  al  gruppo  interforze
          tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati
          del   Dipartimento   della   pubblica   sicurezza    del    Ministero
          dell'interno,»; 
              d) all'articolo 5: 
                1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
                2) al comma 2, le parole «su  determinazione»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «su parere»; 
              e) all'articolo 6: 
                1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano,
          sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
                2) al comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole  «ciascuna  di
          esse nomini uno o due  componenti»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
          individuati anche tra il  proprio  personale  dipendente  ovvero  tra
          persone  ad  esse  legate  da  rapporti  di  lavoro  autonomo  o   di
          collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti  previsti
          dal primo periodo,»; 
                3) al comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
          «Quando  il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  corrisponde
          interamente  al   contenuto   della   determinazione   del   collegio
          consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle  spese  sostenute
          dalla parte  vincitrice  che  non  ha  osservato  la  determinazione,
          riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la
          condanna al rimborso delle spese sostenute  dalla  parte  soccombente
          relative allo stesso periodo, nonche' al versamento  all'entrata  del
          bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo  corrispondente
          al contributo unificato dovuto. Resta  ferma  l'applicabilita'  degli
          articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.»; 
                4) al comma 7, il secondo periodo e'  soppresso  e,  al  quarto
          periodo, dopo le parole «fino a un quarto» sono inserite le seguenti:
          «e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter»; 
                5) dopo il comma 8  e'  inserito  il  seguente:  «8-bis.  Entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, con provvedimento del Ministro delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, previo parere  del  Consiglio  superiore
          dei lavori pubblici, sono approvate  apposite  Linee  guida  volte  a
          definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente  articolo,  i
          requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del
          Presidente del collegio consultivo tecnico, i  criteri  preferenziali
          per la loro scelta, i parametri per la  determinazione  dei  compensi
          rapportati  al  valore  e  alla  complessita'   dell'opera,   nonche'
          all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e  alla
          qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e
          funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri  istituti
          consultivi,  deflativi  e  contenziosi  esistenti.  Con  il  medesimo
          decreto, e'  istituito  presso  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  un
          Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita'
          dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi
          consultivi provvedono a  trasmettere  all'Osservatorio  gli  atti  di
          costituzione del collegio e le determinazioni assunte  dal  collegio,
          entro   cinque   giorni   dalla   loro   adozione.   Ai    componenti
          dell'osservatorio  non  spettano  indennita',  gettoni  di  presenza,
          rimborsi  spese  o   altri   emolumenti   comunque   denominati.   Al
          funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse
          umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici disponibili a legislazione vigente»; 
              f) all'articolo 8, comma 1, le parole  «31  dicembre  2021»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
            f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
            «2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la
          sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del
          18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale,
          sottoposti a tutela ai sensi del codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
            a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad  abitazione
          e' fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri  per  i  corridoi,  i
          disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli; 
            b) per ciascun  locale  adibito  ad  abitazione,  l'ampiezza  della
          finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di
          fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e,  comunque,
          la superficie finestrata apribile non  deve  essere  inferiore  a  un
          sedicesimo della superficie del pavimento; 
            c)  ai  fini  della  presentazione  e  del  rilascio   dei   titoli
          abilitativi per il recupero e per la  qualificazione  edilizia  degli
          immobili di cui al presente comma e  della  segnalazione  certificata
          della  loro   agibilita',   si   fa   riferimento   alle   dimensioni
          legittimamente  preesistenti  anche  nel  caso   di   interventi   di
          ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso»; 
              g) all'articolo 13, comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
              h) all'articolo 21, comma 2, le parole «31  dicembre  2021»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». 
            2. La proroga di cui al comma 1, lettera  b),  numero  1),  non  si
          applica alle disposizioni di cui  al  comma  4  dell'articolo  2  del
          decreto-legge n. 76 del 2020. 
            3. Le modifiche apportate dal  comma  1,  lettera  a),  numero  2),
          numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma  2,  lettere  a)  e  b),  del
          decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo
          l'entrata in vigore del presente decreto.  Per  le  procedure  i  cui
          bandi o  avvisi  di  indizione  della  gara  siano  pubblicati  prima
          dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero  i  cui  inviti  a
          presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la  medesima
          data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n.
          76 del 2020 nella formulazione antecedente alle  modifiche  apportate
          con il presente decreto. 
          
          
                                         Art. 52 
                     Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 
                  e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti 
           
            1.  Al  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 1: 
                1) al comma 1: 
                  1.1 all'alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono  sostituite
          dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
                  1.2. alla lettera a), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole  «,  limitatamente   alle   procedure   non   afferenti   agli
          investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
          previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento  (UE)  2021/241  del
          Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  febbraio  2021,  nonche'
          dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti  complementari
          di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59.  Nelle
          more di  una  disciplina  diretta  ad  assicurare  la  riduzione,  il
          rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti,  per  le
          procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo  di
          provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e  lavori,
          oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
          4,  attraverso  le  unioni  di  comuni,  le   province,   le   citta'
          metropolitane e i comuni capoluogo di provincia»; 
                2) il comma 2 e' abrogato; 
                3) al comma 3, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
                4) al comma 4, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021»  sono
          sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 
                5) al comma 6, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021»  sono
          sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 
                6) al comma 7, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo: «Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del
          parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla
          costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.»; 
                7) al comma 10, le parole  «Fino  al  31  dicembre  2021»  sono
          sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2023»; 
                8) al comma 15, le parole «Per gli anni dal 2019 al 2022»  sono
          sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 
                9) al comma 18, secondo periodo le parole «Fino al 31  dicembre
          2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023». 
            a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «30  giugno  2021»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
            1-bis.  In   caso   di   comprovate   necessita'   correlate   alla
          funzionalita'  delle  Forze  armate,  anche  connesse   all'emergenza
          sanitaria,  le  misure  di   semplificazione   procedurale   di   cui
          all'articolo  44  del  presente  decreto  si  applicano  alle   opere
          destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo  233,  comma  1,
          lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di
          cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  individuate,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro della difesa, sentito il  Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili. 
          
          
                                         Art. 53 
           Semplificazione  degli  acquisti  di  beni  e   servizi   informatici
            strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia  di  procedure
            di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici 
           
            1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni  e  servizi  di  importo
          inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50, quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,
          lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  cosi'  come
          modificato dal  presente  decreto,  le  stazioni  appaltanti  possono
          ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza
          dei presupposti  ivi  previsti,  in  relazione  agli  affidamenti  di
          importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto  l'acquisto
          di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia
          cloud, nonche' servizi di connettivita', finanziati  in  tutto  o  in
          parte con le risorse previste per la realizzazione dei  progetti  del
          PNRR, la cui  determina  a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del
          procedimento equivalente sia adottato  entro  il  31  dicembre  2026,
          anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle  soluzioni
          disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra  procedura  di
          affidamento. 
            2. Al termine delle procedure  di  gara  di  cui  al  comma  1,  le
          amministrazioni stipulano il contratto e avviano  l'esecuzione  dello
          stesso secondo le modalita' di cui  all'articolo  75,  comma  3,  del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito  in  legge  24  aprile
          2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32,  commi
          9 e 10, del decreto legislativo n. 50  del  2016.  Per  le  verifiche
          antimafia si applica l'articolo 3 del decreto-legge 16  luglio  2020,
          n.  76,  convertito   in   legge   11   settembre   2020,   n.   120.
          L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i
          contratti relativi ai beni, servizi  e  forniture,  sotto  condizione
          risolutiva, ferme  restando  le  verifiche  successive  ai  fini  del
          comprovato possesso  dei  requisiti  da  completarsi  entro  sessanta
          giorni. 
            3.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
          esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g),
          del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  sentita  l'AgID,  in
          relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma  1  ritenute
          strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi
          di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa  e
          resilienza. 
            4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma  3,  la  struttura
          della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   competente   per
          l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  detta  anche
          prescrizioni,  obbligatorie  e   vincolanti   nei   confronti   delle
          amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalita' organizzative
          e ai tempi di svolgimento delle procedure di  affidamento  necessarie
          al fine di assicurare il conseguimento degli specifici  obiettivi  di
          trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di
          attuazione  individuati  nel  cronoprogramma  relativo   ai   singoli
          progetti,  nonche'  alla  qualita'  e   alla   coerenza   tecnologica
          complessiva delle architetture infrastrutturali. 
            5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  recante  "Codice
          dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 29: 
                1) al comma 1, primo periodo,  dopo  le  parole  «nonche'  alle
          procedure  per  l'affidamento»  sono   inserite   le   seguenti:   «e
          l'esecuzione»; 
                2) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Tutte  le
          informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni  aggiudicatrici
          e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla  scelta
          del  contraente,  all'aggiudicazione  e  all'esecuzione  di   lavori,
          servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i  concorsi  di
          progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi  quelli
          di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente  alla
          Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC  attraverso  le
          piattaforme telematiche ad essa interconnesse  secondo  le  modalita'
          indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso  la
          Banca Dati Nazionale dei Contratti  pubblici,  la  pubblicazione  dei
          dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e  ad
          eccezione di quelli  che  riguardano  contratti  secretati  ai  sensi
          dell'articolo  162,  la  trasmissione  dei  dati  all'Ufficio   delle
          pubblicazioni  dell'Unione  europea  e  la  pubblicazione  ai   sensi
          dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione  ai
          sensi del presente comma decorrono dalla data  di  pubblicazione  dei
          relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»; 
                3) al comma 3, sono inserite,  in  fine,  le  seguenti  parole:
          «anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme  telematiche
          interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per
          la gestione di tutte  le  fasi  della  vita  dei  contratti  pubblici
          secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9»; 
                4) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Le  stazioni
          appaltanti sono tenute ad utilizzare le  piattaforme  telematiche  di
          cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.»; 
                5)  il  comma  4-bis  e'  sostituito  dal   seguente:   «4-bis.
          L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale  dei
          Contratti  pubblici  dell'ANAC,  il  sistema  di   cui   al   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad
          essa interconnesse avviene, nel rispetto del  principio  di  unicita'
          del  luogo  di  pubblicazione  e   di   unicita'   dell'invio   delle
          informazioni, in conformita' alle Linee  guida  AgID  in  materia  di
          interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle informazioni  condivisi
          costituiscono   fonte   informativa   prioritaria   in   materia   di
          pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si
          applica  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.». 
              b) all'articolo 36,  comma  6-bis,  secondo  periodo,  la  parola
          «decreto» e' sostituita dalla seguente: «provvedimento» e,  al  terzo
          periodo, le parole «Banca dati nazionale degli  operatori  economici»
          sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale  dei  contratti
          pubblici.»; 
              c) all'articolo 77, comma  2,  le  parole  «puo'  lavorare»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di regola, lavora». 
              d) all'articolo 81: 
                1) al comma 1, le parole «Banca dati centralizzata gestita  dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati
          nazionale degli operatori economici» sono sostituite dalle  seguenti:
          «Banca dati nazionale dei contratti  pubblici,  di  cui  all'articolo
          213, comma 8»; 
                2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le  finalita'
          di cui al comma  1,  l'ANAC  individua,  con  proprio  provvedimento,
          adottato d'intesa con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili  e  con  l'AgID,   i   dati   concernenti   la
          partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione  ai  quali  e'
          obbligatoria la verifica  attraverso  la  Banca  dati  nazionale  dei
          contratti  pubblici,   i   termini   e   le   regole   tecniche   per
          l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati,
          anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i  criteri  e  le  modalita'
          relative  all'accesso  e   al   funzionamento   della   Banca   dati.
          L'interoperabilita' tra le diverse banche  dati  gestite  dagli  enti
          certificanti coinvolte nel procedimento,  nonche'  tra  queste  e  le
          banche dati gestite dall'ANAC, e'  assicurata  secondo  le  modalita'
          individuate dall'AgID con le Linee guida in materia.»; 
                3) al comma 3, primo periodo, la parola «decreto» e' sostituita
          dalla seguente: «provvedimento» e, al secondo periodo, le  parole  «,
          debitamente  informata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,» sono soppresse; 
                4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Presso  la  Banca
          dati nazionale dei  contratti  pubblici  e'  istituito  il  fascicolo
          virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i  dati  di
          cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi  di  esclusione
          di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84,  comma
          1, per i soggetti esecutori di lavori  pubblici,  nonche'  i  dati  e
          documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che
          l'operatore economico carica. Il  fascicolo  virtuale  dell'operatore
          economico e' utilizzato per la partecipazione alle  singole  gare.  I
          dati e documenti contenuti nel fascicolo  virtuale,  nei  termini  di
          efficacia di ciascuno di essi, possono essere  utilizzati  anche  per
          gare  diverse.  In  sede  di  partecipazione  alle  gare  l'operatore
          economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti  generali
          e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel  fascicolo
          virtuale per consentire la valutazione  degli  stessi  alla  stazione
          appaltante.»; 
                5) dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  Le
          amministrazioni competenti al rilascio delle  certificazioni  di  cui
          all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure
          organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla  Banca  Dati
          Nazionale dei Contratti Pubblici la  disponibilita'  in  tempo  reale
          delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle
          proprie   banche   dati,   con   modalita'   automatizzate   mediante
          interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID  con  le
          linee guida  in  materia.  L'ANAC  garantisce  l'accessibilita'  alla
          propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici
          e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84,  commi  1  e
          seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data  di  entrata  in
          vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC  puo'  predisporre
          elenchi di operatori economici gia'  accertati  e  le  modalita'  per
          l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.»; 
              e) all'articolo 85, comma 7, la parola  «decreto»  e'  sostituita
          dalla seguente: «provvedimento»; 
            e-bis) all'articolo 111: 
            1) al comma 1: 
            1.1) al primo periodo,  le  parole:  «con  particolare  riferimento
          alle» sono sostituite dalla seguente: «mediante»; 
            1.2) al secondo periodo, la parola: «decreto» e'  sostituita  dalla
          seguente: «regolamento»; 
            2) al comma 2, secondo periodo, dopo la  parola:  «semplificazione»
          sono aggiunte le seguenti: «, mediante metodologie  e  strumentazioni
          elettroniche»; 
            3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
            «2-bis. Le metodologie e  strumentazioni  elettroniche  di  cui  ai
          commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la
          Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo  213,
          comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai  sensi
          del citato articolo 213, comma 9»; 
              f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo e' soppresso; 
              g) all'articolo 216, comma 13, la parola «decreto» e'  sostituita
          dalla seguente: «provvedimento»; 
            6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 593 e' aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo  «Il
          superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi' consentito per
          le spese per l'acquisto di beni e  servizi  del  settore  informatico
          finanziate con il PNRR»; 
              b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati. 
            7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del  presente
          articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica. 
          
          
                                         Art. 54 
           Estensione dell'Anagrafe antimafia degli  esecutori  agli  interventi
            per la ricostruzione nei comuni interessati  dagli  eventi  sismici
            del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo 
           
            1. Al fine di favorire il piu' celere svolgimento  delle  procedure
          connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per
          gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati  dagli  eventi
          sismici del mese di aprile 2009 nella regione  Abruzzo,  a  decorrere
          dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori  di  cui
          all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.
          Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo
          e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione di cui al
          primo periodo,  devono  essere  iscritti,  a  domanda,  nell'Anagrafe
          antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6,  del
          decreto-legge n. 189 del 2016.  Sono  abrogati  i  commi  1,  2  e  4
          dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
            2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del
          decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  e'  abrogato.  Gli  operatori
          economici gia' iscritti nella sezione speciale del  citato  comma  33
          dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 confluiscono, a
          cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia  degli
          esecutori di cui al comma 1 del presente articolo. 
            2-bis. Al fine di  accelerare  il  processo  di  ricostruzione  dei
          territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma
          9  dell'articolo  11  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  e'
          aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Le   amministrazioni
          assegnatarie delle risorse  individuate  nei  piani  annuali  possono
          delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo
          ai sensi  dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente  competente,
          che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione,  esercitera'
          il  ruolo  di  soggetto  attuatore  degli  interventi  pubblici  gia'
          finanziati o in corso di programmazione,  nell'ambito  delle  risorse
          umane disponibili a legislazione vigente. 
            2-ter. Al  fine  di  favorire  il  piu'  celere  svolgimento  delle
          procedure connesse all'affidamento  e  all'esecuzione  dei  contratti
          pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei  processi
          di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti  dal  sisma  del  6
          aprile 2009 puo' individuare, sulla base  di  specifica  motivazione,
          interventi che  rivestono  un'importanza  essenziale  ai  fini  della
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali
          interventi  possono  essere  realizzati   secondo   le   disposizioni
          dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici,  di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Nel  rispetto  dei
          principi  di  trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,   l'invito,
          contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione  dell'appalto,
          e'  rivolto   ad   almeno   cinque   operatori   economici   iscritti
          nell'Anagrafe antimafia degli esecutori  prevista  dall'articolo  30,
          comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In  mancanza  di
          un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella  predetta
          Anagrafe, l'invito e' rivolto ad almeno cinque operatori iscritti  in
          uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici  territoriali  del
          Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della  legge  6  novembre
          2012, n. 190, che abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione  nella
          predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del  citato  articolo
          30, comma 6, del  decreto-legge  n.  189  del  2016.  I  lavori  sono
          affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
          commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
          dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo
          n. 50 del 2016. 
          
          
                                         Art. 55 
                    Misure di semplificazione in materia di istruzione 
           
            1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  in  materia
          di istruzione ricompresi nel PNRR e  garantirne  l'organicita',  sono
          adottate le seguenti misure di semplificazione: 
              a) per gli interventi di nuova  costruzione,  riqualificazione  e
          messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad  uso  scolastico
          ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR: 
                1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche
          suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati
          con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano
          per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il  collaudo  dei
          lavori,  tenendo  conto  delle  regole  di   monitoraggio   e   delle
          tempistiche definite dai regolamenti europei in materia; 
                2)  in  caso  di  inerzia   degli   enti   locali   beneficiari
          nell'espletamento  delle  procedure  per  la  progettazione   e   per
          l'affidamento   dei   lavori,   nonche'   nelle   attivita'    legate
          all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito  di
          attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e  le
          condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e  di  assicurare  il  diritto
          allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12; 
                3) all'articolo 7-ter, comma 1,  alinea,  del  decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
          giugno 2020, n. 41, le parole  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 
                4) gli enti locali che si trovano in esercizio  provvisorio  di
          bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal  2021  al  2026,  ad
          iscrivere  in  bilancio  i  relativi   finanziamenti   concessi   per
          l'edilizia  scolastica  nell'ambito  del   PNRR   mediante   apposita
          variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e  dall'allegato  4/2  al  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
                5)  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  21  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  relativa  agli  interventi  di
          edilizia  scolastica  autorizzati  nell'ambito  del  PNRR,  e'   resa
          dall'amministrazione   competente   entro   sessanta   giorni   dalla
          richiesta,  anche  tramite  conferenza  di  servizi.  Il  parere  del
          soprintendente  di  cui  all'articolo  146,  comma  8,  del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni; 
              b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole,
          al contrasto  alla  dispersione  scolastica  e  alla  formazione  del
          personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR: 
                1) al fine di rispettare le tempistiche e le  condizioni  poste
          dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano
          far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi  449  e  450,
          della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  possono  procedere  anche  in
          deroga alla citata normativa  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
          presente titolo; 
                2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli
          interventi  ricompresi   nel   complessivo   PNRR,   procedono   agli
          affidamenti nel rispetto delle soglie  di  cui  al  decreto-legge  16
          luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
          settembre 2020, n. 120, come modificato dal presente  decreto,  anche
          in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma  2,  lettera  a),
          del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 
                3) fermo restando lo svolgimento dei compiti  di  controllo  di
          regolarita' amministrativa e contabile  da  parte  dei  revisori  dei
          conti delle istituzioni scolastiche, come  disciplinati  dal  decreto
          del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 129
          del 2018,  ai  fini  del  monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse
          assegnate  alle  istituzioni  scolastiche,  i  revisori   dei   conti
          utilizzano apposita piattaforma digitale  messa  a  disposizione  dal
          Ministero dell'istruzione, alla quale  e'  possibile  accedere  anche
          tramite  il  sistema  pubblico   di   identita'   digitale,   secondo
          indicazioni  del  Ministero  dell'istruzione,  sentito  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
                4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate
          al cablaggio e alla sistemazione degli  spazi  delle  scuole  possono
          procedere direttamente  all'attuazione  dei  suddetti  interventi  di
          carattere non  strutturale  previa  comunicazione  agli  enti  locali
          proprietari degli edifici. 

          Sospensione dei lavori ai sensi del Decreto Semplificazioni: applicazione restrittiva agli appalti sopra soglia

          Parere MIMS n. 901 / 2021

          Codice identificativo: 901
          Data ricezione: 13/04/2021

          Argomento: Decreto Semplificazioni

          Oggetto: Applicazione Legge 120/2020 agli applati sotto soglia comunitaria

          Quesito:
          L’art. 5 del D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020, trova applicazione solo agli appalti sopra soglia, oppure la stazione appaltante può discrezionalmente applicare la relativa disciplina anche al sotto soglia, richiamandola puntualmente negli atti di gara?

          Risposta:
          L’art. 5 del D.L. 76/2020 citato nel quesito reca una disciplina di deroga, sia pure temporanea, alle disposizioni del Codice dei contratti che disciplinano in via ordinaria l’istituto della sospensione dei lavori e della risoluzione del contratto, circoscrivendone l’ambito applicativo alla “esecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35” del D.Lgs. 50/2016. Atteso che la disciplina speciale introdotta dal Decreto semplificazioni configura una deroga sostanziale alla disciplina ordinaria, la stessa assume natura di norma di stretta interpretazione e, come tale, non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente indicate dall’art. 5, comma 1, del D.L. 76/2020 medesimo, vigendo in tali casi il divieto di interpretazione analogica e di interpretazione estensiva di cui all’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.

            PER QUESITI O INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI RISPOSTA RAPIDA, CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO E SULLA PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE DI SENTENZEAPPALTI.IT O PER UN PREVENTIVO GRATUITO, SI INVITA A COMPILARE IL MODULO SEGUENTE

            Richiesta:*

            Nome, cognome, Ente o Società:*

            Email:*

            N.B. I servizi sono attivabili su richiesta e modulabili sulla base di specifiche esigenze. Per ulteriori informazioni si invita a visitare le pagine dedicate del sito oppure a contattare info@sentenzeappalti.it.

            PRIVACY. Letta l’informativa sulla privacy, si acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo ed all’invio di eventuale materiale informativo. 
            

            Accettazione privacy*

            Le deroghe del Decreto Semplificazioni si applicano per l’ affidamento di concessioni sotto soglia ?

            Parere MIMS n. 862 del 25.02.2021 

            Codice identificativo: 862
            Data ricezione: 25/02/2021

            Argomento: Concessioni

            Oggetto: CONCESSIONE DI SERVIZIO – PROCEDURA SOTTO SOGLIA

            Quesito:
            Nel procinto di affidare a terzi una concessione di servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, appurato che in base al piano finanziario redatto, il valore della concessione è al di sotto della soglia di cui all’art. 35 comma 1 lettera a) del Codice, ci si chiede se sia possibile attivare la gara per l’affidamento della concessione ai sensi del Decreto semplificazioni (D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020) e precisamente avviare una procedura negoziata con invito a 5 soggetti, preceduta dall’emissione di UN AVVISO PUBBLICO di ricerca di manifestazioni di interesse a partecipare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020. In altre parole: considerare la concessione sotto soglia, quindi andare all’art. 36 comma 2 del Codice e poi andare all’art. 1 comma 2 del DL semplificazioni il quale DEROGA all’art. 36 comma 2 del Codice. Tutto questo sarebbe comunque retto dall’art. 164 comma 1 del Codice sulle concessioni.

            Risposta:
            L’art. 36 del Codice e le deroghe introdotte dal c.d. “decreto semplificazioni” trovano applicazione anche per le procedure relative all’affidameto delle concessioni.

              PER QUESITI O INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI RISPOSTA RAPIDA, CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO E SULLA PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE DI SENTENZEAPPALTI.IT O PER UN PREVENTIVO GRATUITO, SI INVITA A COMPILARE IL MODULO SEGUENTE

              Richiesta:*

              Nome, cognome, Ente o Società:*

              Email:*

              N.B. I servizi sono attivabili su richiesta e modulabili sulla base di specifiche esigenze. Per ulteriori informazioni si invita a visitare le pagine dedicate del sito oppure a contattare info@sentenzeappalti.it.

              PRIVACY. Letta l’informativa sulla privacy, si acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo ed all’invio di eventuale materiale informativo. 
              

              Accettazione privacy*

              Decreto Semplificazioni: le procedure sotto soglia non sono facoltative . Nuovo parere Ministero MIMS

              Parere MIMS n. 893 del 30.03.2021 

              Codice identificativo: 893
              Data ricezione: 30/03/2021

              Argomento: Decreto Semplificazioni

              Oggetto: Importo entro soglie di cui all’art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020. Ammissibilità ricorso procedura negoziata.

              Quesito:
              Con precedente parere n. 735 del 24/09/2020, codesto Servizio ha già provveduto a chiarire che: 1. la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all’art. 1, L. n. 120/2020, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, fino al 31/12/2021, a quella contenuta all’art. 36, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016; 2. resta ferma la facoltà di ricorrere, in alternativa alla disciplina di cui all’art. 1, L. n. 120/2020, alle procedure ordinarie, purché ciò non abbia un intento dilatorio. Si chiede, pertanto, se entro i limiti di importo per i quali l’art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020, prevede l’affidamento diretto, rientri nella facoltà della stazione appaltante anche il ricorso alla procedura negoziata mediante consultazione di O.E. individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi precostituiti.
              In caso positivo, si chiede anche di voler precisare la procedura cui fare riferimento, escludendosi l’applicabilità dell’art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (in quanto temporaneamente derogata), anche in considerazione della previsione per i lavori di soglie di importo precise e determinate nella disciplina stabilita all’art. 1, co. 2, lett. b), L. n. 120/2020.

              Risposta:
              Con riferimento a quanto richiesto, si è già rappresentato nel parere richiamato, che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 della richiamata Legge, derogando espressamente all’art. 36, secondo comma del Codice. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, temporanee ma non facoltative, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell’attuale fase emergenziale. Ciò premesso, tenuto conto dei principi di cui all’art. 30 del Codice, qualora la SA ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, ovvero avviare il confronto competitivo con un numero maggiore di operatori economici, si ritiene che ciò sia consentito.
              Con riferimento al secondo quesito posto, le procedure negoziate sotto-soglia sono disciplinate all’art. 1, lett. b) della L. 120/2020 e, dunque, seguono tali regole. Nel caso di utilizzo della procedura di cui all’art. 1,comma 2 lett. b) della L. 120/2020 in luogo dell’affidamento diretto ex art. 1. comma 2 lett.a ), si consiglia di dar conto di tale scelta nella motivazione. Si ritiene, inoltre, che la stazione appaltante sarà comunque tenuta al rispetto dei termini scanditi dal dl semplificazioni legati alla fascia di importo dell’affidamento (due mesi nel caso di affidamenti di lavori importo inferiore a 150.000 euro e. per servizi e forniture di importo inferiore a 75.00), nel rispetto della ratio sottesa alla L. 120/2020 che impone il rispetto di precise tempistiche.

                PER QUESITI O INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI RISPOSTA RAPIDA, CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO E SULLA PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE DI SENTENZEAPPALTI.IT O PER UN PREVENTIVO GRATUITO, SI INVITA A COMPILARE IL MODULO SEGUENTE

                Richiesta:*

                Nome, cognome, Ente o Società:*

                Email:*

                N.B. I servizi sono attivabili su richiesta e modulabili sulla base di specifiche esigenze. Per ulteriori informazioni si invita a visitare le pagine dedicate del sito oppure a contattare info@sentenzeappalti.it.

                PRIVACY. Letta l’informativa sulla privacy, si acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo ed all’invio di eventuale materiale informativo. 
                

                Accettazione privacy*

                Codice dei contratti pubblici aggiornato al nuovo Decreto Semplificazioni 2021 (D.L. 77/2021)

                Il Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.) del network di Sentenzeappalti.it, consultabile gratuitamente on line all’indirizzo www.codicecontrattipubblici.com, è costantemente aggiornato, coordinato ed annotato.

                E’ già possibile consultare il testo con il recepimento delle modifiche, delle integrazioni, delle abrogazioni e delle deroghe temporanee apportate da:

                NUOVO DECRETO SEMPLIFICAZIONI – PNRR 2021
                Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

                Entrata in vigore del provvedimento: 1 giugno 2021