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Decreto Semplificazioni – Esclusione automatica delle offerte anomale – Applicazione eterointegrativa – Disciplina emergenziale e temporanea in deroga al Codice dei contratti pubblici

TAR Torino, 17.11.2020 n. 736

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la scelta della stazione appaltante di fare applicazione dell’esclusione automatica come prevista dal d.l. n. 76/2020 art. 1 comma 3.
La contestazione si appunta in effetti su un aspetto problematico della gara, alla luce delle novità normative che la hanno interessata. […]
Quanto al merito, pare opportuna una ricostruzione preliminare del convulso quadro normativo e dei fatti che caratterizzano la gara controversa.
L’art. 1 del d.l. n. 76/2020 intitolato “procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, oltre ad aver previsto, al comma 2 lett. b), l’applicazione della procedura negoziata senza bando, e previa consultazione di almeno cinque operatori, per i servizi e forniture sino alla soglia comunitaria, al co. 3 ha precisato che, in tali ipotesi: “le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero al prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2bis e 2ter del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”
Il comma 1 del medesimo art. 1 del d.l. n. 76/2020 stabilisce inoltre che i successivi commi 2 e 3 appena menzionati trovano applicazione, al fine di incentivare gli investimenti pubblici ed in deroga al vigente codice dei contratti, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.
Il legislatore, assumendo che l’efficacia della spesa pubblica – declinata in questo caso in termini di maggiore rapidità della sua erogazione – possa rappresentare, in una congiuntura di particolare crisi economica, una forma di volano dell’economia, ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del codice dei contratti, con scadenza al 31.12.2021, la quale privilegia forme di gara più snelle e modalità di gestione “meccanica” di alcuni passaggi (quali, nel caso che interessa, il giudizio di anomalia condotto con esclusione automatica delle offerte anomale). Diversamente da quanto affermato in ricorso l’applicazione della disciplina emergenziale non è correlata nel testo di legge alle gare strettamente connesse all’emergenza sanitaria (distinzione che, per altro, rischierebbe di indurre ulteriori complicazioni e contenziosi volti a “perimetrare” cosa si intenda per gare “connesse all’emergenza sanitaria”) ma più genericamente all’emergenza economica indotta dall’emergenza sanitaria, quindi senza distinzione di settori.
[…]
Era dunque ben possibile per ogni concorrente, semplicemente accedendo a tutta la documentazione afferente la gara, comprendere quale ne fosse la disciplina e soprattutto comprendere che la gara intendeva porsi nell’alveo della disciplina derogatoria dettata dal d.l. n. 76/2020, da considerarsi fisiologicamente nella sua interezza.
D’altro canto il complessivo sistema di gara ha seguito la disciplina del d.l. n. 76; la disciplina ordinaria cui la parte ricorrente si appella (art. 36 comma 2 lett. b d.lgs. n. 50/2016) avrebbe in effetti previsto, per contratti di importo quale quello per cui è causa, il semplice affidamento diretto previa consultazione di cinque operatori; la stazione appaltante ha invece proceduto ad una procedura negoziata aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, come in effetti consentito, per gare dell’importo di quella per cui è causa, e previo invito di cinque concorrenti secondo criteri di rotazione, proprio dal d.l. n. 76/2020, nel contesto della normativa emergenziale ed in deroga alla complessiva disciplina dettata dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016.
L’effettiva presentazione di cinque offerte in gara ha poi fatto scattare le condizioni per l’applicazione dell’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.l. n. 76/2020.
Alla stazione appaltante può al più essere ulteriormente rimproverato di avere denominato la gara contemporaneamente “ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e 1 comma 2 lett. b) del d.l. n. 76/2020”, posto che palesemente il comma 2 lett. b) dell’art. 1 d.l. n. 76/2020 si pone in complessiva “deroga all’art. 36 co. 2” (ivi inclusa la lett. b) (come esplicitato appunto dal comma 1 del medesimo art. 1 del d.l. n. 76/2020) e non certo “ai sensi” dello stesso; d’altro canto era anche evidente, per ogni operatore del settore, che la gara non potesse essere “ai sensi” dell’art. 36 co. 2 lett. b) che non disciplina (e non disciplinava all’epoca di indizione della gara) una procedura negoziata ma un affidamento diretto.
La parte ha partecipato ad una gara al prezzo più basso, evidentemente quindi accettando questo tipo di procedura, che non era in alcun caso riconducibile all’art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.
Appare dunque non condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui non avrebbe compreso che il contesto di gara fosse quello dettato dal d.l. n. 76/2020, sia perché siffatta circostanza era ricavabile da una complessiva e pur possibile lettura dei pertinenti atti, sia perché proprio la stessa tipologia di gara scelta rispondeva in effetti alle prescrizioni dettate dalla disciplina emergenziale e non a quelle dettate dall’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.
Assunto quindi che la procedura non poteva che essere una procedura negoziata in deroga ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 76/2020, occorre ulteriormente interrogarsi se il fatto che l’esclusione automatica non fosse esplicitamente richiamata dalla lettera di invito possa comportare che essa non fosse applicabile.
Pare al collegio che il tenore del comma 3 dell’art. 1 del d.l. n. 76/2020, già riportato, e secondo il quale “nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia”, non lasci margine di scelta alla stazione appaltante che in questo caso deve procedere all’esclusione automatica.
D’altro canto, se l’intero obiettivo della disciplina è quello di semplificare l’andamento delle gare (obiettivo al cui raggiungimento, per incidens, non sembra funzionale, come reso evidente dal presente giudizio, il continuo e disallineato mutare della disciplina, con reiterata modifica dei valori di riferimento e delle tipologie di procedura, che inevitabilmente ingenera come più immediato effetto il disorientamento tanto delle stazioni appaltanti che degli operatori), l’esclusione automatica sottosoglia risulta certamente coerente con tale obiettivo.
Parte ricorrente assume in ogni caso che, ove anche dovesse ritenersi applicabile l’esclusione automatica prevista dal d.l. n. 76/2020, la stessa avrebbe dovuto essere enunciata e motivata negli atti di gara. Tale soluzione, oltre a non trovare riscontro nel dato letterale di legge, che pare piuttosto idonea, ove necessario, ad eterointegrare la disciplina di gara, non risulterebbe nuovamente funzionale all’obiettivo di celerità delle procedure poiché inserirebbe una, ennesima, previsione di carattere facoltativo con onere di motivazione circa la scelta effettuata (esclusione automatica o meno) in un contesto di atti generali quali le leggi di gara, che fisiologicamente si presterebbe poi a contestazioni circa l’opportunità e/o la sufficiente giustificazione della scelta, con effetti nuovamente potenzialmente opposti al dichiarato fine di rendere celere ed automatico l’esito della procedura.
Infine parte ricorrente prospetta che, ove si assuma, come in effetti si assume, che la disciplina derogatoria ha disegnato una procedura negoziata di affidamento sottosoglia con esclusione automatica delle offerte risultate anomale quando siano pervenute almeno cinque offerte, la normativa si porrebbe in contrasto con la disciplina eurounitaria.
Rileva al proposito il collegio che:
la disciplina in questione opera sottosoglia, cioè in un contesto in cui, al più, sono applicabili i principi di derivazione eurounitaria;
la giurisprudenza eurounitaria predica siffatta applicabilità sull’assunto che sia individuabile un interesse transfrontaliero della gara; la parte non ha in alcun modo evidenziato le ragioni per le quali ritiene che siffatto interesse transfrontaliero sussisterebbe, tanto più in un contesto in cui è stata fatta una indagine di mercato, non risulta che si siano palesate imprese straniere e per di più si richiede, ai fini dell’esecuzione, una specifica attività (terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico) che contempla il possesso di una certificazione.
Ancora la disciplina in questione si colloca in un contesto emergenziale e derogatorio (con scadenza al 31.12.2021), in precipua ragione del quale il collegio ritiene che ogni valutazione non possa che, secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalità, tenere conto del fatto che non si tratta di una scelta “a regime” ma, appunto, di una soluzione avente una precisa e limitata durata temporale.
In siffatto complessivo specifico contesto non pare al collegio che possano e debbano essere valutate in questa sede problematiche di compatibilità eurounitaria.
In definitiva ritiene il collegio che la gara si collochi nell’alveo di una disciplina emergenziale che ha imposto alla stazione appaltante, al ricorre di determinate circostanze qui verificatesi, l’esclusione automatica da una procedura negoziata e che tale effetto, per il contesto e la limitata durata temporale in cui è stato posto, non possa essere censurato.

Decreto Semplificazioni: avviso sui risultati della procedura e soggetti invitati. E’ obbligatorio per affidamenti diretti da € 40.000 a 75.000 ? Quali contenuti deve avere? E’ sufficiente la pubblicazione della determina di aggiudicazione? (Parere MIT)

Parere MIT n. 746 del 30.09.2020

QUESITO
Il D.L. 76/2020 “Semplificazioni” convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, prevede all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 1: “L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.”
Considerato che la medesima legge ha aumentato la soglia dell’affidamento diretto a euro 75.000, la norma citata deve interpretarsi nel senso che è obbligatorio pubblicare un avviso sul risultato di ciascuna procedura di affidamento diretto per importi compresi da 40.000 a 75.000 euro?
Nel caso di risposta affermativa, quali contenuti deve avere detto avviso?
E’ sufficiente pubblicare la determina di aggiudicazione?

RISPOSTA
Con riferimento a quanto richiesto si ritiene che la risposta alla prima domanda sia affermativa.
Quanto ai contenuti di detto avviso, si rappresenta che lo stesso potrà essere sostituito dalla determina in forma semplificata di cui all’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, e potrà avere dunque i medesimi contenuti, ossia: l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. In aggiunta ai suindicati contenuti, detto avviso (o la determina a contrarre in forma semplificata) dovrà riportare l’indicazione dei soggetti invitati, così come previsto dall’art. 1. Comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120.

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    Concessione – Servizi aggiuntivi – Valorizzazione dei beni culturali alla luce del Decreto Semplificazioni

    Consiglio di Stato, sez. V, 27.10.2020 n. 6549

    La controversia presente riguarda l’affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, bookshop e servizi di assistenza alla visita presso -Omissis-, e dunque enuclea una fattispecie di concessione integrata dei servizi aggiuntivi con servizi complementari, prevista dall’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, e poi meglio specificata quale forma di “integrazione orizzontale” dall’art. 3, comma 5, d.m. 29 gennaio 2008 (modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura).
    In tale contesto non è sostenibile la legittimità di una concessione integrata avente ad oggetto, come dalla tabella n. 1 dell’art. 3 del Disciplinare di gara, quale prestazione principale il servizio di biglietteria e i servizi di assistenza alla visita e quale prestazione secondaria il servizio di bookshop: il che però ha orientato la selezione verso tipologie di operatori non adeguatamente qualificati in materia di servizi aggiuntivi, vale a dire verso il preminente compito cognitivo di valorizzazione culturale, che è la ragione prima e comunque qualitativamente dominante di una tale complessa esternalizzazione.
    Viene infatti, indebitamente, in tal modo operato, sul piano dei contenuti e dei requisiti di capacità dei soggetti aspiranti alla partecipazione alla gara, uno spostamento del baricentro della concessione, non compatibile con le rammentate finalità di valorizzazione culturale, cui è evidentemente estranea la stretta gestione dei servizi di biglietteria alla stregua di quanto esposto, ed anche del contenuto suo proprio, che consiste nelle «attività di emissione, distribuzione, vendita e verifica dei titoli di legittimazione all’ingresso degli istituti e luoghi della cultura […], nonché quelle di incasso e versamento degli introiti», secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, d.m. 11 dicembre 1997, n. 507.
    Contro questa praticata configurazione, la rilevanza preponderante dei servizi aggiuntivi rispetto a quello accessorio e strumentale di biglietteria è implicita anche nella lettera della norma, come mostra la circostanza che l’art. 117, comma 3, d.lgs. n. 42 del 2004 prevede come mera possibilità quella della gestione in concessione integrata: la concessione è di suo formula propria dei soli servizi aggiuntivi, sì che questi ultimi, in caso di uso di tale strumento giuridico (che è modalità di gestione finalizzata alla valorizzazione), non possono divenire né formalmente, né sostanzialmente accessori (in termini Cons. Stato, V, 7 dicembre 2017, n. 5773).
    L’inversione dell’ordinario (cioè stabilito dalla norma) rapporto di accessorietà, oltre a non garantire l’efficace perseguimento della funzione della valorizzazione culturale, incide anche sul profilo causale della concessione, tramutandola sostanzialmente – per la bilateralità che diviene dominante -in un appalto. Non appare dunque condivisibile, sul piano strettamente giuridico, l’assunto delle resistenti per cui entrambi i servizi risulterebbero in modo complementare funzionali alla valorizzazione del sito: e ciò a prescindere dalla prevalenza economica del servizio di biglietteria, che si vorrebbe dire comunque orientato alla valorizzazione dei musei, richiedendosi ai concorrenti di indicare una “infrastruttura informatica di supporto”.
    Invero la concessione di servizi non ammette che il servizio di biglietteria, quand’anche caratterizzato da un maggiore volume di incassi, possa avere prevalenza funzionale, sì da precludere la partecipazione di soggetti attivi in servizi aggiuntivi di bookshop e di editoria (ma senza avere emesso biglietti per gli importi richiesti).

    Tale è anche il senso della disposizione introdotta dall’art. 8, comma 7-bis, della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del d..l. 16 luglio 2020, n. 76 (“decreto legge semplificazioni”), che, in fine all’art. 117, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), oggetto di disamina, ha aggiunto i seguenti periodi : «Qualora l’affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. E’ ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria».
    La norma, seppure non direttamente applicabile alla presente controversia ratione temporis, è invocata dalle resistenti per una pretesa portata ricognitiva: e se ne predica un’effettualità finalizzata ad ammettere l’affidamento integrato in concessione indipendentemente dal valore economico dei servizi, e dunque dalla necessità di applicare la disciplina sui contratti misti.
    A bene considerare, tale opzione ermeneutica evidenzia la specialità della concessione di servizi in materia di beni culturali, idonea anche ad escludere un problema di compatibilità con i principi europei in materia di contratti pubblici; ma non ad infrangere il principio della necessaria prevalenza funzionale (non: economica) dei servizi per il pubblico rispetto a quelli complementari.
    La regola non sembra posta in discussione neppure dall’affermazione della possibilità che l’integrazione tra i servizi (per il pubblico, da una parte, ed i servizi di pulizia, vigilanza, biglietteria, dall’altra parte) possa avvenire, anziché mediante la concessione, con il contratto di appalto pubblico (come analogamente introdotto all’art. 115 dello stesso d.lgs. n. 50 del 2016).
    La soluzione, in ipotesi innovativa ma sistematicamente eccentrica, dell’utilizzazione dell’appalto in luogo della concessione potrebbe aprire notevoli problemi interpretativi: ma per le dette ragioni la disposizione, visto il suo carattere a tutto concedere innovativo, qui non rileva perché posteriore al caso.

    D.L. Semplificazioni: avviso per avvio di procedura negoziata senza bando. Sostituisce gli obblighi di pubblicità e trasparenza? (Parere MIT)

    Parere MIT n. 729 del 16.09.2020

    Quesito: La legge di conversione del decreto semplificazioni all’art. 1, prevede quanto in oggetto: si è del parere che, tale avviso, non debba essere una manifestazione di interesse poiché, altrimenti, le pratiche anziché essere semplificate si aggraverebbero sistematicamente di un’attesa minima di 15 giorni e della gravosita’ connessa al dover gestire la moltitudine di OE manifestanti interesse, bensì trattasi invece di un semplice avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa nel quale si indica semplicemente che è stato dato avvio alla procedura negoziata senza bando ai sensi della norma in parola. È effettivamente così?

    Risposta: Si ritiene che si tratti di un avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa. Si specifica che restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, conseguentemente anche l’obbligo di pubblicare tutti gli atti di cui all’art. 29, comma 1, sul sito SCP del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

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      Decreto Semplificazioni – Giudizio definito, di norma, in Camera di Consiglio con sentenza semplificata – Applicazione in qualsiasi discussione qualificabile come “cautelare”

      Consiglio di Stato, sez. IV, 20.10.2020 n. 6355

      Il Collegio ha avvisato le parti presenti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
      In via preliminare, si evidenzia che il presente giudizio di appello può essere definito con sentenza in forma semplificata in base alla norma di cui all’art. 120 comma 6 c.p.a. (come recentemente modificata dall’art. 4, comma 4, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120).
      L’art. 120, comma 6, c.p.a. prevede infatti che “di norma” il giudizio è definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell’art. 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’art. 60, ove ne ricorrano i presupposti.
      Il riferimento “all’udienza cautelare” consente di ritenere che la sentenza in forma semplificata possa essere pronunciata, quale modalità di definizione della controversia, anche se nell’udienza in camera di consiglio non venga discussa, direttamente, la “domanda cautelare”, bensì una qualsiasi altra questione da discutere ad un’udienza qualificabile come “cautelare”.
      Costituendo oggetto dell’udienza del 24 settembre 2020, la decisione sull’istanza di revoca o modifica dell’ordinanza cautelare n. 5124 del 2020 di questo Consiglio, sussiste il presupposto preso in esame.

      Decreto semplificazioni – Disposizioni urgenti – Termini di conclusione di procedure ed accordi quadro – Natura sollecitatoria – Eventuale contenzioso – Non va computato – Esecuzione d’urgenza del contratto in attesa della verifica del possesso dei requisiti – Autorizzazione (art. 8 d.l. n. 76/2020)

      TAR Ancona, 12.10.2020 n. 584

      9. Tuttavia il discorso non può essere chiuso qui, in quanto -Omissis-, richiamandosi alle disposizioni di cui al D.L. n. 76/2020, ha introdotto nel giudizio elementi tali da richiedere al Tribunale un approfondimento dal quale sarebbe in ipotesi potuto discendere un révirement rispetto agli arresti di cui alla sentenza n. 500/2019. […]
      9.1. Le norme che vengono in rilievo sono in particolare:
      – l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 76/2020, secondo cui “In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020”;
      – il successive comma 3 dello stesso art. 8, il quale prevede che “In relazione agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all’aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54”. […]

      9.3.1. -Omissis- sostiene in sintesi che, fermo restando quanto statuito dal T.A.R. nella sentenza n. 500/2019, le predette disposizioni introdotte dal D.L. n. 76/2020 avrebbero stabilito un dies ad quem (31 dicembre 2020) decorso il quale le procedure di gara regionali ancora in itinere dovrebbero in ogni caso cedere il passo alle convenzioni Consip già in vigore. E nella specie, alla luce di quanto reso noto dalla commissione di gara circa i tempi di conclusione della procedura S., è quasi certo che il suddetto termine non potrà essere rispettato.
      9.3.2. Ora, in generale, il legislatore non può stabilire ex lege la durata massima di una procedura di gara, visto che essa è influenzata da un numero di variabili tali da rendere perfino illusorio il tentativo di fissare un termine perentorio. Quello che invece il legislatore può certamente fare è stabilire che, se la gara non viene conclusa entro un certo termine, gli atti fino a quel momento compiuti diventano inefficaci e/o prevedere, in caso di violazione del termine perentorio, la perdita del finanziamento concesso alla stazione appaltante per la realizzazione dell’opera pubblica o per l’acquisto dei beni e servizi oggetto dell’appalto (per questa seconda fattispecie si pensi alle disposizioni speciali introdotte nel 2013 nell’ambito del programma denominato “6000 Campanili” – art. 18 del D.L. n. 69/2013 e successivi decreti ministeriali attuativi).
      9.3.3. Con riguardo alla questione dibattuta nel presente giudizio, il legislatore, tenuto anche conto degli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, avrebbe dunque potuto stabilire expressis verbis che la violazione del termine del 31 dicembre 2020 determinerà l’automatica conclusione delle gare in corso e l’obbligo per le amministrazioni interessate di aderire alle convenzioni Consip eventualmente già in essere.
      Ma così non è stato, visto che l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 76/2020, con norma di chiara valenza sollecitatoria, si limita a stabilire che le procedure di gara ancora in itinere vengano portate a termine entro l’anno in corso, mentre il successivo comma stabilisce, in via generale, che entro lo stesso termine del 31 dicembre 2020 le stazioni appaltanti provvedano all’aggiudicazione degli appalti basati su accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dal medesimo art. 54. La norma dunque non prende in considerazione le ipotesi nelle quali le amministrazioni interessate hanno bandito gare attraverso centrali di committenza periferiche pur in costanza di gare Consip in corso di svolgimento. […]
      9.5. Da ultimo va aggiunto che:
      – ai fini della verifica del rispetto della tempistica acceleratoria dettata dal D.L. n. 76/2020 non si deve tenere ovviamente conto di eventuali contenziosi giurisdizionali che dovessero insorgere a seguito dell’aggiudicazione dei lotti di cui alla presente gara, visto che la fase contenziosa è estranea al procedimento e non è nella disponibilità della stazione appaltante;
      – l’art. 8, comma 1, let. a), del D.L. n. 76/2020 ha autorizzato, per tutta la durata del periodo emergenziale, la facoltà generalizzata di procedere alla esecuzione d’urgenza del contratto nelle more della verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quelli tecnico-finanziari previsti dal bando.
       

      Procedura di gara “in deroga” ai sensi del Decreto Semplificazioni – Canoni di massima celerità e flessibilità (art. 8 d.l. n. 76/2020)

      TAR Roma, 09.10.2020 n. 10268

      Preliminarmente il Collegio osserva che l’art. 8, comma 8, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (“decreto semplificazioni”), pubblicato nella G.U. 16 luglio 2020, n. 178, ha demandato al Commissario Straordinario per l’Attuazione e il Coordinamento delle misure di Contenimento e Contrasto dell’Emergenza Epidemiologica Covid-19, il compito di provvedere “all’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali”.
      In tale ambito, peraltro, il richiamo contenuto nel disposto di cui all’art. 8 d.l. n. 76/2020, all’art. 122 del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, consente al Commissario medesimo il potere di adottare provvedimenti “in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea”.
      In tale peculiare contesto normativo, dunque, si inserisce la procedura di gara in discussione che, in ragione dei rilevanti interessi pubblici ad essa sottesi, è stata improntata ai canoni di massima celerità e flessibilità.

      Decreto Semplificazioni: Legge di conversione (Gazzetta Ufficiale) Novità per appalti e contratti pubblici – Testo coordinato e testo a fronte

      Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 la Legge 11 settembre 2020 n. 120: “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”  (versione .pdf)

      Entrata in vigore: 15 settembre 2020

      TESTO COORDINATO DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI (n. 76/2020) CON LA LEGGE DI CONVERSIONE (n. 120/2020)
      Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 (GURI n. 178 del 16.07.2020), coordinato con la Legge di conversione 11.09.2020 n. 120 (GURI n. 228 del 14.09.2020) (versione .pdf)

       

      TESTO A FRONTE DECRETO – LEGGE DI CONVERSIONE

       


      Documentazione lavori preparatori (Atto Camera 2648)

      DISEGNO DI LEGGE CONVERSIONE

      MODIFICAZIONI

      DOSSIER SERVIZIO STUDI VOL. I (Artt. 1 – 30bis)

      DOSSIER SERVIZIO STUDI VOL. II (Artt. 31 – 65)


      Abstract: norme rilevanti in materia di contratti pubblici

       

      Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n.  24/L  alla
      Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178  del  16  luglio  2020),
      coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120  (in
      questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per la  semplificazione
      e l'innovazione digitale.». (20A04921) 
      
       Vigente al: 14-9-2020  

      Titolo I
      SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

      Capo I
      Semplificazioni in materia di contratti pubblici

       
      Avvertenza: 
       
          Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
      della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
      disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
      decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
      ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
      1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
      unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
      del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
      di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
      trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
      degli atti legislativi qui riportati. 
       
          Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
      con caratteri corsivi. 
       
          A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
      (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
      del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
      conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
      pubblicazione. 
       
          Nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale   del   29
      settembre 2020 si procedera' alla ripubblicazione del presente  testo
      coordinato, corredato delle relative note. 
       
                                     Art. 1 
       
      Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
        periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei  contratti
        pubblici sotto soglia 
       
        1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
      delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
      fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
      contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  in
      deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto
      legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti
      pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,
      3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del
      procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre  2021.  In
      tali casi, salve le ipotesi in  cui  la  procedura  sia  sospesa  per
      effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione
      o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine
      di  due  mesi  dalla  data  di  adozione  dell'atto  di   avvio   del
      procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui  al  comma  2,
      lettera b). Il  mancato  rispetto  dei  termini  di  cui  al  secondo
      periodo, la  mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il
      tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai
      fini della responsabilita' del responsabile  unico  del  procedimento
      per danno erariale e,  qualora  imputabili  all'operatore  economico,
      costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
      risoluzione del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio
      dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
        2. Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto
      legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono
      all'affidamento delle attivita' di esecuzione di  lavori,  servizi  e
      forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa
      l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
      all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le
      seguenti modalita': 
        a) affidamento diretto per lavori di importo  inferiore  a  150.000
      euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria
      e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
      75.000 euro; 
        b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del
      decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno
      cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un
      criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una
      diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
      in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori
      economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi  compresi  i
      servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di  progettazione,
      di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie  di  cui
      all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di
      importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a  350.000  euro,
      ovvero di almeno  dieci  operatori  per  lavori  di  importo  pari  o
      superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero  di
      almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un
      milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
      legislativo n. 50 del 2016. Le  stazioni  appaltanti  danno  evidenza
      dell'avvio delle procedure negoziate di  cui  alla  presente  lettera
      tramite pubblicazione di  un  avviso  nei  rispettivi  siti  internet
      istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento,
      la cui  pubblicazione  nel  caso  di  cui  alla  lettera  a)  non  e'
      obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche
      l'indicazione dei soggetti invitati. 
        3.  Gli  affidamenti  diretti  possono  essere  realizzati  tramite
      determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli  elementi
      descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  n.  50
      del 2016. Per gli affidamenti di cui  al  comma  2,  lettera  b),  le
      stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95,
      comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel  rispetto
      dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di  parita'  di
      trattamento,  procedono,  a  loro  scelta,   all'aggiudicazione   dei
      relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente
      piu'  vantaggiosa  ovvero  del  prezzo  piu'  basso.  Nel   caso   di
      aggiudicazione con il criterio del prezzo  piu'  basso,  le  stazioni
      appaltanti  procedono  all'esclusione  automatica  dalla  gara  delle
      offerte che presentano una percentuale di ribasso  pari  o  superiore
      alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97,  commi
      2, 2-bis e 2-ter, del decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  anche
      qualora il numero delle  offerte  ammesse  sia  pari  o  superiore  a
      cinque. 
        4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente  articolo  la
      stazione appaltante non  richiede  le  garanzie  provvisorie  di  cui
      all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
      considerazione  della  tipologia   e   specificita'   della   singola
      procedura, ricorrano particolari esigenze  che  ne  giustifichino  la
      richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione
      della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta
      la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato  rispetto
      a quello previsto dal medesimo articolo 93. 
        5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
      procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e
      svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di  cui  agli  articoli
      247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
      modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di  seguito  citato
      anche come «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», fino all'importo di
      cui  alla  lettera  d),  comma  1,  dell'articolo  35   del   decreto
      legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
        5-bis.  All'articolo  36,  comma  2,  lettera   a),   del   decreto
      legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
      seguenti parole: «. La pubblicazione dell'avviso sui risultati  della
      procedura di affidamento non e' obbligatoria». 
        5-ter. Al  fine  di  incentivare  e  semplificare  l'accesso  delle
      microimprese,  piccole  e  medie   imprese,   come   definite   nella
      raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6  maggio  2003,
      alla liquidita' per far fronte alle ricadute  economiche  negative  a
      seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale
      da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche
      alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo  112,  comma
      5, lettera b), del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
      settembre 1993, n. 385, della gestione  di  fondi  pubblici  europei,
      nazionali, regionali e camerali  diretti  a  sostenere  l'accesso  al
      credito  delle  imprese,  fino  agli  importi  di  cui  al  comma   1
      dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
      
                                     Art. 2 
       
      Procedure  per  l'incentivazione  degli  investimenti   pubblici   in
        relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia 
       
        1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
      delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
      fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
      contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  si
      applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione
      del contratto di cui al presente  articolo  qualora  la  determina  a
      contrarre o altro atto di  avvio  del  procedimento  equivalente  sia
      adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in
      cui  la  procedura  sia  sospesa   per   effetto   di   provvedimenti
      dell'autorita'  giudiziaria,  l'aggiudicazione   o   l'individuazione
      definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi  dalla
      data di adozione dell'atto di  avvio  del  procedimento.  Il  mancato
      rispetto dei  termini  di  cui  al  periodo  precedente,  la  mancata
      tempestiva  stipulazione   del   contratto   e   il   tardivo   avvio
      dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati  ai  fini  della
      responsabilita' del responsabile unico  del  procedimento  per  danno
      erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono
      causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o  di  risoluzione
      del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio  dichiarata
      dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
        2. Salvo quanto  previsto  dal  comma  3,  le  stazioni  appaltanti
      procedono all'affidamento delle attivita' di  esecuzione  di  lavori,
      servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
      inclusa l'attivita' di progettazione, di  importo  pari  o  superiore
      alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile
      2016 n.  50,  mediante  la  procedura  aperta,  ristretta  o,  previa
      motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti  dalla  legge,
      la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli  61  e
      62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di
      cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  per  i
      settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e  124,  per  i  settori
      speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui  all'articolo  8,
      comma 1, lettera c), del presente decreto. 
        3. Per l'affidamento  delle  attivita'  di  esecuzione  di  lavori,
      servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
      inclusa l'attivita' di progettazione, di  opere  di  importo  pari  o
      superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
      18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui  all'articolo  63
      del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e  di
      cui all'articolo 125, per i settori speciali, puo' essere utilizzata,
      previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o  di  altro
      atto equivalente, nel rispetto di un  criterio  di  rotazione,  nella
      misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
      derivanti dagli effetti negativi della crisi causata  dalla  pandemia
      da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attivita'  determinato
      dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare  la  crisi,  i
      termini, anche abbreviati, previsti  dalle  procedure  ordinarie  non
      possono essere rispettati. La procedura negoziata di cui all'articolo
      63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari,  e
      di  cui  all'articolo  125,  per  i  settori  speciali,  puo'  essere
      utilizzata altresi' per l'affidamento delle attivita'  di  esecuzione
      di lavori, servizi e forniture  di  importo  pari  o  superiore  alle
      soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
      anche in caso di  singoli  operatori  economici  con  sede  operativa
      collocata in aree di  preesistente  crisi  industriale  complessa  ai
      sensi dell'articolo 27 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
      che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione
      dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31  gennaio  2020,
      abbiano stipulato con  le  pubbliche  amministrazioni  competenti  un
      accordo di programma  ai  sensi  dell'articolo  252-bis  del  decreto
      legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
        4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3  e  nei  settori  dell'edilizia
      scolastica, universitaria, sanitaria,  giudiziaria  e  penitenziaria,
      delle infrastrutture per attivita' di ricerca scientifica  e  per  la
      sicurezza pubblica, dei trasporti e  delle  infrastrutture  stradali,
      ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi  compresi
      gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020
      e RFI-Mit 2017 - 2021  e  relativi  aggiornamenti,  nonche'  per  gli
      interventi  funzionali  alla  realizzazione   del   Piano   nazionale
      integrato per l'energia  e  il  clima  (PNIEC),  e  per  i  contratti
      relativi  o  collegati  ad  essi,  per   quanto   non   espressamente
      disciplinato dal  presente  articolo,  le  stazioni  appaltanti,  per
      l'affidamento delle attivita' di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e
      forniture nonche' dei servizi di ingegneria e  architettura,  inclusa
      l'attivita'  di  progettazione,  e  per  l'esecuzione  dei   relativi
      contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
      quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
      delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
      decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
      inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
      inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei
      principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo  18
      aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni  in  materia  di  subappalto.
      Tali disposizioni si applicano,  altresi',  agli  interventi  per  la
      messa a norma o in sicurezza  degli  edifici  pubblici  destinati  ad
      attivita' istituzionali,  al  fine  di  sostenere  le  imprese  ed  i
      professionisti  del  comparto  edile,  anche  operanti  nell'edilizia
      specializzata sui beni vincolati  dal  punto  di  vista  culturale  o
      paesaggistico, nonche' di  recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio
      esistente. 
        5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile  unico
      del  procedimento  che,  con  propria  determinazione   adeguatamente
      motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione
      del contratto, anche in corso d'opera. 
        6. Gli  atti  delle  stazioni  appaltanti  adottati  ai  sensi  del
      presente articolo sono pubblicati e aggiornati  nei  rispettivi  siti
      internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e
      sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14  marzo
      2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre  ai  sensi  e  per  gli
      effetti del  predetto  decreto  legislativo  n.  33  del  2013,  sono
      altresi' pubblicati gli  ulteriori  atti  indicati  all'articolo  29,
      comma 1, del decreto legislativo  n.  50  del  2016.  Il  ricorso  ai
      contratti secretati di cui all'articolo 162 del  decreto  legislativo
      n. 50 del 2016 e' limitato ai casi di stretta necessita'  e  richiede
      una specifica motivazione. 
      
                                  Art. 2 - bis 
       
       
                      Raggruppamenti temporanei di imprese 
       
        1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli  1  e  2  gli
      operatori  economici  possono   partecipare   anche   in   forma   di
      raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),
      del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
      
                                  Art. 2 - ter 
       
       
      Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo
                          Ferrovie dello Stato italiane 
       
        1. Allo scopo  di  favorire  una  piu'  efficace  attuazione  delle
      sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile  2017,
      n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
      96,  anche   mediante   la   razionalizzazione   degli   acquisti   e
      l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle societa' del  gruppo
      Ferrovie dello Stato: 
        a) fino al 31 dicembre 2021 le societa' del gruppo  Ferrovie  dello
      Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga  alla  disciplina
      del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  ad  eccezione  delle
      norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive
      2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite  convenzioni  al  fine  di  potersi
      avvalere delle  prestazioni  di  beni  e  servizi  rese  dalle  altre
      societa' del gruppo; 
        b) fino al 31  dicembre  2021  e'  consentito  ad  ANAS  S.p.A.  di
      avvalersi dei contratti, anche di  accordi  quadro,  stipulati  dalle
      societa' del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari  di
      beni e servizi appartenenti  alla  stessa  categoria  merceologica  e
      legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali  ai  propri
      compiti istituzionali. 
      
                                     Art. 3 
       
       
                  Verifiche antimafia e protocolli di legalita' 
       
        1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle  verifiche
      antimafia per corrispondere con efficacia e celerita'  alle  esigenze
      degli   interventi   di   sostegno    e    rilancio    del    sistema
      economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale  del
      COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso  d'urgenza
      e si  procede  ai  sensi  dell'articolo  92,  comma  3,  del  decreto
      legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  nei  procedimenti  avviati  su
      istanza di parte, che  hanno  ad  oggetto  l'erogazione  di  benefici
      economici comunque denominati, erogazioni,  contributi,  sovvenzioni,
      finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e  pagamenti  da  parte   di
      pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio  della  documentazione
      non sia immediatamente conseguente  alla  consultazione  della  banca
      dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
      n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli  1-bis  e  13  del
      decreto-legge 8 aprile 2020,  n.23,  convertito,  con  modificazioni,
      dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e  27
      del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34. 
        2. Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti
      l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto
      lavori, servizi e forniture, si procede mediante  il  rilascio  della
      informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente  alla
      consultazione della Banca dati nazionale unica  della  documentazione
      antimafia ed alle risultanze delle banche dati di  cui  al  comma  3,
      anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto  che  risulti
      non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti
      sottoposti  alle  verifiche  antimafia  le  situazioni  di  cui  agli
      articoli 67 e  84,  comma  4,  lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto
      legislativo 6  settembre  2011,  n.  159.  L'informativa  liberatoria
      provvisoria  consente  di  stipulare,  approvare  o   autorizzare   i
      contratti e subcontratti relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,
      sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai
      fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro
      sessanta giorni. 
        3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e  la  tempestivita'  degli
      accertamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  si  procede  mediante  la
      consultazione della banca dati nazionale unica  della  documentazione
      antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti  delle
      interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. 
        4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  qualora  la   documentazione
      successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una  delle  cause
      interdittive ai sensi  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,
      n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,  del  medesimo
      decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il  pagamento
      del valore delle opere  gia'  eseguite  e  il  rimborso  delle  spese
      sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti  delle  utilita'
      conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e
      4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  dall'articolo
      32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
      con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
        5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
      quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
      possono  essere  individuate  ulteriori  misure  di   semplificazione
      relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio
      della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti. 
        6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si
      applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2011,
      n. 159. 
        7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo
      83 e' inserito il seguente: 
        «Art.  83-bis  (Protocolli  di  legalita').  -  1.   Il   Ministero
      dell'interno puo' sottoscrivere protocolli, o altre  intese  comunque
      denominate, per  la  prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di
      criminalita'   organizzata,   anche   allo   scopo    di    estendere
      convenzionalmente il ricorso alla  documentazione  antimafia  di  cui
      all'articolo 84. I protocolli di cui  al  presente  articolo  possono
      essere sottoscritti anche con imprese  di  rilevanza  strategica  per
      l'economia   nazionale   nonche'   con   associazioni    maggiormente
      rappresentative  a  livello  nazionale   di   categorie   produttive,
      economiche o imprenditoriali e con  le  organizzazioni  sindacali,  e
      possono prevedere modalita'  per  il  rilascio  della  documentazione
      antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare
      le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione
      degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono
      prevedere l'applicabilita'  delle  previsioni  del  presente  decreto
      anche nei rapporti tra  contraenti,  pubblici  o  privati,  e  terzi,
      nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. 
        2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
      esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della
      legge 6 novembre 2012, n.  190,  nonche'  l'iscrizione  nell'anagrafe
      antimafia   degli   esecutori   istituita   dall'articolo   30    del
      decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
      dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  equivale   al   rilascio
      dell'informazione antimafia. 
        3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di  gara  o
      lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita'
      costituisce causa di esclusione  dalla  gara  o  di  risoluzione  del
      contratto.». 
      
                                     Art. 4 
       
       
                       Conclusione dei contratti pubblici 
                            e ricorsi giurisdizionali 
       
        1. All'articolo 32, comma 8,  del  decreto  legislativo  18  aprile
      2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, le parole «ha  luogo»  sono  sostituite  dalle
      seguenti:  «deve  avere  luogo»;  dopo   le   parole   «espressamente
      concordata  con  l'aggiudicatario»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
      purche'   comunque   giustificata   dall'interesse   alla   sollecita
      esecuzione del contratto»; 
        b) dopo il primo periodo sono  aggiunti  i  seguenti:  «La  mancata
      stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere  motivata
      con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a
      quello nazionale alla sollecita  esecuzione  del  contratto  e  viene
      valutata ai fini della responsabilita' erariale  e  disciplinare  del
      dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata  per  la
      mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto
      previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale,
      nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la  stipulazione  del
      contratto.  Le  stazioni  appaltanti  hanno  facolta'  di   stipulare
      contratti  di  assicurazione  della  propria  responsabilita'  civile
      derivante dalla conclusione del  contratto  e  dalla  prosecuzione  o
      sospensione della sua esecuzione.». 
        2. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
      affidamento di cui agli  articoli  1  e  2,  comma  2,  del  presente
      decreto, qualora  rientranti  nell'ambito  applicativo  dell'articolo
      119, comma 1, lettera a), del  codice  del  processo  amministrativo,
      approvato con il decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  si
      applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice. 
        3. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
      affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125
      del codice del processo  amministrativo,  approvato  con  il  decreto
      legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
        4. All'articolo 120 del codice del  processo  amministrativo,  sono
      apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 6, primo periodo, le parole «,  ferma  la  possibilita'
      della  sua  definizione  immediata  nell'udienza  cautelare  ove   ne
      ricorrano i presupposti,» sono sostituite dalle seguenti: «,  qualora
      le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame
      di un'unica questione, nonche' in ogni altro caso compatibilmente con
      le  esigenze  di  difesa  di  tutte  le  parti  in   relazione   alla
      complessita' della causa, e' di norma definito, anche  in  deroga  al
      comma  1,  primo  periodo  dell'articolo  74,  in  esito  all'udienza
      cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i  presupposti,
      e, in mancanza,»; 
        b) al comma 9, le parole «Il  Tribunale  amministrativo  regionale»
      sono sostituite dalle seguenti:  «Il  giudice»  e  quelle  da  «entro
      trenta» fino  a  «due  giorni  dall'udienza»  sono  sostituite  dalle
      seguenti: «entro quindici giorni dall'udienza di discussione.  Quando
      la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice
      pubblica  il  dispositivo  nel  termine  di  cui  al  primo  periodo,
      indicando anche le domande eventualmente  accolte  e  le  misure  per
      darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni
      dall'udienza.». 
      
                                  Art. 4 - bis 
       
       
                Ulteriori misure in materia di contratti pubblici 
       
        1.  In   considerazione   dell'incremento   dei   costi   derivanti
      dall'adeguamento   alle   misure   di   contenimento   e    contrasto
      dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi
      di pulizia o di lavanderia in ambito  sanitario  o  ospedaliero,  nel
      caso in cui detto adeguamento determini un  incremento  di  spesa  di
      importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato  nel  bando  di
      gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in  relazione
      alle procedure di affidamento aggiudicate in  data  anteriore  al  31
      gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano gia'  provveduto
      alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non  si  sia  gia'
      avvalso della facolta' di cui all'articolo 32, comma 8,  del  decreto
      legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla  revoca  dell'aggiudicazione,
      ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.
      241.  In  tal  caso,  il  provvedimento  di  revoca   e'   comunicato
      all'aggiudicatario entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
      vigore della legge di conversione del presente decreto. 
        2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia
      in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione  alla  data
      del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore
      della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le   stazioni
      appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai  sensi
      dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  nel
      caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e  contrasto
      dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  derivi  un  incremento  di
      prezzo superiore al 20 per cento del valore del  contratto  iniziale.
      La risoluzione del contratto di appalto e' dichiarata dalla  stazione
      appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
      legge di conversione del presente decreto. 
        3. In relazione ai contratti di cui al  comma  2,  resta  ferma  la
      possibilita' di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo  le
      modalita' di cui all'articolo 106 del decreto legislativo  18  aprile
      2016, n. 50. 
      
                                     Art. 5 
       
       
                 Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica 
       
        1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto
      legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  la  sospensione,  volontaria  o
      coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione  delle
      opere pubbliche di importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui
      all'articolo 35 del  medesimo  decreto  legislativo,  anche  se  gia'
      iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per  il  tempo  strettamente
      necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: 
        a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle
      leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto
      legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' da vincoli inderogabili
      derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
        b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti
      coinvolti nella realizzazione delle  opere,  ivi  incluse  le  misure
      adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19; 
        c) gravi  ragioni  di  ordine  tecnico,  idonee  a  incidere  sulla
      realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita'
      di superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti; 
        d) gravi ragioni di pubblico interesse. 
        2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal  responsabile  unico
      del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a),  si
      provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste  dal  comma  1,
      lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di
      cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti,
      previa proposta della stazione  appaltante,  da  adottarsi  entro  il
      termine di quindici giorni dalla comunicazione allo  stesso  collegio
      della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni
      la prosecuzione dei lavori nel rispetto  delle  esigenze  sottese  ai
      provvedimenti di sospensione adottati, salvi i  casi  di  assoluta  e
      motivata incompatibilita' tra causa della sospensione e  prosecuzione
      dei lavori. 
        3. Nelle ipotesi previste dal comma  1,  lettera  c),  il  collegio
      consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla  comunicazione  della
      sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe  determinarla,
      adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza  di  una  causa
      tecnica di legittima sospensione dei lavori e  indica  le  modalita',
      tra quelle di cui al comma 4,  con  cui  proseguire  i  lavori  e  le
      eventuali modifiche necessarie  da  apportare  per  la  realizzazione
      dell'opera a regola  d'arte.  La  stazione  appaltante  provvede  nei
      successivi cinque giorni. 
        4. Nel caso in  cui  la  prosecuzione  dei  lavori,  per  qualsiasi
      motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore  anche  in
      caso di concordato con continuita' aziendale ovvero di autorizzazione
      all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa  procedere  con  il
      soggetto designato, ne', in caso di  esecutore  plurisoggettivo,  con
      altra impresa del  raggruppamento  designato,  ove  in  possesso  dei
      requisiti adeguati  ai  lavori  ancora  da  realizzare,  la  stazione
      appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo  che
      per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base  al
      citato parere, possibile o preferibile  proseguire  con  il  medesimo
      soggetto, dichiara senza indugio, in deroga  alla  procedura  di  cui
      all'articolo 108, commi 3 e 4,  del  decreto  legislativo  18  aprile
      2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera  di  diritto,  e
      provvede secondo una delle seguenti alternative modalita': 
        a)  procede  all'esecuzione  in  via  diretta  dei  lavori,   anche
      avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione,  di
      altri enti o societa'  pubbliche  nell'ambito  del  quadro  economico
      dell'opera; 
        b) interpella progressivamente i  soggetti  che  hanno  partecipato
      alla originaria procedura di  gara  come  risultanti  dalla  relativa
      graduatoria,  al  fine  di   stipulare   un   nuovo   contratto   per
      l'affidamento  del  completamento  dei  lavori,  se  tecnicamente  ed
      economicamente possibile e alle  condizioni  proposte  dall'operatore
      economico interpellato; 
        c) indice una nuova procedura per l'affidamento  del  completamento
      dell'opera; 
        d) propone alle autorita' governative la nomina di  un  commissario
      straordinario  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  necessarie  al
      completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge
      18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
      giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli  occupazionali
      e contrattuali originariamente previsti, l'impresa  subentrante,  ove
      possibile e compatibilmente con la  sua  organizzazione,  prosegue  i
      lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore  se
      privi di occupazione. 
        5. Le disposizioni del comma  4  si  applicano  anche  in  caso  di
      ritardo dell'avvio o dell'esecuzione  dei  lavori,  non  giustificato
      dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione
      per un numero di giorni pari  o  superiore  a  un  decimo  del  tempo
      previsto o stabilito per la  realizzazione  dell'opera  e,  comunque,
      pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o  stabilito  per
      la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data  di
      entrata in vigore del presente decreto. 
        6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma
      1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte  o
      di  altri  soggetti  per  sospendere  l'esecuzione  dei   lavori   di
      realizzazione  dell'opera  ovvero  le   prestazioni   connesse   alla
      tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in  fase
      cautelare che di merito,  il  giudice  tiene  conto  delle  probabili
      conseguenze del provvedimento stesso  per  tutti  gli  interessi  che
      possono essere lesi, nonche' del  preminente  interesse  nazionale  o
      locale  alla  sollecita  realizzazione   dell'opera,   e,   ai   fini
      dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la
      irreparabilita' del pregiudizio per  l'operatore  economico,  il  cui
      interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla
      celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse  economico
      dell'appaltatore  o  la  sua  eventuale  sottoposizione  a  procedura
      concorsuale o di crisi non puo' essere ritenuto  prevalente  rispetto
      all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica. 
      
                                     Art. 6 
       
       
                           Collegio consultivo tecnico 
       
        1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione
      delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di  cui
      all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  e'
      obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di  un
      collegio consultivo  tecnico,  prima  dell'avvio  dell'esecuzione,  o
      comunque non oltre dieci giorni da tale data,con i  compiti  previsti
      dall'articolo  5  e  con  funzioni  di  assistenza  per   la   rapida
      risoluzione delle controversie  o  delle  dispute  tecniche  di  ogni
      natura  suscettibili  di  insorgere  nel  corso  dell'esecuzione  del
      contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata
      alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il  collegio
      consultivo tecnico e' nominato entro  il  termine  di  trenta  giorni
      decorrenti dalla medesima data. 
        2. Il collegio  consultivo  tecnico  e'  formato,  a  scelta  della
      stazione appaltante,da tre componenti, o cinque in caso  di  motivata
      complessita' dell'opera e  di  eterogeneita'  delle  professionalita'
      richieste,  dotati  di  esperienza  e  qualificazione   professionale
      adeguata  alla  tipologia   dell'opera,tra   ingegneri,   architetti,
      giuristi ed economisti con comprovata esperienza  nel  settore  degli
      appalti delle concessioni e degli  investimenti  pubblici,  anche  in
      relazione allo specifico  oggetto  del  contratto  e  alla  specifica
      conoscenza  di  metodi  e  strumenti  elettronici  quali  quelli   di
      modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM),  maturata  per
      effetto del conseguimento di un dottorato di  ricerca  ,  oppure  che
      siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di
      almeno dieci anni  nel  settore  di  riferimento.  I  componenti  del
      collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo,  ovvero
      le parti possono concordare che ciascuna di esse  nomini  uno  o  due
      componenti e che il terzo o il quinto  componente,  con  funzioni  di
      presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in
      cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro
      il  termine  indicato  al  comma  1,  questo  e'  designato  entro  i
      successivi cinque giorni dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
      trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle  regioni,  dalle
      province autonome di Trento e Bolzano o  dalle  citta'  metropolitane
      per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo  tecnico
      si intende costituito al momento della designazione del terzo  o  del
      quinto componente. All'atto della costituzione e' fornita al collegio
      consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. 
        3.  Nell'adozione  delle  proprie   determinazioni,   il   collegio
      consultivo puo' operare anche  in  videoconferenza  o  con  qualsiasi
      altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni  informali
      delle parti per favorire,  nella  risoluzione  delle  controversie  o
      delle  dispute  tecniche  eventualmente  insorte,  la  scelta   della
      migliore soluzione per  la  celere  esecuzione  dell'opera  a  regola
      d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti  per  consentire
      l'esposizione   in   contraddittorio   delle   rispettive    ragioni.
      L'inosservanza delle determinazioni del collegio  consultivo  tecnico
      viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente  per
      danno  erariale  e  costituisce,   salvo   prova   contraria,   grave
      inadempimento  degli  obblighi   contrattuali;   l'osservanza   delle
      determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione
      della responsabilita' del soggetto agente per danno  erariale,  salvo
      il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico  hanno  la
      natura del  lodo  contrattuale  previsto  dall'articolo  808-ter  del
      codice  di  procedura  civile,  salva  diversa  e  motivata  volonta'
      espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.  Salva
      diversa  previsione  di  legge,  le   determinazioni   del   collegio
      consultivo  tecnico  sono  adottate  con  atto   sottoscritto   dalla
      maggioranza dei componenti,  entro  il  termine  di  quindici  giorni
      decorrenti  dalla  data  della  comunicazione  dei  quesiti,  recante
      succinta  motivazione,  che  puo'  essere  integrata  nei  successivi
      quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza  dei  componenti.  In
      caso di particolari esigenze istruttorie  le  determinazioni  possono
      essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione  dei  quesiti.
      Le decisioni sono assunte a maggioranza. 
        4. Per le opere diverse da quelle  di  cui  al  comma  1  le  parti
      possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti  o
      parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
      stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui
      all'articolo 5. 
        5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile  unico  del
      procedimento,  possono  costituire  un  collegio  consultivo  tecnico
      formato da tre componenti  per  risolvere  problematiche  tecniche  o
      giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella  fase
      antecedente  alla  esecuzione  del   contratto,   ivi   comprese   le
      determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre  clausole
      e condizioni del bando o dell'invito,nonche' la verifica del possesso
      dei requisiti di partecipazione, e dei  criteri  di  selezione  e  di
      aggiudicazione. In tale  caso  due  componenti  sono  nominati  dalla
      stazione appaltante e il terzo componente e' nominato  dal  Ministero
      delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  le  opere  di  interesse
      nazionale,dalle regioni, dalle province autonome di Trento e  Bolzano
      o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale.  Ferma
      l'eventuale  necessita'  di  sostituzione  di  uno   dei   componenti
      designati dalla stazione appaltante con uno  di  nomina  privata,  le
      funzioni di componente del collegio consultivo  tecnico  nominato  ai
      sensi del  presente  comma  non  sono  incompatibili  con  quelle  di
      componente del collegio nominato ai sensi del comma 1. 
        6.  Il  collegio  consultivo  tecnico   e'   sciolto   al   termine
      dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne  e'
      obbligatoria la costituzione, in  data  anteriore  su  accordo  delle
      parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria  la  costituzione,  il
      collegio puo' essere  sciolto  dal  31  dicembre  2021  in  qualsiasi
      momento, su accordo tra le parti. 
        7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a  un
      compenso a carico delle parti e proporzionato al  valore  dell'opera,
      al numero, alla qualita' e alla  tempestivita'  delle  determinazioni
      assunte. In mancanza di determinazioni o pareri  ad  essi  spetta  un
      gettone unico onnicomprensivo. In  caso  di  ritardo  nell'assunzione
      delle  determinazioni  e'  prevista  una  decurtazione  del  compenso
      stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per  ogni
      ritardo. Il compenso e' liquidato  dal  collegio  consultivo  tecnico
      unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la  emissione
      di parcelle di acconto,  in  applicazione  delle  tariffe  richiamate
      dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
      con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a
      un quarto. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici  d'ufficio.
      I compensi dei membri del collegio  sono  computati  all'interno  del
      quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. 
        8.  Ogni  componente  del  collegio  consultivo  tecnico  non  puo'
      ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque  non
      puo' svolgere piu' di dieci incarichi  ogni  due  anni.  In  caso  di
      ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore  a
      sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola  determinazione,  i
      componenti del collegio non possono essere nuovamente  nominati  come
      componenti di altri collegi per la  durata  di  tre  anni  decorrenti
      dalla data di maturazione  del  ritardo.  Il  ritardo  ingiustificato
      nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di  decadenza
      del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere  le
      determinazioni di propria  competenza  prescindendo  dal  parere  del
      collegio. 
        9.  Sono  abrogati  i  commi  da  11  a  14  dell'articolo  1   del
      decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
      dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
      
                                     Art. 7 
       
       
                 Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche 
       
        1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva  prosecuzione  dei
      lavori diretti alla realizzazione delle opere  pubbliche  di  importo
      pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo  35  del  decreto
      legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei  casi  di  maggiori  fabbisogni
      finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della
      normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita'
      finanziarie  annuali,e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
      Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno
      2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere  pubbliche.  Il  Fondo
      non puo' finanziare nuove opere e l'accesso al Fondo non puo'  essere
      reiterato a esclusione del caso  in  cui  la  carenza  delle  risorse
      derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere  rispetto
      al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3. 
        2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo  di  cui  al  comma  1
      ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi,con la legge di
      bilancio e' iscritto sul Fondo un importo  corrispondente  al  5  per
      cento delle maggiori risorse stanziate nella prima  delle  annualita'
      del bilancio, nel limite massimo di  100  milioni  di  euro,  per  la
      realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e  territoriali
      di nuove opere e infrastrutture o per il  rifinanziamento  di  quelle
      gia'  previste  a  legislazione  vigente.  Il   Fondo   e'   altresi'
      alimentato: 
        a) dalle risorse disponibili in bilancio anche  in  conto  residui,
      destinate al finanziamento dell'opera e non piu' necessarie in quanto
      anticipate a valere sul Fondo; 
        b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del  Fondo
      alla stazione appaltante per residui passivi  caduti  in  perenzione,
      mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere  sul  Fondo
      di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
      196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal  Conto
      del patrimonio dei predetti residui passivi. 
        3. Le stazioni appaltanti possono  fare  richiesta  di  accesso  al
      Fondo  quando,  sulla  base  dell'aggiornamento  del   cronoprogramma
      finanziario  dell'opera,risulti,  per  l'esercizio   in   corso,   un
      fabbisogno  finanziario  aggiuntivo  non  prevedibile  rispetto  alle
      risorse disponibili per la regolare  e  tempestiva  prosecuzione  dei
      lavori. 
        4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
      adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
      entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
      conversione del  presente  decreto,  sono  individuate  le  modalita'
      operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione
      delle risorse. 
        5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
      da adottare con cadenza  trimestrale,  su  richiesta  delle  stazioni
      appaltanti,previa   verifica   da   parte    delle    amministrazioni
      finanziatrici  dell'aggiornamento  del   cronoprogramma   finanziario
      dell'opera  e  dell'impossibilita'  di  attivare  i   meccanismi   di
      flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente,
      sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera,  nei
      limiti delle disponibilita'  annuali  del  Fondo  secondo  i  criteri
      previsti dal decreto di cui al comma 4. 
        6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di  euro  per
      l'anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
      stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
      del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
      riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
      di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
      2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto  a  17  milioni  di
      euro l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'economia  e  delle
      finanze; quanto a 0,7 milioni di euro  l'accantonamento  relativo  al
      Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7  milioni
      di  euro  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
      dell'universita' e della  ricerca;  quanto  a  1,7  milioni  di  euro
      l'accantonamento relativo al Ministero  dell'interno;  quanto  a  0,9
      milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i  beni  e
      le attivita' culturali e per il turismo; quanto a 8 milioni  di  euro
      l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
        7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
      apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di  bilancio
      anche nel conto dei residui. 
        7-bis. Al fine di accelerare le procedure  per  l'attuazione  degli
      investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti  e  concessioni,
      e' istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
      trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a
      2 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2022.  Tali  risorse  sono
      destinate ad iniziative finalizzate  all'aggiornamento  professionale
      del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo  31
      del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
        7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione di
      euro per l'anno 2020  e  a  2  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
      dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
      Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
      n. 190. 
      
                                     Art. 8 
       
       
           Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici 
       
        1. In relazione alle procedure pendenti  disciplinate  dal  decreto
      legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i  quali
      si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data  di  entrata
      in vigore del presente decreto, nonche', in caso di  contratti  senza
      pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
      data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
      preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in  ogni  caso
      per  le  procedure  disciplinate  dal  medesimo  decreto  legislativo
      avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
      decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021: 
        a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via  di  urgenza
      e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
      d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
      n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui
      all'articolo  80  del  medesimo  decreto  legislativo,  nonche'   dei
      requisiti di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  alla
      procedura; 
        b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena  di  esclusione
      dalla procedura, l'obbligo per  l'operatore  economico  di  procedere
      alla visita dei luoghi, nonche'  alla  consultazione  sul  posto  dei
      documenti di gara e relativi allegati ai  sensi  e  per  gli  effetti
      dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del  2016
      esclusivamente   laddove   detto   adempimento    sia    strettamente
      indispensabile in ragione della  tipologia,  del  contenuto  o  della
      complessita' dell'appalto da affidare; 
        c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni
      dei termini  procedimentali  per  ragioni  di  urgenza  di  cui  agli
      articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e  3,  del
      decreto  legislativo  n.  50  del   2016.   Nella   motivazione   del
      provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e'  necessario
      dar conto delle ragioni  di  urgenza,  che  si  considerano  comunque
      sussistenti; 
        d) le procedure di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
      possono essere avviate anche in mancanza di una specifica  previsione
      nei documenti di programmazione di cui all'articolo  21  del  decreto
      legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati,  a  condizione  che  entro
      trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della  legge
      di conversione del presente decreto si provveda ad  un  aggiornamento
      in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19. 
        2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
      n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il
      termine per la presentazione delle offerte, le  stazioni  appaltanti,
      fermo quanto previsto dall'articolo 103 del  decreto-legge  17  marzo
      2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
      2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento  di
      aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020. 
        3. In relazione agli accordi quadro  di  cui  all'articolo  54  del
      decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata  in
      vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle
      risorse disponibili a legislazione vigente e  fermo  quanto  previsto
      dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono,  entro
      la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati
      su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei
      modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. 
        4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione  alla  data  di
      entrata in vigore del presente decreto: 
        a) il direttore dei lavori adotta, in  relazione  alle  lavorazioni
      effettuate alla medesima data  e  anche  in  deroga  alle  specifiche
      clausole contrattuali, lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  entro
      quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
      Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente  e  comunque
      entro cinque giorni dall'adozione  dello  stato  di  avanzamento.  Il
      pagamento viene effettuato entro quindici giorni  dall'emissione  del
      certificato di cui al secondo periodo; 
        b) sono riconosciuti, a valere sulle  somme  a  disposizione  della
      stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento  e,
      ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti  dai  ribassi
      d'asta,   i   maggiori    costi    derivanti    dall'adeguamento    e
      dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in  fase
      di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in  attuazione
      delle misure  di  contenimento  di  cui  agli  articoli  1  e  2  del
      decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
      dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1  del  decreto-legge
      25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
      maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione
      del   pagamento   del   primo   stato   di   avanzamento   successivo
      all'approvazione  dell'aggiornamento  del  piano   di   sicurezza   e
      coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi; 
        c) il rispetto delle misure di contenimento previste  dall'articolo
      1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge
      n. 19 del 2020 nonche'  dai  relativi  provvedimenti  attuativi,  ove
      impedisca, anche  solo  parzialmente,  il  regolare  svolgimento  dei
      lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi  o  delle  forniture
      costituisce causa di forza  maggiore,  ai  sensi  dell'articolo  107,
      comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora  impedisca
      di  ultimare  i  lavori,  i  servizi  o  le  forniture  nel   termine
      contrattualmente previsto,  costituisce  circostanza  non  imputabile
      all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo  107  ai  fini
      della proroga di detto termine, ove richiesta; non si  applicano  gli
      obblighi di comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione e le
      sanzioni previsti  dal  terzo  e  dal  quarto  periodo  del  comma  4
      dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
        5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti
      modificazioni: 
        0a) all'articolo 30,  comma  8,  dopo  le  parole:  «e  alle  altre
      attivita' amministrative  in  materia  di  contratti  pubblici»  sono
      inserite le seguenti: «nonche' di forme di coinvolgimento degli  enti
      del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto  legislativo  3
      luglio 2017, n. 117»; 
        0a-bis)  all'articolo  36,  comma  1,  le  parole:   «Le   stazioni
      appaltanti  possono,  altresi',  applicare  le  disposizioni  di  cui
      all'articolo  50»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le   stazioni
      appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50»; 
          a) all'articolo 38: 
            1) al comma 1, secondo  periodo,  le  parole  «agli  ambiti  di
      attivita',» sono soppresse; 
            2) al comma 2, primo periodo, le parole «sentite  l'ANAC  e  la
      Conferenza Unificata,» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con
      la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,»; 
            3) al comma 3: 
              3.1) sono premesse le seguenti parole:  «Fatto  salvo  quanto
      previsto dal comma 3-bis»; 
              3.2) alla lettera  a),  le  parole  «programmazione  e»  sono
      soppresse; 
              3.3) dopo il comma 3, e' inserito  il  seguente:  «3-bis.  Le
      centrali di committenza e i  soggetti  aggregatori  sono  qualificati
      almeno negli ambiti di cui  al  comma  3,  lettere  a)  e  b).  Nelle
      aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni,  servizi  o  lavori
      effettuati  dalle  centrali  di  committenza,  ovvero  dai   soggetti
      aggregatori, le attivita' correlate all'ambito di  cui  al  comma  3,
      lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per  i
      quali sono svolte  le  suddette  aggiudicazioni  purche'  qualificati
      almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto  del
      Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.»; 
            4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) e' aggiunto il
      seguente: «5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche  nella
      gestione di procedure di gara;»; 
            5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e' soppresso; 
          a-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli
      archeologi» sono aggiunte le  seguenti:  «professionisti,  singoli  e
      associati, e le societa' da essi costituite»; 
        a-ter) all'articolo 48, comma 7, secondo periodo, dopo  le  parole:
      «per quali consorziati  il  consorzio  concorre;»  sono  inserite  le
      seguenti: «qualora il consorziato designato  sia,  a  sua  volta,  un
      consorzio di cui all'articolo 45, comma  2,  lettera  b),  e'  tenuto
      anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per  i  quali
      concorre;»; 
        a-quater) all'articolo 59,  comma  1,  sono  premesse  le  seguenti
      parole: «Fermo restando quanto previsto dal titolo  VII  del  decreto
      legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»; 
          b) all'articolo 80,comma 4, il quinto periodo e'  sostituito  dai
      seguenti:  «Un  operatore  economico  puo'   essere   escluso   dalla
      partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e'
      a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che  lo  stesso  non  ha
      ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
      o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati  qualora
      tale mancato pagamento costituisca  una  grave  violazione  ai  sensi
      rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il  presente  comma
      non si applica quando l'operatore economico ha  ottemperato  ai  suoi
      obblighi pagando o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
      imposte o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali
      interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale
      sia  comunque  integralmente  estinto,   purche'   l'estinzione,   il
      pagamento  o  l'impegno  si  siano  perfezionati  anteriormente  alla
      scadenza del termine per la presentazione delle domande.»; 
          c) all'articolo 83, dopo il comma  5  e'  inserito  il  seguente:
      «5-bis. In relazione al requisito di cui  al  comma  4,  lettera  c),
      l'adeguatezza della copertura  assicurativa  offerta  viene  valutata
      sulla base della polizza assicurativa contro i  rischi  professionali
      posseduta dall'operatore  economico  e  in  corso  di  validita'.  In
      relazione alle polizze assicurative di importo  inferiore  al  valore
      dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta
      sia  corredata,  a  pena  di  esclusione,   dall'impegno   da   parte
      dell'impresa  assicuratrice  ad  adeguare  il  valore  della  polizza
      assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»; 
        c-bis) all'articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo, dopo le
      parole: «salvo quanto disposto nel presente articolo»  sono  aggiunte
      le seguenti: «e fermo restando quanto previsto  dal  titolo  VII  del
      decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; 
        c-ter) all'articolo 151, comma 3: 
        1) le parole: «il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
      del turismo puo'» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «lo  Stato,  le
      regioni e gli  enti  territoriali  possono,  con  le  risorse  umane,
      finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,»; 
        2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta  fermo  quanto
      previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni
      culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
      2004, n. 42»; 
        c-quater) all'articolo 180, comma  2,  dopo  il  primo  periodo  e'
      inserito il seguente: «Nel caso di contratti di rendimento energetico
      o  di  prestazione   energetica   (EPC),   i   ricavi   di   gestione
      dell'operatore economico  possono  essere  determinati  e  pagati  in
      funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di
      altri criteri di prestazione energetica  stabiliti  contrattualmente,
      purche'  quantificabili  in  relazione  ai  consumi;  la  misura   di
      miglioramento  dell'efficienza  energetica,  calcolata  conformemente
      alle norme in materia di attestazione  della  prestazione  energetica
      degli immobili e delle altre infrastrutture energivore,  deve  essere
      resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore
      economico e deve essere  verificata  e  monitorata  durante  l'intera
      durata del  contratto,  anche  avvalendosi  di  apposite  piattaforme
      informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la  gestione,
      l'elaborazione,  la  valutazione  e  il  monitoraggio   dei   consumi
      energetici»; 
          d) all'articolo 183, comma 15: 
            1) al primo periodo, le parole «non presenti»  sono  sostituite
      dalle seguenti: «anche se presenti»; 
            2) al nono periodo, le parole  «e'  inserito»  sono  sostituite
      dalle seguenti: «qualora non sia gia'  presente»  e  dopo  le  parole
      «sulla base della normativa vigente» sono aggiunte le seguenti: «, e'
      inserito in tali strumenti di programmazione». 
        6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure  i
      cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara,  sono  pubblicati
      successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
      nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi,
      alle procedure in cui, alla medesima  data,  non  sono  ancora  stati
      inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. 
        6-bis. In considerazione dell'emergenza  sanitaria  da  COVID-19  e
      delle conseguenti esigenze di accelerazione  dell'iter  autorizzativo
      di grandi opere  infrastrutturali  e  di  architettura  di  rilevanza
      sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle  citta'  o  sull'assetto
      del  territorio,  sino  al  31  dicembre  2023,  su  richiesta  delle
      amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette
      opere di particolare interesse pubblico e rilevanza  sociale,  previo
      parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali
      e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla  procedura
      di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma  2,  del  decreto
      legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento  di  cui
      al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio  2018,
      n. 76, consentendo alle medesime  amministrazioni  aggiudicatrici  di
      procedere    direttamente    agli    studi     di     prefattibilita'
      tecnico-economica  nonche'  alle  successive  fasi  progettuali,  nel
      rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18  aprile  2016,
      n. 50. 
        7.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
      sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'alinea del comma  1,  le  parole  «31  dicembre  2020»  sono
      sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
        b) al comma 2, le parole «30 novembre 2020» sono  sostituite  dalle
      seguenti: «30 novembre 2021»; 
        c) al comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle
      seguenti: «31 dicembre 2021»; 
        d)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.   In   deroga
      all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
      50, fino al 31 dicembre  2021,  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
      pubblici esprime il  parere  obbligatorio  di  cui  al  comma  3  del
      medesimo articolo 215 esclusivamente  sui  progetti  di  fattibilita'
      tecnica ed economica di lavori  pubblici  di  competenza  statale,  o
      comunque finanziati per almeno  il  50  per  cento  dallo  Stato,  di
      importo pari o superiore  ai  100  milioni  di  euro.  Per  i  lavori
      pubblici di importo inferiore a 100 milioni  di  euro  e  fino  a  50
      milioni  di  euro,  le  competenze  del  Consiglio   superiore   sono
      esercitate   dai   comitati   tecnici   amministrativi    presso    i
      Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.  Per  i  lavori
      pubblici di importo inferiore a  50  milioni  di  euro  si  prescinde
      dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215,  comma  3,  del
      citato decreto legislativo n. 50 del 2016.». 
        7-bis. Al codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al
      decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  sono  apportate  le
      seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 115: 
        1) al comma 3,  primo  periodo,  le  parole:  «delle  attivita'  di
      valorizzazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ovvero  mediante
      l'affidamento di appalti pubblici di servizi»; 
        2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «di cui  all'articolo
      114» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la possibilita' per
      le amministrazioni di progettare i servizi e  i  relativi  contenuti,
      anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico
      del concessionario  e  l'equilibrio  economico  e  finanziario  della
      gestione»; 
        b) all'articolo 117, comma 3, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
      periodi:  «Qualora  l'affidamento  dei  servizi  integrati  abbia  ad
      oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
      lettera  vv),  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,
      l'integrazione puo' essere  realizzata  anche  indipendentemente  dal
      rispettivo valore economico dei servizi considerati.  E'  ammessa  la
      stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o
      piu' servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o piu' tra i  servizi
      di pulizia, di vigilanza e di biglietteria». 
        8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
      delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell'emergenza
      epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge
      17 marzio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
      aprile 2020,  n.  27,  fino  alla  scadenza  del  predetto  stato  di
      emergenza, procede, nell'ambito dei  poteri  conferitigli  e  con  le
      modalita'  previste  dalla   suddetta   norma,   all'acquisizione   e
      distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi  di  protezione
      individuale, nonche' di ogni necessario  bene  strumentale,  compresi
      gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato  avvio  dell'anno
      scolastico 2020-2021, nonche' a contenere e  contrastare  l'eventuale
      emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario,  per
      l'attuazione di quanto  previsto  dal  primo  periodo,  provvede  nel
      limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del  Consiglio
      dei  ministri  a  valere  sul  Fondo  emergenze  nazionali   di   cui
      all'articolo 44 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1;  le
      risorse sono versate sull'apposita contabilita' speciale intestata al
      Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei  contratti
      pubblici, necessarie per dare attuazione al  primo  periodo,  possono
      essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento
      alla contabilita' speciale delle suddette risorse. 
        9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per
      dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e
      di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza  da  COVID-19,
      possono  essere  avviate  dal  Commissario   straordinario   di   cui
      all'articolo  122  del   decreto-legge   n.   18   del   2020   anche
      precedentemente al trasferimento alla contabilita' speciale intestata
      al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle
      vigenti disposizioni. 
        10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente  o  per  la
      stipulazione  del  contratto  relativamente  a  lavori,   servizi   o
      forniture previsti o in  qualunque  modo  disciplinati  dal  presente
      decreto, e' richiesto di  produrre  documenti  unici  di  regolarita'
      contributiva di cui al decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
      politiche  sociali  30  gennaio  2015,  pubblicato   nella   Gazzetta
      Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o
      autocertificare la regolarita' contributiva ovvero  il  possesso  dei
      predetti  documenti  unici,  non   si   applicano   le   disposizioni
      dell'articolo 103,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  18  del  2020,
      relative alla  proroga  oltre  la  data  del  31  luglio  2020  della
      validita' dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza
      tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. 
        10-bis. Al Documento unico di regolarita' contributiva e'  aggiunto
      quello  relativo  alla  congruita'  dell'incidenza  della  manodopera
      relativa allo specifico intervento, secondo le modalita' indicate con
      decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da
      adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
      legge di conversione  del  presente  decreto.  Sono  fatte  salve  le
      procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima  della  data  di
      entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
      politiche sociali di cui al periodo precedente. 
        11. All'articolo 4 del decreto legislativo  15  novembre  2011,  n.
      208, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del  Presidente  della
      Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
      1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
      della presente disposizione, su proposta del Ministro  della  difesa,
      di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
      acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e  del
      Consiglio di Stato, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque  giorni
      dalla richiesta, e' definita la  disciplina  esecutiva,  attuativa  e
      integrativa  delle  disposizioni  concernenti  le  materie   di   cui
      all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed  e),  anche  in  relazione
      alle disposizioni del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
      applicabili al presente decreto.». 
      
                                  Art. 8 - bis 
       
       
      Modifica al decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
                modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 
       
        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
      35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
      le parole:  «di  centrali  di  committenza  di  altre  regioni»  sono
      sostituite dalle  seguenti:  «dalla  centrale  di  committenza  della
      regione Calabria». 
      
                                     Art. 9 
       
       
            Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali 
       
        1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
      sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Con  uno  o  piu'
      decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro
      il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e
      dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
      previo  parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   sono
      individuati gli  interventi  infrastrutturali  caratterizzati  da  un
      elevato  grado  di  complessita'  progettuale,  da  una   particolare
      difficolta' esecutiva o attuativa, da  complessita'  delle  procedure
      tecnico - amministrative ovvero che comportano un  rilevante  impatto
      sul tessuto socio  -  economico  a  livello  nazionale,  regionale  o
      locale, per la cui realizzazione o  il  cui  completamento  si  renda
      necessaria la nomina di uno o piu'  Commissari  straordinari  che  e'
      disposta  con  i  medesimi  decreti.  Il  parere  delle   Commissioni
      parlamentari viene reso entro venti giorni dalla  richiesta;  decorso
      inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione  del  parere.
      Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con  le  modalita'  di
      cui al primo periodo entro il  30  giugno  2021,  il  Presidente  del
      Consiglio dei ministri puo'  individuare,  sulla  base  dei  medesimi
      criteri di cui al primo periodo, ulteriori  interventi  per  i  quali
      disporre la nomina di  Commissari  straordinari.  In  relazione  agli
      interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente  regionale  o
      locale, i decreti di cui al presente comma  sono  adottati,  ai  soli
      fini dell'individuazione di tali interventi,  previa  intesa  con  il
      Presidente della  Regione  interessata.  Gli  interventi  di  cui  al
      presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici
      di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi  ad
      essa  collegati.  Il  Commissario   straordinario   nominato,   prima
      dell'avvio degli  interventi,  convoca  le  organizzazioni  sindacali
      maggiormente rappresentative a livello nazionale»; 
          b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Per
      l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari  possono
      essere abilitati ad assumere direttamente  le  funzioni  di  stazione
      appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in  materia
      di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei  principi  di  cui
      agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
      50, nonche' delle disposizioni del codice  delle  leggi  antimafia  e
      delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
      settembre  2011,  n.  159,  e  dei  vincoli  inderogabili   derivanti
      dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
      dalle direttive 2014/24/UE e  2014/25/UE,  e  delle  disposizioni  in
      materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
      periodo, il Commissario  straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di
      ordinanze.»; 
          c)  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  E'
      autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai
      Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per
      le spese di funzionamento e di  realizzazione  degli  interventi  nel
      caso svolgano le funzioni  di  stazione  appaltante.  Il  Commissario
      predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal
      Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma
      dei pagamenti degli interventi in base al  quale  le  amministrazioni
      competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
      impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti  in
      bilancio riguardanti il trasferimento di  risorse  alle  contabilita'
      speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle  risorse
      impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di  affidamento  dei
      contratti anche nelle more  del  trasferimento  delle  risorse  sulla
      contabilita'  speciale.  Gli  impegni  pluriennali   possono   essere
      annualmente rimodulati con la legge di  bilancio  in  relazione  agli
      aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi
      di finanza pubblica. Le risorse destinate  alla  realizzazione  degli
      interventi  sono  trasferite,   previa   tempestiva   richiesta   del
      Commissario  alle   amministrazioni   competenti,sulla   contabilita'
      speciale  sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  dell'intervento
      comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria,  ad
      esclusione di quelli di natura gestionale,  adottati  dai  Commissari
      straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte  dei
      conti  e  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
      italiana. Si applica  l'articolo  3,  comma  1-bis,  della  legge  14
      gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della
      legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante
      lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo',  con
      motivazione   espressa,   dichiarare   i    predetti    provvedimenti
      provvisoriamente efficaci, esecutori  ed  esecutivi,  a  norma  degli
      articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7  agosto  1990,  n.
      241. Il  monitoraggio  degli  interventi  effettuati  dai  Commissari
      straordinari avviene  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  decreto
      legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.»; 
          d) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  I  Commissari
      straordinari  trasmettono  al  Comitato  interministeriale   per   la
      programmazione economica, per il tramite del Ministero competente,  i
      progetti approvati, il relativo quadro economico,  il  cronoprogramma
      dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
      sistema di cui al decreto legislativo n.  229  del  2011,  segnalando
      altresi'   semestralmente   eventuali   anomalie   e    significativi
      scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
      realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
      definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al
      comma 2, ad eccezione di  quanto  ivi  previsto  per  i  procedimenti
      relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di  cui  ai
      commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
      tecnica nell'ambito del quadro  economico  dell'opera,  si  applicano
      anche agli interventi dei Commissari  straordinari  per  il  dissesto
      idrogeologico e dei  Commissari  per  l'attuazione  degli  interventi
      idrici di cui all'articolo 1, comma  153,  della  legge  30  dicembre
      2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione  di
      cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243
      convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18  e
      all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge  14  ottobre  2019  n.111,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141  e
      dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui
      all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»; 
          e) il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  «5.  Con  i  medesimi
      decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i  termini  e  le
      attivita' connesse alla realizzazione dell'opera  nonche'  una  quota
      percentuale del  quadro  economico  degli  interventi  da  realizzare
      eventualmente da destinare  alle  spese  di  supporto  tecnico  e  al
      compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei  Commissari,
      ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non  superiore  a  quella
      indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
      n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
      111.  Per  il  supporto  tecnico  e  le   attivita'   connesse   alla
      realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi
      o  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,   di   strutture
      dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unita'
      Tecnica-  Amministrativa  di  cui  all'articolo  5,  comma   1,   del
      decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
      modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa'
      controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle  Regioni
      o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31
      dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti  a  carico  dei  quadri
      economici degli interventi da  realizzare  o  completare  nell'ambito
      della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari  straordinari
      possono nominare un sub-commissario.  L'eventuale  compenso  del  sub
      commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
      all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
      posto a carico del quadro economico  dell'intervento  da  realizzare,
      nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo.». 
        1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge  18  aprile
      2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
      2019, n. 55, al primo periodo, dopo le parole: «opera in deroga  alle
      disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,  fatto  salvo
      il rispetto  dei  vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza
      all'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «e con i poteri di cui
      all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis  e  5,  del  presente  decreto.  Al
      Commissario  si  applicano,  altresi',   le   disposizioni   di   cui
      all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; 
        2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge  12  settembre  2014,
      n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
      164, dopo le parole: «della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,»  sono
      inserite le  seguenti:  «nonche'  le  stesse  attivita'  relative  ad
      interventi  di  mitigazione  del  rischio   idrogeologico,   comunque
      finanziati a valere  su  risorse  finanziarie  nazionali,  europee  e
      regionali,». 
        3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni  commissariali
      finalizzate  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  o  interventi
      infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei  relativi
      tempi di esecuzione, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
      della legge di conversione del presente decreto, tutti  i  commissari
      nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche norme  di
      legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di
      cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
      32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.
      Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo  4  i
      commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
      2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto
      1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre
      2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge  16  novembre
      2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile
      2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
      2020,  n.  41,  nonche'  i  commissari  straordinari   nominati   per
      l'attuazione di interventi  di  ricostruzione  a  seguito  di  eventi
      calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11 del
      presente decreto. Sono  aggiudicati  esclusivamente  sulla  base  del
      criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa,  individuata
      sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, i contratti relativi
      ai servizi sociali e di  ristorazione  ospedaliera,  assistenziale  e
      scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come
      definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18  aprile
      2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai sensi  dell'articolo  36,
      comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. 
      

       

      Decreto Semplificazioni: problemi interpretativi ed applicativi. Esame e commento.

      A seguito delle osservazioni e proposte di modifica normativa inviate alla Commissione Lavori Pubblici del Senato lo scorso 3 agosto, l’Autorità ha elaborato un documento più articolato che descrive le norme del d.l. 76/2020 di competenza dell’Autorità, ne evidenzia i problemi interpretativi e applicativi e gli effetti su sistema dei contratti pubblici, trasparenza e prevenzione della corruzione. Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»” in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione.

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      Decreto Semplificazioni: osservazioni e proposte di modifica dall’ANAC

      Decreto Semplificazioni
      Inviato al Senato documento dell’Autorità nazionale anticorruzione contenente osservazioni e proposte di modifica

      Nell’ambito dell’esame del decreto legge recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (d.l. 16 luglio 2020, n. 76), all’esame del Parlamento, l’Autorità nazionale anticorruzione ha fatto pervenire alla commissione Lavori pubblici del Senato un documento contenente osservazioni e proposte di modifica sui vari profili di competenza.

      Testo scritto presentato dal Presidente f.f. dell’ANAC, Prof. Francesco Merloni, in occasione dell’audizione presso le Commissioni riunite 8^ Lavori pubblici, comunicazioni e 1^ Affari costituzionali del Senato della Repubblica

      Decreto Semplificazioni (Testo Gazzetta Ufficiale): norme in materia di appalti e contratti pubblici

      In Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 è stato pubblicato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

      Entrata in vigore del provvedimento: 17 luglio 2020

       

      Titolo I
      Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
      Capo I
      Semplificazioni in materia di contratti pubblici

       
                         IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
       
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
        Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
      modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 
        Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
      modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
        Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
      modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 
        Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
      modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
        Visto il decreto-legge 10  maggio  2020,  n.  30,  convertito,  con
      modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72; 
        Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
        Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
        Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
        Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  realizzare
      un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso
      la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e
      di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalita'; 
        Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
      introdurre misure di semplificazione procedimentale e di  sostegno  e
      diffusione  dell'amministrazione  digitale,  nonche'  interventi   di
      semplificazione in materia di  responsabilita'  del  personale  delle
      amministrazioni, nonche' di adottare  misure  di  semplificazione  in
      materia di attivita' imprenditoriale, di ambiente e di green economy,
      al  fine  di  fronteggiare   le   ricadute   economiche   conseguenti
      all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
      riunione del 6 luglio 2020; 
        Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
      Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con  i  Ministri
      dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dello
      sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e  forestali,
      dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
      infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali e
      per il turismo, della salute,  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
      digitalizzazione, per gli affari regionali e le autonomie e  per  gli
      affari europei; 
       
                                      Emana 
                           il seguente decreto-legge: 
       
                                     Art. 1 
       
      Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
        periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei  contratti
        pubblici sotto soglia 
       
        1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
      delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
      fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
      contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  in
      deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto
      legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti
      pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,
      3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del
      procedimento equivalente sia adottato entro il  31  luglio  2021.  In
      tali casi, salve le ipotesi in  cui  la  procedura  sia  sospesa  per
      effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione
      o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine
      di  due  mesi  dalla  data  di  adozione  dell'atto  di   avvio   del
      procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui  al  comma  2,
      lettera b). Il  mancato  rispetto  dei  termini  di  cui  al  secondo
      periodo, la  mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il
      tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai
      fini della responsabilita' del responsabile  unico  del  procedimento
      per danno erariale e,  qualora  imputabili  all'operatore  economico,
      costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
      risoluzione del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio
      dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
        2. Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto
      legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono
      all'affidamento delle attivita' di esecuzione di  lavori,  servizi  e
      forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa
      l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
      all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le
      seguenti modalita': 
        a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture  di  importo
      inferiore a 150.000 euro e, comunque, per  servizi  e  forniture  nei
      limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; 
        b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del
      decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno
      cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un
      criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una
      diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
      in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori
      economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
      superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di  cui  all'articolo  35
      del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari  o
      superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno
      dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro
      e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori
      per lavori di importo pari o superiore a un milione di  euro  e  fino
      alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del
      2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento  contiene
      anche l'indicazione dei soggetti invitati. 
        3.  Gli  affidamenti  diretti  possono  essere  realizzati  tramite
      determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli  elementi
      descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  n.  50
      del 2016. Per gli affidamenti di cui  al  comma  2,  lettera  b),  le
      stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
      discriminazione e  di  parita'  di  trattamento,  procedono,  a  loro
      scelta, all'aggiudicazione  dei  relativi  appalti,  sulla  base  del
      criterio dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  ovvero  del
      prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione  con  il  criterio  del
      prezzo piu' basso, le stazioni  appaltanti  procedono  all'esclusione
      automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
      ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
      dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo  n.
      50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
      superiore a cinque. 
        4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente  articolo  la
      stazione appaltante non  richiede  le  garanzie  provvisorie  di  cui
      all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
      considerazione  della  tipologia   e   specificita'   della   singola
      procedura, ricorrano particolari esigenze  che  ne  giustifichino  la
      richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione
      della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta
      la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato  rispetto
      a quello previsto dal medesimo articolo 93. 
        5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
      procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e
      svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di  cui  agli  articoli
      247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  fino  all'importo
      di cui alla  lettera  d),  comma  1,  dell'articolo  35  del  decreto
      legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
      
                                     Art. 2 
       
      Procedure  per  l'incentivazione  degli  investimenti   pubblici   in
        relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia 
       
        1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
      delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
      fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
      contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  si
      applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione
      del contratto di cui al presente  articolo  qualora  la  determina  a
      contrarre o altro atto di  avvio  del  procedimento  equivalente  sia
      adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le  ipotesi  in
      cui  la  procedura  sia  sospesa   per   effetto   di   provvedimenti
      dell'autorita'  giudiziaria,  l'aggiudicazione   o   l'individuazione
      definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi  dalla
      data di adozione dell'atto di  avvio  del  procedimento.  Il  mancato
      rispetto dei  termini  di  cui  al  periodo  precedente,  la  mancata
      tempestiva  stipulazione   del   contratto   e   il   tardivo   avvio
      dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati  ai  fini  della
      responsabilita' del responsabile unico  del  procedimento  per  danno
      erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono
      causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o  di  risoluzione
      del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio  dichiarata
      dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
        2. Salvo quanto  previsto  dal  comma  3,  le  stazioni  appaltanti
      procedono all'affidamento delle attivita' di  esecuzione  di  lavori,
      servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
      inclusa l'attivita' di progettazione, di  importo  pari  o  superiore
      alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile
      2016 n.  50,  mediante  la  procedura  aperta,  ristretta  o,  previa
      motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti  dalla  legge,
      della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli  61
      e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori  ordinari,
      e di cui agli articoli 123 e 124, per i  settori  speciali,  in  ogni
      caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera
      c). 
        3. Per l'affidamento  delle  attivita'  di  esecuzione  di  lavori,
      servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
      inclusa l'attivita' di progettazione, di  opere  di  importo  pari  o
      superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
      18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui  all'articolo  63
      del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e  di
      cui all'articolo 125, per i settori speciali puo'  essere  utilizzata
      nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni  di  estrema
      urgenza derivanti dagli effetti negativi della  crisi  causata  dalla
      pandemia COVID-19  o  dal  periodo  di  sospensione  delle  attivita'
      determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la
      crisi,  i  termini,  anche  abbreviati,  previsti   dalle   procedure
      ordinarie non possono essere rispettati.
        4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3  e  nei  settori  dell'edilizia
      scolastica,   universitaria,   sanitaria    e    carceraria,    delle
      infrastrutture per la  sicurezza  pubblica,  dei  trasporti  e  delle
      infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali
      e idriche, ivi compresi gli  interventi  inseriti  nei  contratti  di
      programma ANAS-Mit  2016-2020  e  RFI-Mit  2017  -  2021  e  relativi
      aggiornamenti, nonche' gli interventi funzionali  alla  realizzazione
      della transizione energetica, e per i contratti relativi o  collegati
      ad essi, per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente
      articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento  delle  attivita'
      di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei  servizi  di
      ingegneria e architettura, inclusa l'attivita'  di  progettazione,  e
      per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in  deroga  ad  ogni
      disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
      rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
      misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
      2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
      dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
      dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei  principi  di  cui  agli
      articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e
      delle disposizioni in materia di subappalto. 
        5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile  unico
      del  procedimento  che,  con  propria  determinazione   adeguatamente
      motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione
      del contratto, anche in corso d'opera. 
        6. Gli  atti  delle  stazioni  appaltanti  adottati  ai  sensi  del
      presente articolo sono pubblicati e aggiornati  sui  rispettivi  siti
      istituzionali, nella sezione  "Amministrazione  trasparente"  e  sono
      soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
      n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e  per  gli  effetti
      del predetto decreto  legislativo  n.  33  del  2013,  sono  altresi'
      pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1,  del
      decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati
      di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n.  50  del  2016  e'
      limitato ai casi di  stretta  necessita'  e  richiede  una  specifica
      motivazione. 
      
                                     Art. 3 
       
                  Verifiche antimafia e protocolli di legalita' 
       
        1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle  verifiche
      antimafia per corrispondere con efficacia e celerita'  alle  esigenze
      degli   interventi   di   sostegno    e    rilancio    del    sistema
      economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale  del
      COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza  e
      si  procede  ai  sensi  dell'articolo  92,  comma  3,   del   decreto
      legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  nei  procedimenti  avviati  su
      istanza di parte, che  hanno  ad  oggetto  l'erogazione  di  benefici
      economici comunque denominati, erogazioni,  contributi,  sovvenzioni,
      finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e  pagamenti  da  parte   di
      pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio  della  documentazione
      non sia immediatamente conseguente  alla  consultazione  della  banca
      dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
      n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli  1-bis  e  13  del
      decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
      dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e  27
      del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34. 
        2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche  antimafia  riguardanti
      l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto
      lavori, servizi e forniture, si procede mediante  il  rilascio  della
      informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente  alla
      consultazione della Banca dati nazionale unica  della  documentazione
      antimafia ed alle risultanze delle banche dati di  cui  al  comma  3,
      anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto  che  risulti
      non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti
      sottoposti  alle  verifiche  antimafia  le  situazioni  di  cui  agli
      articoli 67 e  84,  comma  4,  lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto
      legislativo 6  settembre  2011,  n.  159.  L'informativa  liberatoria
      provvisoria  consente  di  stipulare,  approvare  o   autorizzare   i
      contratti e subcontratti relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,
      sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai
      fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro
      trenta giorni. 
        3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e  la  tempestivita'  degli
      accertamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  si  procede  mediante  la
      consultazione della banca dati nazionale unica  della  documentazione
      antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti  delle
      interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. 
        4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  qualora  la   documentazione
      successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una  delle  cause
      interdittive ai sensi  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,
      n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,  del  medesimo
      decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il  pagamento
      del valore delle opere  gia'  eseguite  e  il  rimborso  delle  spese
      sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti  delle  utilita'
      conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e
      4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  dall'articolo
      32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
      con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
        5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
      quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
      possono  essere  individuate  ulteriori  misure  di   semplificazione
      relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio
      della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti. 
        6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si
      applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2011,
      n. 159. 
        7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo
      83 e' inserito il seguente: 
        "Art. 83-bis (Protocolli di legalita') 1. Il Ministero dell'interno
      puo' sottoscrivere protocolli, o altre  intese  comunque  denominate,
      per la prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di  criminalita'
      organizzata, anche  allo  scopo  di  estendere  convenzionalmente  il
      ricorso alla documentazione  antimafia  di  cui  all'articolo  84.  I
      protocolli di cui al presente articolo  possono  essere  sottoscritti
      anche con imprese di rilevanza strategica  per  l'economia  nazionale
      nonche'  con  associazioni  maggiormente  rappresentative  a  livello
      nazionale di categorie produttive, economiche  o  imprenditoriali,  e
      possono prevedere modalita'  per  il  rilascio  della  documentazione
      antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare
      le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione
      degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono
      prevedere l'applicabilita'  delle  previsioni  del  presente  decreto
      anche nei rapporti tra  contraenti,  pubblici  o  privati,  e  terzi,
      nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. 
        2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
      esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della
      legge 6 novembre 2012, n.  190,  nonche'  l'iscrizione  nell'anagrafe
      antimafia   degli   esecutori   istituita   dall'articolo   30    del
      decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
      dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  equivale   al   rilascio
      dell'informazione antimafia. 
        3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di  gara  o
      lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita'
      costituisce causa di esclusione  dalla  gara  o  di  risoluzione  del
      contratto.". 
      
                                     Art. 4 
       
                       Conclusione dei contratti pubblici 
                            e ricorsi giurisdizionali 
       
        1. All'articolo 32, comma 8,  del  decreto  legislativo  18  aprile
      2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, le parole "ha  luogo"  sono  sostituite  dalle
      seguenti:  "deve  avere  luogo";  dopo   le   parole   "espressamente
      concordata  con  l'aggiudicatario"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",
      purche'   comunque   giustificata   dall'interesse   alla   sollecita
      esecuzione del contratto"; 
        b) dopo il primo periodo sono  aggiunti  i  seguenti:  "La  mancata
      stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere  motivata
      con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a
      quello nazionale alla sollecita  esecuzione  del  contratto  e  viene
      valutata ai fini della responsabilita' erariale  e  disciplinare  del
      dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata  per  la
      mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto
      previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale,
      nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la  stipulazione  del
      contratto.  Le  stazioni  appaltanti  hanno  facolta'  di   stipulare
      contratti  di  assicurazione  della  propria  responsabilita'  civile
      derivante dalla conclusione del  contratto  e  dalla  prosecuzione  o
      sospensione della sua esecuzione.". 
        2. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
      affidamento di cui agli  articoli  1  e  2,  comma  2,  del  presente
      decreto, qualora  rientranti  nell'ambito  applicativo  dell'articolo
      119, comma 1, lettera a), del  codice  del  processo  amministrativo,
      approvato con il decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  si
      applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice. 
        3. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
      affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125
      del codice del processo  amministrativo,  approvato  con  il  decreto
      legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
        4. All'articolo 120 del codice del  processo  amministrativo,  sono
      apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 6, primo periodo, le parole ",  ferma  la  possibilita'
      della  sua  definizione  immediata  nell'udienza  cautelare  ove   ne
      ricorrano i presupposti," sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'  di
      norma  definito,  anche  in  deroga  al  comma   1,   primo   periodo
      dell'articolo  74,  in   esito   all'udienza   cautelare   ai   sensi
      dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,"; 
        b) al comma 9, le parole "Il  Tribunale  amministrativo  regionale"
      sono sostituite dalle seguenti:  "Il  giudice"  e  quelle  da  "entro
      trenta" fino  a  "due  giorni  dall'udienza"  sono  sostituite  dalle
      seguenti: "entro quindici giorni dall'udienza di discussione.  Quando
      la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice
      pubblica  il  dispositivo  nel  termine  di  cui  al  primo  periodo,
      indicando anche le domande eventualmente  accolte  e  le  misure  per
      darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni
      dall'udienza.". 
      
                                     Art. 5 
       
                 Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica 
       
        1. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107  del  decreto
      legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  la  sospensione,  volontaria  o
      coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione  delle
      opere pubbliche di importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui
      all'articolo 35 del  medesimo  decreto  legislativo,  anche  se  gia'
      iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per  il  tempo  strettamente
      necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: 
        a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle
      leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto
      legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' da vincoli inderogabili
      derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
        b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti
      coinvolti nella realizzazione delle  opere,  ivi  incluse  le  misure
      adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19; 
        c) gravi  ragioni  di  ordine  tecnico,  idonee  a  incidere  sulla
      realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita'
      di superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti; 
        d) gravi ragioni di pubblico interesse. 
        2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal  responsabile  unico
      del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a),  si
      provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste  dal  comma  1,
      lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di
      cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti,
      previa proposta della stazione  appaltante,  da  adottarsi  entro  il
      termine di quindici giorni dalla comunicazione allo  stesso  collegio
      della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni
      la prosecuzione dei lavori nel rispetto  delle  esigenze  sottese  ai
      provvedimenti di sospensione  adottati,  salvo  assoluta  e  motivata
      incompatibilita' tra  causa  della  sospensione  e  prosecuzione  dei
      lavori. 
        3. Nelle ipotesi previste dal comma  1,  lettera  c),  il  collegio
      consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla  comunicazione  della
      sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe  determinarla,
      adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza  di  una  causa
      tecnica di legittima sospensione dei lavori e  indica  le  modalita',
      tra quelle di cui al comma 4,  con  cui  proseguire  i  lavori  e  le
      eventuali modifiche necessarie  da  apportare  per  la  realizzazione
      dell'opera a regola  d'arte.  La  stazione  appaltante  provvede  nei
      successivi cinque giorni. 
        4. Nel caso in  cui  la  prosecuzione  dei  lavori,  per  qualsiasi
      motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore  anche  in
      caso di concordato con continuita' aziendale ovvero di autorizzazione
      all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire  con  il
      soggetto  designato,  la  stazione  appaltante,  previo  parere   del
      collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi  motivi  tecnici  ed
      economici sia comunque, anche in base al citato parere,  possibile  o
      preferibile proseguire  con  il  medesimo  soggetto,  dichiara  senza
      indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3  e
      4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione  del
      contratto, che  opera  di  diritto,  e  provvede  secondo  una  delle
      seguenti alternative modalita': 
        a)  procede  all'esecuzione  in  via  diretta  dei  lavori,   anche
      avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione,  di
      altri enti o societa'  pubbliche  nell'ambito  del  quadro  economico
      dell'opera; 
        b) interpella progressivamente i  soggetti  che  hanno  partecipato
      alla originaria procedura di  gara  come  risultanti  dalla  relativa
      graduatoria,  al  fine  di   stipulare   un   nuovo   contratto   per
      l'affidamento  del  completamento  dei  lavori,  se  tecnicamente  ed
      economicamente possibile e alle  condizioni  proposte  dall'operatore
      economico interpellato; 
        c) indice una nuova procedura per l'affidamento  del  completamento
      dell'opera; 
        d) propone alle autorita' governative la nomina di  un  commissario
      straordinario  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  necessarie  al
      completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge
      18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
      giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli  occupazionali
      e contrattuali originariamente previsti, l'impresa  subentrante,  ove
      possibile e compatibilmente con la  sua  organizzazione,  prosegue  i
      lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore  se
      privi di occupazione. 
        5. Le disposizioni del comma  4  si  applicano  anche  in  caso  di
      ritardo dell'avvio o dell'esecuzione  dei  lavori,  non  giustificato
      dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione
      per un numero di giorni pari  o  superiore  a  un  decimo  del  tempo
      previsto o stabilito per la  realizzazione  dell'opera  e,  comunque,
      pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o  stabilito  per
      la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data  di
      entrata in vigore del presente decreto. 
        6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma
      1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte  o
      di  altri  soggetti  per  sospendere  l'esecuzione  dei   lavori   di
      realizzazione  dell'opera  ovvero  le   prestazioni   connesse   alla
      tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in  fase
      cautelare che di merito,  il  giudice  tiene  conto  delle  probabili
      conseguenze del provvedimento stesso  per  tutti  gli  interessi  che
      possono essere lesi, nonche' del  preminente  interesse  nazionale  o
      locale  alla  sollecita  realizzazione   dell'opera,   e,   ai   fini
      dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la
      irreparabilita' del pregiudizio per  l'operatore  economico,  il  cui
      interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla
      celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse  economico
      dell'appaltatore  o  la  sua  eventuale  sottoposizione  a  procedura
      concorsuale o di crisi non puo' essere ritenuto  prevalente  rispetto
      all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica. 
      
                                     Art. 6 
       
                           Collegio consultivo tecnico 
       
        1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti  alla  realizzazione
      delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di  cui
      all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile  2016  n.  50,  e'
      obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di  un
      collegio consultivo  tecnico,  prima  dell'avvio  dell'esecuzione,  o
      comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti  previsti
      dall'articolo  5  e  con  funzioni  di  assistenza  per   la   rapida
      risoluzione delle controversie  o  delle  dispute  tecniche  di  ogni
      natura  suscettibili  di  insorgere  nel  corso  dell'esecuzione  del
      contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata
      alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il  collegio
      consultivo tecnico e' nominato entro  il  termine  di  trenta  giorni
      decorrenti dalla medesima data. 
        2. Il collegio  consultivo  tecnico  e'  formato,  a  scelta  della
      stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di  motivata
      complessita' dell'opera e  di  eterogeneita'  delle  professionalita'
      richieste,  dotati  di  esperienza  e  qualificazione   professionale
      adeguata  alla  tipologia  dell'opera,  tra  ingegneri,   architetti,
      giuristi ed economisti con comprovata esperienza  nel  settore  degli
      appalti delle concessioni e degli  investimenti  pubblici,  anche  in
      relazione allo specifico  oggetto  del  contratto  e  alla  specifica
      conoscenza  di  metodi  e  strumenti  elettronici  quali  quelli   di
      modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM),  maturata  per
      effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca  ovvero  di  una
      dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni  nel  settore
      di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle
      parti di comune accordo,  ovvero  le  parti  possono  concordare  che
      ciascuna di esse nomini uno o due componenti e  che  il  terzo  o  il
      quinto  componente,  con  funzioni  di  presidente,  sia  scelto  dai
      componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti  non  trovino
      un accordo sulla nomina del presidente entro il termine  indicato  al
      comma 1, questo e' designato entro i  successivi  cinque  giorni  dal
      Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le  opere  di
      interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
      e Bolzano o dalle citta' metropolitane per  le  opere  di  rispettivo
      interesse. Il collegio consultivo tecnico si  intende  costituito  al
      momento  della  designazione  del  terzo  o  del  quinto  componente.
      All'atto della costituzione e' fornita al collegio  consultivo  copia
      dell'intera documentazione inerente al contratto. 
        3.  Nell'adozione  delle  proprie   determinazioni,   il   collegio
      consultivo puo' operare anche  in  videoconferenza  o  con  qualsiasi
      altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni  informali
      delle parti per favorire,  nella  risoluzione  delle  controversie  o
      delle  dispute  tecniche  eventualmente  insorte,  la  scelta   della
      migliore soluzione per  la  celere  esecuzione  dell'opera  a  regola
      d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti  per  consentire
      l'esposizione   in   contraddittorio   delle   rispettive    ragioni.
      L'inosservanza delle determinazioni del collegio  consultivo  tecnico
      viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente  per
      danno  erariale  e  costituisce,   salvo   prova   contraria,   grave
      inadempimento  degli  obblighi   contrattuali;   l'osservanza   delle
      determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione
      della responsabilita' del soggetto agente per danno  erariale,  salvo
      il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico  hanno  la
      natura del  lodo  contrattuale  previsto  dall'articolo  808-ter  del
      codice  di  procedura  civile,  salva  diversa  e  motivata  volonta'
      espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.  Salva
      diversa  previsione  di  legge,  le   determinazioni   del   collegio
      consultivo  tecnico  sono  adottate  con  atto   sottoscritto   dalla
      maggioranza dei componenti,  entro  il  termine  di  quindici  giorni
      decorrenti  dalla  data  della  comunicazione  dei  quesiti,  recante
      succinta  motivazione,  che  puo'  essere  integrata  nei  successivi
      quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza  dei  componenti.  In
      caso di particolari esigenze istruttorie  le  determinazioni  possono
      essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione  dei  quesiti.
      Le decisioni sono assunte a maggioranza. 
        4. Per le opere diverse da quelle  di  cui  al  comma  1  le  parti
      possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti  o
      parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
      stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui
      all'articolo 5. 
        5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile  unico  del
      procedimento,  possono  costituire  un  collegio  consultivo  tecnico
      formato da tre componenti  per  risolvere  problematiche  tecniche  o
      giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella  fase
      antecedente  alla  esecuzione  del   contratto,   ivi   comprese   le
      determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre  clausole
      e condizioni  del  bando  o  dell'invito,  nonche'  la  verifica  del
      possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione  e
      di aggiudicazione. In tale caso due componenti  sono  nominati  dalla
      stazione appaltante e il terzo componente e' nominato  dal  Ministero
      delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  le  opere  di  interesse
      nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano
      o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale.  Ferma
      l'eventuale  necessita'  di  sostituzione  di  uno   dei   componenti
      designati dalla stazione appaltante con uno  di  nomina  privata,  le
      funzioni di componente del collegio consultivo  tecnico  nominato  ai
      sensi del  presente  comma  non  sono  incompatibili  con  quelle  di
      componente del collegio nominato ai sensi del comma 1. 
        6.  Il  collegio  consultivo  tecnico   e'   sciolto   al   termine
      dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne  e'
      obbligatoria la costituzione, in  data  anteriore  su  accordo  delle
      parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria  la  costituzione,  il
      collegio puo' essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento,
      su accordo tra le parti. 
        7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a  un
      compenso a carico delle parti e proporzionato al  valore  dell'opera,
      al numero, alla qualita' e alla  tempestivita'  delle  determinazioni
      assunte. In mancanza di determinazioni o pareri  ad  essi  spetta  un
      gettone unico onnicomprensivo. In  caso  di  ritardo  nell'assunzione
      delle  determinazioni  e'  prevista  una  decurtazione  del  compenso
      stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per  ogni
      ritardo. Il compenso e' liquidato  dal  collegio  consultivo  tecnico
      unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la  emissione
      di parcelle di acconto,  in  applicazione  delle  tariffe  richiamate
      dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
      con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a
      un quarto. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici  d'ufficio.
      I compensi dei membri del collegio  sono  computati  all'interno  del
      quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. 
        8.  Ogni  componente  del  collegio  consultivo  tecnico  non  puo'
      ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque  non
      puo' svolgere piu' di dieci incarichi  ogni  due  anni.  In  caso  di
      ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore  a
      sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola  determinazione,  i
      componenti del collegio non possono essere nuovamente  nominati  come
      componenti di altri collegi per la  durata  di  tre  anni  decorrenti
      dalla data di maturazione  del  ritardo.  Il  ritardo  ingiustificato
      nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di  decadenza
      del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere  le
      determinazioni di propria  competenza  prescindendo  dal  parere  del
      collegio. 
        9.  Sono  abrogati  i  commi  da  11  a  14  dell'articolo  1   del
      decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
      dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
      
                                     Art. 7 
       
                 Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche 
       
        1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva  prosecuzione  dei
      lavori diretti alla realizzazione delle opere  pubbliche  di  importo
      pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo  35  del  decreto
      legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei  casi  di  maggiori  fabbisogni
      finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della
      normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita'
      finanziarie annuali, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
      Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno
      2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere  pubbliche.  Il  Fondo
      non puo' finanziare nuove opere e l'accesso non puo' essere reiterato
      a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi  da  una
      accelerazione   della   realizzazione   delle   opere   rispetto   al
      cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3. 
        2.Per l'anno 2020 lo stanziamento del  fondo  di  cui  al  comma  1
      ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno
      di legge di bilancio, e' iscritto sul Fondo un importo corrispondente
      al 5 per cento delle maggiori risorse  stanziate  nella  prima  delle
      annualita' del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni  di  euro,
      per la  realizzazione  da  parte  delle  Amministrazioni  centrali  e
      territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento
      di quelle gia' previste a legislazione vigente. Il Fondo e'  altresi'
      alimentato: 
        a) dalle risorse disponibili in bilancio anche  in  conto  residui,
      destinate al finanziamento dell'opera e non piu' necessarie in quanto
      anticipate a valere sul Fondo; 
        b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del  Fondo
      alla stazione appaltante per residui passivi  caduti  in  perenzione,
      mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere  sul  Fondo
      di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
      196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal  Conto
      del patrimonio dei predetti residui passivi. 
        3. Le stazioni appaltanti possono  fare  richiesta  di  accesso  al
      Fondo  quando,  sulla  base  dell'aggiornamento  del   cronoprogramma
      finanziario  dell'opera,  risulti,  per  l'esercizio  in  corso,   un
      fabbisogno  finanziario  aggiuntivo  non  prevedibile  rispetto  alle
      risorse disponibili per la regolare  e  tempestiva  prosecuzione  dei
      lavori. 
        4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
      adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
      entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
      conversione del  presente  decreto,  sono  individuate  le  modalita'
      operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione
      delle risorse. 
        5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
      da adottare con cadenza  trimestrale,  su  richiesta  delle  stazioni
      appaltanti,  previa   verifica   da   parte   delle   amministrazioni
      finanziatrici  dell'aggiornamento  del   cronoprogramma   finanziario
      dell'opera  e  dell'impossibilita'  di  attivare  i   meccanismi   di
      flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente,
      sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera,  nei
      limiti delle disponibilita'  annuali  del  Fondo  secondo  i  criteri
      previsti dal decreto di cui al comma 4. 
        6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di  euro  per
      l'anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
      stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
      del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
      riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
      di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
      2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto  a  17  milioni  di
      euro l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'economia  e  delle
      finanze; quanto a 0,7 milioni di euro  l'accantonamento  relativo  al
      Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7  milioni
      di  euro  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
      dell'universita' e della  ricerca;  quanto  a  1,7  milioni  di  euro
      l'accantonamento relativo al Ministero  dell'interno;  quanto  a  0,9
      milioni di euro l'accantonamento relativo al  Ministero  dei  beni  e
      delle attivita' culturali e del turismo; quanto a 8 milioni  di  euro
      l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
        7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
      apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di  bilancio
      anche nel conto dei residui. 
      
                                     Art. 8 
       
                           Altre disposizioni urgenti 
                        in materia di contratti pubblici 
       
        1. In relazione alle procedure pendenti  disciplinate  dal  decreto
      legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i  quali
      si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data  di  entrata
      in vigore del presente decreto, nonche', in caso di  contratti  senza
      pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
      data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
      preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in  ogni  caso
      per  le  procedure  disciplinate  dal  medesimo  decreto  legislativo
      avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
      decreto e fino alla data del 31 luglio 2021: 
        a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via  di  urgenza
      e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
      d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
      n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo  80  del
      medesimo decreto legislativo; 
        b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena  di  esclusione
      dalla procedura, l'obbligo per  l'operatore  economico  di  procedere
      alla visita dei luoghi, nonche'  alla  consultazione  sul  posto  dei
      documenti di gara e relativi allegati ai  sensi  e  per  gli  effetti
      dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del  2016
      esclusivamente   laddove   detto   adempimento    sia    strettamente
      indispensabile in ragione della  tipologia,  del  contenuto  o  della
      complessita' dell'appalto da affidare; 
        c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni
      dei termini  procedimentali  per  ragioni  di  urgenza  di  cui  agli
      articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e  3,  del
      decreto  legislativo  n.  50  del   2016.   Nella   motivazione   del
      provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e'  necessario
      dar conto delle ragioni  di  urgenza,  che  si  considerano  comunque
      sussistenti; 
        d) le procedure di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
      possono essere avviate anche in mancanza di una specifica  previsione
      nei documenti di programmazione di cui all'articolo  21  del  decreto
      legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati,  a  condizione  che  entro
      trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
      decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli  effetti
      dell'emergenza COVID-19. 
        2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
      n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il
      termine per la presentazione delle offerte, le  stazioni  appaltanti,
      fermo quanto previsto dall'articolo 103 del  decreto-legge  17  marzo
      2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
      2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento  di
      aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020. 
        3. In relazione agli accordi quadro  di  cui  all'articolo  54  del
      decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata  in
      vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle
      risorse disponibili a legislazione vigente e  fermo  quanto  previsto
      dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono,  entro
      la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati
      su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei
      modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. 
        4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione  alla  data  di
      entrata in vigore del presente decreto: 
        a) il direttore dei lavori adotta, in  relazione  alle  lavorazioni
      effettuate alla medesima data  e  anche  in  deroga  alle  specifiche
      clausole contrattuali, lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  entro
      quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
      Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente  e  comunque
      entro cinque giorni dall'adozione  dello  stato  di  avanzamento.  Il
      pagamento viene effettuato entro quindici giorni  dall'emissione  del
      certificato di cui al secondo periodo; 
        b) sono riconosciuti, a valere sulle  somme  a  disposizione  della
      stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento  e,
      ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti  dai  ribassi
      d'asta,   i   maggiori    costi    derivanti    dall'adeguamento    e
      dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in  fase
      di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in  attuazione
      delle misure  di  contenimento  di  cui  agli  articoli  1  e  2  del
      decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
      dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1  del  decreto-legge
      25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
      maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione
      del   pagamento   del   primo   stato   di   avanzamento   successivo
      all'approvazione  dell'aggiornamento  del  piano   di   sicurezza   e
      coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi; 
        c) il rispetto delle misure di contenimento previste  dall'articolo
      1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge
      n. 19 del  2020 nonche'  dai  relativi  provvedimenti  attuativi,  ove
      impedisca, anche  solo  parzialmente,  il  regolare  svolgimento  dei
      lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi  o  delle  forniture
      costituisce causa di forza  maggiore,  ai  sensi  dell'articolo  107,
      comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora  impedisca
      di  ultimare  i  lavori,  i  servizi  o  le  forniture  nel   termine
      contrattualmente previsto,  costituisce  circostanza  non  imputabile
      all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo  107  ai  fini
      della proroga di detto termine, ove richiesta; non si  applicano  gli
      obblighi di comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione e le
      sanzioni previste  dal  terzo  e  dal  quarto  periodo  del  comma  4
      dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
        5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti
      modificazioni: 
          a) all'articolo 38: 
        1)  al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole  "agli  ambiti  di
      attivita'," sono soppresse; 
        2) al comma 2, primo  periodo,  le  parole  "sentite  l'ANAC  e  la
      Conferenza Unificata," sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con
      la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,"; 
        3) al comma 3: 
        3.1) sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto
      dal comma 3-bis"; 
        3.2) alla lettera a), le parole "programmazione e" sono soppresse; 
        3.3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Le  centrali
      di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli
      ambiti di cui al comma 3,  lettere  a)  e  b).  Nelle  aggiudicazioni
      relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati  dalle
      centrali  di  committenza,  ovvero  dai  soggetti   aggregatori,   le
      attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c)  possono
      essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali  sono  svolte
      le suddette aggiudicazioni purche' qualificati almeno in detto ambito
      secondo  i  criteri  individuati  dal  decreto  del  Presidente   del
      Consiglio dei ministri di cui al comma 2."; 
        4) al comma 4, lettera a), dopo il numero  5-ter)  e'  aggiunto  il
      seguente: "5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche  nella
      gestione di procedure di gara;"; 
        5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e' soppresso; 
        b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo  e'  sostituito  dai
      seguenti:  "Un  operatore  economico  puo'   essere   escluso   dalla
      partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e'
      a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che  lo  stesso  non  ha
      ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
      o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati  qualora
      tale mancato pagamento costituisca  una  grave  violazione  ai  sensi
      rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il  presente  comma
      non si applica quando l'operatore economico ha  ottemperato  ai  suoi
      obblighi pagando o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
      imposte o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali
      interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale
      sia  comunque  integralmente  estinto,   purche'   l'estinzione,   il
      pagamento  o  l'impegno  si  siano  perfezionati  anteriormente  alla
      scadenza del termine per la presentazione delle domande."; 
        c) all'articolo 83, dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:
      «5-bis. In relazione al requisito di cui  al  comma  4,  lettera  c),
      l'adeguatezza della copertura  assicurativa  offerta  viene  valutata
      sulla base della polizza assicurativa contro i  rischi  professionali
      posseduta dall'operatore  economico  e  in  corso  di  validita'.  In
      relazione alle polizze assicurative di importo  inferiore  al  valore
      dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta
      sia  corredata,  a  pena  di  esclusione,   dall'impegno   da   parte
      dell'impresa  assicuratrice  ad  adeguare  il  valore  della  polizza
      assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»; 
        d) all'articolo 183, comma 15: 
        1) al primo periodo, le parole "non presenti" sono sostituite dalle
      seguenti: "anche se presenti"; 
        2) al nono periodo, le parole "e' inserito" sono  sostituite  dalle
      seguenti: "qualora non sia gia' presente" e  dopo  le  parole  "sulla
      base della normativa  vigente"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  e'
      inserito in tali strumenti di programmazione". 
        6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure  i
      cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara,  sono  pubblicati
      successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
      nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi,
      alle procedure in cui, alla medesima  data,  non  sono  ancora  stati
      inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. 
        7.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
      sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'alinea del comma  1,  le  parole  "31  dicembre  2020"  sono
      sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; 
        b) al comma 2, le parole "30 novembre 2020" sono  sostituite  dalle
      seguenti: "30 novembre 2021"; 
        c) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono  sostituite  dalle
      seguenti: "31 dicembre 2021"; 
        d)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  "7.   In   deroga
      all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
      50, fino al 31 dicembre  2021,  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
      pubblici esprime il  parere  obbligatorio  di  cui  al  comma  3  del
      medesimo articolo 215 esclusivamente  sui  progetti  di  fattibilita'
      tecnica ed economica di lavori  pubblici  di  competenza  statale,  o
      comunque finanziati per almeno  il  50  per  cento  dallo  Stato,  di
      importo pari o superiore  ai  100  milioni  di  euro.  Per  i  lavori
      pubblici di importo inferiore a 100 milioni  di  euro  e  fino  a  50
      milioni  di  euro,  le  competenze  del  Consiglio   superiore   sono
      esercitate   dai   comitati   tecnici   amministrativi    presso    i
      Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.  Per  i  lavori
      pubblici di importo inferiore a  50  milioni  di  euro  si  prescinde
      dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215,  comma  3,  del
      citato decreto legislativo n. 50 del 2016.". 
        8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
      delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell'emergenza
      epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17
      marzio 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
      aprile 2020,  n.  27,  fino  alla  scadenza  del  predetto  stato  di
      emergenza, procede, nell'ambito dei  poteri  conferitigli  e  con  le
      modalita'  previste  dalla   suddetta   norma,   all'acquisizione   e
      distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi  di  protezione
      individuale, nonche' di ogni necessario  bene  strumentale,  compresi
      gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato  avvio  dell'anno
      scolastico 2020-2021, nonche' a contenere e  contrastare  l'eventuale
      emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario,  per
      l'attuazione di quanto  previsto  dal  primo  periodo,  provvede  nel
      limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del  Consiglio
      dei  ministri  a  valere  sul  Fondo  emergenze  nazionali   di   cui
      all'articolo 44 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1;  le
      risorse sono versate sull'apposita contabilita' speciale intestata al
      Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei  contratti
      pubblici, necessarie per dare attuazione al  primo  periodo,  possono
      essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento
      alla contabilita' speciale delle suddette risorse. 
        9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per
      dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e
      di quella territoriale  per  il  contrasto  dell'emergenza  COVID-19,
      possono  essere  avviate  dal  Commissario   straordinario   di   cui
      all'articolo  122  del   decreto-legge   n.   18   del   2020   anche
      precedentemente al trasferimento alla contabilita' speciale intestata
      al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle
      vigenti disposizioni. 
        10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente  o  per  la
      stipulazione  del  contratto  relativamente  a  lavori,   servizi   o
      forniture previsti o in  qualunque  modo  disciplinati  dal  presente
      decreto, e' richiesto di  produrre  documenti  unici  di  regolarita'
      contributiva di cui al decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
      politiche  sociali  30  gennaio  2015,  pubblicato   nella   Gazzetta
      Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o
      autocertificare la regolarita' contributiva ovvero  il  possesso  dei
      predetti  documenti  unici,  non   si   applicano   le   disposizioni
      dell'articolo 103,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  18  del  2020,
      relative alla  proroga  oltre  la  data  del  31  luglio  2020  della
      validita' dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza
      tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. 
        11. All'articolo 4 del decreto legislativo  15  novembre  2011,  n.
      208, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del  Presidente  della
      Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
      1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
      della presente disposizione, su proposta del Ministro  della  difesa,
      di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
      acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e  del
      Consiglio di Stato, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque  giorni
      dalla richiesta, e' definita la  disciplina  esecutiva,  attuativa  e
      integrativa  delle  disposizioni  concernenti  le  materie   di   cui
      all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed  e),  anche  in  relazione
      alle disposizioni del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
      applicabili al presente decreto.". 
      
                                     Art. 9 
       
            Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali 
       
        1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
      sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  "1.  Con  uno  o  piu'
      decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro
      il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e
      dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
      previo  parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   sono
      individuati gli  interventi  infrastrutturali  caratterizzati  da  un
      elevato  grado  di  complessita'  progettuale,  da  una   particolare
      difficolta' esecutiva o attuativa, da  complessita'  delle  procedure
      tecnico - amministrative ovvero che comportano un  rilevante  impatto
      sul tessuto socio  -  economico  a  livello  nazionale,  regionale  o
      locale, per la cui realizzazione o completamento si rende  necessario
      la nomina di uno o piu' Commissari straordinari che e' disposta con i
      medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso
      entro quindici  giorni  dalla  richiesta;  decorso  inutilmente  tale
      termine si prescinde dall'acquisizione del parere.  Con  uno  o  piu'
      decreti successivi, da adottare con le  modalita'  di  cui  al  primo
      periodo entro il 30 giugno 2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
      ministri puo' individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui  al
      primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di
      Commissari    straordinari.    In    relazione    agli     interventi
      infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale  o  locale,  i
      decreti di cui al presente comma sono adottati, ai  soli  fini  della
      loro individuazione, previa intesa con il  Presidente  della  Regione
      interessata.  Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo   sono
      identificati con i corrispondenti  codici  unici  di  progetto  (CUP)
      relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati."; 
        b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "Per
      l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari  possono
      essere abilitati ad assumere direttamente  le  funzioni  di  stazione
      appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in  materia
      di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei  principi  di  cui
      agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
      50, nonche' delle disposizioni del codice  delle  leggi  antimafia  e
      delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
      settembre  2011,  n.  159,  e  dei  vincoli  inderogabili   derivanti
      dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
      dalle direttive 2014/24/UE e  2014/25/UE,  e  delle  disposizioni  in
      materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
      periodo, il Commissario  straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di
      ordinanze."; 
        c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. E' autorizzata
      l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai  Commissari
      straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per  le  spese
      di  funzionamento  e  di  realizzazione  degli  interventi  nel  caso
      svolgano  le  funzioni  di  stazione   appaltante.   Il   Commissario
      predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal
      Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma
      dei pagamenti degli interventi in base al  quale  le  amministrazioni
      competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
      impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti  in
      bilancio riguardanti il trasferimento di  risorse  alle  contabilita'
      speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle  risorse
      impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di  affidamento  dei
      contratti anche nelle more  del  trasferimento  delle  risorse  sulla
      contabilita'  speciale.  Gli  impegni  pluriennali   possono   essere
      annualmente rimodulati con la legge di  bilancio  in  relazione  agli
      aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi
      di finanza pubblica. Le risorse destinate  alla  realizzazione  degli
      interventi  sono  trasferite,   previa   tempestiva   richiesta   del
      Commissario,  alle  amministrazioni  competenti,  sulla  contabilita'
      speciale  sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  dell'intervento
      comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria,  ad
      esclusione di quelli di natura gestionale,  adottati  dai  Commissari
      straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte  dei
      conti  e  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
      italiana. Si applica  l'articolo  3,  comma  1-bis,  della  legge  14
      gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della
      legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante
      lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo',  con
      motivazione   espressa,   dichiarare   i    predetti    provvedimenti
      provvisoriamente efficaci, esecutori  ed  esecutivi,  a  norma  degli
      articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7  agosto  1990,  n.
      241. Il  monitoraggio  degli  interventi  effettuati  dai  Commissari
      straordinari avviene  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  decreto
      legislativo 29 dicembre 2011, n. 229."; 
        d) il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  I  Commissari
      straordinari  trasmettono  al  Comitato  interministeriale   per   la
      programmazione economica, per il tramite del Ministero competente,  i
      progetti approvati, il relativo quadro economico,  il  cronoprogramma
      dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
      sistema di cui al decreto legislativo n.  229  del  2011,  segnalando
      altresi'   semestralmente   eventuali   anomalie   e    significativi
      scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
      realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
      definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al
      comma 2, ad eccezione di  quanto  ivi  previsto  per  i  procedimenti
      relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di  cui  ai
      commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
      tecnica nell'ambito del quadro  economico  dell'opera,  si  applicano
      anche agli interventi dei Commissari  straordinari  per  il  dissesto
      idrogeologico in attuazione del Piano nazionale  per  la  mitigazione
      del rischio idrogeologico, il ripristino e la  tutela  della  risorsa
      ambientale, di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
      ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88
      del  13  aprile  2019,  e  dei  Commissari  per  l'attuazione   degli
      interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153,  della  legge  30
      dicembre 2018, n. 145  e  del  Commissario  unico  nazionale  per  la
      depurazione di cui all'articolo 2,  comma  1,  del  decreto-legge  29
      dicembre 2016 n.243 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27
      febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge  14
      ottobre 2019 n.111, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
      dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la  bonifica  dei  siti  di
      interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto  legislativo
      3 aprile 2006, n. 152."; 
        e) il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  "5.  Con  i  medesimi
      decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i  termini  e  le
      attivita' connesse alla realizzazione dell'opera  nonche'  una  quota
      percentuale del  quadro  economico  degli  interventi  da  realizzare
      eventualmente da destinare  alle  spese  di  supporto  tecnico  e  al
      compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei  Commissari,
      ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non  superiore  a  quella
      indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
      n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
      111.  Per  il  supporto  tecnico  e  le   attivita'   connesse   alla
      realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi
      o  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,   di   strutture
      dell'amministrazione centrale o territoriale interessata  nonche'  di
      societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle
      Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2,  della
      legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a  carico  dei
      quadri  economici  degli  interventi  da  realizzare   o   completare
      nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo.  I  Commissari
      straordinari  possono  nominare   un   sub-commissario.   L'eventuale
      compenso del sub commissario da determinarsi in misura non  superiore
      a quella indicata all'articolo  15,  comma  3,  del  decreto-legge  6
      luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
      luglio  2011,  n.  111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
      dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di
      cui al primo periodo.". 
        2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge  11  settembre  2014,
      n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
      164, dopo le parole: "della legge  23  dicembre  2009,  n.191,"  sono
      inserite le  seguenti:  "nonche'  le  stesse  attivita'  relative  ad
      interventi  di  mitigazione  del  rischio   idrogeologico,   comunque
      finanziati a valere  su  risorse  finanziarie  nazionali,  europee  e
      regionali,". 
        3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni  commissariali
      finalizzate  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  o  interventi
      infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei  relativi
      tempi di esecuzione, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
      della legge di conversione del presente decreto, tutti  i  commissari
      nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche norme  di
      legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di
      cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
      32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.
      Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo  4  i
      commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
      2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto
      1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre
      2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge  16  novembre
      2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile
      2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
      2020,  n.  41,  nonche'  i  commissari  straordinari   nominati   per
      l'attuazione di interventi  di  ricostruzione  a  seguito  di  eventi
      calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11. 
      

      Capo II
      Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la
      ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

                                     Art. 10 
       
               Semplificazioni e altre misure in materia edilizia 
       
        1. Al fine di semplificare e accelerare  le  procedure  edilizie  e
      ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche'  di
      assicurare il recupero e la qualificazione  del  patrimonio  edilizio
      esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo
      unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
      edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
      2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a)  all'articolo  2-bis,  il  comma  1-ter,  e'  sostituito   dal
      seguente: 
        "1-ter. In ogni caso di intervento che  preveda  la  demolizione  e
      ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni  del  lotto  di
      pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
      rispetto delle distanze minime tra gli  edifici  e  dai  confini,  la
      ricostruzione e' comunque consentita nell'osservanza  delle  distanze
      legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici  eventualmente
      riconosciuti per l'intervento possono  essere  realizzati  anche  con
      ampliamenti fuori sagoma e con il  superamento  dell'altezza  massima
      dell'edificio  demolito,   sempre   nel   rispetto   delle   distanze
      legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di
      demolizione   e   ricostruzione,   sono   consentite   esclusivamente
      nell'ambito di piani urbanistici di recupero  e  di  riqualificazione
      particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le  previsioni
      degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti."; 
          b) all'articolo 3, comma 1: 
        1) alla lettera b), primo periodo,  le  parole  "e  non  comportino
      modifiche delle destinazioni di uso" sono sostituite dalle  seguenti:
      "e  non  comportino  mutamenti   urbanisticamente   rilevanti   delle
      destinazioni d'uso implicanti incremento del carico  urbanistico"  e,
      dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "Nell'ambito  degli
      interventi di  manutenzione  straordinaria  sono  comprese  anche  le
      modifiche  ai  prospetti  degli  edifici  legittimamente   realizzati
      necessarie  per  mantenere  o  acquisire  l'agibilita'  dell'edificio
      ovvero per l'accesso allo stesso, che  non  pregiudichino  il  decoro
      architettonico dell'edificio, purche' l'intervento  risulti  conforme
      alla vigente disciplina  urbanistica  ed  edilizia  e  non  abbia  ad
      oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi  del  Codice  dei  beni
      culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
      2004, n. 42." 
        2) alla lettera d), il terzo e il quarto  periodo  sono  sostituiti
      dai  seguenti:  "Nell'ambito  degli  interventi  di  ristrutturazione
      edilizia sono ricompresi altresi' gli  interventi  di  demolizione  e
      ricostruzione di edifici esistenti  con  diversa  sagoma,  prospetti,
      sedime e caratteristiche  planivolumetriche  e  tipologiche,  con  le
      innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa  antisismica,
      per   l'applicazione   della   normativa   sull'accessibilita',   per
      l'istallazione  di  impianti  tecnologici  e  per   l'efficientamento
      energetico. L'intervento  puo'  prevedere  altresi',  nei  soli  casi
      espressamente previsti dalla legislazione vigente o  dagli  strumenti
      urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche  per  promuovere
      interventi   di   rigenerazione   urbana.    Costituiscono    inoltre
      ristrutturazione edilizia  gli  interventi  volti  al  ripristino  di
      edifici,  o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,
      attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
      preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,  con  riferimento  agli
      immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e
      del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
      nonche' a quelli ubicati nelle zone omogenee  A,  gli  interventi  di
      demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
      crollati o  demoliti  costituiscono  interventi  di  ristrutturazione
      edilizia soltanto ove siano mantenuti  sagoma,  prospetti,  sedime  e
      caratteristiche   planivolumetriche   e   tipologiche   dell'edificio
      preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."; 
          c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla
      seguente: 
        "e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive
      esigenze, contingenti  e  temporanee,  purche'  destinate  ad  essere
      immediatamente rimosse al  cessare  della  temporanea  necessita'  e,
      comunque,  entro  un  termine  non  superiore  a  centottanta  giorni
      comprensivo dei tempi di allestimento  e  smontaggio  del  manufatto,
      previa  comunicazione  di  avvio   dei   lavori   all'amministrazione
      comunale;"; 
        d) all'articolo 9-bis: 
        1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   "Documentazione
      amministrativa e stato legittimo degli immobili"; 
        2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
        "1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'  immobiliare
      e' quello stabilito dal titolo abilitativo  che  ne  ha  previsto  la
      costruzione o da  quello  che  ha  disciplinato  l'ultimo  intervento
      edilizio che ha interessato l'intero immobile o  unita'  immobiliare,
      integrati con gli eventuali titoli  successivi  che  hanno  abilitato
      interventi parziali. Per gli immobili realizzati  in  un'epoca  nella
      quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo  edilizio,
      lo stato legittimo e' quello desumibile dalle informazioni  catastali
      di primo impianto  ovvero  da  altri  documenti  probanti,  quali  le
      riprese  fotografiche,  gli  estratti   cartografici,   i   documenti
      d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui  sia  dimostrata
      la  provenienza.  Le  disposizioni  di  cui  al  secondo  periodo  si
      applicano altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del
      titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia."; 
        e) all'articolo 10, comma 1, la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
      seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino
      ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal  precedente,
      nei  casi  in  cui  comportino  anche  modifiche   della   volumetria
      complessiva degli edifici ovvero  che,  limitatamente  agli  immobili
      compresi  nelle  zone  omogenee   A,   comportino   mutamenti   della
      destinazione   d'uso,   nonche'   gli   interventi   che   comportino
      modificazioni della  sagoma  o  della  volumetria  complessiva  degli
      edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi  del
      Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
      legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."; 
        f) all'articolo 14: 
            1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
        "1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga e'  ammessa
      anche  per  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,   previa
      deliberazione del  Consiglio  comunale  che  ne  attesta  l'interesse
      pubblico, fermo  restando,  nel  caso  di  insediamenti  commerciali,
      quanto disposto  dall'articolo  31,  comma  2,  del  decreto-legge  6
      dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
      dicembre 2011, n. 214."; 
            2) al comma 3, le parole "nonche', nei casi  di  cui  al  comma
      1-bis,  le  destinazioni  d'uso"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
      "nonche' le destinazioni d'uso ammissibili"; 
          g) all'articolo 16, comma 4, lettera  d-ter),  le  parole  ",  in
      deroga o con cambio di  destinazione  d'uso"  sono  sostituite  dalle
      seguenti: "o in deroga"; 
          h) all'articolo 17, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
        "4-bis. Al  fine  di  agevolare  gli  interventi  di  rigenerazione
      urbana, di  ristrutturazione,  nonche'  di  recupero  e  riuso  degli
      immobili  dismessi  o  in  via  di  dismissione,  il  contributo   di
      costruzione e' ridotto in misura  non  inferiore  del  20  per  cento
      rispetto a quello previsto dalle tabelle  parametriche  regionali.  I
      comuni hanno  la  facolta'  di  deliberare  ulteriori  riduzioni  del
      contributo  di  costruzione,  fino  alla  completa  esenzione   dallo
      stesso."; 
        i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in
      fine, il seguente: "Fermi restando gli effetti comunque prodotti  dal
      silenzio, lo sportello unico per l'edilizia  rilascia  anche  in  via
      telematica, entro quindici giorni dalla  richiesta  dell'interessato,
      un'attestazione circa il decorso dei  termini  del  procedimento,  in
      assenza  di  richieste  di  integrazione  documentale  o  istruttorie
      inevase e di  provvedimenti  di  diniego;  altrimenti,  nello  stesso
      termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti."; 
        l) all'articolo 22, comma 1, lettera  a),  dopo  le  parole  "parti
      strutturali  dell'edificio",  sono  inserite   le   seguenti   "o   i
      prospetti"; 
        m) all'articolo 23-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        "2. La destinazione d'uso dell'immobile o  dell'unita'  immobiliare
      e' quella stabilita dalla documentazione di cui  all'articolo  9-bis,
      comma 1-bis."; 
          n) all'articolo 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
        "7-bis.  La   segnalazione   certificata   puo'   altresi'   essere
      presentata, in assenza di lavori,  per  gli  immobili  legittimamente
      realizzati privi di agibilita' che presentano  i  requisiti  definiti
      con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
      concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i  beni  e
      le attivita' culturali e per il turismo e  con  il  Ministro  per  la
      pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa  in  Conferenza
      unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
      1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
      della presente disposizione."; 
        o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrogato; 
        p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente: 
        "Art.  34-bis  (Tolleranze  costruttive)  1.  Il  mancato  rispetto
      dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta
      e di ogni  altro  parametro  delle  singole  unita'  immobiliari  non
      costituisce violazione edilizia se contenuto entro il  limite  del  2
      per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 
        2. Fuori dai casi di cui al comma 1,  limitatamente  agli  immobili
      non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo  22  gennaio
      2004,  n.  42,  costituiscono   inoltre   tolleranze   esecutive   le
      irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli  edifici
      di minima entita', nonche' la  diversa  collocazione  di  impianti  e
      opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione  di  titoli
      abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della
      disciplina urbanistica ed edilizia e non  pregiudichino  l'agibilita'
      dell'immobile. 
        3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1  e  2  realizzate  nel
      corso di precedenti interventi edilizi,  non  costituendo  violazioni
      edilizie,  sono   dichiarate   dal   tecnico   abilitato,   ai   fini
      dell'attestazione  dello  stato  legittimo  degli   immobili,   nella
      modulistica relativa a nuove istanze,  comunicazioni  e  segnalazioni
      edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata  agli
      atti  aventi  per  oggetto  trasferimento  o   costituzione,   ovvero
      scioglimento della comunione, di diritti reali.". 
        2. Nelle more dell'approvazione  del  decreto  del  Ministro  della
      salute  di  cui  all'articolo  20,  comma  1-bis,  del  decreto   del
      Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di
      cui al decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975,  pubblicato
      sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975,  si  interpretano
      nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e  i  requisiti
      igienico sanitari dei  locali  di  abitazione  ivi  previsti  non  si
      considerano riferiti agli immobili che siano stati  realizzati  prima
      della data di entrata in vigore del  medesimo  decreto  e  che  siano
      ubicati nelle zone A o B, di cui al  decreto  ministeriale  2  aprile
      1968, n. 1444,  o  in  zone  a  queste  assimilabili,  in  base  alla
      normativa regionale e ai piani urbanistici comunali.  Ai  fini  della
      presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e  la
      qualificazione edilizia dei medesimi immobili  e  della  segnalazione
      certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle  dimensioni
      legittimamente preesistenti. 
        3.  Ciascun  partecipante  alla  comunione  o  al  condominio  puo'
      realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli  articoli  2  della
      legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio  2020,
      n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti  di
      cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n.  13  del  1989
      sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 2, comma 1, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
      periodi:  "Le  innovazioni  di  cui  al  presente  comma   non   sono
      considerate  in  alcun  caso  di  carattere  voluttuario   ai   sensi
      dell'articolo 1121, primo comma,  del  codice  civile.  Per  la  loro
      realizzazione resta fermo unicamente il divieto  di  innovazioni  che
      possano recare pregiudizio  alla  stabilita'  o  alla  sicurezza  del
      fabbricato, di cui al quarto  comma  dell'articolo  1120  del  codice
      civile."; 
        b) l'articolo 8 e' abrogato. 
        4. Per effetto della  comunicazione  del  soggetto  interessato  di
      volersi avvalere del presente comma, sono prorogati  di  tre  anni  i
      termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15
      del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,
      come  indicati  nei  permessi  di  costruire  rilasciati  o  comunque
      formatisi fino al 31 dicembre 2020, purche' i  suddetti  termini  non
      siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato  e
      sempre che i  titoli  abilitativi  non  risultino  in  contrasto,  al
      momento della comunicazione  dell'interessato,  con  nuovi  strumenti
      urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle
      segnalazioni certificate di  inizio  attivita'  presentate  entro  lo
      stesso termine ai sensi degli  articoli  22  e  23  del  decreto  del
      Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
        5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21,
      106, comma  2-bis,  e  146  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
      paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  la
      posa in opera di elementi o strutture amovibili  sulle  aree  di  cui
      all'articolo 10, comma 4, lettera  g),  del  medesimo  Codice,  fatta
      eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi  aperti  urbani
      adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di  particolare  valore
      storico o artistico. 
        6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
      189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
      229, dopo le parole "titolo edilizio" sono aggiunte le seguenti:  "ai
      sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative
      e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del  Presidente
      della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  ovvero  verifica  i  titoli
      edilizi di cui agli  articoli  22  e  23  del  medesimo  decreto.  La
      conformita' urbanistica e' attestata dal professionista  abilitato  o
      dall'Ufficio   comunale   tramite   i   titoli   edilizi    legittimi
      dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di
      sanatoria in corso,  l'inesistenza  di  vincoli  di  inedificabilita'
      assoluta. Nei comuni  indicati  negli  allegati  1,  2  e  2-bis  gli
      interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte
      lesionati,  crollati  o  demoliti,  od  oggetto   di   ordinanza   di
      demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi  e  nei
      limiti di cui all'articolo  3-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  24
      ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
      dicembre 2019, n. 156.". 
        7. All'articolo 12  del  decreto-  legge  8  aprile  2020,  n.  23,
      convertito, con modificazioni. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
      apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole "alle quote  di  mutuo
      relative  alle  unita'  immobiliari  appartenenti  alle   cooperative
      edilizie a proprieta' indivisa adibite  ad  abitazione  principale  e
      alle relative pertinenze dei soci assegnatari che  si  trovino"  sono
      sostituite dalle seguenti: "alle cooperative  edilizie  a  proprieta'
      indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette  cooperative,  di
      importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b)
      e il numero dei rispettivi soci,  qualora  almeno  il  20%  dei  soci
      assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si  trovi,
      al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,"; 
        b) al  comma  2-ter,  dopo  la  lettera  a-bis)  sono  inserite  le
      seguenti: 
        "a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma  a-bis)
      puo' essere concessa nella misura di: 
        1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui  all'articolo  2,  comma  479,
      della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
      31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari  ad  almeno
      il 20 per cento dei soci; 
        2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo  2,  comma  479,
      della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
      31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra  un
      valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci; 
        3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo  2,  comma  479,
      della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
      31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al  40
      per cento dei soci; 
        a-quater) l'istanza di sospensione  e'  presentata  dalla  societa'
      cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il  modulo  pubblicato,
      entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma,  nel  sito
      internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  475  e
      seguenti  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   che   riporta
      l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la
      richiesta di sospensione,  previa  delibera  assunta  dai  rispettivi
      organi  deliberativi,  con  le  modalita'  e  nei  termini   previsti
      dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri  regolamenti  interni
      della medesima societa'. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
      delle  finanze  possono  essere  stabilite  ulteriori  modalita'   di
      attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter."; 
        c) il comma 2-quater e' abrogato. 
      
                                     Art. 11 
       
      Accelerazione e semplificazione della  ricostruzione  pubblica  nelle
                         aree colpite da eventi sismici 
       
        1. Le disposizioni del presente decreto recanti  semplificazioni  e
      agevolazioni procedurali o maggiori poteri  commissariali,  anche  se
      relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di  pubblici
      lavori, servizi e forniture, nonche' alle  procedure  concernenti  le
      valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di  qualunque
      tipo, trovano applicazione, senza  pregiudizio  dei  poteri  e  delle
      deroghe gia'  previsti  dalla  legislazione  vigente,  alle  gestioni
      commissariali, in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
      decreto, finalizzate alla ricostruzione  e  al  sostegno  delle  aree
      colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale. 
        2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario
      straordinario di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  17  ottobre
      2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
      2016, n. 229, nei comuni di cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis  del
      medesimo  decreto-legge  n.  189  del  2016,  individua  con  propria
      ordinanza  gli  interventi  e  le  opere  urgenti  e  di  particolare
      criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici  dei
      comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a  lui
      attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189  del
      2016, sono esercitabili  in  deroga  a  ogni  disposizione  di  legge
      diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
      del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
      cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   delle
      disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
      decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei  vincoli
      inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
      inclusi quelli derivanti dalle  direttive  2014/24/UE  e  2014/25/UE.
      L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al  Presidente  del
      Consiglio  dei  ministri,  che  puo'  impartire  direttive.  Per   il
      coordinamento e la realizzazione degli interventi e  delle  opere  di
      cui al presente comma, il  Commissario  straordinario  puo'  nominare
      fino a due sub-commissari, responsabili di  uno  o  piu'  interventi,
      nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del  decreto-legge  n.
      189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base
      delle ordinanze commissariali di cui al presente comma.  Il  compenso
      dei due sub-commissari e'  determinato  in  misura  non  superiore  a
      quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
      2011 n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
      2011, n. 111. A tal fine e' autorizzata la spesa di 100.000 euro  per
      il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri
      si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
      fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
      triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
      speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
      previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
      2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
      al Ministero medesimo.. 
        3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
      n. 189, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo  restando
      il  protocollo  di  intesa  firmato  il  21  dicembre  2016  tra   il
      Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione,  il
      Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  del  turismo  e  il
      presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI),  i  lavori  di
      competenza  delle  diocesi  e  degli  enti  ecclesiastici  civilmente
      riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non  superiore
      alla soglia comunitaria per  singolo  lavoro,  seguono  le  procedure
      previste per la ricostruzione privata  sia  per  l'affidamento  della
      progettazione che  per  l'affidamento  dei  lavori.  Resta  ferma  la
      disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.". 
      

      Titolo II
      SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITA’
      Capo I
      Semplificazioni procedimentali

                                     Art. 12 
       
                   Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 
       
        1. Alla legge 7 agosto 1990, n.  241  sono  apportate  le  seguenti
      modificazioni: 
          a) all'articolo 2: 
            1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
            "4-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  misurano   e   rendono
      pubblici  i  tempi  effettivi   di   conclusione   dei   procedimenti
      amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le  imprese,
      comparandoli con i termini  previsti  dalla  normativa  vigente.  Con
      decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
      Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza
      unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
      1997, n. 281, sono definite modalita' e criteri  di  misurazione  dei
      tempi effettivi di conclusione  dei  procedimenti  di  cui  al  primo
      periodo."; 
            2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
            "8-bis.  Le  determinazioni  relative  ai  provvedimenti,  alle
      autorizzazioni, ai pareri, ai nulla  osta  e  agli  atti  di  assenso
      comunque denominati, adottate dopo la scadenza  dei  termini  di  cui
      agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e  3,  20,
      comma  1,  ovvero  successivamente   all'ultima   riunione   di   cui
      all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di  divieto  di
      prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli  eventuali  effetti,
      di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati  dopo  la  scadenza
      dei termini ivi previsti,  sono  inefficaci,  fermo  restando  quanto
      previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le
      condizioni."; 
          b)  all'articolo  3-bis,  le  parole  "incentivano  l'uso   della
      telematica"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "agiscono   mediante
      strumenti informatici e telematici"; 
          c)  all'articolo  5,  comma   3,   dopo   le   parole   "L'unita'
      organizzativa competente" sono inserite le seguenti: ", il  domicilio
      digitale"; 
          d) all'articolo 8, comma 2: 
            1) alla lettera c), dopo le parole "l'ufficio" sono inserite le
      seguenti: ", il domicilio digitale dell'amministrazione"; 
            2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) le modalita'
      con le quali, attraverso  il  punto  di  accesso  telematico  di  cui
      all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con
      altre modalita' telematiche,  e'  possibile  prendere  visione  degli
      atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41  dello
      stesso decreto legislativo n.  82  del  2005  ed  esercitare  in  via
      telematica i diritti previsti dalla presente legge;"; 
            3) dopo  la  lettera  d),  e'  inserita  la  seguente:  "d-bis)
      l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non  sono
      disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d)."; 
          e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo  e  il  quarto  periodo
      sono sostituiti dai seguenti:  "La  comunicazione  di  cui  al  primo
      periodo sospende i  termini  di  conclusione  dei  procedimenti,  che
      ricominciano a decorrere dieci giorni  dopo  la  presentazione  delle
      osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del  termine
      di cui al secondo periodo. Qualora  gli  istanti  abbiano  presentato
      osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile
      del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare  ragione
      nella motivazione del provvedimento finale di diniego  indicando,  se
      ve ne sono, i soli motivi ostativi  ulteriori  che  sono  conseguenza
      delle  osservazioni.  In  caso  di  annullamento  in   giudizio   del
      provvedimento  cosi'  adottato,  nell'esercitare  nuovamente  il  suo
      potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima  volta  motivi
      ostativi   gia'   emergenti   dall'istruttoria   del    provvedimento
      annullato."; 
          f) all'articolo 16, comma 2: 
            1) il primo periodo e' soppresso; 
            2) al secondo periodo la parola: "facoltativo" e' soppressa; 
          g) all'articolo 17-bis: 
            1) alla rubrica, le parole "Silenzio assenso"  sono  sostituite
      dalle seguenti: "Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti"; 
            2) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
      "Esclusi i  casi  di  cui  al  comma  3,  quando  per  l'adozione  di
      provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la  proposta  di
      una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente  ad
      adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta  giorni
      dal  ricevimento   della   richiesta   da   parte   di   quest'ultima
      amministrazione."; 
            3) al comma 1, come modificato dalla presente  lettera,  quarto
      periodo,  dopo  le  parole  "dello  schema  di  provvedimento;"  sono
      inserite le seguenti: "lo stesso termine  si  applica  qualora  dette
      esigenze   istruttorie   siano   rappresentate   dall'amministrazione
      proponente nei casi di cui al secondo periodo." e le parole "non sono
      ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono ammesse"; 
            4) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
      "Esclusi i casi di cui al  comma  3,  qualora  la  proposta  non  sia
      trasmessa  nei  termini  di  cui  al  comma   1,   secondo   periodo,
      l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo
      schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione,  e'
      trasmesso  all'amministrazione  che  avrebbe  dovuto   formulare   la
      proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo."; 
          h) all'articolo 18: 
            1)  al  comma  1,  le  parole  da  "Entro  sei  mesi"  fino   a
      "interessate" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni", e
      le parole "di cui alla legge 4  gennaio  1968,  n.  15  e  successive
      modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
      al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"; 
            2) dopo il comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  "3-bis.  Nei
      procedimenti avviati su  istanza  di  parte,  che  hanno  ad  oggetto
      l'erogazione di benefici economici comunque  denominati,  indennita',
      prestazioni previdenziali e  assistenziali,  erogazioni,  contributi,
      sovvenzioni,  finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni,  da  parte  di
      pubbliche amministrazioni ovvero  il  rilascio  di  autorizzazioni  e
      nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli
      46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
      n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e
      3, sostituiscono ogni tipo  di  documentazione  comprovante  tutti  i
      requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di
      riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni  del
      codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
      decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."; 
          i) all'articolo 21-octies, comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
      seguente periodo: "La disposizione di cui al secondo periodo  non  si
      applica  al  provvedimento  adottato  in   violazione   dell'articolo
      10-bis."; 
          l) all'articolo 29, comma  2-bis,  dopo  le  parole  "il  termine
      prefissato" sono  inserite  le  seguenti:  ",  di  misurare  i  tempi
      effettivi di conclusione dei procedimenti". 
        2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici
      statali provvedono a verificare e a rideterminare,  in  riduzione,  i
      termini di durata  dei  procedimenti  di  loro  competenza  ai  sensi
      dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
        3. Gli enti locali possono gestire in  forma  associata  in  ambito
      provinciale o metropolitano l'attuazione delle  disposizioni  di  cui
      all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province  e  le
      citta' metropolitane definiscono nelle assemblee  dei  sindaci  delle
      province e nelle conferenze  metropolitane  appositi  protocolli  per
      organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali  e
      di controllo, connesse all'attuazione delle norme di  semplificazione
      della documentazione e dei procedimenti amministrativi. 
      
                                     Art. 13 
       
             Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi 
       
        1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in  cui  debba  essere
      indetta una conferenza di servizi decisoria  ai  sensi  dell'articolo
      14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' in facolta'  delle
      amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della  conferenza
      semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con  le
      seguenti modificazioni: 
          a)   tutte   le   amministrazioni   coinvolte    rilasciano    le
      determinazioni di competenza entro il termine perentorio di  sessanta
      giorni; 
          b) al di fuori dei casi di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  5,
      l'amministrazione procedente svolge, entro trenta  giorni  decorrenti
      dalla scadenza del termine per il rilascio  delle  determinazioni  di
      competenza delle singole amministrazioni, con  le  modalita'  di  cui
      all'articolo 14-ter, comma 4,  della  legge  n.  241  del  1990,  una
      riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale
      prende atto delle rispettive posizioni e procede senza  ritardo  alla
      stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza  di
      servizi  verso  la  quale  puo'  essere  proposta  opposizione  dalle
      amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n.  241
      del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera  in  ogni
      caso acquisito l'assenso senza condizioni delle  amministrazioni  che
      non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non
      abbiano espresso la propria posizione,  ovvero  abbiano  espresso  un
      dissenso non motivato o riferito a questioni  che  non  costituiscono
      oggetto della conferenza. 
        2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2,  ove  si  renda  necessario
      riconvocare la  conferenza  di  servizi  sul  livello  successivo  di
      progettazione  tutti  i  termini  sono  ridotti  della  meta'  e  gli
      ulteriori atti di autorizzazione, di  assenso  e  i  pareri  comunque
      denominati, eventualmente  necessari  in  fase  di  esecuzione,  sono
      rilasciati  in  ogni  caso  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla
      richiesta. 
      
                                     Art. 14 
       
            Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori 
       
        1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011,  n.  180,  dopo  il
      comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli  atti  normativi  di
      competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli  oneri
      regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi  ed  esclusi
      quelli  che  costituiscono  livelli  minimi  per  l'attuazione  della
      regolazione europea, qualora non contestualmente compensato  con  una
      riduzione stimata di oneri di  pari  valore,  e'  qualificato,  salva
      deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la
      necessita' della previa quantificazione delle minori entrate e  della
      individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di  rango
      primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la  stima
      del predetto costo e' inclusa  nell'ambito  dell'analisi  di  impatto
      della regolamentazione di cui all'articolo della  legge  14  novembre
      2005, n. 246.". 
      
                                     Art. 15 
       
      Agenda per la semplificazione,  ricognizione  e  semplificazione  dei
                    procedimenti e modulistica standardizzata 
       
        1. All'articolo  24  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
      sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma  1,  le  parole  "Entro  il  31  ottobre  2014"  sono
      sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre  2020";  le  parole
      "triennio  2015-2017"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "periodo
      2020-2023" e le parole "condivise" sono sostituite dalle seguenti: "e
      il programma di  interventi  di  semplificazione  per  la  ripresa  a
      seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi"; 
          b) dopo il comma  1  sono  inseriti  i  seguenti:  "1-bis.  Entro
      centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo
      Stato, le Regioni e le  autonomie  locali,  sentite  le  associazioni
      imprenditoriali,  completano   la   ricognizione   dei   procedimenti
      amministrativi al fine di individuare: 
            a) le attivita' soggette  ad  autorizzazione,  giustificate  da
      motivi imperativi di interesse generale e le  attivita'  soggette  ai
      regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della  legge  7
      agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione; 
            b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e  le  misure
      incidenti  sulla  liberta'  di  iniziativa  economica  ritenuti   non
      indispensabili,  fatti   salvi   quelli   imposti   dalla   normativa
      dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi  e  interessi
      costituzionalmente rilevanti; 
            c) i procedimenti da semplificare; 
            d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie  omogenee  di
      procedimenti; 
            e) i procedimenti  per  i  quali  l'autorita'  competente  puo'
      adottare un'autorizzazione generale; 
            f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti
      per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea. 
        1-ter. Gli esiti della ricognizione sono  trasmessi  al  Presidente
      del  Consiglio  di  ministri  e   al   Ministro   per   la   pubblica
      amministrazione, alla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
      autonome,  all'Unione  delle  province  italiane  e  all'Associazione
      nazionale dei comuni italiani."; 
          c) al comma 2, le parole "Entro centottanta  giorni  dall'entrata
      in vigore del presente decreto" sono soppresse; 
          d)  al  comma  3,  le  parole  "con  riferimento  all'edilizia  e
      all'avvio di attivita' produttive" sono soppresse; 
          e) al comma 4,  le  parole  "per  l'edilizia  e  per  l'avvio  di
      attivita' produttive" sono soppresse. 
        2. All'articolo 16, comma 6, del decreto  legislativo  1°  dicembre
      2009 n. 178, le parole "per l'approvazione" sono soppresse. 
        3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
      provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
      a legislazione vigente.

       

       

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