Parere MIMS n. 901 / 2021
Codice identificativo: 901
Data ricezione: 13/04/2021
Argomento: Decreto Semplificazioni
Oggetto: Applicazione Legge 120/2020 agli applati sotto soglia comunitaria
Quesito:
L’art. 5 del D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020, trova applicazione solo agli appalti sopra soglia, oppure la stazione appaltante può discrezionalmente applicare la relativa disciplina anche al sotto soglia, richiamandola puntualmente negli atti di gara?
Risposta:
L’art. 5 del D.L. 76/2020 citato nel quesito reca una disciplina di deroga, sia pure temporanea, alle disposizioni del Codice dei contratti che disciplinano in via ordinaria l’istituto della sospensione dei lavori e della risoluzione del contratto, circoscrivendone l’ambito applicativo alla “esecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35” del D.Lgs. 50/2016. Atteso che la disciplina speciale introdotta dal Decreto semplificazioni configura una deroga sostanziale alla disciplina ordinaria, la stessa assume natura di norma di stretta interpretazione e, come tale, non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente indicate dall’art. 5, comma 1, del D.L. 76/2020 medesimo, vigendo in tali casi il divieto di interpretazione analogica e di interpretazione estensiva di cui all’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.
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