A proposito del contratto e dell’asserita violazione del termine di “stand-still” di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (breviter, Codice) una recentissima sentenza ha evidenziato quanto segue.
Innanzitutto, il TAR ha rilevato che la Determinazione a contrarre del Comune aveva dato atto espressamente che il contratto sarebbe stato stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14, senza l’osservanza del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. La Stazione appaltante aveva quindi indicato che non avrebbe rispettato il comma 9 dell’art. 32, considerato che il successivo comma 10 ne esclude l’applicazione nel caso di affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice.
Inoltre, è risultato rilevante, ai fini della decisione, che l’appalto fosse stato indetto in applicazione dell’art. 63 del Codice, come richiamato dall’art. 1 comma 2 lettera “b” del DL n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020: per l’effetto, secondo il TAR, “l’affidamento di cui al comma 2 da ultimo citato si pone in alternatività con quello di cui all’art. 36 comma 2 del codice (si veda il comma 1 dell’art. 1 del DL n. 76/2020), sicché non è irragionevole ritenere che l’art. 32 comma 10 trova applicazione non solo per i casi dell’art. 36 ma anche per la procedura alternativa di cui all’art. 63, procedura scelta dal Comune” (in tal senso, TAR Milano, 22.10.2021 n. 2330).
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RISORSE CORRELATE
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- Art. 32, (Fasi delle procedure di affidamento)
- Art. 36, (Contratti sotto soglia)
- Art. 63, (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)