White list : attualità del pericolo non può essere valutata “meccanicamente”

TAR Napoli, 02.05.2025 n. 3514

La disamina delle ragioni di merito, sopra accennate, poste a sostegno dell’annullamento giurisdizionale, in primo grado, del diniego di iscrizione in White list -OMISSIS- è stata invero del tutto pretermessa dalla Prefettura di Caserta, la quale nemmeno ha preso in considerazione le sopravvenienze intervenute nel periodo -OMISSIS-, tra cui quelle inerenti – come segnalato dalla ricorrente – la -OMISSIS-, cioè la società che aveva sostanzialmente “trascinato” l’odierna ricorrente “a cascata” nel procedimento interdittivo -OMISSIS-.
Come pacificamente emerge dal tenore dell’annotazione (supra, sub §3), l’Autorità prefettizia si è in sostanza determinata, con approccio formalistico e in applicazione di una sorta di automatismo, senza svolgere alcun contraddittorio procedimentale e senza compiere alcuna verifica e aggiornamento istruttorio, a far “rivivere”, tre anni dopo, l’originario diniego di iscrizione -OMISSIS- in conseguenza della declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado e di estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza di questo T.A.R. n. 6917/2018, annullata senza rinvio a fronte della rinuncia formulata nel giudizio di appello dalla -OMISSIS- all’istanza di iscrizione (avanzata -OMISSIS-).
In proposito, per costante giurisprudenza (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 30.1.2025, n. 722), se è vero che “il trascorrere del tempo è un elemento in sé neutro, che da solo non elide la portata indiziante dei fatti, se non eccessivamente risalenti e non corroborato da convincenti elementi di discontinuità” (Cons. Stato, Sez. III, 31.10.2024, n. 8675) e che “in linea di principio, l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo”, si ritiene necessario che “dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività di impresa” (Cons. Stato, Sez. III, 2.1.2020, n. 2).
L’avviso del Collegio è, allora, che la Prefettura non abbia fatto adeguata applicazione della normativa antimafia sotto il profilo della mancata motivazione sull’attualità del pericolo, disponendo “meccanicamente”, -OMISSIS-, la annotazione della società ricorrente nella Banca Dati Nazionale Antimafia a fronte di un quadro fattuale sostanzialmente “storicizzato”, risalente -OMISSIS- e non attualizzato laddove, di contro, il compendio di elementi indiziari deve essere scrutinato con prudenza nell’ottica di assicurare un giudizio costantemente aderente alle esigenze di prevenzione suscettibili di evolvere nel tempo.
L’impugnata annotazione risulta inficiata, pertanto, dal segnalato difetto di accertamento dell’attualità del pericolo infiltrativo, dovendosi rimarcare, sul punto, che “[L]’autorità amministrativa non può prescindere da questo rigoroso onere di aggiornamento istruttorio e di ri-attualizzazione del giudizio prognostico che diradi ogni dubbio circa la mera proiezione pregiudiziale della precedente valutazione di permeabilità mafiosa la quale, altrimenti, tramuterebbe l’informativa antimafia da pietra angolare della prevenzione amministrativa antimafia a istituto del sospetto non scalfibile in alcun modo dall’evoluzione delle situazioni fattuali e dagli sforzi eventualmente profusi dall’operatore economico per una sostanziale bonifica dal rischio infiltrativo” (Cons. Stato, Sez. III, 4.5.2024, n. 3096).
Discende, dalla carenza istruttoria e insufficienza della motivazione, per come sopra rilevate, l’illegittimità dell’impugnato re-inserimento nella B.D.N.A. dell’originario diniego (prot. -OMISSIS-) di iscrizione della società ricorrente nella White list, del quale va pertanto disposto l’annullamento, fermo restando il riesercizio, sulla base di una rinnovata e partecipata istruttoria, delle prerogative decisionali spettanti all’Autorità prefettizia in esito alla valutazione della persistenza, o meno, del rischio di esposizione della società ricorrente a condizionamenti da parte della criminalità organizzata.