White list ed efficacia in caso di modifiche societarie rilevanti

TAR Reggio Calabria, 08.09.2025 n. 605

9. Dal combinato disposto delle norme di rango primario e secondario di riferimento si evince, dunque, come l’iscrizione nella White List conserva sì efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta, ma ciò a condizione che non intervengano modifiche societarie rilevanti.
Tali modifiche devono, infatti, essere tempestivamente comunicate dall’operatore economico, ex art. 1 comma 55 L. n. 190/2012, alla Prefettura competente ovvero alla Prefettura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa.
Ciò per la ragione sostanziale – e non certo formale – che è alla Prefettura “competente”, in ragione della sede dell’impresa, che il Legislatore ha demandato lo specifico compito di effettuare gli accertamenti antimafia previsti:
– dall’art. 3 D.P.C.M. 18.04.2013, in sede di prima iscrizione;
– dall’art. 4 citato D.P.C.M. (in applicazione delle prescrizioni di cui al comma 55 dell’art. 1 L. n. 190/2012) quale diretta ed immediata conseguenza della comunicazione di “qualsiasi modifica dell’assetto proprietario o degli organi sociali”, da effettuarsi, a cura dell’impresa, entro il termine di 30 giorni decorrenti “dalla data di adozione dell’atto o dalla stipula del relativo contratto” (e non anche dalla relativa annotazione presso il Registro delle Imprese, per come preteso dalla ricorrente);
– dall’art. 5 citato D.P.C.M. in sede di Aggiornamento periodico dell’elenco, conseguente alla dichiarazione di interesse a permanere nello stesso (da depositare, a cura dell’interessata, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell’iscrizione), ovvero “in qualsiasi momento, anche a campione”.
Quanto sopra all’evidente di fine di assicurare, anche a seguito di eventuali variazioni significative in tema di prevenzione antimafia, il costante monitoraggio in ordine alla persistente sussistenza delle condizioni che legittimano l’iscrizione nell’elenco, così da conservare integra l’efficacia dell’iscrizione per l’intera annualità.
Ne consegue che, ove nella pendenza del termine in parola la sede dell’impresa sia mutata, la validità dell’iscrizione, presso la Prefettura della “precedente” sede, non può più ritenersi persistente.
10. L’applicazione dei principi sopra enucleati al caso in esame legittima, pertanto, l’esclusione della società ricorrente dalla procedura ad evidenza pubblica in esame, per come disposto dalla Stazione appaltante.
Ed invero, con atto notarile del 12.03.2025, la società ha variato la compagine societaria (cfr. atto notarile, doc. all. 9 al ricorso). Con verbale di assemblea straordinaria redatto in pari data (12 marzo 2025; Repertorio numero 72211 Raccolta numero 34259; doc. all. in atti), depositato presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano in data 17 marzo 2025 – e, quindi, ancor prima che venisse pubblicato il bando di indizione della procedura che ci occupa (19.03.2025) – e da questa registrato in data 26 marzo 2025 (cfr. visure camerali in atti), la società ricorrente ha fissato in quel di Milano la sede dell’impresa ed ha, contestualmente, modificato la composizione dell’organo di amministrazione.
Tali modifiche societarie, rilevanti a mente dell’art. 1 comma 55 citata L., hanno, quindi, comportato l’inefficacia dell’iscrizione della ricorrente nella White List tenuta dalla Prefettura di Verona, essendo quest’ultima divenuta non più competente – per ragioni di sede – ad effettuare le verifiche connesse alle variazioni in parola, siccome strumentali all’accertamento circa la permanenza delle condizioni previste per l’iscrizione.
Ai fini dell’utile partecipazione alla competizione in discussione, quindi, avuto riguardo al momento della presentazione dell’offerta ovvero, al più tardi, entro il termine ultimo per la partecipazione alla competizione – coincidente con la data del 9 aprile 2025 (cfr. bando in atti) – la società ricorrente avrebbe dovuto allegare una valida ed efficace iscrizione presso la White List tenuta dalla Prefettura di Milano, quale Prefettura competente in ragione della sede legale, ovvero entro tale data, avrebbe dovuto dimostrare di avere quantomeno chiesto l’iscrizione presso siffatta White List.