
Consiglio di Stato, 12.03.2026 n. 2010
6.1. Il motivo è infondato.
Nel caso in esame il Tar ha ritenuto che la partecipazione minoritaria dei due soci non è sufficiente a garantire la terzietà dell’organo amministrativo laddove nel rinvio a giudizio se ne assume il ruolo di amministratori di fatto. Al riguardo non risultano pertinenti le difese dell’appellante nella misura in cui ricollega la nozione di amministratore di fatto alla titolarità della maggioranza delle quote o alla diversa figura del c.d. “socio sovrano”.
Sotto un primo profilo va osservato che l’accertamento della qualifica di “amministratore di fatto” risponde a criteri sostanzialistici e non formalistici e, dunque, costituisce oggetto di una “valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità” a condizione che sia “sostenuta (…) da congrua e logica motivazione”. In particolare un soggetto deve essere qualificato quale amministratore di fatto ogniqualvolta emerga il suo inserimento organico nella gestione societaria, desumibile da condotte che rivelino, in modo apprezzabile e non episodico, l’esercizio di poteri propri dell’organo amministrativo (Cons. Stato, Sez. V, 4 giugno 2025, n. 4863; Cass. pen., Sez. V, 28 febbraio 2024, n. 16414). Peraltro, in materia di contratti pubblici, l’individuazione della figura dell’amministratore di fatto non richiede il medesimo rigore probatorio richiesto in sede penale o civile perché la verifica è fondata su un giudizio fiduciario di integrità e affidabilità, che può basarsi su un quadro indiziario coerente, ragionevole e complessivamente significativo.
In definitiva deve convenirsi che le misure di self-cleaning sono state ragionevolmente ritenute dal primo giudice inidonee o insufficienti, tanto più che la stessa appellante ritiene di non essere stata tenuta ad adottarne ulteriori dopo il rinvio a giudizio per cui è causa, ritenendo quest’ultimo evento circostanza di cui poteva disinteressarsi.
[…]
9.1. Il motivo è infondato.
Correttamente la sentenza impugnata ha dichiarato manifestamente “infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 94, comma 3, lett. h), del D.Lgs. n. 36/2023, nella parte in cui demanda alla P.A. la valutazione della sussistenza della figura dell’amministratore di fatto”. Il giudice di prime cure ha infatti rilevato che tale valutazione implica semplicemente lo svolgimento, da parte dell’Amministrazione, delle fisiologiche verifiche giuridiche e tecniche inerenti ai requisiti di partecipazione alle procedure di gara, attività che rientrano pienamente nelle sue competenze.
Va al riguardo osservato che il legislatore delegato non ha introdotto una nuova o autonoma causa di esclusione, ma ha dato puntuale attuazione all’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, estendendo gli obblighi dichiarativi e gli effetti escludenti anche ai soggetti che, pur privi di formale investitura, esercitino in concreto poteri gestori, rappresentativi o di controllo e, dunque, poteri decisionali. Ne deriva che la disposizione in esame non integra la denunziata ipotesi di gold plating dovendo piuttosto affermarsi che la disciplina nazionale è pienamente aderente alla Direttiva 2014/24/UE e che l’art. 94, comma 3, lett. h), del D.Lgs. n. 36/2023 costituisce un’applicazione pienamente conforme ai principi e ai criteri direttivi della legge delega n. 78/2022.