
Consiglio di Stato, sez. III, 09.02.2026 n. 995
Nel corso del giudizio di primo grado, l’interessata ha però prodotto una certificazione con una scadenza successiva alla presentazione dell’offerta ed il Tar ha ritenuto che la presentazione potesse essere ammissibile nell’ambito del cd. soccorso istruttorio processuale.
La sentenza anche sul punto va condivisa nel senso che laddove, come nel caso di specie, siano stati contestati in giudizio dalla controinteressata i documenti ed elementi, allegati a comprova del requisito, deve ritenersi legittima, in coerenza con l’esercizio del diritto di difesa, la produzione di ulteriori elementi che, in chiave di specificazione, contribuiscano a chiarire l’infondatezza della tesi avversaria (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 5 maggio 2025, n. 3751).
Non tanto dunque il soccorso istruttorio processale, ma la possibilità di chiarire in giudizio il possesso del certificato, non essendo suscettibile tale evenienza, per la sua natura dichiarativa, di determinare modificazioni della struttura dell’offerta tecnica. Ed il fatto che la stessa certificazione sia poi scaduta in corso di gara non può ritenersi che abbia inciso sulla validità dell’offerta medesima (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707).
La mera integrazione documentale è, d’altra parte, desumibile dal fatto che sussisteva il possesso effettivo della certificazione TCO al momento dell’offerta e soprattutto dalla circostanza che la lex specialis non imponeva la produzione del certificato (cfr. art. 16 del disciplinare sulla documentazione da presentare con l’offerta che non menzionava il TCO, ma solo che il prodotto fosse certificato in tal senso).