24.09.2025
Esclusione automatica per irregolarità fiscale definitivamente accertata : legittimità costituzionale
Infine, non può trovare accoglimento la richiesta della parte di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero di legittimità costituzionale, richiamando espressamente – e come già indicato nel precedente di questo TAR – le ragioni a sostegno della manifesta infondatezza della questione espresse da TAR Lazio-Roma, 17.12.2024, n. 22859/2024, capo 14.2.1 ss..
D’altra parte, va pure considerato che la Corte Costituzionale si è recentemente espressa, escludendo la fondatezza della questione di legittimità delle disposizioni di cui si discute (cfr. Corte Cost. n. 138/2025, pronunciatasi sul D.lgs. 50/2016 il cui contenuto è sovrapponibile a quello del nuovo Codice degli Appalti).
È stata quindi posta in luce la proporzionalità della misura in questione – declinata attraverso il test di idoneità, necessità e adeguatezza – nonché la sua non manifesta irragionevolezza “in quanto essa contempera l’esigenza di trattare con estrema severità, come richiesto dalle norme europee, i concorrenti che hanno commesso violazioni fiscali definitivamente accertate con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di violazioni di importo non significativo. La diversa disciplina che regola il caso di violazioni non definitivamente accertate, che sono «gravi» solo se superiori al 10 per cento del valore dell’appalto (e comunque non inferiori a 35.000 euro), non può costituire un valido indice comparativo ai fini del giudizio di ragionevolezza della disposizione censurata”.
In definitiva, va considerata la sostanziale diversità di situazioni, che a sua volta non consente di concludere positivamente il giudizio trilatero ex art. 3 Cost., tra colui che – di fronte ad una pretesa tributaria formalizzatasi in un atto formale ed impugnabile – abbia deciso di proporre ricorso giurisdizionale (violazioni non definitivamente accertate) e chi, invece, abbia formulato un’istanza di rateizzazione senza però agire in giudizio, confermando quindi, sul piano sostanziale, la legittimità della pretesa tributaria (violazioni definitivamente accertate).
