
Consiglio di Stato, Sez. V, 06.08.2026 n. 6417
4. Le violazioni di carattere tributario (la cui omissione dichiarativa è oggetto del presente giudizio) rilevano nel procedimento di gara nei termini seguenti:
a) violazioni gravi definitivamente accertate (causa di esclusione automatica): ai sensi dell’art. 94, co. 6 d. lgs. n. 36/2023, “è inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta”;
b) violazioni gravi non definitivamente accertate (causa di esclusione non automatica): ai sensi dell’art. 95, co. 2 d. lgs. n. 36/2023, “La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell’Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, oppure nel caso in cui l’operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione”.
A sua volta, l’allegato II.10 – in combinato disposto con l’art. 95, co. 2 – delinea le soglie indicate dal menzionato allegato II.10, che sono commisurate al valore dell’affidamento. In particolare, ai sensi del comma 3 dell’All. II.10, una violazione “si considera grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto. […]”.
5. Così definite le coordinate normative di riferimento, occorre ora analizzarne la portata.
Sul punto, questo Consiglio di Stato, nella Relazione allo schema definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici, in data 7 dicembre 2022, ha chiarito che: “Il proposto comma 1 dell’art. 95 prevede le cause di esclusione “non automatiche” (in passato in massima parte disciplinate al comma 5 dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016).
La ragione della modifica rispetto alla denominazione di “cause di esclusione facoltativa”, sino a questo momento invalsa, riposa nella constatazione che essa si prestava ad ingenerare l’equivoco per cui, pur in presenza di un motivo di esclusione (rientrante tra quelli “facoltativi”), la stazione appaltante potesse stabilire di non disporre l’esclusione dell’operatore economico.
In realtà, il Legislatore del 2016, nel trasporre l’art. 57 della direttiva n. 24/2014, aveva correttamente fatto riferimento alla previsione ivi contenuta secondo la quale “gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano” (cfr. la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016).
In sintesi, il “potere” demandato alla Stazione appaltante non riposa in una volizione, ma in un margine di apprezzamento della situazione concreta riconducibile al concetto di discrezionalità tecnica: apprezzata la sussistenza del presupposto enucleato nella disposizione di legge, la scelta espulsiva diviene necessitata.
È stato pertanto considerato che l’aggettivo “non automatiche” (peraltro a più riprese utilizzato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale: cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 27 maggio 2021, n. 9) meglio rendesse detto concetto, al contempo tracciando un confine chiaro rispetto alle cause di esclusione “automatica” annoverate nell’art. 94 (laddove nessun margine di apprezzamento è rimesso alla stazione appaltante, che deve limitarsi a riscontrarne la sussistenza)”.
6. Pertanto, la valutazione operata dalla stazione appaltante ai fini dell’esclusione – in caso di violazioni fiscali non definitivamente accertate – è espressione di discrezionalità tecnica, dovendo essa valutare la sussistenza o meno del superamento delle soglie indicate nell’All. II.10, che sono commisurate al valore dell’affidamento.
7. Peraltro, l’Amministrazione ha espressamente dato atto nel provvedimento di esclusione che:
“• l’importo della violazione, esclusi sanzioni e interessi, è superiore al 10% dell’appalto ed è pari ad oltre il doppio della soglia minima di € 35.000,00 di cui all’art. 3, allegato II.10;
• in particolare, l’importo della violazione contestata, al netto di sanzioni e interessi, è pari ad € 81.820,00 e rappresenta – in un’ottica di proporzionalità – una violazione grave tanto rispetto al valore dell’appalto posto a base di gara (€ 553.000,00) e ancor più rispetto al valore netto dell’appalto a seguito dell’offerta dell’aggiudicatario, che ha presentato un ribasso pari al 40,59% sull’importo posto a base di gara;
• l’inottemperanza all’obbligo è relativo al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di atti impositivi da parte degli Enti competenti (art. 2, allegato II.10);
• sono decorsi i termini per il pagamento e l’atto impositivo è stato tempestivamente impugnato (art. 4, co. 1, allegato II.10);
• non sussistono pronunce giurisdizionali non passate in giudicato favorevoli all’operatore e l’istanza di sospensione dell’atto impositivo risulta essere stata rigettata dalla CGT di Bari”.
8. All’evidenza, l’Amministrazione ha dato compiutamente conto delle ragioni militanti nel senso dell’esclusione dell’appellante dalla gara, con un giudizio espressione di discrezionalità tecnica, in cui non si ravvisano macroscopici profili di erroneità/irrazionalità.
In particolare, la soglia di gravità indicata nel citato All. II.10 è stata ampiamente superata nel caso di specie, e l’Amministrazione ha correttamente rappresentato che “l’importo della violazione contestata, al netto di sanzioni e interessi, è pari ad € 81.820,00 e rappresenta – in un’ottica di proporzionalità – una violazione grave tanto rispetto al valore dell’appalto posto a base di gara (€ 553.000,00) e ancor più rispetto al valore netto dell’appalto a seguito dell’offerta dell’aggiudicatario, che ha presentato un ribasso pari al 40,59% sull’importo posto a base di gara”.
Infine, come riconosciuto dalla stessa appellante, sia al momento della presentazione dell’offerta, sia a quello, successivo, dell’adozione del provvedimento espulsivo, il piano di rateizzazione non era stato ancora formalizzato, sicché l’Amministrazione non ne poteva ovviamente tener conto.
La pronuncia chiarisce il meccanismo applicativo dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l’Allegato II.10, distinguendo nettamente il regime delle violazioni definitivamente accertate, che determinano esclusione automatica ai sensi dell’art. 94, comma 6, da quello delle violazioni non definitivamente accertate, per le quali residua in capo alla Stazione Appaltante un apprezzamento tecnico-discrezionale. La denominazione “cause di esclusione non automatiche”, scelta dal legislatore del 2023 in sostituzione della precedente “facoltative”, esprime precisamente questo: non una libertà di non escludere pur in presenza del presupposto accertato, ma un margine di valutazione della situazione concreta che, una volta risolta positivamente, rende la scelta espulsiva necessitata.
Indicazioni operative La Stazione Appaltante, accertata la sussistenza di una violazione fiscale non definitivamente accertata, deve verificare se l'importo della violazione, calcolato al netto di sanzioni e interessi, superi il 10 per cento del valore dell'appalto e, in ogni caso, la soglia assoluta minima di 35.000 euro di cui all'art. 3 dell'Allegato II.10. Nella motivazione del provvedimento di esclusione, occorre indicare espressamente: l'importo della violazione al netto di sanzioni e interessi, il rapporto percentuale rispetto al valore a base di gara e, ove significativo, rispetto al valore netto risultante dall'offerta presentata, la tipologia di atto impositivo (art. 2, Allegato II.10), la decorrenza dei termini di pagamento e l'eventuale impugnazione proposta dall'operatore (art. 4, comma 1, Allegato II.10), nonché l'esito di eventuali istanze di sospensione cautelare. Non tener conto di piani di rateizzazione non formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta: la norma richiede che l'estinzione, il pagamento o l'impegno vincolante si siano perfezionati anteriormente a quella data. Per l'Operatore Economico, la pendenza di un giudizio tributario non sospende l'operatività della causa di esclusione non automatica: la violazione rileva anche in assenza di accertamento definitivo. Il rigetto dell'istanza di sospensione cautelare dell'atto impositivo da parte della Corte di Giustizia Tributaria, associato all'assenza di pronunce favorevoli non passate in giudicato, costituisce elemento che la Stazione Appaltante può legittimamente valorizzare a supporto del giudizio di gravità. Per sterilizzare la causa di esclusione è necessario che il pagamento integrale, l'impegno vincolante a pagare o la compensazione con crediti certificati vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione si perfezionino prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta; un piano di rateizzazione formalizzato solo successivamente non produce effetti sananti.