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Violazioni fiscali non definitivamente accertate – Discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante – Valutazione superamento soglie Allegato II.10 (art. 95 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, Sez. V, 06.08.2026 n. 6417

4. Le violazioni di carattere tributario (la cui omissione dichiarativa è oggetto del presente giudizio) rilevano nel procedimento di gara nei termini seguenti:
a) violazioni gravi definitivamente accertate (causa di esclusione automatica): ai sensi dell’art. 94, co. 6 d. lgs. n. 36/2023, “è inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta”;
b) violazioni gravi non definitivamente accertate (causa di esclusione non automatica): ai sensi dell’art. 95, co. 2 d. lgs. n. 36/2023, “La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell’Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, oppure nel caso in cui l’operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione”.
A sua volta, l’allegato II.10 – in combinato disposto con l’art. 95, co. 2 – delinea le soglie indicate dal menzionato allegato II.10, che sono commisurate al valore dell’affidamento. In particolare, ai sensi del comma 3 dell’All. II.10, una violazione “si considera grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto. […]”.

5. Così definite le coordinate normative di riferimento, occorre ora analizzarne la portata.
Sul punto, questo Consiglio di Stato, nella Relazione allo schema definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici, in data 7 dicembre 2022, ha chiarito che: “Il proposto comma 1 dell’art. 95 prevede le cause di esclusione “non automatiche” (in passato in massima parte disciplinate al comma 5 dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016).
La ragione della modifica rispetto alla denominazione di “cause di esclusione facoltativa”, sino a questo momento invalsa, riposa nella constatazione che essa si prestava ad ingenerare l’equivoco per cui, pur in presenza di un motivo di esclusione (rientrante tra quelli “facoltativi”), la stazione appaltante potesse stabilire di non disporre l’esclusione dell’operatore economico.
In realtà, il Legislatore del 2016, nel trasporre l’art. 57 della direttiva n. 24/2014, aveva correttamente fatto riferimento alla previsione ivi contenuta secondo la quale “gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano” (cfr. la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016).
In sintesi, il “potere” demandato alla Stazione appaltante non riposa in una volizione, ma in un margine di apprezzamento della situazione concreta riconducibile al concetto di discrezionalità tecnica: apprezzata la sussistenza del presupposto enucleato nella disposizione di legge, la scelta espulsiva diviene necessitata.
È stato pertanto considerato che l’aggettivo “non automatiche” (peraltro a più riprese utilizzato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale: cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 27 maggio 2021, n. 9) meglio rendesse detto concetto, al contempo tracciando un confine chiaro rispetto alle cause di esclusione “automatica” annoverate nell’art. 94 (laddove nessun margine di apprezzamento è rimesso alla stazione appaltante, che deve limitarsi a riscontrarne la sussistenza)”.

6. Pertanto, la valutazione operata dalla stazione appaltante ai fini dell’esclusione – in caso di violazioni fiscali non definitivamente accertate – è espressione di discrezionalità tecnica, dovendo essa valutare la sussistenza o meno del superamento delle soglie indicate nell’All. II.10, che sono commisurate al valore dell’affidamento.

7. Peraltro, l’Amministrazione ha espressamente dato atto nel provvedimento di esclusione che:
“• l’importo della violazione, esclusi sanzioni e interessi, è superiore al 10% dell’appalto ed è pari ad oltre il doppio della soglia minima di € 35.000,00 di cui all’art. 3, allegato II.10;
• in particolare, l’importo della violazione contestata, al netto di sanzioni e interessi, è pari ad € 81.820,00 e rappresenta – in un’ottica di proporzionalità – una violazione grave tanto rispetto al valore dell’appalto posto a base di gara (€ 553.000,00) e ancor più rispetto al valore netto dell’appalto a seguito dell’offerta dell’aggiudicatario, che ha presentato un ribasso pari al 40,59% sull’importo posto a base di gara;
• l’inottemperanza all’obbligo è relativo al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di atti impositivi da parte degli Enti competenti (art. 2, allegato II.10);
• sono decorsi i termini per il pagamento e l’atto impositivo è stato tempestivamente impugnato (art. 4, co. 1, allegato II.10);
• non sussistono pronunce giurisdizionali non passate in giudicato favorevoli all’operatore e l’istanza di sospensione dell’atto impositivo risulta essere stata rigettata dalla CGT di Bari”.

8. All’evidenza, l’Amministrazione ha dato compiutamente conto delle ragioni militanti nel senso dell’esclusione dell’appellante dalla gara, con un giudizio espressione di discrezionalità tecnica, in cui non si ravvisano macroscopici profili di erroneità/irrazionalità.
In particolare, la soglia di gravità indicata nel citato All. II.10 è stata ampiamente superata nel caso di specie, e l’Amministrazione ha correttamente rappresentato che “l’importo della violazione contestata, al netto di sanzioni e interessi, è pari ad € 81.820,00 e rappresenta – in un’ottica di proporzionalità – una violazione grave tanto rispetto al valore dell’appalto posto a base di gara (€ 553.000,00) e ancor più rispetto al valore netto dell’appalto a seguito dell’offerta dell’aggiudicatario, che ha presentato un ribasso pari al 40,59% sull’importo posto a base di gara”.
Infine, come riconosciuto dalla stessa appellante, sia al momento della presentazione dell’offerta, sia a quello, successivo, dell’adozione del provvedimento espulsivo, il piano di rateizzazione non era stato ancora formalizzato, sicché l’Amministrazione non ne poteva ovviamente tener conto.

La pronuncia chiarisce il meccanismo applicativo dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l’Allegato II.10, distinguendo nettamente il regime delle violazioni definitivamente accertate, che determinano esclusione automatica ai sensi dell’art. 94, comma 6, da quello delle violazioni non definitivamente accertate, per le quali residua in capo alla Stazione Appaltante un apprezzamento tecnico-discrezionale. La denominazione “cause di esclusione non automatiche”, scelta dal legislatore del 2023 in sostituzione della precedente “facoltative”, esprime precisamente questo: non una libertà di non escludere pur in presenza del presupposto accertato, ma un margine di valutazione della situazione concreta che, una volta risolta positivamente, rende la scelta espulsiva necessitata.

Indicazioni operative

La Stazione Appaltante, accertata la sussistenza di una violazione fiscale non definitivamente accertata, deve verificare se l'importo della violazione, calcolato al netto di sanzioni e interessi, superi il 10 per cento del valore dell'appalto e, in ogni caso, la soglia assoluta minima di 35.000 euro di cui all'art. 3 dell'Allegato II.10. Nella motivazione del provvedimento di esclusione, occorre indicare espressamente: l'importo della violazione al netto di sanzioni e interessi, il rapporto percentuale rispetto al valore a base di gara e, ove significativo, rispetto al valore netto risultante dall'offerta presentata, la tipologia di atto impositivo (art. 2, Allegato II.10), la decorrenza dei termini di pagamento e l'eventuale impugnazione proposta dall'operatore (art. 4, comma 1, Allegato II.10), nonché l'esito di eventuali istanze di sospensione cautelare. Non tener conto di piani di rateizzazione non formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta: la norma richiede che l'estinzione, il pagamento o l'impegno vincolante si siano perfezionati anteriormente a quella data.

Per l'Operatore Economico, la pendenza di un giudizio tributario non sospende l'operatività della causa di esclusione non automatica: la violazione rileva anche in assenza di accertamento definitivo. Il rigetto dell'istanza di sospensione cautelare dell'atto impositivo da parte della Corte di Giustizia Tributaria, associato all'assenza di pronunce favorevoli non passate in giudicato, costituisce elemento che la Stazione Appaltante può legittimamente valorizzare a supporto del giudizio di gravità. Per sterilizzare la causa di esclusione è necessario che il pagamento integrale, l'impegno vincolante a pagare o la compensazione con crediti certificati vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione si perfezionino prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta; un piano di rateizzazione formalizzato solo successivamente non produce effetti sananti.

Omesso pagamento TARI rientra tra le violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 94 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, Sez. V, 26.05.2026 n. 4230

4. L’art. 94, comma 6, d. lgs. n. 36 del 2023 prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico che “ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”, precisando che “costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10” (debito superiore a € 5.000), il quale a sua volta qualifica come “violazioni definitivamente accertate” quelle contenute “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione” (art. 1.1, allegato II.10, d. lgs. n. 36 del 2023).
5. Orbene, emerge dalla documentazione in atti che la società aveva omesso il pagamento della TARI in favore del Comune di San Cesario, relativamente all’anno di imposta 2018, per l’importo di € 9.050,00.
Per tali ragioni, il Comune aveva più volte informato la società circa l’omesso versamento di quanto dovuto, emettendo infine avviso di accertamento prot. n. 665/2020.
Orbene, anche a voler ritenere che la -OMISSIS- non abbia inizialmente avuto regolare notifica dell’avviso di accertamento (nonché dei prodromici solleciti di pagamento), è pacifico che essa ne abbia avuto legale scienza quantomeno a far data dal 18.7.2024, allorquando essa ha richiesto la rateizzazione degli importi.
Pertanto, nessun rilievo assumono le contestazioni di parte appellante precedenti al 18.7.2024 (es. l’inesistenza delle pregresse notifiche, in quanto relative ad indirizzi non riconducibili alla sede legale di -OMISSIS-; natura impugnabile o meno degli avvisi di pagamento e/o solleciti di pagamento, ecc.), essendo decisiva la legale scienza del debito tributario intervenuta in data 18.7.2024, data dell’istanza di rateazione del debito tributario.
6. E sul punto, va condiviso l’assunto del giudice di prime cure, secondo cui la presentazione di una richiesta di rateizzazione delle somme indicate in un avviso di accertamento è incompatibile con l’affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione dell’atto e, comunque, implica la conoscenza dello stesso.
In particolare, l’aver richiesto la rateizzazione del debito non incide in alcun modo sulla definitività dell’atto, che consegue invece alla circostanza che la pretesa tributaria sia stata consacrata “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione” (art. 1.1, allegato II.10, d. lgs. n. 36 del 2023).
Nel solco di tale previsione normativa, questa Sezione ha chiarito che: “non avendo l’istanza di rateizzazione effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento, il decorso di questo ne comporta comunque l’inoppugnabilità, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria” (C.d.S, V, 3.9.2024, n. 7378).
7. Tali conclusioni non risultano in alcun modo smentite dall’avere -OMISSIS- depositato in data 26.5.2025 ricorso tributario, volto a contestare l’invalidità e/o l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento n. 665/2020, trattandosi di ricorso manifestamente tardivo, essendo proposto ampiamente oltre il termine di 60 giorni dalla data della legale scienza dell’atto impositivo (18.7.2024).
A opinare diversamente, sarebbe sufficiente la proposizione di un ricorso purchessia, lamentando l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato, e dunque la sua non sanabilità (tesi che l’appellante propone nell’odierno giudizio), per eludere la portata precettiva dell’art. 94, comma 6, d. lgs. n. 36/2023, e relativo art. 1.1, allegato II.10, e ritenere dunque che la pretesa tributaria non sia ancora definitiva.
Tale modus operandi, tuttavia, contrasta con i fondamentali principi di fiducia, collaborazione e buona fede posti a base delle procedure concorsuali (art. 2 ss. d. lgs. n. 36/23), e per tali ragioni non può che essere disatteso.
Per tali ragioni, venendo in rilievo “violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali” (art. 94 co. 6 Codice), in quanto aventi importo superiore a € 5.000,00, opera la relativa causa di esclusione automatica, talché l’atto impugnato deve, sotto tale profilo, ritenersi immune dalle lamentate censure.

ANAC su contributo unificato nei giudizi: mancato versamento causa esclusione ex artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023

A mezzo Comunicato n. 6/2026 ANAC ha precisato che il mancato versamento del contributo unificato dovuto nei giudizi amministrativi, civili e tributari costituisce violazione tributaria e, come tale, è suscettibile di integrare una causa di esclusione dalle procedure di gara ai sensi dell’art. 94, comma 6, e dell’art. 95, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023.

ANAC : Vademecum per gli operatori economici sulla verifica regolarità fiscale

Con il Comunicato del Presidente n. 5/2026, ANAC ha fornito agli operatori economici un Vademecum per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale realizzato da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, in modo da valutare tempestivamente le azioni necessarie per la regolarizzazione ed evitare di incorrere in dichiarazioni errate o non veritiere in fase di gara.

Lo strumento è stato diffuso anche a favore di tutte le Stazioni Appaltanti, le Società Organismo di Attestazione SOA  quale strumento pratico per l’individuazione di eventuali violazioni.

 

Gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate relative a pagamento di imposte e tasse – Superamento soglia di gravità fissata dal Legislatore – Non comporta esclusione automatica – Residua margine di valutazione da parte della Stazione Appaltante su affidabilità Operatore Economico (art. 95 , allegato II.10 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 29.01.2026 n. 1746

4. Muovendo alla disamina del secondo motivo di gravame proposto in ricorso, il Collegio lo ritiene viceversa fondato, nei termini di seguito precisati.

4.1. Al riguardo giova riportare in via preliminare il contenuto essenziale del gravato provvedimento di esclusione unitamente ai connessi atti dell’espletato procedimento per quanto rileva nella presente sede.

Sulla base di quanto emerge dal tenore dell’atto impugnato, la determinazione di esclusione è stata assunta, all’esito delle apposite interlocuzioni svolte con l’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione ex artt. 94, 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023 in capo alla società odierna ricorrente, sulla base della riscontrata gravità delle violazioni non definitivamente accertate a carico della società stessa in materia fiscale – consistenti, nella specie, in un “… atto di recupero crediti … con ricorso pendente in II grado … in relazione al quale è stata emessa la cartella di pagamento … tempestivamente impugnata e pendente in I grado …”, facendo applicazione del combinato disposto dell’articolo 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e dell’articolo 3 dell’allegato II.10 del medesimo d.lgs. n. 36/2023.

Dai connessi atti procedimentali depositati in giudizio (cfr. allegati nn. 8-13 inclusi nella produzione documentale della resistente Amministrazione in data 13 ottobre 2025) risulta, in particolare, come l’accertamento in ordine al carattere di “gravità” delle anzidette violazioni sia derivato dal riscontro dell’entità del debito tributario, come computato nella misura suscettibile di rilievo ai fini dell’invocato articolo 3 dell’allegato II.10 al medesimo d.lgs. n. 36/2023 (ossia limitato al valore dell’imposta, con esclusione di sanzioni ed interessi), all’esito del riscontro fornito dall’Agenzia delle Entrate (cfr. allegato n. 13 dell’anzidetta produzione documentale) alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Stazione appaltante (nel senso “… di dettagliare/specificare, rispetto all’importo della cartella di pagamento sopra indicata, il valore differenziato riferito alle sanzioni e agli interessi”: cfr. allegato n. 12) – laddove risultata, a seguito dei calcoli effettuati rispetto al valore dell’appalto, di consistenza “… superiore al 10% del valore dell’appalto” ai sensi del medesimo articolo 3 dell’allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023 (cfr. allegato n. 14, recante la proposta di esclusione).

4.2. Ciò posto, ai fini della disamina delle censure mosse si ritiene opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento e i corrispondenti principi interpretativi declinati in sede giurisprudenziale.

4.2.1. L’evocato articolo 95 d.lgs. n. 36/2023, rubricato “cause di esclusione non automatica”, al comma 2 – per quanto di interesse – prevede che “La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali”, con la correlata precisazione che “Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell’allegato II.10” e “La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto”.

L’Allegato II.10 ivi richiamato, rubricato “Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”, dopo aver delineato all’articolo 2 la nozione di “violazione” in materia fiscale suscettibile di rilievo, ne delimita il carattere di gravità, disponendo all’articolo 3 (comma 1) che “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto …”, mentre al successivo articolo 4 ne individua la connotazione come “non definitivamente accertata” ai fini della correlata valutabilità ad opera della Stazione appaltante.

4.2.2. La disciplina sul punto posta dall’articolo 95, co. 2, d.lgs. n. 36/2023 e dal menzionato allegato II.10, come evidenziato in sede giurisprudenziale (cfr. ex multis TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 31 ottobre 2024, n. 2033), si pone in linea di sostanziale continuità con il previgente regime di cui all’articolo 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 (come modificato dalla L. n. 238/2021) in combinato disposto con il D.M. 28.9.2022 (e, in particolare, con il relativo articolo 3 recante la delimitazione della relativa soglia di gravità, fissata nell’anzidetta misura del 10% del valore dell’appalto), riproducendone analogo contenuto sul piano precettivo (pur superando la precedente impostazione che rimandava ad apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze l’individuazione dei limiti e delle condizioni per l’operatività della causa di esclusione, attualmente rimessa allo stesso Codice dei contratti pubblici stante l’operato rinvio all’allegato II.10, sopra citato).

4.2.3. Nel contesto delineato, può richiamarsi il consolidato orientamento sviluppatosi in relazione alla corrispondente previsione posta dal previgente articolo 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 (in combinato disposto con il decreto ministeriale del 2022, sopra richiamato) per quanto concerne la perimetrazione e la consistenza dell’attività di valutazione rimessa alla Stazione ai fini dell’eventuale assunzione di una determinazione di esclusione dell’operatore economico.

In proposito è stato affermato, sulla base dell’operata ricostruzione del quadro normativo relativo alla previgente disciplina in materia, che “… la rilevata sussistenza a carico dell’operatore economico di “violazioni non definitivamente accertate”, pur se quantitativamente superiori alla soglia di gravità fissata dal legislatore ai fini della loro rilevanza escludente, rapportata come si è visto al valore dell’appalto (siccome “pari o superiore al 10%” dello stesso), non genera un effetto espulsivo automatico, ma subordinato ad una espressa e motivata valutazione espressa dalla stazione appaltante in ordine alla sua incidenza negativa sulla affidabilità del concorrente”, specificando come “La ratio sottesa alla causa escludente in discorso ha carattere composito, in quanto scaturente sia da una valutazione negativa di moralità del concorrente – il quale, essendosi reso inadempiente all’obbligo di puntuale e tempestivo pagamento delle imposte, ha violato uno dei fondamentali doveri di solidarietà economico-sociale che fanno capo ai cittadini – sia da una prognosi negativa quanto alla sua capacità di fare fronte agli oneri economici connessi alla esecuzione dell’appalto, tenuto conto, da un lato, dell’esposizione debitoria da cui è gravato nei confronti dell’Erario (il quale dispone di mezzi particolarmente penetranti al fine di conseguire il soddisfacimento delle sue pretese), dall’altro lato, della sua dimostrata inclinazione a non assolvere gli obblighi assunti (o, come per quelli di carattere fiscale, generatisi ex lege a suo carico)” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. III, sent. 24 luglio 2023, n. 7219, in specie punto 12).

Tale orientamento è stato ribadito in più occasioni, confermando l’esigenza di una duplice valutazione, non circoscritta al mero riscontro della sussistenza di una violazione non definitivamente accertata e della relativa connotazione in termini di “gravità” rispetto all’individuata soglia di rilevanza, ma estesa anche all’apprezzamento in concreto della relativa incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 14 maggio 2025, sent. 4121, in specie punto 9.3, Cons. St., sez. V, sent. 20 ottobre 2025, n. 8114, punto 17.1.6, Cons. giust. amm., sent. 22 gennaio 2024, n. 44, punti 8.3 e 8.4, TAR Calabria, Catanzaro, sent. 31 gennaio 2025, n. 197, punto 2, TAR Campania, Salerno, sent. n. 2033/2024, cit., e TAR Lazio, Roma, sez. I quater, sent. 29 gennaio 2024, n. 1744, punto 9).

In proposito è stato ulteriormente chiarito come “In presenza … dei presupposti per l’operatività di una causa di esclusione facoltativa, come quella derivante da violazioni tributarie non definitivamente accertate, la stazione appaltante è chiamata a un accorto bilanciamento tra l’esigenza di selezionare un partner contrattuale serio ed affidabile, il principio di ordine pubblico del favor partecipationis e le legittime aspettative dell’impresa a concorrere alla competizione” e “Di conseguenza, non può prescindersi da un’attenta valutazione delle diverse variabili che caratterizzano il caso concreto, senza che sia possibile trasformare acriticamente un possibile indizio di inaffidabilità in una prova certa dell’inaffidabilità, alla quale potrà pervenirsi solo all’esito di un giudizio che, tenendo conto, oltre che del numero degli inadempimenti ritualmente contestati dal fisco, anche della complessiva solidità economica e finanziaria dell’impresa, delle iniziative assunte per superare la criticità rilevata, del valore e della complessità dell’appalto, ispiri una soluzione ragionevole e proporzionata” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I quater, sent. n. 1744/2024, cit.).

4.2.4. Le esposte coordinate ermeneutiche, trasponibili all’attuale disciplina (operante nel caso di specie) posta dall’art. 95, co. 2, d.lgs. n. 36/2023 in ragione della sostanziale corrispondenza rispetto al previgente regime sul piano dei relativi contenuti, non possono invero ritenersi superate sulla base dell’argomentazione relativa all’espressa qualificazione della causa di esclusione in rilievo come “non automatica” – operata in seno alla rubrica normativa del medesimo articolo 95, nel cui corpo risulta collocata la fattispecie in esame – in luogo della precedente denominazione, invalsa in sede interpretativa, nel senso di “facoltativa”.

Alla figura in considerazione, infatti, resta correlato in capo alla Stazione appaltante, “… un margine di apprezzamento della situazione concreta riconducibile al concetto di discrezionalità tecnica” circa la “sussistenza del presupposto enucleato nella disposizione di legge”, come specificato nell’ambito della Relazione allo schema definitivo di Codice dei contratti pubblici (cfr., in specie, pag. 138) allo scopo di marcarne la distinzione rispetto alle cause di esclusione “automatica” indicate al precedente art. 94, per le quali “… nessun margine di apprezzamento è rimesso alla stazione appaltante, che deve limitarsi a riscontrarne la sussistenza”.

La precisazione riferita alle cause di esclusione “non automatica”, in particolare, rimanda ad una valutazione di carattere discrezionale ad opera della Stazione appaltante (pur connotata in termini di discrezionalità tecnica), la cui consistenza – come evidenziato nel contesto della menzionata Relazione – non può evidentemente limitarsi ad un mero riscontro circa l’esistenza del presupposto individuato in via normativa, postulando viceversa un apprezzamento della situazione alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto, che ben può includere – anche in considerazione della sostanziale immutazione della disciplina dell’ipotesi in rilievo, ora contemplata all’articolo 95, co. 2, d.lgs. n. 36/2023 – la (ulteriore) valutazione in ordine alle ricadute delle anzidette violazioni sull’affidabilità dell’operatore economico.

D’altra parte la stessa Relazione sopra citata precisa in termini puntuali come l’espressa qualificazione del carattere “non automatico” delle cause di esclusione in parola risponda ad un intento essenzialmente chiarificatore sul versante lessicale, in ragione dell’addotta constatazione che l’invalsa locuzione – di un motivo di esclusione come riconducibile nel genus delle cause di esclusione “facoltativa” – “… si prestava ad ingenerare l’equivoco per cui, pur in presenza di un motivo di esclusione (rientrante tra quelli “facoltativi”), la stazione appaltante potesse stabilire di non disporre l’esclusione dell’operatore economico …” (cfr. pag. 138, cit.); inoltre la medesima Relazione, nel prosieguo dell’illustrazione delle singole ipotesi contemplate in seno all’articolo 95 d.lgs. n. 36/2023, pone in evidenza gli elementi di continuità della disciplina prevista al comma 2 del medesimo articolo 95 rispetto a quella della corrispondente figura nell’ambito della previgente d.lgs. n. 50/2016, sottolineando l’operato recepimento del contenuto precettivo del D.M. 28 settembre 2022 (contestualmente abrogato) nell’allegato II.12 al medesimo d.lgs. n. 36/2023 e rimarcando altresì la diversa opzione accolta sul piano dell’organizzazione dell’articolato normativo, nel senso della collocazione autonoma e separata della fattispecie in considerazione allo scopo di valorizzare la portata “non automatica” del correlato effetto espulsivo rispetto alla distinta ipotesi in cui le accertate violazioni presentino carattere definitivo (cfr. pagina 140 dell’anzidetta Relazione).

L’esposta conclusione trova conforto anche nelle considerazioni espresse in sede giurisprudenziale, laddove è stato sottolineato che “La distinzione tra violazione “definitivamente accertate” o “non definitivamente accertate” marca, in altre parole – fermi gli ulteriori presupposti – il fondamentale discrimine tra cause di “esclusione automatica” (a tratto vincolato, quale conseguenza del mero accertamento della situazione di irregolarità) e di “esclusione non automatica”, soggetta ai margini di apprezzamento della stazione appaltante, di rilievo costitutivo (così – con formula linguistica più esplicita e tassonomia più chiara – le definisce ora, rispettivamente agli articoli 94 e 95, il d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, applicabile de futuro, peraltro senza apportare sul punto sostanziali innovazioni)” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. 10 luglio 2023, n. 6731, in specie punto 4.3).

4.3. Facendo applicazione dei riportati principi interpretativi alla fattispecie per cui è causa, il Collegio ravvisa la fondatezza del dedotto vizio di carenza istruttoria e motivazionale per quanto concerne, in particolare, il profilo costituito dalla necessaria valutazione in ordine alla eventuale incidenza delle riscontrate violazioni (non definitivamente accertate) in materia fiscale sull’affidabilità del concorrente (odierna parte ricorrente), da condurre sulla base delle circostanze del caso concreto.

Nel caso di specie, infatti, dal contenuto del gravato provvedimento di esclusione e dei connessi atti procedimentali prodotti in giudizio (cfr., in particolare, doc. n. 15 e doc. nn. 8-14 inclusi nella produzione della resistente Amministrazione del 13 ottobre 2025) emerge come la Stazione appaltante si sia limitata a riscontrare, all’esito delle apposite interlocuzioni svolte con l’Agenzia delle Entrate, la mera sussistenza di violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale superiori alla soglia di gravità individuata sulla base dell’invocato articolo 3, comma 1, dell’Allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023, facendo conseguire a tale riscontro – in via automatica – l’adozione del provvedimento espulsivo.

4.3.1. Non risulta, dunque, alcuna valutazione puntuale delle concrete ricadute delle anzidette violazioni sull’affidabilità dell’operatore economico (odierno ricorrente), sulla base di una serie di elementi connotanti la vicenda nel suo complesso che possono ricondursi, secondo quanto evidenziato nell’ambito dei richiamati pronunciamenti in sede giudiziale, al numero degli inadempimenti ritualmente contestati dal fisco, alla complessiva solidità economica e finanziaria dell’impresa, alle eventuali iniziative assunte per superare la criticità rilevata, al valore e alla complessità dell’appalto, nonché alla natura degli interessi lesi in concreto dalle varie condotte di inadempimento laddove gli stessi rivestano particolare importanza e rilevanza strategica (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I quater, sent. n. 1744/2024, cit., in specie punto 9, e Cons. giust. amm., sent. n. 44/2024, cit., in specie punto 8.4).

4.3.2. Per completezza espositiva va osservato che ad una diversa conclusione non può pervenirsi nell’ambito del presente giudizio sulla base dell’addotta argomentazione – dispiegata in seno alle deduzioni svolte dalla resistente Amministrazione (cfr. la relativa memoria prodotta il 13 ottobre 2025, in specie pag. 16-20, 22 e 23, nonché la successiva memoria di replica ex art. 73, co. 1, c.p.a.) – correlata, nella specie, all’omissione dichiarativa sul punto prospettata in sede difensiva dalla medesima Amministrazione (per quanto concerne le anzidette violazioni in materia fiscale, non definitivamente accertate, la cui conoscenza è stata acquisita dalla Stazione appaltante nell’ambito delle espletate verifiche, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE), per l’assorbente considerazione che l’addotto elemento non trova riscontro nel contenuto del gravato provvedimento di esclusione e dei connessi atti procedimentali, emergendo dal tenore letterale del medesimo provvedimento (e della correlata proposta) come la determinazione di esclusione sia stata assunta – in via esclusiva – sulla base dell’espressa ragione giustificativa rappresentata dalla riscontrata esistenza di violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale superiori all’individuata soglia di gravità.

4.4. I rilievi che precedono nel loro complesso inducono, per le ragioni illustrate, a ritenere fondato il motivo di doglianza scrutinato, sotto il profilo dell’accertato difetto di istruttoria e di motivazione, nei termini sopra precisati; per l’effetto, la Stazione appaltante dovrà procedere ad una motivata valutazione delle ricadute delle anzidette violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale – connotate dal superamento dell’individuata soglia di rilevanza ai sensi dell’art. 3, co. 1, dell’allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023 – ai fini del complessivo giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico (odierno ricorrente), da condurre nell’esercizio della sua discrezionalità sulla base degli elementi sopra indicati alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.

Irregolarità fiscale “pro quota” in caso di Raggruppamento (art. 95 d.lgs. 36/2023)

TAR Cagliari, 03.11.2025 n. 962

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha, infine, dedotto l’illegittimità dell’esclusione della mandataria -OMISSIS- S.p.A. in quanto il valore della gravità delle violazioni commesse dalla stessa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.lgs. n. 36/20232 (pari al 10% del valore dell’appalto) avrebbe dovuto essere calcolato sul valore complessivo indicato nel bando, e non, come ritenuto dall’Amministrazione, sulla sola quota di partecipazione al raggruppamento.
Inoltre, secondo la ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe fornito un’adeguata motivazione in merito all’inaffidabilità della OMISSIS S.p.A. ai fini dell’esecuzione dell’appalto, limitandosi ad accertare la sussistenza di debiti tributari non definitivamente accertati oltre la soglia di gravità e facendone derivare l’esclusione automatica in violazione dell’art. 95 comma 2 che avrebbe, invece, richiesto una valutazione e motivazione ulteriore da parte della Stazione Appaltante.
Anche tale motivo è infondato.
Si osserva, innanzitutto, che la censura relativa al parametro da tenere in considerazione ai fini della determinazione della soglia di gravità rilevante ai sensi dell’art. 95, comma 2, risulta infondata alla luce del dato letterale di cui all’art. 3 dell’Allegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023.
Tale disposizione prevede, infatti, testualmente che “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico”.
Dalla lettura della norma emerge chiaramente che in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei la soglia di gravità (pari al 10% del valore dell’appalto) deve essere rapportata al valore della partecipazione del singolo operatore economico.
Nel caso di specie, dunque, correttamente la Regione ha considerato gravi le violazioni commesse da -OMISSIS- S.p.A. per un importo superiore a euro 3.958.270,00.
Infatti, il valore complessivo a base d’asta dei lotti (nn. 4, 5, 10 e 11) per i quali ha concorso l’RTI ricorrente è pari a euro 77.613.142,50 e, rapportando tale importo alla quota di partecipazione di OMISSIS al raggruppamento (51%), il valore di riferimento è di euro 39.582.702,68. Il 10% di tale importo, corrispondente alla soglia di gravità, ammonta quindi a euro 3.958.270,27.
Osserva altresì il Collegio che, dalla seconda relazione istruttoria del 19/6/2025 (doc. 3 ricorrente), che tiene conto anche delle informazioni assunte dall’Agenzia delle Entrate (doc. 19 della Regione), risulta che la -OMISSIS- S.p.A. avesse commesso violazioni non definitivamente accertate (conseguenti alla decadenza da più piani di rateizzazione) per un importo di euro 7.415.341,81; che non avesse pagato la nona rata della transazione fiscale stipulata con l’Agenzia delle Entrate nel 2020 con conseguente decadenza automatica dall’accordo e ripristino del debito originario pari a euro 31.264.647,00 oltre interessi di mora (p. 7, doc. 23 Regione); che essa non avesse comunicato alla Stazione Appaltante la grave situazione debitoria, notificando l’istanza di ammissione alla procedura di regolazione della crisi solo dopo i ricorsi di alcuni concorrenti innanzi al TAR Sardegna; che presentasse ulteriori violazioni tributarie non definitivamente accertate per un ammontare complessivo superiore a 9 milioni di euro.
L’esistenza dei debiti tributari (quantomeno per quanto concerne le violazioni fino all’importo di euro 7.415.341,81) non è, peraltro, contestata dalla -OMISSIS- neppure nel presente giudizio.
È evidente, dunque, il superamento della soglia di gravità definita dall’art. 3 dell’Allegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023.
Né può essere preso in considerazione, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, quanto disposto dall’art. 15 del DPR n. 602/1973 secondo cui le imposte, i tributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio, ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, devono essere considerati e iscritti a ruolo per un terzo dell’ammontare degli imponibili.
Tale disposizione non è, infatti, richiamata dall’Allegato II.10, che definisce la soglia di gravità in relazione all’importo della violazione senza assegnare alcuna rilevanza agli importi iscritti a ruolo ai sensi della suddetta normativa.

Irregolarità fiscale : esito verifica Agenzia Entrate non sindacabile né assoggettabile a valutazione da parte della Stazione Appaltante (art. 94 d.lgs. 36/2023)

TAR Catania, 06.10.2025 n. 2818

Quindi, l’esclusione dall’appalto non automatica presuppone:
a) gravi violazioni non definitivamente accertate, poiché risultano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati;
b) l’importo non deve essere inferiore al 10% del valore dell’appalto e comunque a € 35.000;
c) anche in questo caso l’insussistenza di circostanze utili a neutralizzare la gravità della violazione è possibile laddove sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
La Corte Costituzionale (cfr. Corte cost., Sent., 28/07/2025, n. 138), dopo aver ricostruito il quadro normativo succedutosi nel tempo per regolare la materia in esame, ha precisato che «come costantemente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, l’esclusione dell’operatore che ha commesso gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi fiscali ha lo scopo di assicurare l’integrità, la correttezza e l’affidabilità dei concorrenti con cui l’amministrazione è chiamata a contrattare nonché quello di indurre indirettamente gli operatori economici ad assolvere ai propri obblighi fiscali integralmente e nei tempi di legge (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 23 febbraio 2023, n. 1890 e27 luglio 2021, n. 5563).
La deroga all’esclusione, come detto, opera nel caso in cui il debito fiscale sia inferiore alla menzionata soglia di 5.000 euro. La determinazione di tale importo fisso risponde a un duplice obiettivo: da un lato, garantire la massima partecipazione alle gare di appalto, evitando l’esclusione di operatori economici che hanno commesso violazioni fiscali “bagatellari”; dall’altro, favorire la tra i partecipanti alle par condicio gare, ancorando a un importo predefinito l’esclusione dalla gara, di modo che tutti gli offerenti siano consapevoli delle conseguenze connesse alla commissione di una violazione fiscale definitivamente accertata che superi la soglia legislativa.
La disposizione censurata persegue anche finalità di tutela della concorrenza, in quanto garantisce la “parità delle armi” degli operatori economici, che sanno di poter confidare nella esclusione dalla gara del concorrente che non ha adempiuto correttamente agli obblighi fiscali. Ciò coerentemente con la giurisprudenza europea, secondo la quale «[i] principi di trasparenza e di parità di trattamento che disciplinano tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici richiedono che le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione ad un appalto siano chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, in particolare gli obblighi a carico degli offerenti, affinché questi ultimi possano conoscere esattamente i vincoli procedurali ed essere assicurati del fatto che gli stessi requisiti valgono per tutti i concorrenti» (Corte di giustizia dell’Unione europea, 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23,Luxone srl e Sofein spa».
Tanto chiarito, il Collegio ritiene che sia evidente come gli esiti del procedimento di verifica della regolarità fiscale e contributiva degli operatori economici, di pertinenza dell’amministrazione finanziaria, non possano essere soggetti ad alcun sindacato o valutazione da parte della stazione appaltante e pertanto “si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto” (cfr. arg. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8/2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2682/2013), residuando, semmai, il potere/dovere di chiedere chiarimenti, laddove emergano dubbi interpretativi in ordine alla certificazione rilasciata.
In altri termini (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2018, n. 856), «a fronte dell’attestazione dell’Agenzia delle entrate . . ., che segnalava a carico della . . . due violazioni fiscali “definitivamente accertate”, la stazione appaltante non aveva altra possibilità che di escludere detta società dalla gara, essendole preclusa un’autonoma valutazione della questione (ex multis, Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n. 3663; V, 18 gennaio 2011, n. 789)».

Esclusione automatica per irregolarità fiscale definitivamente accertata : legittimità costituzionale

TAR Bari, 24.09.2025 n. 1094

Infine, non può trovare accoglimento la richiesta della parte di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero di legittimità costituzionale, richiamando espressamente – e come già indicato nel precedente di questo TAR – le ragioni a sostegno della manifesta infondatezza della questione espresse da TAR Lazio-Roma, 17.12.2024, n. 22859/2024, capo 14.2.1 ss..
D’altra parte, va pure considerato che la Corte Costituzionale si è recentemente espressa, escludendo la fondatezza della questione di legittimità delle disposizioni di cui si discute (cfr. Corte Cost. n. 138/2025, pronunciatasi sul D.lgs. 50/2016 il cui contenuto è sovrapponibile a quello del nuovo Codice degli Appalti).
È stata quindi posta in luce la proporzionalità della misura in questione – declinata attraverso il test di idoneità, necessità e adeguatezza – nonché la sua non manifesta irragionevolezza “in quanto essa contempera l’esigenza di trattare con estrema severità, come richiesto dalle norme europee, i concorrenti che hanno commesso violazioni fiscali definitivamente accertate con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di violazioni di importo non significativo. La diversa disciplina che regola il caso di violazioni non definitivamente accertate, che sono «gravi» solo se superiori al 10 per cento del valore dell’appalto (e comunque non inferiori a 35.000 euro), non può costituire un valido indice comparativo ai fini del giudizio di ragionevolezza della disposizione censurata”.
In definitiva, va considerata la sostanziale diversità di situazioni, che a sua volta non consente di concludere positivamente il giudizio trilatero ex art. 3 Cost., tra colui che – di fronte ad una pretesa tributaria formalizzatasi in un atto formale ed impugnabile – abbia deciso di proporre ricorso giurisdizionale (violazioni non definitivamente accertate) e chi, invece, abbia formulato un’istanza di rateizzazione senza però agire in giudizio, confermando quindi, sul piano sostanziale, la legittimità della pretesa tributaria (violazioni definitivamente accertate).

Irregolarità fiscale grave non definitivamente accertata : legittima richiesta chiarimenti ad operatore economico (art. 95 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 28.08.2025 n. 15873

Il R.T.I. ricorrente, poi, sempre con il primo mezzo di gravame, contesta la prefata richiesta della S.A. di: “fornire una analitica e motivata relazione in capo alla solidità societaria patrimoniale, economica e finanziaria per far fronte agli oneri economici connessi all’esecuzione dell’appalto”, ritenendo che, in tal modo, la S.A. avrebbe surrettiziamente introdotto un requisito di capacità economico-finanziaria non previsto quale condizione di partecipazione nel Disciplinare di gara.
Si tratta, tuttavia, di doglianza destituita di fondamento, posto che deve ravvisarsi proprio nella posizione di grave irregolarità fiscale della -OMISSIS- – a oggi accertata con avviso che è stato reputato fondato nell’ambito di ben due gradi di giudizio – la ragione della prudente e condivisibile richiesta della S.A. rivolta alla medesima Società di dimostrare il possesso di mezzi patrimoniali e finanziari tali da consentirle, comunque, di espletare adeguatamente e puntualmente il servizio oggetto dell’affidamento di che trattasi, anche a tutela dell’interesse pubblico soddisfatto da quest’ultimo.
Inoltre, in merito vi è giurisprudenza sia del Consiglio di Stato sia di merito (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza del 24 luglio 2023, n. 7219; T.A.R. Catania, Sezione III, 9 novembre 2023, n. 3322), che afferma la correttezza dell’operato della S.A. che, a fronte di una violazione fiscale grave ancorchè non definitivamente accertata, si attivi, in sede di soccorso istruttorio, a chiedere ulteriori rassicurazioni all’operatore economico interessato.

Irregolarità fiscale in caso di sospensione straordinaria dei termini di pagamento: non sussiste

TAR Catanzaro, 24.06.2025 n. 1119

Tuttavia è affetta da errore la valutazione, posta parimenti e contestualmente alla base del provvedimento di revoca, relativa alla falsità delle dichiarazioni rese dell’ATI ricorrente in sede di partecipazione alla gara, relativamente all’inesistenza di debiti a titolo di imposte e contributi, attesa appunto la sussistenza della succitata cartella esattoriale relativa a debiti IRAP anno d’imposta 2015. Difatti, come rilevato dalla ricorrente già nell’ambito delle controdeduzioni trasmesse il 28.10.2021, il pagamento del debito d’imposta portato dalla cartella esattoriale notificata il 27.2.2020 più volte citata, è stato assoggettato alla sospensione dei termini avvenuta per effetto dei D.L. 18/2020 e DL 73/2021 dal 8.3.2020 al 31.8.2021. Pertanto i pagamenti delle cartelle in scadenza nel suddetto periodo avrebbero dovuto essere eseguiti entro il 30.9.2021. Come, quindi, rilevato anche da Anac, sia al momento della presentazione dell’offerta (23.8.2021) sia a quello dell’aggiudicazione della gara (23.09.2021), il termine non era ancora decorso sicché, del tutto correttamente, l’aggiudicataria ha dichiarato di non avere alcun debito definitivo pendente e, conseguentemente, la dichiarazione resa in sede di DGUE non era affetta da falsità.
Deve pertanto ritenersi integrata la responsabilità a carico dell’amministrazione, consistente nell’annullamento illegittimo, sotto questo profilo, di un provvedimento favorevole, a fronte del quale sussiste certamente la spettanza del bene della vita, non essendo stata la ricorrente riconosciuta legittima aggiudicataria della gara, pur avendo poi assolto al proprio debito tributario.

Irregolarità fiscale prescinde da ente impositore (art. 95 d.lgs. 36/2023)

TAR Catanzaro, 07.04.2025 n. 647

La censura sub a) non è condivisibile in quanto l’allegato II.10 si limita ad utilizzare l’espressione “imposte e tassesenza distinguere tra i tributi per cui ente impositore è lo Stato e tributi per cui enti impositori sono gli enti locali.
In particolare non può essere condivisa l’asserzione del ricorrente secondo cui l’art. 2 dell’all. II.10, nel collegare le imposte e tasse con l’attività di controllo o di liquidazione o di riscossione degli uffici, circoscriverebbe l’ambito di applicazione della norma ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una argomentazione che prova troppo, considerato che notoriamente anche gli enti locali sono dotati di uffici competenti ad effettuare attività di controllo e di liquidazione dei tributi. Né rileva in senso contrario che gli atti di accertamento siano nel caso di specie notificati dall’ente concessionario del servizio di riscossione: infatti, la circostanza che il Comune intenda affidare a un altro ente l’attività di riscossione non muta la natura giuridica del tributo.
La censura sub b), invece, coglie nel segno. La l. n. 160 del 2019, a decorrere dal 2021, ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che ha sostituito: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Nell’ambito di tale procedimento di unificazione, il legislatore ha inteso utilizzare il termine “canone”, scelta terminologica che non è senza effetto, considerato che tale parametro lessicale è stato valorizzato dalla Corte Costituzionale con sent. n. 64/2008 per affermare la natura non tributaria del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Ad ulteriore dimostrazione va rilevato che la giurisprudenza tributaria in plurime occasioni ha affermato la natura privatistica del canone in discorso ed ha conseguentemente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario (fra tutte cfr. Corte Giustizia Trib. I grado Udine sez. III, 15/02/2023, n.23).
Ne segue che i debiti tributari ricollegati al CUP non dovevano essere considerati ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 in quanto non rientranti nella definizione di “imposte e tasse” di cui all’art. 2, all. II.10 d.lgs. n. 36/2023.

Irregolarità fiscale – Accertamento “sostanzialistico” alla luce dei principi di risultato e buona fede – Rilevano soltanto le somme esigibili in concreto (art. 1 e 95 d.lgs. 36/2023)

TAR Bari, 16.09.2024 n. 975

Il provvedimento è illegittimo per non avere considerato che la somma di €. 241.636,55 non è stata ancora versata dalla-OMISSIS-, in ragione della pendenza del giudizio tributario, avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo all’anno 2008. Nello specifico, -OMISSIS-ha versato unicamente un terzo di quanto dovuto, in base al detto accertamento, in applicazione del chiaro disposto normativo di cui all’art. 15 d.P.R. 602/1973, secondo il quale “le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati”.
Per effetto di una siffatta disposizione, dunque, in pendenza di giudizio tributario, la somma esigibile dall’amministrazione finanziaria è unicamente quella corrispondente ad un terzo degli imponibili. Inoltre, non va obliterato che, in ragione dei contenziosi citati in narrativa, verosimilmente -OMISSIS-potrebbe trovarsi in posizione creditoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò precisato, l’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che “la stazione appaltante esclude […] un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell’allegato II.10”, tuttavia, continua la disposizione, “La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto” e ancora: “Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, oppure nel caso in cui l’operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione”.
Il testo normativo riguardante le ipotesi di esclusione non automatiche si caratterizza all’evidenza per un maggior favor, nei confronti dell’operatore economico concorrente, rispetto alle disposizioni del passato di analoga portata contenuta nei codici dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ora abrogati.
E, nella nuova disciplina in materia di contratti pubblici, guidano l’interpretazione delle norme e la qualificazione dei fatti rilevanti – ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 36 cit., secondo cui “Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” – i principi generali del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.
Più specificamente, in modo sinergico, operano: i) il principio del risultato, ex art. 1 d.lgs. n. 36 cit., per il quale le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, quale criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto; ii) il principio della fiducia, ex art. 2 d.lgs. 36 cit., per il quale l’esercizio del potere, nel settore dei contratti pubblici, si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione e degli operatori economici; iii) il principio dell’accesso al mercato, ex art. 3 d.lgs. n. 36 cit., per cui le stazioni appaltanti favoriscono l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
Sicura incidenza, nel rapporto giuridico amministrativo, ha l’art. 5 d.lgs. 36 cit., ossia il principio di buona fede, per il quale, reciprocamente, nella procedura di gara, le stazioni appaltanti e gli operatori economici si comportano nel rispetto dello stesso; ovverosia, come già esplicitato dall’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990, i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede.
L’operare congiunto di consimili principi impone di approfondire la verifica dei requisiti generali di partecipazione all’appalto – che sono previsti essenzialmente per assicurare la partecipazione prima e, soprattutto, l’affidamento poi del contratto di appalto soltanto in favore di operatori economici solidi e affidabili (e, nella specie, in regola nei rapporti obbligatori fiscali e previdenziali) – in modo sostanzialistico e non più in modo formalistico; ciò che importa è verificare la sostanziale posizione di affidabilità e di capacità dell’operatore economico a soddisfare i requisiti generali e specifici e la capacità operativa nel realizzare l’opera o i lavori, la fornitura, o il servizio, a seconda dei casi.
Tanto precisato, vero è che il d.lgs. n. 36 del 2023 non fa espresso richiamo alla disciplina dell’art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973, ma tuttavia la disciplina di cui al d.P.R. n. 602 citato va ritenuta presupposta dalle norme di cui al d.lgs. n. 36 del 2023 e, comunque, deve darsi alle predette disposizioni una interpretazione sistematica e coerente che valorizzi i relativi precetti, alla luce dei principi generali come sopra richiamati. Difatti, l’art. 4, comma 1, dell’allegato II.10 al d.lgs. n. 36 del 2023 dispone che le violazioni gravi e non definitivamente accertate si considerano tali (e pertanto sono apprezzabili dalla stazione appaltante, ai fini della soltanto eventuale e motivata esclusione) “quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati”.
Orbene, il pagamento di un terzo dell’imponibile, ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973, rende l’ammontare residuo, accertato dall’amministrazione e sub iudice, non esigibile in concreto, de facto et de iure, dall’amministrazione finanziaria e, pertanto, non dovuto all’attualità; con la conseguenza che non può una tale ipotesi logicamente e giuridicamente rientrare nell’ambito delle “violazioni” (seppure non definitivamente accertate) delle obbligazioni tributarie, per di più da connotarsi con la qualificazione della “gravità”, al punto tale da poter determinare un giudizio motivato di esclusione dal procedimento di evidenza pubblica.
Diversamente opinando, l’art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973 perderebbe la sua peculiare funzione. E – come già detto – per tale disposizione normativa, gli imponibili (accertati dall’ufficio, ma non ancora definitivi) “sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli”, dopo la notifica dell’atto di accertamento, “per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati”.

Regolarità fiscale : certificato rilasciato direttamente da Agenzia Entrate prevale su esito della piattaforma ANAC

Consiglio di Stato, sez. V, 03.09.2024 n. 7378

In diritto, va premesso che con la sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato del 24 aprile 2024, n. 7 – in attesa della quale è stata, tra l’altro, accolta l’istanza di rinvio del 19 gennaio 2024, che ne richiamava l’ordinanza di rimessione n. 161 del 2024 – è stato deciso quanto segue:
– è stato ribadito l’orientamento per il quale i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti: tale orientamento riguarda, unicamente, il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni all’uopo rese dal concorrente in sede di gara come si desume dall’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 80, applicabile alla fattispecie ratione temporis (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; 4 maggio 2012, n. 8; Sez. III, 18 dicembre 2020 n. 8148; Sez. V,17 maggio 2013, n. 2682, richiamate dalla sentenza n.7 del 2024);
– è stato altresì ribadito l’ulteriore orientamento – complementare e non contrapposto a quello di cui sopra – che fa riferimento al regime sostanziale dei requisiti di ammissione previsti dalla lex specialis, affermando la necessità che gli stessi siano posseduti dal concorrente a partire dal momento della presentazione dell’offerta e sino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale (ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; Sez. V, 2 maggio 2022, n. 3439; 12 febbraio 2018, n. 856; Sez. IV, 1° aprile 2019, n. 2113, richiamate dalla sentenza n. 7 del 2024); in particolare è stato ribadito che “il concorrente che partecipa a una procedura a evidenza pubblica deve possedere, continuativamente, i necessari requisiti di ammissione e ha l’onere di dichiarare, sin dalla presentazione dell’offerta, l’eventuale carenza di uno qualunque dei requisiti e di informare, tempestivamente, la stazione appaltante di qualsivoglia sopravvenienza tale da privarlo degli stessi”;
– è stato quindi affermato che “poiché i requisiti di partecipazione devono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e poi ancora fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali), discende, de plano, il dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo (Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; 25 febbraio 2014, n. 10; Sez. IV, 4 maggio2015, n. 2231; Sez. III, 10 novembre 2021, n. 7482)”;
– ha quindi concluso che “con specifico riguardo al requisito concernente l’assenza di debiti tributari, la certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale competente (Agenzie delle Entrate o eventualmente altra amministrazione titolare di poteri impositivi), ai sensi dell’art. 86, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016, deve coprire l’intero lasso temporale rilevante, ovvero quello che va dal momento di presentazione dell’offerta sino alla stipula del contratto”;
– ha puntualizzato – in riferimento al terzo quesito – che, indipendentemente dalle verifiche compiute dalla stazione appaltante, il concorrente che impugna l’aggiudicazione può sempre dimostrare, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, sia che l’aggiudicatario fosse privo, ab origine, della regolarità fiscale, sia che egli abbia perso quest’ultima in corso di gara;
– ha infine richiamato la consolidata giurisprudenza per la quale, in riferimento alle certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle entrate e dagli enti previdenziali e assistenziali “compete al giudice amministrativo accertare, in via incidentale (ossia senza efficacia di giudicato nel rapporto tributario o previdenziale/assistenziale), nell’ambito del giudizio relativo all’affidamento del contratto pubblico, la idoneità e la completezza della certificazione presa in considerazione, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal concorrente (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; Sez. V, 9 febbraio 2024, n. 1339; 26 aprile 2021, n. 3366; 14 giugno 2019, n. 4023).”.
6.1. Nel rinviare alla motivazione della sentenza dell’Adunanza plenaria per i riferimenti normativi di supporto ai principi di diritto affermati, giova sottolineare come dalla combinazione di questi ultimi è dato evincere la rilevanza, in prima battuta, delle risultanze dei certificati rilasciati dagli enti competenti, fatta salva la limitata verifica incidentale consentita al giudice amministrativo, da ultimo richiamata. In particolare, tale verifica concerne per lo più situazioni di incompletezza delle certificazioni, non di loro intrinseca inattendibilità sul merito delle pretese tributarie (deducibile solo nelle apposite sedi amministrative o giurisdizionali).
7. Il presente giudizio va definito alla luce dei detti principi di diritto, considerato che l’esclusione della società ricorrente dalla gara de qua è stata disposta, non per la falsa attestazione della regolarità fiscale nel DGUE (non essendo contestato che alla data di presentazione dell’offerta, il 1° settembre 2021 non risultassero violazioni fiscali definitivamente accertate), bensì per la perdita del possesso del requisito fiscale nel corso della procedura.
7.1. Come già ritenuto dal giudice di primo grado, assume rilievo l’accurata istruttoria condotta dalla stazione appaltante.
In particolare, è legittimo e va del tutto esente da censure l’operato di Roma Capitale, che, dopo aver acquisito le risultanze del sistema AVCPass, in data 20 settembre 2022, si è rivolta direttamente all’Agenzia delle entrate, con la richiesta del 13 ottobre 2022, cui è stato fornito riscontro con il già menzionato certificato del 26 ottobre 2022. Trattandosi del requisito di regolarità fiscale concernente imposte gestite dal detto ufficio, le risultanze dallo stesso attestate superano quelle desumibili dalla piattaforma tenuta dall’ANAC (cfr. anche Cons. Stato, V, 29 gennaio 2018, n. 591).
Dato quanto sopra, l’attestazione contenuta nel certificato dell’Agenzia delle entrate del 26 ottobre 2022 – che indicava, come esistenti alla data del 25 ottobre 2022, otto violazioni definitivamente accertate, alcune già da sole di importo superiore alla soglia di gravità, ed altre sette non definitive – non poteva non vincolare la stazione appaltante, secondo i principi di diritto ribaditi dalla recente decisione dell’Adunanza plenaria ed esposti al punto 8 della sentenza gravata (cui si fa integrale rinvio).

Regolarità fiscale : non basta accertamento del cassetto fiscale e del certificato dell’ Agenzia Entrate. Sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24.04.2024 n. 7

6. Ravvisando, tra i riferiti orientamenti interpretativi un possibile contrasto giurisprudenziale, la Sezione ha ritenuto di dover rimettere a questa Adunanza Plenaria i seguenti quesiti:
i) se, fermo restando il principio della insussistenza di un potere della stazione appaltante di sindacare le risultanze delle certificazioni dell’Agenzia delle entrate attestanti l’assenza di irregolarità fiscali a carico dei partecipanti a una gara pubblica, le quali si impongono alla stessa amministrazione, il principio della necessaria continuità del possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure selettive comporti sempre il dovere di ciascun concorrente di informare tempestivamente la stazione appaltante di qualsiasi irregolarità che dovesse sopravvenire in corso di gara;
ii) se, correlativamente, sussista a carico della stazione appaltante, ferma restando la richiamata regola della sufficienza delle certificazioni rilasciate dalle Autorità competenti, il dovere di estendere la verifica circa l’assenza di irregolarità in capo all’aggiudicatario della procedura in relazione all’intera durata di essa, se del caso attraverso l’acquisizione di certificazioni estese all’intero periodo dalla presentazione dell’offerta fino all’aggiudicazione;
iii) se, in ogni caso e a prescindere dalla sufficienza o meno delle verifiche condotte dalla stazione appaltante, il concorrente che impugni l’aggiudicazione possa dimostrare, e con quali mezzi, che in un qualsiasi momento della procedura di gara l’aggiudicataria ha perso il requisito dell’assenza di irregolarità con il conseguente obbligo dell’amministrazione di escluderlo dalla procedura stessa.

[…]

1. Occorre partire dall’esame delle questioni sottoposte con l’ordinanza di rimessione.
2. Il Collegio non ravvisa, innanzitutto, l’ipotizzato contrasto giurisprudenziale posto a fondamento del primo quesito.
E invero, va ribadito l’orientamento per il quale i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti: tale orientamento riguarda, unicamente, il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni all’uopo rese dal concorrente in sede di gara, come si desume dall’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 80, applicabile alla fattispecie ratione temporis (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; 4 maggio 2012, n. 8; Sez. III, 18 dicembre 2020 n. 8148; Sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682).
L’ulteriore orientamento, anch’esso da ribadire, che secondo la Sezione remittente si contrapporrebbe al primo, fa, invece, riferimento al regime sostanziale dei requisiti di ammissione previsti dalla lex specialis, affermando la necessità che gli stessi siano posseduti dal concorrente a partire dal momento della presentazione dell’offerta e sino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale (ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; Sez. V, 2 maggio 2022, n. 3439; 12 febbraio 2018, n. 856; Sez. IV, 1° aprile 2019, n. 2113).
Il concorrente che partecipa a una procedura a evidenza pubblica deve possedere, continuativamente, i necessari requisiti di ammissione e ha l’onere di dichiarare, sin dalla presentazione dell’offerta, l’eventuale carenza di uno qualunque dei requisiti e di informare, tempestivamente, la stazione appaltante di qualsivoglia sopravvenienza tale da privarlo degli stessi.
L’art. 85, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 dispone che il concorrente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, autodichiari, attraverso il documento di gara unico europeo (DGUE), l’assenza di cause di esclusione di cui al precedente art. 80.
Pur se l’art. 85 non prevede espressamente il dovere di comunicare alla stazione appaltante le eventuali cause di esclusione dalla gara verificatesi in un momento successivo alla presentazione dell’offerta, il relativo onere dichiarativo deve ricollegarsi, alla necessità, sancita dall’art. 1, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, che: “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione (siano) improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”.
Tale disposizione, infatti, ha posto un principio generale sull’attività amministrativa e si estende indubbiamente anche allo specifico settore dei contratti pubblici (Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1591; Sez. V, 16 agosto 2021, n. 5882).
Poiché i requisiti di partecipazione devono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e poi ancora fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali), discende, de plano, il dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo (Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; 25 febbraio 2014, n. 10; Sez. IV, 4 maggio 2015, n. 2231; Sez. III, 10 novembre 2021, n. 7482).
La regola si desume anche dall’art. 80, comma 6, del D. Lgs. n. 50 del 2016, il quale stabilisce che: “Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5”.
A tal fine, con specifico riguardo al requisito concernente l’assenza di debiti tributari, la certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale competente (Agenzie delle Entrate o eventualmente altra amministrazione titolare di poteri impositivi), ai sensi dell’art. 86, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, deve coprire l’intero lasso temporale rilevante, ovvero quello che va dal momento di presentazione dell’offerta sino alla stipula del contratto.
In tal senso è, dunque, la risposta ai primi due quesiti posti con l’ordinanza di rimessione.

3. Con riferimento all’ultimo quesito prospettato, va, infine, puntualizzato che, indipendentemente dalle verifiche compiute dalla stazione appaltante, il concorrente che impugna l’aggiudicazione può sempre dimostrare, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, sia che l’aggiudicatario fosse privo, ab origine, della regolarità fiscale, sia che egli abbia perso quest’ultima in corso di gara.
Per quanto riguarda la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ovvero dagli enti previdenziali e assistenziali (DURC), per la consolidata giurisprudenza compete al giudice amministrativo accertare, in via incidentale (ossia senza efficacia di giudicato nel rapporto tributario o previdenziale/assistenziale), nell’ambito del giudizio relativo all’affidamento del contratto pubblico, la idoneità e la completezza della certificazione presa in considerazione, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal concorrente (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; Sez. V, 9 febbraio 2024, n. 1339; 26 aprile 2021, n. 3366; 14 giugno 2019, n. 4023).

4. Alla luce degli enunciati principi di diritto, è ora possibile passare ad affrontare, partitamente, le questioni oggetto del contendere.

5. Col primo motivo dell’appello principale, la -OMISSIS- lamenta, in sostanza, che la -OMISSIS- doveva essere esclusa dalla gara perché priva, al momento della presentazione dell’offerta, della regolarità fiscale, in conseguenza di un debito, grave e definitivamente accertato, col Segretariato Generale della Giustizia amministrativa, derivante dal mancato pagamento di una sanzione pari a 18.000 euro, irrogata in conseguenza del ritardato pagamento del contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo del ricorso in appello r.g. 202005062.
Da qui l’errore del Tribunale nell’aver ritenuto insussistente la prospettata carenza del requisito in parola e la violazione del conseguente onere dichiarativo gravante sull’aggiudicataria.
La doglianza va esaminata congiuntamente al primo motivo dell’appello incidentale.
Con esso si deduce che il giudice di prime cure, invece, che respingere il motivo concernente l’asserita mancanza della regolarità fiscale, avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile, in quanto né alla data della presentazione dell’offerta, né a quella dell’aggiudicazione, sarebbero emerse, a carico della -OMISSIS-, violazioni fiscali gravi, definitivamente accertate, idonee a integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, come risulterebbe dalle certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate e dell’ANAC (AVCPASS), facenti fede fini a querela di falso.
Del resto, al momento della presentazione dell’offerta, non sarebbe emersa, dall’esame del ‘cassetto fiscale’ della -OMISSIS-, l’esistenza di alcun debito.
Solo successivamente, nel ‘cassetto’ sarebbero state inserite alcune cartelle di pagamento, una delle quali, tra l’altro, concernente il debito di 18.000 euro di cui sopra, estinto, in corso di gara, prima della notifica della relativa cartella esattoriale.
L’appellante principale, dal canto suo, non avrebbe prodotto a sostegno della propria censura alcuna documentazione, avendo desunto la dedotta carenza della regolarità fiscale, unicamente da una dichiarazione resa dalla -OMISSIS-, per mero scrupolo, in altra gara.
In ogni caso, il debito di che trattasi non avrebbe natura tributaria, costituendo una mera “spesa del processo”, versata direttamente all’ufficio giudiziario.

6. I due contrapposti motivi, più sopra sinteticamente riassunti, ruotando, sostanzialmente, attorno a una medesima questione, si prestano a una trattazione congiunta.
Il motivo dell’appello principale è fondato, mentre non lo è quello dell’impugnazione incidentale.
Occorre preliminarmente rilevare che, come già evidenziato dalla Sezione remittente, il contributo unificato va ascritto alla categoria delle entrate tributarie, delle quali condivide tutte le caratteristiche essenziali, “quali la doverosità della prestazione e il collegamento della stessa ad una pubblica spesa, cioè quella per il servizio giudiziario, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante” (cfr. Corte Cost., 7 febbraio 2005, n. 73; Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2020, n. 2785; Cass. Civ., Sez. Un., 5 maggio 2011, n. 9840).
Identica natura fiscale va riconosciuta alle sanzioni pecuniarie conseguenti al mancato o al ritardato pagamento del contributo unificato, trattandosi di obbligazioni accessorie che hanno fondamento in un rapporto di tipo tributario (si veda l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, infatti, attribuisce la giurisdizione sulle sanzioni in parola al Giudice Tributario).
Il mancato pagamento delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato nei tempi previsti integra la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016, laddove la violazione sia grave e definitivamente accertata.
Ciò posto, nel caso di specie la -OMISSIS- risultava priva del requisito della regolarità fiscale.
Come correttamente dedotto dall’appellante principale, al momento della presentazione dell’offerta, l’aggiudicataria risultava, infatti, in debito, col Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, della somma di 18.000 euro, quale sanzione per il mancato tempestivo versamento del contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo del ricorso in appello r.g. 202005062.
La violazione della detta obbligazione tributaria era grave e definitivamente accertata: ‘grave’, in quanto superiore alla soglia di 5.000 euro, fissata dall’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, espressamente richiamato dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ‘definitivamente accertata’, poiché, l’invito di pagamento, valevole quale atto di accertamento della debenza, sia in relazione al contributo unificato dovuto, sia, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L. 18 dicembre 1997, n. 472, con riguardo alle sanzioni pecuniarie da corrispondere per il caso di mancato o ritardato versamento dello stesso, era stato, correttamente, notificato alla -OMISSIS- all’indirizzo del difensore presso il quale aveva eletto domicilio (si vedano le dichiarazioni in tal senso rese dalla detta società), così come, espressamente, previsto dall’art. 248, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Tale disposizione, peraltro, è stata ritenuta conforme alla Costituzione dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza 29 marzo 2019, n. 67, ha affermato che “la notifica al domicilio eletto non viola il «fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti» (sentenza n. 346 del 1998).[…].
D’altronde l’onere di diligenza e cooperazione che si richiede in capo al destinatario si concretizza nell’onere di acquisire informazioni dal domiciliatario in ordine al processo e alle incombenze ad esso connesse (compreso dunque l’obbligo di pagare il contributo)”.
L’invito di pagamento non è stato impugnato, con conseguente cristallizzazione della obbligazione concernente tanto il contributo unificato, quanto la sanzione pecuniaria (Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2022, n. 3439; idem 14 aprile 2020, n. 2397; Cass. Civ., Sez. Trib., 7 luglio 2022, n. 21538).
La circostanza, addotta dall’appellante incidentale, che il proprio difensore non le avesse comunicato l’avvenuta notifica dell’invito di pagamento, è, poi, ininfluente ai fini di causa, risultando incontroversa la sussistenza del debito.
D’altra parte, l’art. 14, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stabilisce che la parte “che deposita il ricorso introduttivo … è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato”, per cui la -OMISSIS- rispondeva a suo tempo del debito, pur se – per quanto è stato dedotto – si era impegnata al pagamento l’altra società congiuntamente alla quale aveva proposto l’appello r.g. 202005062 (la -OMISSIS-).
A parte ogni considerazione sulla prova di tale circostanza va rilevato che l’obbligazione tributaria in questione gravava a suo tempo su entrambe le parti appellanti, ai sensi dell’art. 14 sopra citato.
Diversamente da quanto sostiene la -OMISSIS-, nessuna rilevanza ha, poi, ai fini di causa, la disposizione contenuta nell’art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui: “L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza”.
La disposizione, infatti, si limita a individuare la parte su cui debba gravare l’onere economico del contributo unificato, una volta passata in giudicato la sentenza che definisce il giudizio, ma non incide sull’identificazione del soggetto passivo del tributo.
Nel descritto contesto, non rileva il fatto che al momento della presentazione dell’offerta nel cassetto fiscale della -OMISSIS- non risultassero pendenze tributarie o che la regolarità fiscale fosse stata accertata dall’Agenzia delle Entrate e dall’ANAC tramite l’AVCPASS.
Infatti, il contributo unificato non rientra tra le imposte amministrate dall’Agenzia delle Entrate, per cui i debiti a esso relativi non vengono iscritti nel ‘cassetto fiscale’.
Solo a seguito dell’emissione del ruolo e della sua consegna all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per la procedura esattoriale, l’esistenza del debito è comparsa, attraverso l’indicazione della relativa cartella, nel ‘cassetto fiscale’, ma senza alcuna influenza sulla regolarità fiscale della -OMISSIS-, ormai già insussistente.
Analoghe considerazioni vanno svolte quanto al certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, il quale attesta la situazione fiscale del contribuente unicamente con riguardo alle imposte gestite dal detto ufficio, mentre non rileva per i tributi gestiti da altre amministrazioni, come per l’appunto il contributo unificato.
Altrettanto irrilevante, ai fini di causa, deve ritenersi il documento acquisito tramite il sistema AVCPASS.
Tale documento non reca alcuna indicazione in ordine a eventuali debiti derivanti dal mancato o ritardato pagamento del contributo unificato e delle relative sanzioni, come si ricava dalla delibera 20 dicembre 2012, n. 111, e succ. mod. e integr., con cui l’ANAC, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6-bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha istituito tale sistema.
Difatti, l’art. 5 della delibera n. 111 del 2012, che elenca gli enti certificanti tenuti a mettere a disposizione la documentazione e i dati in proprio possesso, relativi ai requisiti di carattere generale per la partecipazione alle gare, non individua, tra di essi, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, per cui, l’esistenza dei eventuali debiti fiscali nei confronti di quest’ultimo non emerge dal documento rilasciato dall’ANAC.
In ogni caso, come più sopra rilevato, nell’ambito del giudizio contro il provvedimento di aggiudicazione di una gara, il giudice ha sempre il potere di accertare la idoneità e la completezza delle certificazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione.

DURC negativo e regolarizzazione postuma

TAR Torino, 06.12.2023 n. 977

Come noto, l’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 àncora il requisito di gravità dell’illecito alla sussistenza di ragioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (“Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015”), tanto che la mancanza di tale documento comporta una presunzione legale assoluta di gravità dell’illecito. L’attestata gravità (abbinata alla definitività dell’accertamento) obbliga la stazione appaltante a estromettere il concorrente dalla procedura di gara, senza alcun sindacato in merito, essendo la relativa valutazione rimessa esclusivamente all’ente previdenziale (cfr., ex multis, TAR Lombardia – Milano, 20 giugno 2022, n. 1433; TAR Campania, Napoli, sezione IV, 3 ottobre 2022, n. 6064; Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141; Cons. Stato, A.P., 8 maggio 2012 n. 8).
Quanto al necessario carattere di definitività dell’accertamento della violazione dell’obbligo di regolarità contributiva richiamato dall’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, questi è valutato esclusivamente dall’ente previdenziale, che ne certifica l’esito nel documento di verifica di regolarità contributiva: la mancanza di un DURC regolare vincola l’amministrazione appaltante a escludere dalla gara l’impresa interessata, senza che residui una facoltà di apprezzamento dell’amministrazione stessa in ordine alla gravità dell’inadempienza contributiva e alla definitività dell’accertamento previdenziale (ex multis: TAR Lombardia, Milano, I, 20.6.2022, n. 1433; TAR Campania, Napoli, V, 3.10.2022, n. 6064).
Resta salva la possibilità del ricorrente di contestare il documento negativo di regolarità contributiva dimostrandone l’erroneità, contestazione che non è stata avanzata nel caso di specie, atteso che la ricorrente si è limitata a affermare che – in data 24 ottobre 2022 – l’amministrazione aveva acquisito d’ufficio un ulteriore documento unico di regolarità contributiva, risultato positivo (e avente validità sino al 21 febbraio 2023, doc. 25 di parte ricorrente) e che il Comune aveva comunque concesso alla società un termine sino al 15 novembre 2022 per la regolarizzazione della situazione debitoria.
Orbene, il Collegio evidenzia che è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche l’eventuale regolarizzazione postuma, in presenza di un DURC negativo, non sana la situazione di irregolarità accertata in via definitiva dall’ente previdenziale. La previsione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 opera soltanto in presenza di istanze di rateizzazione presentate prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, ma non rileva per morosità o inadempienze verificatesi successivamente a tale momento (T.A.R. Milano, sez. I, 20 giugno 2022, n. 1433; T.A.R. Milano, sez. IV 16 marzo 2020, n. 486; A.P. 5 -6 /2016). In altre parole, l’istanza di rateizzazione dei contributi previdenziali, presentata prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in forza dell’art. 80, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, vale a certificare e cristallizzare il possesso del requisito a tale momento, ma non può supplire all’emissione di un DURC certificante l’irregolarità contributiva in una data successiva alla suddetta scadenza. Nemmeno può supplirvi un successivo DURC positivo, stante il principio di necessaria continuità del possesso dei requisiti sancito dall’art. 80, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Il requisito della regolarità contributiva deve infatti sussistere non solo al momento della presentazione delle offerte (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, sent., 03/10/2018, n. 9708), ma deve anche perdurare per tutto il corso della procedura di affidamento.
Invero, il DURC negativo attesta che, alla data della sua emissione, la società oggetto di controllo è irregolare nel versamento degli oneri contributivi e, come tale, deve essere esclusa dalla procedura, essendo venuto meno uno dei requisiti generali per la sua partecipazione o per la sua permanenza in gara. È dunque onere di ciascun concorrente consultare, in ogni momento e anche online, la propria situazione di regolarità contributiva, per ovviare a eventuali ritardi nei versamenti, senza attendere l’invito alla regolarizzazione da parte dell’ente previdenziale, in virtù del principio di buona fede in senso soggettivo.