“Va premesso che, come ha rilevato il Tribunale amministrativo, nelle gare pubbliche il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, e quindi non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci (per tutte, Cons. Stato, III, 29 aprile 2015, n. 2186); in particolare, il giudizio di anomalia delle offerte non può essere automaticamente desunto dal mancato rispetto delle tabelle ministeriali, richiamate dall’art. 87, comma 2, lett. g) del codice, considerato che i costi medi del lavoro, indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, non costituiscono parametri inderogabili, ma sono indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta che costituiscono oggetto della valutazione dell’Amministrazione (Cons. Stato, III, 21 ottobre 2014, n. 5196), rispetto alla quale il sindacato giurisdizionale è ristretto, come si è detto, al riscontro di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto.
Alla luce dei suddetti, consolidati, principi, le censure svolte con l’appello sono infondate.
La valutazione di non anomalia non presenta, infatti, quelle incongruenze macroscopiche o quegli errori di fatto che giustificano il sindacato giurisdizionale. Gli elementi evidenziati dalle appellanti non sono definibili in tali termini, ma costituiscono il frutto di apprezzamenti sfociati nel globale giudizio di non anomalia, nell’ambito del quale ciascun componente costituisce parte di un complessivo giudizio: l’art. 88 comma 7 del codice, nel testo vigente, è chiaro infatti nello specificare che deve essere esclusa l’offerta che “in base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile”, così legittimando una valutazione complessiva, e non atomistica delle singole voci.
Neppure la censura relativa alle modifiche apportate dal consorzio nel corso della verifica agli elementi dell’offerta come originariamente proposta può condurre a ritenere l’illegittimità del giudizio e della conseguente aggiudicazione, dato che nel subprocedimento di verifica dell’anomalia l’impresa aggiudicataria può, per giustificare la congruità, rimodulare le quantificazioni dei costi e dell’utile indicate inizialmente nell’offerta, purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tale da pervenire ad un aliud pro alio rispetto a quanto inizialmente offerto (per tutte, Cons. Stato, III, 23 gennaio 2015, n. 293). Nella fattispecie in esame, nessuno degli elementi dei quali le appellanti lamentano la successiva modifica è tale da snaturare l’offerta iniziale: non le diverse tabelle di costo del lavoro, non il numero di ore relative al personale in servizio, non la dichiarazione di voler usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 407 del 1990, non la riduzione delle ore non lavorate, non l’azzeramento delle ore di formazione del personale o quelle per il diritto allo studio, non l’eliminazione dei costi per la polizza definitiva e per la registrazione del contratto, modificazioni e giustificazioni ritenute attendibili dalla commissione di gara e, con considerazioni avverso le quali l’appello non rivolge specifiche censure (limitandosi a riproporre i motivi del ricorso di primo grado), dalla sentenza impugnata.
Tutte queste modifiche hanno condotto, nel procedimento davanti alla commissione aggiudicatrice, ad una complessiva offerta finale, il cui risultato è stato legittimamente apprezzato all’esito del procedimento di verifica: l’articolo 4-quater del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n.102, ha infatti abrogato l’art. 86, comma 5 del codice, a norma del quale l’offerta originaria doveva già contenere le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. Perciò, la circostanza che le giustificazioni siano state, per così dire, messe a punto nelle successive fasi interlocutorie, e che la stima di alcune componenti dell’offerta abbia subito variazioni non rifluisce sulla legittimità del giudizio finale, dato che l’offerta economica è rimasta invariata e che l’Amministrazione ne ha ritenuto la convenienza, all’esito della verifica che ha preso in esame, come non è in contestazione, tutte le voci di possibile anomalia.”www.giustizia-amministrativa.it
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