Cons. Stato, sez. III, 02.04.2014 n. 1743
(sentenza integrale)“11.2.- Anche questa Sezione, come ha pure evidenziato il T.A.R., ha affermato il principio che, soprattutto in particolari condizioni (come può essere quella in esame), anche un margine di utile molto ridotto può comportare un vantaggio per un’impresa, per le ricadute positive che possono conseguire all’eventuale aggiudicazione della gara (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 3492 del 9 luglio 2014).
12.- Dall’esame del combinato disposto degli artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 87, comma 3, del codice dei contratti pubblici si può, inoltre, desumere che, se i costi del personale sono indicati come non ribassabili (in una gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso), ciò non impedisce che, qualora l’impresa dimostri di poter sostenere (per tale voce di costo) oneri inferiori, possa comunque compensare, con le eventuali (dimostrate) relative economie, i costi da sostenere per le altre voci (o possa anche conseguire un utile maggiore).
12.1.- Dall’esame delle suddette disposizioni si desume, infatti, che la non ribassabilità del costo della manodopera, comporta la possibile indicazione nella lex specialis del costo del lavoro, quantificato sulla base della contrattazione collettiva nazionale di settore e dalle tabelle ministeriali (art. 82, comma 3-bis, e art. 86, comma 3-bis).
Poiché i costi apprezzati dalla stazione appaltante sono peraltro costi medi, tipologici, che non vincolano tutte le imprese (diverse per natura, caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili), non possono non essere considerati, in sede di valutazione delle offerte, aspetti che riguardano le diverse imprese, con la conseguenza che ai fini della valutazione della migliore offerta si possa tenere conto anche delle possibili economie che le stesse possono conseguire (anche con riferimento al costo del lavoro), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi.
12.2.- Del resto, come ha già più volte affermato questo Consiglio di Stato, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio di anomalia (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, n. 3937 del 24 luglio 2014).
Si è quindi affermato che devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva. Infatti i costi medi costituiscono non parametri inderogabili ma indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta, con la conseguenza che è ammissibile l’offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva.
12.3.- Ora è vero che, nella fattispecie, il bando di gara prevedeva che i costi del lavoro indicati nell’articolo 4 non fossero ribassabili, tuttavia, come si è accennato, ciò non esclude che l’impresa possa dimostrare di poter sostenere (per tale voce) oneri inferiori in modo da compensare i costi previsti per le altre voci e così acquisire un utile (anche minimo) dall’esecuzione del servizio oggetto della gara.“www.giustizia-amministrativa.it
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