Anomalia dell’offerta in presenza di voci non giustificate (Art. 86)

SeA no name miniTAR Torino, 21.11.2014 n. 1892
(sentenza integrale)
(estratto)
Giova premettere che, secondo consolidati principi giurisprudenziali, il giudizio di verifica della congruità di un’offerta apparentemente anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme, restando irrilevanti eventuali singole voci di scostamento.
Tale verifica non ha, dunque, per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, essendo invero finalizzata ad accertare se l’offerta sia attendibile nel suo complesso e, dunque, se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto, sicché ciò che rileva è che l’offerta rimanga nel complesso “seria”.
Sul piano processuale, con riguardo al procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla stazione appaltante sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della pubblica amministrazione nell’esercizio della discrezionalità tecnica.
Nel contesto di tali principi va inquadrata la vicenda in esame, la quale, pur afferendo a problematica nota in giurisprudenza, presenta nel contempo tratti di singolare originalità.
L’originalità è data dalla circostanza che nel caso di specie l’incongruità di talune voci delle offerte classificatesi ai primi due posti in graduatoria è stata rilevata, non soltanto dall’odierna ricorrente, ma dalla stessa commissione tecnica nominata dalla stazione appaltante per istruire il procedimento di verifica di congruità, ed è stata altresì ribadita dallo stesso amministratore delegato della stazione appaltante ( “…fermi i rilievi della commissione tecnica…”), il quale, tuttavia, ha ritenuto che le offerte in questione, nonostante talune voci di costo sottostimate, fossero comunque serie ed attendibili se valutate nel loro complesso, in applicazione dei principi giurisprudenziali testè richiamati.
In sostanza, può dirsi pacifico che le offerte I. e P. sono risultate ingiustificate in alcuni loro elementi. Tuttavia, la stazione appaltante ha ritenuto che le voci di prezzo non giustificate abbiano un rilievo non determinante nell’economia complessiva delle offerte, e ciò in quanto le voci ingiustificate sarebbero in numero esiguo rispetto al gran numero di prezzi indicati in progetto, sarebbero di entità minima rispetto al prezzo complessivo dei lavori, e quindi, in definitiva, non sarebbero tali da erodere in misura apprezzabile l’utile dichiarato in offerta. (omissis)
In tale contesto, la Sezione ha ritenuto opportuno disporre una verificazione tecnica. (omissis)
Il verificatore ha quindi osservato, in relazione all’offerta I., che l’utile effettivo risultante dalla verificazione, pur essendo basso in relazione all’importo complessivo dell’appalto, è ancora positivo e quindi accettabile, tenuto conto che:
– nel contesto economico attuale anche utili modesti possono essere considerati accettabili, pur di mantenere la società operativa nell’attesa di tempi migliori;
– vi sono ricadute positive per l’impresa, legate alla realizzazione dell’opera, grazie al fatto che essa può mantenere o migliorare la propria qualificazione ed incrementare il proprio curriculum.
Analoghe considerazioni sono state esposte in relazione all’offerta P.
Il collegio ritiene di condividere pienamente e di far proprie le valutazioni del verificatore (omissis)
In particolare, va condivisa l’affermazione conclusiva del verificatore in ordine al fatto che l’esiguità del margine di rimuneratività reale delle offerte I. e P. non è di per sé indice di inaffidabilità delle offerte, tenuto conto dell’attuale straordinaria situazione di crisi congiunturale, la quale ben può indurre gli operatori economici a partecipare a gare d’appalto con utile assai ridotto pur di realizzare fatturato, conservare il potenziale produttivo e garantire la stessa persistenza economica dell’attività.

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