Soggetto competente alla verifica di anomalia dell’offerta: RUP o Commissione aggiudicatrice?

Soggetto competente alla verifica di anomalia dell’offerta: RUP o Commissione aggiudicatrice?

In base all’Adunanza Plenaria n. 36 del 29 novembre 2012, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 121 d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, è attribuita al responsabile del procedimento facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla commissione aggiudicatrice. Con la conseguenza che è legittima la verifica di anomalia dell’offerta eseguita, anziché dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal responsabile unico del procedimento avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione appaltante.
In conclusione, la scelta di far espletare la verifica dell’anomalia alla commissione di gara o ad apposita commissione ex articolo 88 comma 1 bis del d. lgs. n. 163 del 2006 è rimessa alla piena discrezionalità del RUP al quale è affidata ai sensi dell’articolo 10 del d. lgs. n. 163 del 2006 “la gestione integrale della procedura di gara, svolgendo il ruolo di fornire alla stazione appaltante ogni elemento informativo idoneo a una corretta e consapevole formazione della volontà contrattuale dell’amministrazione committente”.

Poiché è la legge ad attribuire al RUP il ruolo centrale nella verifica dell’anomalia dell’offerta, un potenziale conflitto di interessi è escluso a monte, non avendo il legislatore ravvisato l’incompatibilità del RUP – soggetto interno all’amministrazione – rispetto alla verifica dell’anomalia dell’offerta. D’altra parte la verifica della congruità dell’offerta anomala e della sostenibilità della commessa è finalizzata alla tutela dell’amministrazione appaltante e, quindi, coerentemente è affidata al responsabile del procedimento, salve difficoltà tecniche di valutazione che ne consiglino l’affidamento ad una commissione appositamente costituita.

D’altra parte essendo la valutazione di congruità dell’offerta un apprezzamento tecnico – discrezionale, essa è sindacabile solamente per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, che nella specie non risultano provati ma contestati con mere affermazioni inidonee a costituire elemento probatorio adeguato.”

Consiglio di Stato, sez. V, 03.06.2015 n. 2727
(sentenza integrale)

    PER QUESITI O INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI RISPOSTA RAPIDA, CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO E SULLA PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE DI SENTENZEAPPALTI.IT O PER UN PREVENTIVO GRATUITO, SI INVITA A COMPILARE IL MODULO SEGUENTE

    Richiesta:*

    Nome, cognome, Ente o Società:*

    Email:*

    N.B. I servizi sono attivabili su richiesta e modulabili sulla base di specifiche esigenze. Per ulteriori informazioni si invita a visitare le pagine dedicate del sito oppure a contattare info@sentenzeappalti.it.

    PRIVACY. Letta l’informativa sulla privacy, si acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo ed all’invio di eventuale materiale informativo. 
    

    Accettazione privacy*

    RISORSE CORRELATE