
(estratto)
L’attività di giudizio in cui si estrinsecano le valutazioni della commissione in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta ha carattere essenzialmente tecnico ed è finalizzata non già alla ricerca di singole inesattezze dell’offerta, ma ad accertare la sua attendibilità o inattendibilità nel suo complesso, affinchè offra sufficienti garanzie di affidabilità ai fini della corretta esecuzione dell’appalto. A fronte di tale tipo di discrezionalità, il sindacato giurisdizionale attiene principalmente ad un controllo di tipo estrinseco, ossia limitato alla valutazione di figure sintomatiche di eccesso di potere per travisamento dei fatti, arbitrarietà, carenza o illogicità della motivazione ed è volto ad accertare che questa sia congrua e dettagliata e dia conto di tutti gli elementi dell’offerta e delle ragioni per le quali essa venga considerata inattendibile, mentre può essere esteso a profili intrinseci solo quando venga in rilievo un vizio che attiene alla palese scorrettezza dell’operazione tecnica o del procedimento applicativo eseguiti (ex multis, Cons. Stato Sez. IV, 30.5.2013, n. 2956 Sez. V, 18-4-2012, n. 2257; 22-2-2011, n. 1090; Sez. IV, 22-03-2005, n. 1231). (omissis)
Tale considerazione vale a respingere anche la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio in quanto tendente inammissibilmente a provocare una nuova valutazione sull’anomalia dell’offerta in sostituzione di quella operata dall’amministrazione (Cons. Stato Sez. IV; 21-05-2008, n. 2404; Sez. VI, 3-05-2002, n. 2334).
Da respingere è anche l’argomento secondo cui dal giudizio di attendibilità dell’offerta emesso nei confronti dell’aggiudicataria avrebbe dovuto scaturire un’analoga positiva valutazione anche nei confronti della ricorrente per il solo fatto che i due ribassi presentano solo una lieve differenza. Invero, la valutazione della anomalia dell’offerta non segue un criterio rigidamente numerico, ma tiene conto della congruità delle giustificazioni addotte dall’offerente e dell’attendibilità complessiva emersa dal confronto in contraddittorio. Ciò può portare ad opposti giudizi su offerte anche lievemente diverse tra loro ove le giustificazioni dell’una appaiano convincenti mentre quelle dell’altra conducano ad un risultato complessivamente non plausibile, purchè vengano applicati i medesimi criteri e le medesime regole di giudizio, circostanza nella specie non smentita. (omissis).
Quanto ai costi di manodopera, va ribadito l’orientamento (Cons. Stato Sez. IV, 23-07-2012, n. 4206 ) per cui , se è vero che le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera espongono dati non inderogabili, esse assolvono tuttavia una funzione di parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi, in sede di giustificazione dell’anomalia, solo sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa, che nella specie non risulta fornita.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
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