Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando: presupposti (Art. 57)

lui232Cons. Stato, sez. V, 08.06.2015 n. 2807
(sentenza integrale)

“a) la procedura negoziata posta in essere dall’ARPA rientra nella previsione oltre che del comma 3, lett. b) dell’art. 57, anche in quella di cui al comma 2, lett. b) del medesimo articolo, secondo cui l’affidamento diretto è consentito qualora, per ragioni di natura tecnica, il contratto possa essere affidato unicamente ad un determinato operatore economico; che è quanto verificatosi nel peculiare caso di specie per tutte le ragioni dianzi illustrate;
b) ricorrono altresì i presupposti sanciti dal comma 3, lett. b), in quanto l’affidamento diretto ha riguardato forniture complementari (e parziali rinnovi di forniture) già acquisite da un ben individuato soggetto, il cui cambiamento avrebbe obbligato l’amministrazione a sobbarcarsi difficoltà operative e di manutenzione tecnicamente sproporzionate;
c) la valutazione della sproporzione, che compete all’amministrazione, non è abnorme, è stata preceduta da una adeguata istruttoria ed è ampiamente motivata;
d) non è vero che il contratto in contestazione ha una durata triennale;
e) la consultazione informale di tre operatori di mercato è prevista dall’art. 57, co. 6, cit. solo ove possibile e, ovviamente, è inconcepibile se la stazione appaltante procede, nella sostanza, ad aggiornare e rinnovare parzialmente, per motivate e serie ragioni tecniche, forniture acquisite in precedenza da una impresa predeterminata.
6.4. L’assodata legittimità della procedura negoziata senza bando in esame conduce al rigetto della domanda risarcitoria (pagine 14 – 17 dell’atto di appello), per carenza del presupposto essenziale dell’ingiustizia della condotta e del danno ex art. 2043 c.c. (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. V, n. 6453 del 2014).”

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