Immodificabilità dell’offerta in sede di giustificazioni sull’anomalia (Artt. 86-88)


TAR Firenze, 05.05.2014 n. 703

(sentenza integrale)

(estratto)

La verifica dell’anomalia di un’offerta di appalto, ai sensi degli artt. 86 e 87 del codice dei contratti pubblici, non può tradursi inammissibilmente in una sorta di soccorso istruttorio ex post, allargato al punto da consentire il completamento o la riformulazione dell’offerta stessa.

La rideterminazione dell’offerta, ove consentita, si tradurrebbe, infatti, in una oggettiva alterazione della parità di condizione dei concorrenti, nonché in violazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche sotteso alla immodificabilità della “lex specialis“, conseguendone che il bando di gara perderebbe la sua forza cogente per i soggetti partecipanti, ai quali non è dato interpretare e precisare il senso e la portata di quei parametri di gara la cui immutabilità è posta a garanzia di tutti indistintamente i partecipanti (Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2009, n. 1451; T.A.R., Lazio, Latina, 29 luglio 2003, n. 660).

Solo nell’ipotesi in cui la commissione di gara riscontri l’esistenza di errori materiali nella compilazione dell’offerta, ictu oculi rilevabili e riconoscibili come tali è data la possibilità all’offerente di emendarli in una fase successiva del procedimento (Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2005 n. 7035; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 28 ottobre 2009, n. 2504).

Nella fattispecie, al contrario, la controinteressata ha potuto, con il consenso della stazione appaltante, modificare alcuni aspetti essenziali dell’offerta. Ad esempio integrando i turni di lavoro in precedenza indicati, così da coprire anche i periodi del servizio per i quali non era originariamente indicato il personale occorrente. Ed ancora, modificando il costo del lavoro, in tal modo mutando per un aspetto sostanziale i contenuti economici dell’offerta. (omissis)

Come più volte affermato dalla giurisprudenza, il principio di immodificabilità dell’offerta, teso a garantire, da un lato, la par condicio fra i concorrenti, e dall’altro, l’affidabilità del contraente, attiene non ad ogni aspetto della stessa, bensì ai profili economici e tecnici essenziali della medesima (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2012, n. 636).

Tali devono indubbiamente reputarsi la modifica o l’aggiustamento delle giustificazioni delle singole voci di costo che non trovino il loro fondamento in sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi, o in originari e comprovati errori di calcolo.

 

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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