Cons. Stato, sez. V, 09.03.2015 n. 1162
(sentenza integrale)“3.2. L’appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie la doglianza con la quale l’odierna appellata ha affermato l’anomalia della sua offerta.
Neanche questa censura dell’appellante può essere condivisa.
Invero, è pacifico in punto di fatto che l’odierna appellante ha potuto superare, nel corso del procedimento di gara, il giudizio di anomalia mediante un complesso rimaneggiamento della propria offerta a seguito del quale – soprattutto – è stato modificato, nei termini compiutamente spiegati nella sentenza appellata, un elemento fondamentale quale il numero degli addetti da impiegare.
Al riguardo, va rilevato come la Corte giustizia dell’Unione Europea, sezione IV, con sentenza in data 29 marzo 2012, n. 599, abbia affermato che l’art. 55 della Direttiva 2004/18/Ce, in materia di procedure di affidamento di appalti pubblici di rilevanza comunitaria, impone che, a fronte della rilevata anomalia di un’offerta, la Stazione appaltante chieda per iscritto chiarimenti all’impresa al fine di illustrare a sufficienza gli elementi costitutivi della stessa; conseguentemente, tale disposizione osta a che l’Amministrazione possa ritenersi non obbligata ad effettuare tale tipo di richiesta, fermo restando che spetta al potere discrezionale della Stazione appaltante valutare la sufficienza delle giustificazioni rese, senza che l’Ente si debba ritenere obbligato a richiedere all’impresa una modifica dell’offerta stessa».
Con riferimento all’ordinamento nazionale, C. di S., sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146, ha rilevato i limiti in cui nel corso del contraddittorio relativo all’accertamento della serietà dell’offerta sono consentiti suoi aggiustamenti, affermando che, «fermo restando il principio che l’offerta, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, considerato che obiettivo della verifica di anomalia è quello di stabilire se l’offerta sia, nel suo complesso, e nel suo importo originario, affidabile o meno, il giudizio di anomalia deve essere complessivo e deve tenere conto di tutti gli elementi, sia quelli che militano a favore, sia quelli che militano contro l’attendibilità dell’offerta nel suo insieme: deve di conseguenza ritenersi possibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l’impresa dimostri che per converso altre voci di prezzo sono state inizialmente sopravvalutate, e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo di altre voci. Risulta soddisfatto l’obiettivo dell’Amministrazione di aggiudicare l’appalto ad un’offerta affidabile nel suo complesso, e non vi è violazione della par condicio perché l’offerta iniziale resta immutata, e ciò che cambia è il costo di singole voci, il che non incide sulla serietà dell’offerta, ma solo sulla gestione interna dell’impresa offerente” ».
Allo stesso modo, C. di S., sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6183, ha chiarito che, «successivamente all’individuazione di anomalia dell’offerta, è necessaria la produzione di ulteriori giustificazioni rispetto a quelle indicate preventivamente in sede di offerta, correlate peraltro alle specifiche richieste e alle particolari contestazioni dell’ente procedente. Pertanto tali giustificazioni, quando riferite ai medesimi elementi di costo già indicati preventivamente, non possono essere di segno completamente contrario rispetto alle precedenti, altrimenti si verserebbe in un caso di vera e propria modifica dell’offerta, che, naturalmente, non è possibile per una sola impresa e dopo lo scrutinio di tutte le offerte presentate».
Alla luce di tale orientamento, che il Collegio condivide, emerge che – come ha correttamente statuito la sentenza appellata – illegittimamente il Comune ha valutato non anomala l’offerta dell’odierna appellante, nonostante questa fosse stata profondamente mutata, nel corso del contraddittorio, nell’elemento comportante il maggior onere di spesa.”www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
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