TAR Firenze, 11.12.2014, n. 2034
(sentenza integrale)
(estratto)
Il Collegio ben conosce la giurisprudenza consolidata secondo la quale, in tema di valutazione delle giustificazioni dell’anomalia dell’offerta presentata in gara d’appalto, la stazione appaltante è onerata a fornire una motivazione puntuale solo laddove intenda respingere le giustificazioni presentate e non qualora intenda accettarle, potendo in tal caso il suo giudizio essere motivato per relazione alle medesime giustificazioni.
Tale indirizzo trova però un limite, costituito dall’adeguatezza e congruità delle giustificazioni presentate che si traduce, poi, nella loro attendibilità. Solo questo può conferire loro l’attitudine a fungere da elemento di riferimento su cui misurare per relationem il giudizio di congruità (C.d.S. V, 10 settembre 2012 n. 4785; T.A.R. Campania Napoli III, 10 ottobre 2013 n. 4532). Nel caso di specie le giustificazioni presentate sono apodittiche e generiche, e pertanto il Comune avrebbe dovuto fornire una motivazione specifica dalla quale evincere un giudizio di affidabilità dell’offerta presentata dal consorzio A., come correttamente deduce la ricorrente.
L’aggiudicatario afferma anche che provvederà al recupero diretto in cantiere dei materiali di risulta, ma questo impegno, oltre a non essere dimostrato al pari delle altre giustificazioni fornite, effettivamente contrasta con un dato dell’offerta tecnica laddove lo stesso si impegna al trasporto dei rifiuti a conferimento e ad effettuare lo smaltimento con recupero presso impianti autorizzati. Risulta in tal modo, come correttamente deduce la ricorrente, che in sede di valutazione dell’anomalia l’offerta è stata inammissibilmente modificata.
E’ principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l’impresa la cui offerta presentata in una gara d’appalto è soggetta a valutazione di anomalia, non può in tale sede effettuare modifiche allo scopo di dimostrarne la congruità. Sono infatti coerenti con lo scopo del giudizio di anomalia e con il rispetto dei principi di parità di trattamento e divieto di discriminazione la modifica, nelle giustificazioni, delle singole voci di costo o un loro aggiustamento che trovi fondamento in sopravvenienze di fatto o normative, o in originari e comprovati errori di calcolo o in altre ragioni plausibili. Non è però ammissibile l’aggiustamento dell’offerta in itinere poiché il procedimento mira a verificare la serietà di un’offerta già formulata ed immutabile (T.A.R. Lombardia Milano III, 3 dicembre 2013 n. 2681). Il giudizio della stazione appaltante deve riguardare l’offerta presentata e non un’offerta modificata in qualche suo elemento poiché, diversamente opinando, ne risulterebbe irrimediabilmente leso il principio di parità di trattamento.
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