Ciò premesso, nel caso di specie, il motivo si palesa fondato in quanto:
a) nella propria offerta economica l’aggiudicataria ha dichiarato di offrire la percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara pari al 10,00 %, precisando, ai sensi dell’art. 108, comma 9, cod. app., che:
“1. gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla medesima impresa sono pari a € 1.200,00 (in cifre) pari ad € milleducento,00 (in lettere);
2. la stima dei propri costi della manodopera afferenti l’appalto è pari a € 173.085,12 (in cifre) pari ad € centosettantatremilaottantacinque,12 (in lettere) sulla base del CCNL applicato dall’impresa, che risulta essere Cooperative Sociali T151”;
b) il disciplinare di gara fissava il valore globale presunto dell’appalto posto a base di gara in €. 185.201,08, al netto di iva al 5%, di cui: € 173.085,12 per il costo del personale impiegato per tutta la durata dell’appalto e € 9.260,05 spese di gestione eventuale successiva proroga;
c) sottoposta, dunque, alla verifica dell’anomalia, con nota del 26 novembre 2024, la Cooperativa ha dichiarato di aver presentato “un’offerta per un importo complessivo offerto pari ad €. 166.655,00 oltre IVA cosi per un costo medio orario pari ad €. 23,74 di seguito, pertanto si descrivono in modo analitico le voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta:
il costo del personale è stato determinato inquadrando il personale con contratti di lavoro conformi alla vigente normativa, applicando le tariffe previste dal CCNL delle Cooperative Sociali, nonché, ove spettanti, dalle assunzioni agevolate previste dalla vigente normativa, e pertanto il costo previsto del personale risulta pari ad € 165.355,00, per un totale di 7.020,00 ore da espletare inquadrati nel livello D2 e E2 del CCNL Cooperative Sociali per un costo orario oltre IVA (come da prospetto di calcolo del costo orario allegato)”;
il costo di sicurezza aziendale è stato valutato in € 1.200, oltre IVA.
d) emerge dunque, che al di là della evidente e inammissibile modifica dell’offerta per quanto concerne il costo della manodopera che, come detto al punto precedente, costituisce ex se vizio di illegittimità della presente aggiudicazione, il ribasso offerto sul costo della manodopera, rispetto all’importo stabilito dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara, non è stato in alcun modo giustificato alla luce di una più efficiente organizzazione aziendale, ma solo con riguardo al rispetto dei minimi salariali che costituiscono, in realtà, la condizione di ammissibilità della stessa offerta, ai sensi dell’art. 110, comma 5 lett. d);
e) inoltre, nel caso di specie, la disciplina prevista dal richiamato articolo 41, comma 14, è stata pienamente recepita nella lex specialis atteso che l’articolo 1.3. del disciplinare di gara prevede espressamente che “Ai sensi dell’art. 14, co. 14, del Codice i costi della manodopera indicati all’art. 3 del presente Disciplinare di Gara non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera”;
f) la riduzione del costo del personale rispetto a quanto stabilito dalla stazione appaltante, in conclusione, non avrebbe escluso la congruità dell’offerta ove l’aggiudicataria, in sede di giustificazioni, avesse dimostrato in concreto l’affidabilità e la sostenibilità, essendo chiaro che il costo del lavoro non è uguale per tutte le imprese che partecipano alla stessa procedura di gara, e che è ben possibile, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, uno scostamento del costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante che trovi adeguata giustificazione nella particolare efficienza dell’organizzazione aziendale oltre che nella possibilità dell’impresa di realizzare economie di scale e/o di fruire di sgravi contributivi, o altre condizioni di favore che consentono una riduzione dei costi del lavoro rispetto a quello di altro operatore, giustificazioni che però, nella specie, non sono state offerte dall’impresa aggiudicataria.
RISORSE CORRELATE
- Costi della manodopera : indicazione separata non li sottrae al ribasso (art. 41 d.lgs. 36/2023)
- Costi della manodopera negli appalti pubblici : presupposti ed obblighi dichiarativi
- Applicazione del ribasso ad importo comprensivo dei costi della manodopera : legittimità (art. 41 d.lgs. 36/2023)
- Ribasso costi della manodopera : bilanciamento tra tutela dei lavoratori e libertà di iniziativa economica e impresa (art. 41 d.lgs. 36/2023)
- Costi della manodopera : ribasso ammesso ?
- Costi della manodopera : applicazione ribasso e verifica effettiva volontà operatore economico concorrente anche mediante soccorso procedimentale (art. 41 , art. 101 d.lgs. 36/2023)
- Costi della manodopera : ribasso diretto e limite inderogabilità minimi salariali (art. 41 d.lgs. 36/2023)
- Costi della manodopera : non esiste divieto assoluto di ribasso (art. 41 d.lgs. 36/2023)