Al riguardo va ricordato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il giudizio di equivalenza delle tutele costituisce “espressione della discrezionalità tecnica di cui la stazione appaltante è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti” (T.a.r. Torino, n. 689/2025; T.a.r. Campania – Napoli, n. 7073/2025). Sicché, “compito del Collegio [sarà] quello di valutare se l’attività istruttoria condotta dal RUP sia complessivamente corretta e se il risultato al quale egli è pervenuto non sia irragionevole, illogico o viziato da travisamento dei fatti” (T.a.r. Lazio – Roma, n. 12007/2025).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente non abbiano evidenziato abnormità o errori di fatto nelle valutazioni impugnate. L’Amministrazione, infatti, ha puntualmente indicato le ragioni per le quali non sussiste la dedotta equivalenza delle tutele tra i due CCNL, prendendo specifica posizione — anche nei propri scritti difensivi — sulle contestazioni di merito in ordine alle scelte compiute, formulando valutazioni logiche e coerenti che resistono integralmente al sindacato di legittimità.
L’evidente infondatezza del motivo esime il Collegio dal provvedere sulla istanza di verificazione, in quanto non necessaria ai fini del decidere.
8. Con il secondo motivo parte ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento di esclusione in quanto la stazione appaltante non avrebbe – a suo dire – dovuto effettuare alcun giudizio di equivalenza in quanto il CCNL Laterizi sarebbe più pertinente in relazione alle prestazioni svolte da -OMISSIS-.
8.1. Ai fini dello scrutinio di tale motivo di ricorso si rende necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L’articolo 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, nella versione applicabile ratione temporis, prevede quanto segue:
“1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110”.
Il disciplinare di gara, a sua volta, prevedeva:
– che “Il contratto collettivo applicato, per tutti i lotti di gara, è il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (codice F012)” (art. 3);
– la facoltà di applicare altro contratto collettivo nazionale e territoriale che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto (art. 10);
– che il RUP dovesse verificare “l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 10” (art. 25).
La lex specialis ha dunque positivizzato l’obbligo per l’aggiudicatario di garantire l’applicazione del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (codice F012), oppure di un altro contratto a condizione che il medesimo “garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto”.
8.2 Stante tale quadro normativo di riferimento va rilevata, anzitutto, l’infondatezza della tesi di parte ricorrente secondo la quale l’articolo 11 del Codice imporrebbe di indicare tanti contratti collettivi quanti sono quelli coinvolti nelle lavorazioni dell’appalto. L’articolo 11, difatti, come appena visto, onera espressamente la stazione appaltante di indicare il paradigma contrattuale di riferimento (comma 2) basandosi sulla prevalenza e sulla natura delle prestazioni (comma 1) oggetto dell’appalto o della concessione.
Va al riguardo evidenziato che il nuovo codice appalti ha innovato profondamente il regime normativo che riguarda la scelta del contratto collettivo applicabile negli appalti. Invero, mentre nel vigore del precedente regime, l’operatore poteva scegliere il contratto collettivo da applicare alla commessa a condizione che esso fosse stato coerente con l’oggetto dell’appalto, l’art. 11 del Codice cambia radicalmente prospettiva. Come chiarito dalla relazione illustrativa sull’articolo 11, il baricentro per la scelta del CCNL non è più l’attività prevalente dell’impresa (ex art. 2070 cod. civ.), bensì «le prestazioni oggetto dell’appalto da eseguire». Ne consegue la piena legittimità della scelta di optare per un unico contratto ove questo rifletta la natura prevalente o assorbente delle lavorazioni complessivamente messe a gara.
Nel sistema così delineato la stazione appaltante indica il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto e, a fronte di tale indicazione, all’operatore economico sono “date due possibilità in sede di presentazione dell’offerta: applicare il CCNL individuato dalla stazione appaltante oppure applicare un diverso CCNL, però provando che quest’ultimo offra garanzie equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante” (Cons. Stato, n. 9510/2025). Il sistema così delineato, quindi, restringe lo spazio di libertà negoziale dell’impresa a favore di una maggiore protezione dei lavoratori” (cfr. T.a.r. Toscana – Firenze, n. 1584/2025; T.a.r. Campania – Napoli, n. 7073/2025).
Tale approccio trova peraltro conferma nella recente introduzione dell’art. 11, comma 2-bis, del Codice (ad opera del d.lgs. n. 208/2024). Sebbene tale novella non sia applicabile alla presente procedura ratione temporis, essa si inserisce pienamente nel solco dell’interpretazione qui sostenuta, assumendo una rilevante valenza chiarificatrice del sistema. Il legislatore, nel circoscrivere l’obbligo di indicazione di una pluralità di contratti alle sole ipotesi di attività autonome eccedenti la soglia del 30%, ha infatti esplicitato ex post un principio già insito nell’art. 11: ovvero quello secondo cui, al di sotto di tale soglia, l’individuazione del CCNL rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, la quale può legittimamente optare per i contratti più pertinenti al nucleo essenziale dell’appalto.
La validità delle presenti conclusioni non è posta in discussione dal richiamo, effettuato da parte ricorrente, alle indicazioni operative contenute nel contributo n. 21/2024 del CNEL. Detto contributo, difatti, se da un lato prevede che in presenza di attività plurime tra loro autonome «la pubblica Amministrazione potrà vincolare l’operatore economico ad applicare tanti contratti collettivi (…) quante sono le attività oggetto del contratto di appalto», dall’altro chiarisce che se le prestazioni sono «strumentalmente connesse perché dirette al conseguimento della medesima finalità produttiva oppure qualora alcune di queste abbiano solo carattere complementare, (…) il contratto collettivo applicabile è quello relativo all’attività “prevalente”».
Che il predetto contributo CNEL non supporti l’interpretazione di parte ricorrente è confermato dal passaggio in cui lo stesso fornisce anche un’evidenza applicativa del criterio, osservando quanto segue: «si ipotizzi che la Pubblica Amministrazione voglia edificare una scuola (…) l’attività da eseguire riguarda non solo l’edificazione della struttura ma anche l’installazione degli infissi. (…) trattandosi di due attività tra loro connesse (perché finalizzate al medesimo risultato, cioè la costruzione di un edificio), la Pubblica Amministrazione ben potrebbe prevedere nel bando di gara che il CCNL da applicare ai sensi dell’art. 11, comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 sia quello relativo all’attività prevalente oggetto del contratto di appalto, che in questo caso sarebbe rappresentato dall’attività di edificazione; in questo senso, allora, l’impresa aggiudicataria potrà applicare il CCNL imprese edili e affini e cooperative per definire il trattamento economico e normativo anche dei lavoratori che si occuperanno dell’installazione degli infissi».
Il richiamato contributo del CNEL conferma la ricostruzione sin qui prospettata e contraddice la tesi di parte ricorrente: compete alla stazione appaltante il potere di individuazione del CCNL di riferimento. Nell’ambito di tale potere discrezionale, pur potendosi ipotizzare l’individuazione da parte della stazione appaltante di più contratti in presenza di prestazioni autonome e rilevanti, l’indicazione di un unico CCNL deve ritenersi pienamente legittima laddove le attività siano finalisticamente collegate e sia ravvisabile un contratto prevalente al quale le diverse lavorazioni oggetto dell’appalto possano essere ricondotte. Nel caso di specie, attesa la prevalenza dell’attività edilizia, la scelta operata dalla lex specialis di indicare il solo CCNL Edilizia si palesa come pienamente ragionevole e conforme alla ratio normativa.
La riscontrata infondatezza nel merito esime, infine, il Collegio dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti in relazione a tale profilo di censura.
8.3. Dalla ricostruita conformità della lex specialis al dettato codicistico deriva altresì l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente, secondo cui ASPI avrebbe dovuto prescindere dal giudizio di equivalenza e applicare senz’altro il CCNL Laterizi indicato da -OMISSIS- quale più pertinente alle prestazioni dell’appalto. Tale assunto, difatti, collide:
– con il tenore letterale dell’art. 11 del Codice, che non ammette deroghe al controllo della stazione appaltante;
– con il tenore del disciplinare (art. 25), che onera espressamente il RUP di verificare l’equivalenza delle tutele nel caso in cui il concorrente avesse dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo;
– con il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica di equivalenza assume carattere obbligatorio, non essendo possibile sottrarre alla stazione appaltante il controllo sul contratto scelto dal concorrente, “in quanto tale soluzione, peraltro priva di supporto normativo, non risulta coerente con le finalità di tutela sopra individuate e imposte dalla richiamata norma di rango primario, che anzi impongono una effettiva verifica e comparazione delle condizioni contrattuali – economiche e normative – proposte dall’operatore economico” (T.a.r. Torino, n. 6892/2025; T.a.r. Toscana-Firenze, n. 1584 del 2025); l’impresa, quindi, pur libera di non adottare il CCNL indicato nel bando, “deve però dimostrare che le tutele da essa fornite sono equivalenti, assoggettandosi ad una verifica più puntuale e alla possibile esclusione dalla procedura” (Cons. Stato, n. 9075/2025).
8.4. Una volta chiarito che l’Amministrazione ha agito conformemente alla legge e al bando, vale precisare che non si ravvisano nemmeno i dedotti profili di abnormità o manifesta illogicità nell’operato dell’Amministrazione.
Occorre al riguardo precisare che le contestazioni di merito in ordine alla maggiore pertinenza del CCNL Laterizi rispetto a quello Edilizia lambiscono lo spazio della discrezionalità tecnica di esclusiva spettanza di ASPI. Tale valutazione è «sindacabile dal giudice amministrativo solo se le valutazioni a essa sottese siano abnormi, manifestamente irragionevoli, illogiche o affette da errori di fatto», non potendo il Collegio sostituirsi all’Amministrazione se non sotto i profili di «logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria», pena «un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione» (T.a.r. Sicilia – Catania, n. 1335/2025).