Verifica anomalia ed eliminazione soglie “quattro quinti” nel nuovo Codice (art. 110 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 23.06.2025 n. 5464

Va in primo luogo rilevato come del tutto erroneamente la sentenza impugnata ritenga di poter circoscrivere l’ambito del giudizio di anomalia non all’offerta tecnica complessivamente considerata, bensì a quei soli aspetti della stessa che trovano testuale riferimento nella lex specialis di gara: tale distinzione non trova infatti riscontro nella previsione dell’art. 110, comma primo d.lgs. n. 36 del 2023, a mente del quale lo stesso è volto a valutare “la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta”, ossia nel suo complesso.
Se infatti la nuova disciplina data dal d.lgs. n. 36 del 2023 elimina le soglie precedentemente fissate ex lege (di cui all’art 97 del d.lgs. n. 50 del 2016), rimettendo l’individuazione delle offerte anomale alla discrezionalità della stazione appaltante (alla luce dei risultati della gara, del mercato di riferimento e di ogni altro elemento che possa essere ritenuto utile) e se l’art 110 prescrive alle stazioni appaltanti di inserire nel bando o nell’avviso con cui venga indetta la gara gli elementi sulla cui base poi emettere un giudizio di anomalia di una data offerta, ciò non consente di estrapolare dall’offerta – non considerandoli ai fini del giudizio complessivo di affidabilità e sostenibilità della stessa – quegli elementi formalmente non richiesti o indicati dal bando, ma purtuttavia indicati dall’operatore economico quali parte dell’offerta medesima. […]
In questi termini, ed ancor più a fronte dell’ampia discrezionalità che contraddistingue il giudizio di anomalia della stazione appaltante – finalizzato a verificare, all’esito di una valutazione globale e sintetica, che l’offerta nel suo complesso sia, oltre che congrua e rispettosa della lex specialis, anche adeguata e concretamente eseguibile – non emergono quei profili di macroscopica illegittimità che soli consentono il sindacato demolitorio (di legittimità) del giudice amministrativo, restando in ogni caso precluso a quest’ultimo di sostituirsi all’amministrazione nell’esecuzione di tali attività (ex plurimis, Cons. Stato, III, 16 settembre 2024, n. 7582). Nella specie, infatti, la stazione appaltante ha adeguatamente e non contraddittoriamente motivato le ragioni della ritenuta non affidabilità dell’offerta, complessivamente considerata, rilevandone profili sintomatici di incoerenza, stante in particolare la necessità di raggiungere gli obiettivi di tutela dell’area in concessione.